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LEGGE REGIONALE 28 aprile 1981, n. 76

G.U.R.S. 2 maggio 1981, n. 21

Norme per l'istituzione del ruolo nominativo del personale addetto alle unità sanitarie locali. (1)

Testo con annotazioni alla data 9 agosto 1988

(1)

Vedi Decr. Pres. 28/07/82, n. 84: "Attribuzioni di funzioni alle unità sanitarie locali".

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

Istituzione e gestione dei ruoli

Art. 1

I ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale addetto ai presidi, servizi ed uffici delle unità sanitarie locali di cui alle leggi regionali 12 agosto 1980, n. 87, e 6 gennaio 1981, n. 6, sono istituiti in conformità delle disposizioni della presente legge.

La consistenza numerica dei suddetti ruoli è data dalla somma dei posti previsti nelle piante organiche delle singole unità sanitarie locali.

Art. 2

I ruoli nominativi regionali sono costituiti in conformità delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Le iscrizioni, variazioni o cancellazioni dai ruoli nominativi regionali sono effettuate con decreti dell'Assessore regionale per la sanità.

Entro il 31 marzo di ciascun anno i ruoli nominativi regionali aggiornati secondo la situazione al 1° gennaio dello stesso anno sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione. Dalla stessa data decorrono tutti gli effetti previsti e conseguenti alla formazione dei ruoli suindicati.

Per ciascun dipendente sono indicati il cognome e il nome, la data di nascita, la data di decorrenza del rapporto d'impiego, la data di decorrenza della nomina nel ruolo di appartenenza, la data di conseguimento della posizione funzionale rivestita e la sede di servizio.

Entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione dei ruoli, il dipendente può chiedere all'Assessore regionale per la sanità, mediante ricorso in opposizione, la rettifica di eventuali errori od omissioni.

L'Assessore decide con provvedimento definitivo entro trenta giorni dalla notifica del ricorso.

Trascorso infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto.

Capo II

Prima iscrizione nei ruoli nominativi regionali del personale

Art. 3

La prima iscrizione nei ruoli nominativi regionali del personale addetto ai presidi, servizi ed uffici delle unità sanitarie locali istituite con la legge regionale 12 agosto 1980, n. 87, in attuazione del disposto dell'art. 68 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è disciplinato dalle disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 4

Ai fini dell'iscrizione nei ruoli di cui al precedente art. 1, gli enti sottoindicati e di cui alle lettere a e b dell'art. 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonchè i comuni, ciascuno per quanto di competenza, devono formare, secondo i criteri indicati al successivo art. 5, elenchi nominativi relativi al personale di ruolo da essi dipendente:

a) enti ospedalieri;

b) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che gestiscono ospedali psichiatrici o istituti di neuropsichiatria infantile e altri enti pubblici di cui al quarto comma dell'art. 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con esclusione del personale addetto ai servizi per la gestione dei beni mobili ed immobili e di attrezzature non destinate a servizi sanitari o igienico-sanitari o non inerenti comunque a funzioni in materia sanitaria o igienico-sanitaria;

c) consorzi antitubercolari ed altri consorzi di enti locali per la gestione di servizi sanitari o igienico-sanitari;

d) province, limitatamente al personale addetto ai presidi, uffici e servizi sanitari o igienico-sanitari comunque denominati, ai centri di medicina sociale, ai laboratori di igiene e profilassi, agli ospedali psichiatrici e neuropsichiatrici, ai centri di igiene mentale, ad istituti di prevenzione e cura ed ai presidi sanitari extraospedalieri;

e) comuni, limitatamente al personale addetto agli uffici sanitari ed igienico sanitari comunque denominati ed a qualunque altro presidio sanitario exstraospedaliero o servizio sanitario trasferito.

Art. 5

Negli elenchi nominativi di cui al precedente art. 4 corredati dei dati previsti in apposito schema da predisporsi a cura dell'Assessorato regionale della sanità e da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione, che devono essere formulati con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge, va incluso: (1)

a) il personale addetto in modo continuativo, da data non successiva al 30 giugno 1977, ai servizi sanitari trasferiti, ovvero assegnato ai servizi medesimi a seguito di assunzione per pubblico concorso espletato entro il 28 dicembre 1978;

b) il personale assunto, successivamente al 28 dicembre 1978, mediante pubblico concorso espletato, secondo la normativa vigente, per la copertura di posti previsti nelle piante organiche dei servizi sanitari trasferiti;

c) il personale dipendente di cui alle lettere a, b e c del precedente art. 4, che si trovi in posizione di comando, distacco o assegnazione presso altri enti;

d) il personale dipendente dalle province o dai comuni, che si trovi in posizione di comando, distacco o assegnazione presso altri enti a condizione che sia da questi ultimi utilizzato in un settore sanitario.

