
LEGGE REGIONALE 6 maggio 1981, n. 99
SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 9 maggio 1981, n. 23
Variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 1981 (primo provvedimento).
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Variazioni all'entrata
Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1981 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A.
Variazioni alla spesa
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1981 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B.
Al pagamento delle rette per ricoveri disposti a tutto il 31 dicembre 1980, in applicazione dell'art. 32 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al cap. 19018 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1981.
E' approvata l'eccedenza di spesa di lire 130.212.417 relativa ai pagamenti effettuati, nell'esercizio 1980, sui residui del cap. 21801 "Restituzioni e rimborsi di imposte dirette e relative addizionali".
A fronte delle economie realizzate alla chiusura dell'esercizio 1980, sui capitoli di spesa 55307, 55892, 55898, 65563, 79206, 87354, 87364, 88254, è autorizzata, per il periodo 1981 - 1982, la complessiva spesa di lire 104.699,5 milioni così ripartita:
Capitolo Finalità 1981 1982 Totale (oneri in milioni di lire) 55307 Art. 40 l.r. 85/1980 6,4 - 6,4 55892 Art. 4 l.r. 84/1980 5.955,4 11.515 17.470,4 55898 Art. 5 l.r. 84/1980 1.706 3.294 5.000 65563 Art. 1 l.r. 42/1975 5.114 9.886 15.000 79206 Art. 41 l.r. 34/1978 6.000 9.922,7 15.222,7 87354 Art. 54 l.r. 85/1980 10.227 19.773 30.000 87364 Art. 55 l.r. 85/1980 2.387 4.613 7.000 88254 Art. 58 l.r. 85/1980 5.114 9.886 15.000 ____________________________________________________________________________ 36.509,8 68.189,7 104.699,5
Gli oneri a carico dell'esercizio 1982 trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 6.2.2.3.: "Finanziamento nuovi interventi legislativi non compresi negli altri elementi di programma" (Fondo di solidarietà nazionale), mediante riduzione di pari importo delle relative disponibilità.
In dipendenza dei precedenti comma, l'art. 2 della legge regionale 2 gennaio 1981, n. 1, è sostituito dal seguente:
"Art. 2 - Le economie accertate alla chiusura dell'esercizio 1980 sui capitoli delle spese in conto capitale autorizzate dalle leggi regionali:
- 12 giugno 1978, n. 11, art. 1;
- 18 agosto 1978, n. 48, art. 2;
- 12 agosto 1980, n. 83, artt. 14, 15, 18, 19, 24 e 36;
- 12 agosto 1980, n. 84, artt. 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 e 12;
- 12 agosto 1980, n. 85, artt. 21, 22, 39, 48, 56 e 61,
possono essere utilizzate nell'esercizio 1981 per le medesime finalità originariamente previste ed in relazione ad effettive necessità, su documentata richiesta delle competenti amministrazioni.
All'iscrizione in bilancio delle somme di cui al precedente comma si provvede con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione, anche prima dell'approvazione del rendiconto generale consuntivo per l'anno finanziario 1980. Alle reiscrizioni delle economie di cui al presente articolo si provvede a carico dei fondi di riserva e per la riassegnazione dei residui perenti previsti nel bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso".
Il primo e secondo comma dell'art. 20 della legge regionale 2 gennaio 1981, n. 3, e l'art. 44 della legge medesima sono abrogati.
I capitoli 55307 agg., 64909 agg., 65563 agg., 70763 agg., 79206 agg., 87354 agg., 87364 agg., 88254 agg., compresi nell'annesso n. 1 al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1981, corrispondenti ai capitoli 55307, 64909, 65563, 70763, 79206, 87354, 87364, 88254, istituiti con la presente legge, sono soppressi.
I residui risultanti al 1° gennaio 1981 sui predetti soppressi, capitoli aggiunti ed i titoli di pagamento tratti sui capitoli stessi si intendono, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, trasferiti ai corrispondenti capitoli di nuova istituzione.
