
LEGGE REGIONALE 11 aprile 1981, n. 57
G.U.R.S. 18 aprile 1981, n. 19
Nuovi provvedimenti per il miglioramento e l'adeguamento della produzione di materiale di moltiplicazione della vite.
Testo con annotazioni alla data 29 aprile 1985
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Allo scopo di consentire il miglioramento e l'adeguamento del settore vivaistico della vite alle disposizioni emanate in merito dalla Comunità Economica Europea ed a quelle emanate con decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164 e successive aggiunte e modificazioni, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad attuare gli interventi nonchè a concedere le agevolazioni, i contributi ed i sussidi previsti dalla presente legge.
Per la realizzazione, l'adeguamento e l'ammodernamento di impianti di barbatellai e, ove all'uopo autorizzati a norma delle vigenti disposizioni, di impianti o reimpianti di viti madri per portainnesti e per marze, possono essere concesse le agevolazioni di cui ai successivi commi sulle spese concernenti:
a) l'estirpazione della coltura eventualmente in atto esistente; la lavorazione, disinfestazione, concimazione e sistemazione del terreno; l'acquisto e la messa a dimora di viti-madri e dei barbatellai e l'acquisto e la messa in opera delle attrezzature occorrenti per il relativo allevamento;
b) la realizzazione di impianti irrigui, di opere aziendali di viabilità, di fabbricati rurali nonchè l'esecuzione di altre opere di miglioramento fondiario, e l'acquisto delle dotazioni tecniche, delle macchine e delle relative attrezzature, anche per la difesa antiparassitaria, necessarie per l'efficienza dell'esercizio dell'azienda vivaistica.
Per l'esecuzione delle opere e dei lavori, nonchè per gli acquisti e le dotazioni indicate al precedente comma, lett. a, può essere concesso un contributo nella misura massima del 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile, elevato al 90 per cento in favore delle imprese, singole o associate, di coltivatori diretti o di manuali coltivatori agricoli.
Per l'esecuzione delle opere e dei lavori, nonchè per gli acquisti e le dotazioni di cui alla lett. b del precedente comma, possono essere concessi i contributi previsti dall'art. 21 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36, maggiorati di un ulteriore 10 per cento in favore delle imprese, singole od associate, di coltivatori diretti e di manuali coltivatori agricoli.
A favore delle cooperative e delle associazioni vivaistiche a larga base associativa di coltivatori diretti e di coltivatori manuali agricoli, che avviano l'attività di riconversione colturale per la produzione di barbatelle innestate ed a fusto lungo franche, possono inoltre essere concessi:
1) previo parere del Vivaio governativo di viti americane o delle cantine sperimentali di Milazzo e di Noto, i contributi previsti dall'art. 18 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14 e successive aggiunte e modificazioni, maggiorati del 10 per cento;
2) previo parere, espresso sui relativi programmi operativi, del sottocomitato regionale per la vitivinicoltura istituito ai sensi dell'art. 62, lett. b, della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36, un premio di avviamento nella misura massima di lire 4 milioni da corrispondere per lire 2 milioni alla fine del primo anno di attività e per lire 1 milione alla fine di ognuno dei due anni di attività successivi.
E' autorizzato l'acquisto di terreni da destinare all'impianto di viti madri e barbatellai. Le norme e le procedure da adottare per l'acquisto sono quelle indicate nella legge n. 590 del 1965 e successive aggiunte e modificazioni.
L'Amministrazione regionale è autorizzata ad adottare i provvedimenti ed a compiere tutti gli atti di propria competenza per consentire attuazione degli interventi disposti dal precedente comma.
Alla scopo di agevolare l'avvio delle attività di riconversione produttiva, a favore delle aziende vivaistiche autorizzate, singole od associate, può essere concesso:
a) un contributo di lire 100 per ogni barbatella franca standard o certificata, non utilizzata entro il 31 marzo 1981; (1)
b) un contributo di lire 300 per ogni barbatella innestata standard o certificata, non utilizzata entro il 31 marzo 1981; (1)
c) un contributo di lire 30 per ogni barbatella certificata, controllata e venduta nella campagna 1980-1981.
