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LEGGE REGIONALE 20 aprile 1976, n. 36

G.U.R.S. 21 aprile 1976, n. 20

Interventi per la realizzazione delle dotazioni strutturali ed infrastrutturali in agricoltura e per lo sviluppo dei comparti produttivi della zootecnia, della vitivinicoltura, della serricoltura, della granicoltura e di altre colture arboree.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 13/1986 e annotato al 25/3/1986)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

Norme generali

Art. 1

(1)

Gli interventi previsti dalla presente legge hanno lo scopo: di potenziare le attività di sperimentazione e ricerca applicata in agricoltura; di diffondere nelle zone meno favorite le necessarie dotazioni elettriche e stradali; di favorire la realizzazione di impianti, strutture ed infrastrutture atte a consentire, anche attraverso le più opportune trasformazioni, un più agevole collocamento dei prodotti agricoli e zootecnici; di promuovere e sollecitare il miglioramento ed il potenziamento dell'efficienza produttiva della zootecnia, della vitivinicoltura, della serricoltura, della granicoltura, della mandorlicoltura e della nocciolicoltura, nonchè di assicurare il perseguimento di tali finalità anche negli altri comparti produttivi dell'agricoltura siciliana mediante l'istituzione ed il coordinamento di appositi servizi per le attività promozionali e l'assistenza tecnica.

Gli interventi relativi ai diversi comparti produttivi dovranno aderire agli indirizzi operativo-programmatici, che, avuto riguardo ai diversi ambiti colturali, produttivi, organizzativi e di mercato ed alle norme della presente legge, saranno emanati, previa deliberazione della Giunta regionale, dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, con riferimento anche alle indicazioni contenute nei piani zonali e nel piano generale di sviluppo agricolo, e dovranno altresì perseguire sia la conservazione ed il ripristino degli equilibri ambientali, sia il conseguimento ed il mantenimento di adeguati livelli di redditività degli agricoltori interessati.

Sugli indirizzi operativo-programmatici di cui al comma precedente la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana esprime parere preventivo.

(1)

La presente disposizione non è più applicabile a partire dal 29/3/1986 per effetto dell'art. 53 della L.R. 13/86.

Art. 2

(1)

Per la prima elaborazione degli indirizzi operativo-programmatici di cui al precedente art. 1, nonchè per l'esecuzione di studi, ricerche ed indagini conoscitive sull'evoluzione dell'agricoltura siciliana, finalizzati anche alla predisposizione dei provvedimenti e degli interventi occorrenti, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad avvalersi della collaborazione di organismi universitari mediante la stipula di apposite convenzioni.

Alle predette convenzioni si applicano le disposizioni previste dall'art. 16 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24, e successive aggiunte e modificazioni.

(1)

La presente disposizione non è più applicabile a partire dal 29/3/1986 per effetto dell'art. 53 della L.R. 13/86.

Art. 3

(1)

Per le finalità della presente legge, le competenze operative dell'unità polivalente di sperimentazione e di ricerca applicata di cui all'art. 16 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24, e successive aggiunte e modificazioni, sono estese ai comparti della zootecnia, della granicoltura e delle colture arboree.

L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a stipulare le convenzioni di cui al primo comma dell'art. 16 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24, anche con la Stazione sperimentale consorziale di granicoltura per la Sicilia, con l'Istituto sperimentale zootecnico, con il Vivaio governativo di viti americane, con gli osservatori delle malattie delle piante.

L'unità polivalente di sperimentazione e di ricerca applicata di cui all'art. 16 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24, dovrà altresì comprendere una sezione operativa da realizzare nella fascia meridionale della Sicilia, la cui sede sarà stabilita con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste e da destinare al miglioramento ed al potenziamento delle attività serricole, ivi comprese le ricerche e le prove nei settori delle sementi, dell'impiego dei mezzi di produzione e di quelli di difesa fitosanitaria, dei sistemi e dei metodi di coltivazione e di allevamento, nonchè all'addestramento ed all'aggiornamento degli addetti alle coltivazioni orticole e floricole in serra, e ad ogni altra attività di ricerca e sperimentazione diretta al potenziamento del comparto produttivo.

Il settimo ed ottavo comma dell'art. 16 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24, sono soppressi.

(1)

Per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo annotato vedi l'art. 18 della L.R. 73/77.

Titolo II

Interventi per le strutture e le infrastrutture

Art. 4

L'Amministrazione regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzata a realizzare un programma di elettrificazione rurale.