E' autorizzata la spesa di lire 25,3 milioni per il pagamento dei residui canoni telefonici degli anni 1978 e 1979 dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, che si iscrive al cap. 28203.
Le economie accertate alla chiusura dell'esercizio 1980 sui capitoli 68551 e 68553, limitatamente all'importo di lire 125,2 milioni e lire 23 milioni rispettivamente per ciascun capitolo, sono reiscritte nel bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso e destinate alle finalità delle leggi regionali 12 aprile 1952, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni, e 22 luglio 1960, n. 27.
Le economie accertate alla chiusura dell'esercizio 1978 sul cap. 60304, limitatamente all'importo di lire 0,9 milioni, sono reiscritte al cap. 70763 di nuova istituzione nel bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso.
Lo stanziamento del cap. 33007 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1981 è destinato alla liquidazione degli assegni familiari agli artigiani, di cui alla legge regionale 31 luglio 1970, n. 26 e successive aggiunte e modificazioni, per gli anni 1979 e successivi.
Il limite di impegno autorizzato dall'art. 1 della legge regionale 6 aprile 1981, n. 50, deve intendersi riferito, quanto a lire 2.500 milioni, alle finalità dell'art. 2, primo comma, della legge regionale 28 luglio 1978, n. 23 e successive aggiunte e modificazioni.
L'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 1980, n. 152, è così modificato:
"Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa annua di lire 1.200 milioni.
All'onere di lire 1.200 milioni, ricadente nell'esercizio finanziario 1981, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.
Gli oneri a carico degli esercizi successivi trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, quanto a lire 700 milioni annui nell'elemento di programma 2.1.1.3.: "Scuola secondaria ed artistica" e quanto a lire 500 milioni annui nell'elemento di programma 6.2.2.3.: "Finanziamento nuovi interventi legislativi non compresi negli altri elementi di programma" (Fondi ordinari - spese correnti), mediante riduzione di pari importo delle rispettive disponibilità).
Fino a quando la Regione Siciliana non avrà definitivamente disciplinato il funzionamento dei servizi già appartenenti alla disciolta Opera nazionale maternità ed infanzia (O.N.M.I.), l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad erogare annualmente, in unica soluzione, ai comuni ed alle province, nella stessa misura prevista per l'anno 1980, le assegnazioni statali di cui all'art. 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698.
Gli interessi sulle somme versate e/o da versare ai comuni della provincia di Messina colpiti dal sisma dell'aprile 1978, in attuazione della legge regionale 18 agosto 1978, n. 38, sono di competenza dei comuni stessi e devono essere utilizzati per le finalità previste dalla stessa legge.
Resta comunque salva l'utilizzazione degli interessi di cui al comma precedente così come effettuata dai predetti comuni anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.
Gli interessi maturati per somme prelevate su ordini di accreditamento già emessi in favore di enti locali per attività connesse all'approvazione delle leggi statali e regionali sull'occupazione giovanile possono essere utilizzati dagli stessi enti per le spese di organizzazione e funzionamento dei relativi servizi effettuati dai propri uffici.
Nel quadro delle iniziative tendenti alla predisposizione del piano generale per la tutela dell'ambiente, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente è autorizzato ad utilizzare i giovani di cui alla legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125, in ogni attività connessa con l'attuazione della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 e successive aggiunte e modificazioni.
La spesa per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 5 della legge regionale 4 agosto 1980, n. 78, graverà sul cap. 44006 del bilancio della Regione Siciliana per l'anno 1981 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi futuri.
Per le finalità della legge regionale 20 aprile 1967, n. 49 e successive aggiunte e modificazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1981, la spesa di lire 125 milioni, che si iscrive al cap. 50151.
Per le finalità di cui all'art. 13 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, recante: "Interventi per le piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane, nonchè per la cooperazione e la pesca" è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1981, la spesa di lire 300 milioni, che si iscrive al cap. 64909.
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 6 maggio 1981.
D'ACQUISTO