
LEGGE REGIONALE 28 aprile 1981, n. 73
G.U.R.S. 2 maggio 1981, n. 21
Aumento del finanziamento della legge regionale 5 marzo 1979, n. 15, concernente provvedimenti in favore delle associazioni culturali e ricreative operanti in Sicilia e modifiche alla legge regionale 18 agosto 1978, n. 48.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
La spesa di lire 300 milioni autorizzata con la legge regionale 5 marzo 1979, n. 15, per la concessione di sussidi straordinari e contributi in favore delle associazioni culturali e ricreative operanti in Sicilia, è elevata, a decorrere dall'esercizio finanziario 1981, a lire 500 milioni.
Le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 52, si applicano per l'erogazione dei contributi previsti dall'art. 2, primo comma, della legge regionale 18 agosto 1978, n. 48.
Il contributo di cui all'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1980, n. 149, è concesso alle istituzioni indicate nell'articolo medesimo che, alla data del 1° novembre 1980, abbiano rogato il loro atto costitutivo.
All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte del recupero delle somme erogate ai comuni a norma della legge regionale 7 agosto 1953, n. 46, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.
Gli oneri a carico degli esercizi successivi trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 06.02.02.03: "Finanziamento nuovi interventi legislativi non compresi negli altri elementi di programma" (Fondi ordinari - spese correnti), mediante riduzione di pari importo delle relative disponibilità.