All'esecuzione delle predette opere, che sono poste a totale carico dell'Amministrazione regionale, si provvede a mezzo di concessione da affidare ai comuni, alle comunità montane, all'Ente nazionale elettricità (ENEL), all'Ente di sviluppo agricolo (ESA) ed ai consorzi di bonifica.

Il programma di cui sopra, comprendente l'elenco degli interventi, è definito dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

Art. 5

Allo scopo di ampliare e potenziare la rete stradale a servizio dell'agricoltura, l'Assessore regionale per la agricoltura e le foreste è autorizzato a sostenere la spesa ed a concedere i contributi e le agevolazioni previste dalla vigente legislazione per la viabilità di bonifica, la viabilità rurale e la trasformazione di trazzere in rotabili di cui alla lett. a dell'art. 3 della legge regionale 28 novembre 1970, n. 48, nonchè per le opere di nuova costruzione o per il riattamento di strade vicinali ed interpoderali di cui agli articoli 5 e 8 della medesima legge regionale.

Il programma di cui sopra, comprendente l'elenco degli interventi, è definito dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

Alla realizzazione degli interventi si provvede a mezzo di concessione da affidare con preferenza ai comuni.

Art. 6

La costruzione di strade di bonifica, di vie vicinali, interpoderali, di vie rurali d'uso pubblico, nonchè la trasformazione in rotabile delle trazzere dovranno essere improntate a criteri di funzionalità ed economicità anche in deroga alle caratteristiche geometriche previste dalle norme UNI.

Art. 7

(1)

Allo scopo di promuovere la realizzazione, il miglioramento e l'ampliamento, a termini dell'art. 9 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, nonchè dell'art. 4 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14, e rispettive aggiunte e modificazioni, di impianti a carattere associativo destinati alla raccolta, confezionamento, conservazione, trasformazione e vendita collettiva dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti, è autorizzata la spesa di lire 40.000 milioni.

Di tale importo, la somma di lire 2.500 milioni è destinata per le finalità di cui all'art. 1, n. 1, lett. c, della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4, anche a parziale reintegro della riduzione apportata con l'art. 41 della legge regionale 11 aprile 1972, n. 27; della restante somma almeno il 50 per cento è destinato al settore vitivinicolo.

Per la realizzazione degli impianti e delle altre opere di cui al precedente primo comma, il contributo in conto capitale in favore delle associazioni di produttori agricoli o zootecnici resta determinato nella misura massima del 70 per cento della spesa ammessa, elevata fino all'85 per cento in favore delle cooperative e loro consorzi, nonchè delle associazioni di produttori riconosciute ai sensi delle leggi 27 luglio 1967, n. 622, e 8 luglio 1975, n. 306. Quando il contributo è concesso in applicazione di leggi dello Stato e da altri enti operanti nel territorio della Sicilia, il contributo stesso può essere integrato, a termini dell'art. 4 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14, fino alla concorrenza delle misure previste dal presente articolo. Fra le attrezzature mobili ammissibili a finanziamento, a termine del presente articolo, rientrano anche quelle idonee ad assicurare i trasporti dei prodotti in regime di temperatura controllata.

Per gli interventi previsti dal presente articolo, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste determina la quota da destinare, a carico del relativo stanziamento di bilancio, ai diversi comparti produttivi, dandone comunicazione alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

(1)

La presente disposizione non è più applicabile a partire dal 29/3/1986 per effetto dell'art. 53 della L.R. 13/86.

Art. 8

(1)

Al fine di far fronte ad eventuali incrementi dei costi, gli impianti e le strutture indicati al precedente art. 7 possono beneficiare, limitatamente alle spese elencate nel prezzario adottato dall'Assessore regionale della agricoltura e delle foreste, di un contributo integrativo in misura comunque non superiore a quella del contributo originario per i maggiori oneri determinatisi nel periodo intercorrente fra l'emanazione del provvedimento di ammissibilità a finanziamento e l'emanazione di quello per l'accertamento, anche mediante stati di avanzamento, dell'avvenuta esecuzione dei lavori.

Il predetto contributo è commisurato alla differenza fra i costi unitari ammessi e quelli previsti nel prezziario che risulterà adottato dall'Amministrazione regionale all'atto dell'accertamento dell'esecuzione dei lavori.

Il contributo in questione, qualora ne ricorrano le condizioni, è concesso in via definitiva contestualmente alla liquidazione parziale degli stati di avanzamento dei lavori accertati.

Condizioni indispensabile per la concessione del contributo predetto è che l'esecuzione dei lavori proceda nel pieno rispetto dei tempi stabiliti nel provvedimento di concessione.

Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzato l'accantonamento del 10 per cento degli stanziamenti disposti per le iniziative e gli interventi di cui al precedente art. 7, nonchè degli stanziamenti disposti annualmente per le medesime finalità nel bilancio della Regione.

