
LEGGE REGIONALE 6 maggio 1981, n. 85
G.U.R.S. 9 maggio 1981, n. 23
Provvedimenti intesi a favorire lo studio del dialetto siciliano e delle lingue delle minoranze etniche nelle scuole dell'Isola e norme di carattere finanziario.
TESTO COORDINATO (alla L.R. 9/2002)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Titolo I
Provvedimenti intesi a favorire lo studio del dialetto siciliano e delle lingue delle minoranze etniche nelle scuole dell'Isola
Nel quadro delle iniziative di promozione culturale e di educazione permanente, la Regione, al fine di promuovere lo studio e la conoscenza del dialetto siciliano (inciso omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana) da parte degli studenti e dei cittadini, interviene in favore delle scuole e degli istituti d'istruzione di ogni ordine e grado aventi sede nel territorio regionale, che intendano realizzare, con le modalità previste dalla vigente normativa statale, attività integrative (inciso omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana) volte alla introduzione dello studio del dialetto ed all'approfondimento dei fatti linguistici, storici, culturali ad esso connessi.
Gli interventi di cui alla presente legge sono altresì destinati a favore delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado funzionanti in Sicilia che programmino attività di educazione degli adulti finalizzate allo studio ed alla conoscenza del dialetto siciliano (inciso omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana).
L'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato a concedere, sentito il parere del comitato tecnico consultivo di cui all'art. 1 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 16, a favore delle scuole, istituti ed istituzioni di cui ai precedenti articoli, i cui progetti risultino rispondenti alle finalità della presente legge, contributi:
a) (lettera omessa in quanto impugnata, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana);
b) per la corresponsione ai docenti, che, in aggiunta al normale orario di servizio, espleteranno anche l'attività integrativa di insegnamento del dialetto e delle lingue di cui al precedente art. 2 per due ore la settimana, di un'indennità pari alla retribuzione oraria vigente, per tutto il periodo dell'anno scolastico in cui si effettuerà l'attività prevista dal relativo progetto.
(sostituito dall'art. 29, comma 4, della L.R. 9/2002)
Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3, il legale rappresentante di ogni istituzione scolastica presenta, entro il 30 maggio di ogni anno, all'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione domanda corredata di un dettagliato programma di attività didattica integrativo o di educazione degli adulti, approvato dai competenti organi collegiali e accompagnato da un preventivo di spesa.
L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione istituisce direttamente o promuove, mediante apposita convenzione con istituti universitari dell'Isola e con il Centro di studi filologici e linguistici siciliani, corsi di aggiornamento culturale sulla materia del dialetto siciliano, (inciso omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana) per i docenti delle scuole ed istituti di cui all'art. 1 (inciso omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana).
Ai corsi di aggiornamento culturale di cui al comma precedente sono ammessi gli insegnanti elementari e medi che ne facciano richiesta previo nulla osta del Provveditore agli studi.
I corsi si svolgeranno entro il mese di aprile di ogni anno.
Per l'attuazione degli interventi previsti dagli articoli 1, 2, 3 e 5 è autorizzata la spesa complessiva di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1981, 1982, 1983, di cui lire 80 milioni per le finalità degli articoli 1, 2 e 3 e lire 20 milioni per le finalità dell'art. 5.
Per le finalità di cui all'art. 1, lett. c, della legge regionale 16 agosto 1975, n. 66, è autorizzata, per l'anno 1981, l'ulteriore spesa di lire 300 milioni.
Per le finalità di cui all'art. 4 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 16, a decorrere dall'esercizio finanziario 1981, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 300 milioni.
Per le finalità di cui all'art. 5 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 16, a decorrere dall'esercizio finanziario 1981, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 350 milioni.
Per le finalità di cui all'art. 6 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 16, a decorrere dall'esercizio finanziario 1981, è autorizzata l'ulteriore spesa:
- di lire 180 milioni per le finalità di cui alla lett. a;
- di lire 130 milioni per le finalità di cui alla lett. b.
(sostituito dall'art. 23 della L.R. 36/84)
L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze è autorizzato, nell'ambito del coordinamento delle attività statistiche, a stipulare convenzioni con il Centro regionale di richerche statistiche di Palermo e con l'Istituto centrale di statistica di Roma, per il servizio di raccolta ed elaborazione dei dati statistici di interesse regionale, occorrenti per le attività statistiche stesse e per la compilazione della relazione annuale sulla situazione economica della Regione Siciliana.
Per le finalità di cui alla legge regionale 18 marzo 1977, n. 9, è autorizzata, per l'anno finanziario 1981, l'ulteriore spesa di lire 90 milioni, di cui lire 50 milioni sono destinate a favore dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI) nel rispetto delle modalità indicate nell'art. 2 della legge medesima.
Il Presidente della Regione, a decorrere dall'esercizio finanziario 1981, è autorizzato a concedere all'ISEL (Istituto documentazione, ricerche e formazione per gli enti locali), con sede a Palermo, un contributo annuo di lire 98 milioni, per le finalità istituzionali, con le modalità previste dall'art. 1 della legge regionale 29 novembre 1979, n. 234.
Per lo svolgimento delle funzioni previste al quinto comma dell'art. 5 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata l'applicazione dell'art. 1, terzo comma, della legge regionale 17 marzo 1979, n. 38.
All'onere di lire 1.608 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.
Gli oneri a carico degli esercizi successivi trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 6.2.2.3.: "Finanziamento nuovi interventi legislativi non compresi negli altri elementi di programma" (Fondi ordinari - spese correnti), mediante riduzione di pari importo delle relative disponibilità.