
LEGGE REGIONALE 28 aprile 1981, n. 75
G.U.R.S. 2 maggio 1981, n. 21
Revoca dei provvedimenti di cui all'art. 1 della legge regionale 28 dicembre 1979, n. 262 e successiva proroga di cui alla legge regionale 4 giugno 1980, n. 56, a favore dei lavoratori dipendenti della IMSA - Industria meccanica S.p.A. di Messina.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
L'indennità straordinaria di cui all'art. 1 della legge regionale 28 dicembre 1979, n. 262, e di cui all'art. 3 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 56, deve intendersi corrisposta a titolo di anticipazione, in attesa delle provvidenze previste dalle leggi 20 maggio 1975, n. 164 e 12 agosto 1977, n. 675.
I lavoratori dipendenti della S.p.A. IMSA di Messina, ammessi al godimento del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinari di cui alle leggi 20 maggio 1975, n. 164 e 12 agosto 1977, n. 675, sono tenuti alla restituzione dell'indennità straordinaria percepita a titolo di anticipazione.
Al recupero delle somme anticipate provvederà l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Messina, nel momento in cui la sede provinciale dell'I.N.P.S. andrà a corrispondere ai singoli beneficiari il trattamento della cassa integrazione guadagni straordinari.
A tal fine il pagamento del predetto trattamento integrativo, relativamente alla somma anticipata, sarà effettuato dalla sede provinciale dell'I.N.P.S. ai singoli lavoratori beneficiari presso l'Ufficio provinciale del lavoto di Messina che curerà, all'atto del pagamento, il recupero delle somme pagate in attuazione della legge regionale 28 dicembre 1979, n. 262 e successiva proroga di cui alla legge regionale 4 giugno 1980, n. 56.
Le somme recuperate in una o più soluzioni saranno versate al Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto legislativo del Presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.