(1)

La presente disposizione non è più applicabile a partire dal 29/3/1986 per effetto dell'art. 53 della L.R. 13/86.

Titolo III

Interventi per la zootecnia

Art. 9

(1)

Allo scopo di promuovere il miglioramento e lo sviluppo del patrimonio zootecnico, con particolare riguardo per gli allevamenti bovini ed ovini, nonchè per migliorare e potenziare l'efficienza strutturale, economica e produttiva degli allevamenti stessi e di quelli suini, a favore degli agricoltori singoli od associati, con preferenza per le forme a larga base associativa in cui i coltivatori diretti rappresentano la maggioranza numerica dei soci, che si impegnano a realizzare organici piani aziendali o pluriaziendali di sviluppo agro-zootecnico, da attuare anche mediante stralci funzionali, vengono concesse le agevolazioni contributive per l'esecuzione dei lavori e delle opere previste dall'art. 43 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive aggiunte e modificazioni, ivi comprese le opere agronomiche di miglioramento e di sistemazione dei pascoli di sistemazione dei prati-pascoli, le opere e le attrezature per la lavorazione aziendale dei prodotti lattiero-caseari, nonchè gli alloggi per gli addetti all'allevamento del bestiame.

Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma precedente possono essere concessi i contributi in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, previsti dagli articoli 43 e 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e, per i coltivatori diretti, i contributi previsti dall'art. 2 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14, maggiorati questi ultimi del 10 per cento.

(1)

La presente disposizione non è più applicabile a partire dal 29/3/1986 per effetto dell'art. 53 della L.R. 13/86.

Art. 10

Le agevolazioni contributive di cui al secondo comma del precedente articolo possono essere concesse anche in favore dei piccoli allevatori, singoli od associati, che realizzano idonei ricoveri per il bestiame dagli stessi allevato, anche nelle aree a tali finalità destinate dagli strumenti urbanistici comunali. La capacità dei ricoveri predetti deve essere commisurata alle esigenze dei capi mediamente allevati dal beneficiario che rimane obbligato a darne adeguata dimostrazione.

Ove i predetti ricoveri siano realizzati dai comuni, perchè vengano concessi ad associazioni di allevatori aperte a tutti gli interessati, la misura del contributo può essere elevata al 100 per cento della spesa ammissibile, ivi compresa quella per l'acquisizione dell'area.

Art. 11

L'Ente di sviluppo agricolo, i comuni, le comunità montane, i consorzi di bonifica, le cooperative e loro consorzi, le associazioni ed i consorzi di allevatori giuridicamente riconosciuti possono progettare ed eseguire, previa richiesta ed approvazione degli interessati, interventi di trasformazione o di miglioramento che interessino una pluralità di aziende diretto-coltivatrici, ricadenti in aree che presentino idonee caratteristiche di omogeneità e di suscettività allo sviluppo dell'attività zootecnica.

I titolari delle aziende interessate possono rilasciare all'ente incaricato apposita delega all'esecuzione delle relative opere ed alla riscossione dei contributi previsti, impegnandosi a fornire le garanzie occorrenti per far fronte alle spese non coperte dal contributo.

Gli interventi devono tendere a creare i presupposti per un'integrazione orizzontale e verticale fra le aziende interessate.

Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo, l'aliquota contributiva di cui al precedente art. 9 è elevata del 15 per cento.

Art. 12

(1)

L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere agli allevatori associati in cooperative, consorzi ed associazioni costituite ai sensi della legge 8 luglio 1975, n. 306, per il conferimento del formaggio prodotto ai fini della raccolta, conservazione, lavorazione e vendita collettiva, un contributo sulle spese complessive di gestione di lire 700 per quintale di formaggio conferito.

Tale contributo è corrisposto ai produttori per il tramite delle cooperative, dei consorzi o delle associazioni di cui al precedente comma.

(1)

La presente disposizione non è più applicabile a partire dal 29/3/1986 per effetto dell'art. 53 della L.R. 13/86.

Art. 13

(1)

Le cooperative e loro consorzi e le associazioni costituite ai sensi della legge 8 luglio 1975, n. 306, di allevatori associati per il conferimento del formaggio prodotto ai fini della raccolta, lavorazione e vendita collettiva, possono essere ammessi alle agevolazioni previste dai commi primo e secondo dell'art. 18 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24; a tal fine il fondo previsto dal terzo comma dello stesso articolo è incrementato di lire 400 milioni.

