
LEGGE REGIONALE 6 maggio 1981, n. 88
G.U.R.S. 9 maggio 1981, n. 23
Norme per l'applicazione in Sicilia del decreto-legge 27 maggio 1980, n. 153, convertito con la legge 7 luglio 1980, n. 299, concernente norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980. Norme concernenti particolari posizioni lavorative esistenti presso la pubblica amministrazione e presso enti pubblici.
Testo con annotazioni alla data 11 gennaio 1985
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Nell'ambito della Regione Siciliana la disposizione del terzo comma dell'art. 2 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modifiche, con la legge 7 luglio 1980, n. 299, si applica ai piani di riorganizzazione adottati dagli enti locali a norma dell'art. 4 del decreto legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modifiche, con la legge 8 gennaio 1979, n. 3, nonchè alle deliberazioni riguardanti il trattamento del personale che, prima dell'entrata in vigore del predetto decreto-legge, abbiano previsto profili professionali od operato inquadramenti o disciplinato indennità in difformità da quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1979, n. 191, anche se le deliberazioni sono state annullate dagli organi di controllo per la difformità suindicata.
Ai provvedimenti suddetti si applica la disposizione del quarto comma dell'art. 2 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito con la legge 7 luglio 1980, n. 299.
(Comma omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana).
(Si omette l'art. 2 in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana).
Gli enti locali territoriali sono autorizzati a prorogare, fino al 31 dicembre 1981, le convenzioni stipulate entro la data del 13 novembre 1980, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37 e dell'art. 27 della legge 1 giugno 1977, n. 285, in esecuzione di delibere adottate entro il 31 luglio 1980, con onere a totale carico dei rispettivi bilanci, purchè il rapporto di lavoro sia effettivamente iniziato entro il 31 dicembre 1980. (1)
Le delibere di proroga delle convenzioni debbono essere adottate dai rispettivi consigli.
Le norme di cui al presente articolo si applicano anche alle convenzioni già scadute.
Termine prorogato fino al 31 marzo 1982 dall'art. 11 della L.R. 171/81, non oltre il 31 dicembre 1983 dall'art. 2, comma 1, della L.R. 79/82, al 31 dicembre 1984 dall'art. 4, della L.R. 3/84, e al 31 dicembre 1985 con l'art. 4, penultimo comma, della L.R. 15/85.
Tutti i soggetti di cui all'art. 2 della legge regionale 30 gennaio 1981, n. 8, anche per le ferie, la malattia, il servizio militare, la maternità, il matrimonio, i permessi sindacali e di rappresentanza istituzionale, godono dello stesso trattamento degli impiegati civili non di ruolo dello Stato e possono essere adibiti a compiti di istituto.
All'art. 19 della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125, è aggiunto il seguente comma:
"In caso di ritardo nelle designazioni e nelle proposte il comitato tecnico amministrativo potrà essere ugualmente insediato purchè sia avvenuta la nomina di oltre la metà dei componenti".
I comuni sono autorizzati ad attribuire ai soggetti di cui all'art. 1, secondo comma, della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 109, il trattamento economico normativo e contrattuale dei dipendenti di uguale qualifica e mansioni del comune presso cui prestano servizio, a partire dalla data dell'effettivo utilizzo da parte del comune medesimo.