I contributi di cui al comma precedente saranno corrisposti su materiale non utilizzato che risulti però commerciabile ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e ne sia accertata la distruzione da effettuare entro il 30 giugno 1981 (2). Agli accertamenti di cui sopra provvede l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste tramite i propri delegati ai controlli ed alla certificazione del materiale di propagazione vegetativo della vite, nonchè, ove occorra, tramite gli ispettorati provinciali dell'agricoltura e le condotte agrarie competenti per territorio.
Alla concessione dei contributi di cui al presente articolo nonchè alla contestuale liquidazione ed al relativo pagamento provvedono gli ispettorati dell'agricoltura competenti per territorio.
Termine prorogato al 31 marzo 1982 con l'art. 40, comma 2, della L.R. 105/82 e al 31 marzo 1985 con l'art. 24, comma 2, della L.R. 22/85.
Termine prorogato al 30 settembre 1982 con l'art. 40, comma 3, della L.R. 105/82, al 31 dicembre 1982 con l'art. 5, comma 2, della L.R. 129/82 e al 30 giugno 1985 con l'art. 24, comma 2, della L.R. 22/85.
Al fine di potenziare la sperimentazione e la ricerca applicata nel settore del miglioramento e della selezione del materiale di moltiplicazione vegetativo della vite, nonchè allo scopo di promuovere ed agevolare le riconversioni e l'adeguamento produttivo delle imprese vivaistiche viticole mediante una più specifica assistenza tecnica, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a stipulare con le cantine sperimentali di Milazzo e di Noto, a parziale deroga del disposto dell'art. 14 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14, le convenzioni previste dall'art. 16 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24, e dall'art. 3 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36 e successive aggiunte e modificazioni.
Per le medesime finalità del precedente comma l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a sostenere le spese occorrenti al Vivaio governativo di viti americane per l'impostazione e l'attuazione di appositi programmi finalizzati e coordinati con quelli dell'Istituto regionale della vite e del vino e delle cantine sperimentali di Milazzo e di Noto.
Nell'ambito dei programmi di cui ai precedenti commi può essere autorizzata l'istituzione, nelle zone di maggiore interesse vivaistico, di campi di orientamento, di premoltiplicazione e di conservazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, nonchè la realizzazione, l'adeguamento o l'acquisizione delle strutture e delle attrezzature occorrenti per il miglioramento varietale della vite mediante selezione clonale e sanitaria.
Per l'impostazione e l'attuazione dei relativi programmi operativi, il Vivaio governativo di viti americane e le cantine sperimentali di Milazzo e di Noto possono avvalersi della consulenza degli istituti universitari, competenti per materia, delle Facoltà di agraria di Catania e di Palermo e dell'Istituto regionale della vite e del vino, nonchè, ai soli fini realizzativi, della collaborazione e degli apporti eventualmente offerti da cooperative e da associazioni vivaistiche viticole operanti in Sicilia.
Alle convenzioni di cui al primo comma del presente articolo, nonchè ai relativi programmi, o loro varianti, si applicano le norme di cui all'art. 17 della legge regionale 28 luglio 1978, n. 23, ed all'art. 31 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 83.
Per le finalità di cui al presente articolo, a parziale deroga del disposto del primo comma dell'art. 17 della citata legge regionale 28 luglio 1978, n. 23, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è tenuto a sentire, in luogo del sottocomitato regionale per l'assistenza tecnica, il sottocomitato regionale per la vitivinicoltura istituito ai sensi dell'art. 62, lett. b, della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36.
Per l'attuazione degli interventi disposti dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le norme previste dall'art. 4 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 40.
E' abrogata ogni altra disposizione in contrasto con le norme disposte dalla presente legge.
Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 9.300 milioni che sarà iscritta nel bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 1981, 1982 e 1983 come dalla seguente tabella:
1981 1982 1983 Totale (Importi in milioni di lire) Art. 2 ............. 300 500 700 1.500 Art. 3 ............. 50 100 150 300 Art. 4 ............. - 1.000 1.000 2.000 Art. 5 ............. 2.500 - - 2.500 Art. 6 ............. 1.000 1.000 1.000 3.000 3.850 2.600 2.850 9.300All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con la riduzione di pari importo dello stanziamento del cap. 21160 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.
Gli oneri a carico degli esercizi successivi trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 06.02.02.03: "Finanziamento nuovi interventi legislativi non compresi negli altri elementi di programma" (Fondi ordinari - Spese in conto capitale), mediante riduzione di pari importo delle relative disponibilità.