(1)

La presente norma ha cessato la sua applicabilità dall'esercizio finanziario 1986, ai sensi dell'art. 54 della L.R. 13/86, che però ha fatto salvi gli eventuali oneri finanziari derivanti da precedenti provvedimenti.

Art. 14

Allo scopo di promuovere la valorizzazione della produzione zootecnica, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste provvede, previo parere del Consiglio regionale dell'agricoltura, a determinare le norme, i requisiti e le specifiche caratteristiche di genuinità e di pregio dei prodotti tipici siciliani, ed a tal fine è autorizzato a sostenere le spese ed a concedere i contributi occorrenti per l'attuazione, da parte di consorzi di cooperative di allevatori e di associazioni di allevatori giuridicamente riconosciuti, di un apposito programma di studio e di ricerca.

L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è, altresì, autorizzato a concedere contributi per l'attuazione dei programmi operativi che gli organismi associativi di cui al precedente comma si impegneranno a svolgere per condurre, presso i produttori zootecnici siciliani che ne facciano richiesta, le adeguate verifiche e gli opportuni controlli e per rilasciare agli interessati appositi attestati di genuinità e di tipicità, provvedendo, ove necessario, all'apposizione di specifici contrassegni.

Al fine di potere svolgere più efficaci ed incisive azioni di valorizzazione, anche sotto il profilo di una migliore standardizzazione delle produzioni di cui ai precedenti commi e di agevolare gli allevatori nello svolgimento delle relative operazioni, ponendo al loro servizio gli impianti, le strutture e le attrezzature occorrenti, a favore degli organismi di cui al primo comma del presente articolo, possono essere concesse le agevolazioni previste dal precedente art. 7.

Art. 15

Al fine di incrementare, salvaguardare, migliorare e valorizzare il patrimonio zootecnico, di assicurare la diffusione di soggetti da allevamento sani e dotati di elevate caratteristiche produttive e di agevolare altresì il rifornimento di fattrici da destinare all'incrocio industriale per la produzione di soggetti da ingrasso, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere le agevolazioni previste dall'art. 14 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e dall'art. 8 della legge regionale 9 maggio 1974, n. 9.

Le agevolazioni di cui al secondo comma dell'art. 8 della citata legge regionale n. 9 del 9 maggio 1974 sono estese all'acquisto di arieti delle razze da latte, mentre quelle di cui alla lett. e dell'art. 14 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, possono essere destinate anche a razze ovine da carne di provenienza estera.

Art. 16

Per favorire il risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi, brucellosi, sterilità, mastite ed altre forme a carattere diffusivo, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a finanziare, in favore dell'Ente di sviluppo agricolo, dei comuni, delle comunità montane, dei consorzi di bonifica, delle cooperative di allevatori e loro consorzi e delle associazioni di allevatori giuridicamente riconosciute, programmi organici concernenti:

- la vaccinazione sistematica contro la brucellosi delle vitelle di età compresa tra i cinque e gli otto mesi;

- la bonifica sanitaria ed ambientale nei confronti delle parassitosi ovine e bovine;

- la lotta contro la sterilità e le mastiti delle vacche da latte nonchè contro altre forme a carattere diffusivo che arrecano gravi danni agli allevamenti bovini ed ovini.

Su detti programmi, comprendenti gli accertamenti diagnostici, l'acquisto e l'impiego dei presidi sanitari, è chiamata ad esprimere il proprio parere la commissione zootecnica provinciale competente per territorio.

Fino a quando non saranno emanate dallo Stato norme sulla stessa materia, al fine di agevolare la sostituzione dei capi di allevamento bovino ed ovino da abbattere in applicazione della legge 9 giugno 1964, n. 615, favorendo l'acquisizione di soggeti dotati di elevate attitudini produttive, specie se riguardanti allevamenti in selezione o sottoposti a controlli funzionali, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere i contributi di cui al primo comma dell'art. 17 della legge 2 giugno 1961, n. 454, le cui aliquote vengono all'uopo elevate del 15 per cento della spesa riconosciuta ammissibile. Nei casi in cui l'abbattimento sia connesso alla distruzione dei capi, le aliquote predette sono elevate di un ulteriore 15 per cento della spesa riconosciuta ammissibile. L'abbattimento dei soggetti, ai fini della concessione dei contributi anzidetti, dovrà risultare da apposita certificazione da rilasciarsi da parte del direttore del mattatoio presso il quale è avvenuta la macellazione.

Art. 17

L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere contributi per l'organizzazione e l'attuazione delle manifestazioni zootecniche di interesse regionale che si svolgono nell'ambito della fiera regionale dell'agricoltura di Enna, della fiera agricola del Mediterraneo di Ragusa e dell'Agri-sud di Catania, nonchè per l'organizzazione e l'attuazione della mostra-mercato del cavallo sanfratellano di Sanfratello e del premio regionale di allevamento nell'ambito della rassegna dell'Ente nazionale del cavallo italiano.

