
LEGGE REGIONALE 6 maggio 1981, n. 89
G.U.R.S. 9 maggio 1981, n. 23
Norme per l'integrazione dell'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili e per la concessione di un contributo straordinario alle sezioni dell'Associazione italiana assistenza spastici.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
L'indennità di accompagnamento corrisposta dallo Stato in favore delle persone totalmente inabili, residenti nel territorio della Regione da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge, è integrata, per l'anno 1982, con un assegno di sostegno fino alla concorrenza dell'indennità spettante ai grandi invalidi di guerra, giusta la tabella E, lett. a bis, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.
Con decorrenza dal 1° gennaio 1982 l'assegno previsto dall'art. 2 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 76, è commisurato al 50 per cento dell'indennità di accompagnamento spettante ai grandi invalidi di guerra.
All'erogazione degli assegni provvedono i comuni imputandone l'onere alle assegnazioni di cui all'art. 19 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1.
L'Assessore regionale per la sanità è autorizzato a concedere, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale, alle sezioni della AIAS (Associazione italiana assistenza spastici) in atto convenzionate un contributo straordinario per consentire la prosecuzione della gestione ordinaria e l'attività di riabilitazione.
L'erogazione del predetto contributo alle singole sezioni AIAS è subordinata alla prevenitva modifica dei rispettivi statuti, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, prevedendo la presenza di un rappresentante dell'Assessore regionale per la sanità e riservando nel proprio organo di amministrazione:
- almeno la metà dei componenti alle famiglie dei soggetti portatori di handicap;
- un terzo dei componenti, eventualmente arrotondato per difetto all'unità, al comune sede della sezione che li designa attraverso elezione del consiglio comunale, con voto limitato ad uno al fine di garantire la rappresentanza della minoranza.
Lo statuto dovrà prevedere l'istituzione di un collegio sindacale composto da un rappresentante dell'Assessore regionale per la sanità, che lo presiede, un rappresentante del comune sede della Associazione ed un rappresentante dell'assemblea dei soci dell'Associazione.
Nel primo comma dell'art. 22 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 68, riguardante l'istituzione, l'organizzazione e la gestione dei servizi per i soggetti portatori di handicap, le parole: "in favore dei neuromotulesi" sono sostituite con le altre: "in favore dei soggetti di cui al precedente art. 2".
Per le finalità dell'art. 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, la spesa di lire 10.000 milioni che saranno attribuiti al fondo per i servizi di cui all'art. 19 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, da assegnare ai comuni con destinazione vincolata alla finalità dell'art. 1 della presente legge.
Per le finalità dell'art. 2 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1981, la spesa di lire 3.000 milioni e, per l'esercizio finanziario 1982, la spesa di lire 1.000 milioni.
All'onere di lire 3.000 milioni, ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.
Gli oneri a carico dell'esercizio finanziario 1982 trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 6.2.2.3.: "Finanziamento nuovi interventi legislativi non compresi negli altri elementi di programma" (Fondi ordinari - spese correnti), mediante riduzione di pari importo delle relative disponibilità.