I predetti elenchi devono essere predisposti a firma del legale rappresentante di ciascuno degli enti interessati entro trenta giorni dalla pubblicazione dello schema di cui al primo comma del presente articolo e devono essere portati a conoscenza del personale dipendente mediante affissione, per quindici giorni consecutivi, all'albo dell'ente o, in mancanza, all'albo del comune ove l'ente ha sede.

Entro quindici giorni successivi alla pubblicazione all'albo, i dipendenti eventualmente interessati possono avanzare istanza, per eventuali modifiche o correzioni agli elenchi stessi, all'ente di appartenenza che, nei successivi quindici giorni, provvede motivatamente sulle predette richieste.

Gli elenchi così formati, unitamente alle richieste di modifica pervenute, devono essere trasmessi entro e non oltre i successivi dieci giorni dall'Assessorato regionale della sanità.

Nella stessa forma devono essere, altresì, comunicate, entro trenta giorni dal loro verificarsi, le variazioni, intervenute successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, da apportare agli elenchi in conseguenza di assunzioni effettuate nell'ambito di quanto previsto al primo comma, lett. b, del presente articolo, nonchè di modificazioni intervenute nel rapporto di impiego e di cessazioni dal servizio per qualsiasi causa.

Dopo l'entrata in funzione delle unità sanitarie locali, gli adempimenti di cui al precedente comma rientrano nelle competenze dell'unità sanitaria locale presso la quale il personale è utilizzato o trasferito ai sensi del terzo comma, lett. b, dell'art. 61 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

(1)

Vedi Decr. Ass. Sanità 11/11/81: "Disposizioni per la compilazione degli elenchi nominativi del personale addetto alle unità sanitarie locali."

Art. 6

Per i fini indicati al quinto comma, lett. c, dell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, gli enti di cui all'art. 4 devono predisporre e trasmettere all'Assessorato regionale della sanità, con il rispetto delle modalità e dei termini stabiliti dal precedente art. 5, distinti elenchi nominativi relativi:

a) al personale, compreso quello amministrativo, che abbia prestato servizio non di ruolo in via esclusiva ed in modo continuativo in posti vacanti dei propri servizi sanitari nel periodo dal 30 giugno al 28 dicembre 1978, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

b) al personale, limitatamente alle qualifiche o posizioni funzionali iniziali, in servizio continuativo da almeno sei mesi alla data di entrata in vigore della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

In detti elenchi deve essere compreso anche il personale che si trovi in posizione di comando, distacco o assegnazione presso altri enti, a condizione, per quanto riguarda il personale dipendente da province o comuni, che risulti utilizzato in un servizio o settore sanitario.

Nell'ipotesi di servizio prestato presso più enti fra quelli previsti al quinto comma, lett. c, dell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, gli elenchi dovranno essere formulati dall'ente presso cui il personale era in servizio all'atto di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Art. 7

Gli enti di cui all'art. 4 devono, altresì, predisporre e trasmettere all'Assessorato regionale della sanità, con il rispetto delle modalità e dei termini stabiliti dal precedente art. 5, distinti elenchi nominativi speciali del restante personale addetto esclusivamente ed in modo continuativo ai servizi sanitari trasferiti alle unità sanitarie locali nel periodo successivo al 30 giugno 1978 e che non risulti in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione nei ruoli nominativi regionali.

Art. 8

Nel caso di persistente inadempienza da parte degli enti interessati l'Assessore regionale per la sanità, previa diffida, nomina un commissario per l'assolvimento dei compiti assegnati agli enti medesimi dal presente titolo.

Art. 9

Con decreto dell'Assessore regionale per la sanità, il personale di ruolo, compreso negli elenchi di cui all'art. 5, salvo quanto previsto al successivo art. 12, è iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale fatti salvi, altresì le integrazioni, le modificazioni e i benefici economici e giuridici conseguenti all'applicazione di norme di legge e contrattuali che ne disciplinano il rapporto d'impiego.

E' parimenti iscritto nei suddetti ruoli il personale compreso negli elenchi di cui all'art. 6, che abbia superato il concorso riservato previsto dal quinto comma, lett. c, dall'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dal decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonchè dall'art. 24 ter della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Art. 10

L'Assessore regionale per la sanità iscrive, altresì, nei ruoli nominativi regionali, in conformità ai criteri e con le modalità stabiliti dall'art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, il personale di ruolo appresso indicato, ove si verifichino le condizioni previste dalle sottoindicate norme della legge 23 dicembre 1978, n. 833:

a) personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppresse (quarto e sesto comma dell'art. 67) salvo quanto previsto dal successivo art. 13;

b) personale della Croce Rossa Italiana (primo e secondo comma dell'art. 70);

c) personale dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni e dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione (quarto comma dell'art. 72);

d) personale statale addetto alle attività di prevenzione e di sicurezza del lavoro (art. 73).

Le amministrazioni interessate devono predisporre e trasmettere all'Assessorato regionale della sanità, con il rispetto delle modalità e dei termini stabiliti dal precedente art. 5, elenchi nominativi riferiti al personale indicato alle lettere a, b, c e d del presente articolo.

Le amministrazioni stesse devono altresì comunicare, entro trenta giorni dal loro verificarsi, le variazioni da apportare agli elenchi in conseguenza di modificazioni intervenute nel rapporto d'impiego e di cessazione dal servizio per qualsiasi causa.

Dopo l'entrata in funzione delle unità sanitarie locali, gli adempimenti di cui al precedente comma sono effettuati dall'unità sanitaria locale presso la quale il personale è utilizzato o trasferito ai sensi del terzo comma, lett. b, dell'art. 61 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 11

Per i fini indicati al quarto comma, lett. c, dell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, gli enti di cui all'art. 10 devono predisporre e trasmettere all'Assessorato regionale della sanità, con il rispetto delle modalità dei termini stabiliti dal precedente art. 5, distinti elenchi nominativi relativi al personale, limitatamente alle qualifiche o posizioni funzionali iniziali, in servizio continuativo da almeno sei mesi alla data di entrata in vigore della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Per i fini dell'ammissione nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale di cui al quarto comma, n. 1, dell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, devono essere predisposti e trasmessi, a cura dell'ente interessato, all'Assessorato regionale della sanità, con il rispetto delle modalità e dei termini stabiliti dall'art. 5, distinti elenchi nominativi, relativi al personale della Croce Rossa Italiana, comunque in servizio all'atto dell'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833, presso i centri trasfusionali di istituzioni sanitarie pubbliche.

Art. 12

Ai fini dell'iscrizione nei ruoli regionali di cui alla presente legge, i primi infermieri psichiatrici ex art. 3 del decreto interministeriale 5 gennaio 1970, nonchè gli operatori psichiatrici inquadrati al 5° livello funzionale del contratto nazionale di lavoro del personale degli enti locali ed in atto al 4° livello, in servizio presso gli ospedali psichiatrici, sono inquadrati con la qualifica di infermiere psichiatrico con due anni di scuola (operatore professionale di prima categoria).

Il personale che ha frequentato il corso di infermiere psichiatrico ed ha conseguito il relativo attestato viene inquadrato, a domanda, nella qualifica di infermiere psichiatrico (operatore professionale di seconda categoria).

Art. 13

Il personale di cui all'art. 63 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145, con decorrenza dal 1° gennaio 1981 è inquadrato, anche in soprannumero riassorbibile, nei ruoli organici dell'Amministrazione centrale della Regione nel rispetto della posizione giuridica e dell'anzianità di servizio possedute alla predetta data di inquadramento.

In deroga a quanto disposto nel comma precedente, il personale di cui trattasi può optare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'iscrizione nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale, che verrà disposta con decreto dell'Assessore regionale per la sanità.

Art. 14

Ai fini della gestione dei processi di mobilità del personale facente parte del servizio sanitario vengono istituite con decreto dell'Assessore regionale per la sanità apposite commissioni paritetiche con la presenza di rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ivi comprese le organizzazioni sindacali mediche, di categoria e della Regione Siciliana.

Art. 15

I benefici di cui all'art. 41 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 87, si applicano, con la medesima misura e decorrenza, a tutto il personale previsto dall'art. 63 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145, ed in servizio presso l'Assessorato regionale della sanità alla data del 30 giugno 1980.

Art. 16

Per l'esercizio dell'azione di surroga ex art. 1916 codice civile relativa alle spedalità consumate dall'1 gennaio 1975, la Regione, sino all'effettivo trasferimento delle competenze alle unità sanitarie locali, si avvale degli uffici legali del disciolto Inam, i quali continueranno ad utilizzare gli avvocati e procuratori in possesso di procura generale ad lites rilasciata dal legale rappresentante pro-tempore dell'Istituto.

Le unità sanitarie locali subentreranno nei rapporti giuridici contenziosi continuando ad avvalersi dell'opera dei suddetti avvocati e procuratori, nonchè degli avvocati e procuratori facenti parte del personale iscritto nei ruoli unici regionali del servizio sanitario nazionale.

Art. 17

La Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, riserva al personale, già in servizio alla data di entrata in vigore del suddetto decreto ed a rapporto di impiego continuativo presso le strutture private convenzionate che cessino il rapporto convenzionale, un'aliquota dei posti vacanti messi a concorso nelle posizioni funzionali iniziali dei diversi ruoli fino al 10 per cento del personale medico e fino al 30 per cento del restante personale nelle assunzioni per chiamata e nei pubblici concorsi banditi entro due anni dalla data di cessazione del rapporto convenzionale.

La determinazione delle aliquote di cui al precedente comma sarà definita col piano sanitario regionale.

Restano ferme altresì tutte le altre disposizioni contenute nell'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Art. 18

L'iscrizione del personale di cui agli articoli 9, 10 e 11 e la cancellazione del medesimo dai ruoli dei rispettivi enti di provenienza hanno effetto dalla data di entrata in funzione delle unità sanitarie locali.

Art. 19

Il superamento dei corsi di riqualificazione previsti dalla legge 3 giugno 1980, n. 243 e dall'art. 19 della legge regionale 24 luglio 1978, n. 22, da parte del personale in servizio, dipendente di ruolo, negli enti di cui al precedente art. 4, determinerà la trasformazione del posto occupato dal dipendente, il conseguente inquadramento nel posto corrispondente alla nuova qualifica conseguita e la soppressione del posto precedentemente occupato.

Le predette trasformazioni dovranno essere comunicate, ai fini delle conseguenti variazioni da apportare agli elenchi nominativi, all'Assessorato regionale della sanità, a termini della presente legge.

Art. 20

Sino a quando non sarà entrato in funzione il Servizio informativo regionale di cui all'art. 2 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145, e nelle more dell'entrata in funzione delle unità sanitarie locali, il centro meccanografico del disciolto Inam di Palermo provvede agli adempimenti di gestione e di informazione relativi all'anagrafe unica degli assistibili nonchè alla formazione dei tabulati destinati alla liquidazione delle spettanze, mediante assegno unico, ai medici generici e pediatri ed ai controlli sulla spesa farmaceutica e sulla spesa per il convenzionamento esterno.

L'Assessore regionale per la sanità può affidare al centro di cui al comma precedente l'espletamento di altre funzioni.

Il piano sanitario regionale determinerà le modalità relative al trasferimento del predetto centro meccanografico alla Regione Siciliana.

Il personale dei disciolti enti mutualistici, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso il predetto centro, continua a svolgere presso il centro medesimo le mansioni in atto esercitate (inciso omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana), ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 87, in aggiunta al contingente nel predetto art. 42 stabilito. (1)

(1)

Per effetto dell'art. 1, comma 1, della L.R. 24/88, il centro elaborazione dati è stato trasferito all'assessorato regionale della sanità per la realizzazione del sistema informativo sanitario, quale supporto di un organico processo di programmazione, gestione e controllo delle funzioni a livello regionale.

Art. 21

(Si omette l'art. 21 in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana).

Art. 22

Al maggior onere derivante dall'art. 15 e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, nella misura di lire due milioni, si fa fronte con parte delle disponibilità di cui al cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso.

Art. 23

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 28 aprile 1981.

D'ACQUISTO