Art. 18

I comuni, le comunità montane e l'Ente di sviluppo agricolo sono autorizzati a concedere, per la costituzione di razionali aziende agro-zootecniche, i terreni compresi nel loro demanio o patrimonio a cooperative di coltivatori diretti, mezzadri, coloni, compartecipanti e braccianti.

Alla concessione dei relativi terreni i comuni provvedono previa deliberazione dei propri consigli comunali e gli altri enti indicati al precedente comma previa deliberazione dei propri organi di amministrazione.

Negli atti deliberativi anzidetti vanno prefissati i termini e le condizioni delle concessioni le quali non possono avere durata superiore ad anni dieci, eventualmente rinnovabili.

Art. 19

E' autorizzata la concessione di contributi alle cooperative di allevatori o alle associazioni di allevatori costituite ai sensi della legge 8 luglio 1975, n. 306, per affidare a tecnici forniti di laurea in veterinaria la consulenza tecnico-veterinaria per il bestiame di proprietà dei soci allevatori.

I contributi di cui al comma precedente sono concessi nella misura del 75 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

Art. 20

L'Associazione regionale degli allevatori di cui al decreto del Presidente della Regione n. 94/A del 27 maggio 1952 può accedere alle provvidenze previste dalla presente legge e dalla vigente legislazione.

Analogamente possono fruire di dette provvidenze i consorzi provinciali degli allevatori di cui al citato decreto del Presidente della Regione semprechè provvedano all'adeguamento dei loro statuti al fine di:

- essere aperti a tutti i produttori agricoli allevatori siciliani che ne facciano richiesta;

- prevedere il voto pro-capite e garantire negli organi direttivi ed esecutivi la rappresentanza proporzionale delle minoranze.

Titolo IV

Interventi per la vitivinicoltura

Art. 21

(1)

Per il miglioramento ed il potenziamento dell'efficienza strutturale, economica e produttiva della vitivinicoltura siciliana possono essere concesse a favore dei viticoltori singoli od associati che si impegnano a realizzare, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 6 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 40, appositi ed organici piani viticoli a carattere aziendale o pluriaziendale, le agevolazioni contributive per l'esecuzione dei lavori e delle opere previste dall'art. 43 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive aggiunte e modificazioni, ivi comprese quelle per il reimpianto da realizzare, in ogni caso, dopo il periodo di riposo, che, per i diversi territori vitivinicoli, sarà determinato dai competenti organi dell'Assessorato regionale dell'agricoltura delle foreste.

Per la realizzazione delle iniziative di cui al precedente comma possono essere concessi i contributi in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, previsti dagli articoli 43 e 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e, per i coltivatori diretti, i contributi previsti dall'art. 2 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14, maggiorati questi ultimi del 10 per cento.

I contributi previsti dal presente articolo possono essere concessi, nelle more della pubblicazione della carta vocazionale di cui all'art. 24 della presente legge, per una superficie complessiva non superiore ad un ventesimo della superficie siciliana investita a vigneto, quale risulta dalle rilevazioni dell'Istituto centrale di statistica (ISTAT).

(1)

La presente disposizione non è più applicabile a partire dal 29/3/1986 per effetto dell'art. 53 della L.R. 13/86.

Art. 22

(1)

In aggiunta alle agevolazioni previste dalla presente legge, può essere concesso un sussidio straordinario di lire 50 mila per ettaro vitato, e fino ad un massimo di lire un milione per ciascun beneficiario, a favore di viticoltori che:

a) si associano in cooperative ai fini dell'esecuzione dei piani pluriennali di cui al precedente articolo 21, nonchè della conduzione degli impianti così realizzati su superfici in ogni caso non inferiori ad ettari 15;

b) ovvero realizzino e si impegnino a condurre nelle zone delimitate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, e del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, e successive aggiunte e modificazioni, i propri impianti in conformità ai vigenti disciplinari di produzione;

c) ovvero realizzino nel rispetto delle altre condizioni previste dalla presente legge e previo espresso parere dei competenti organi dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, i propri impianti con vitigni di uve apirene e di uve nere da vino raccomandati ed autorizzati ai sensi della vigente legislazione.

Il sussidio di cui al precedente comma è aumentato del 50 per cento a favore dei coltivatori diretti, nonchè dei viticoltori la cui superficie aziendale risulti non superiore ad ettari 3.

(1)

La presente disposizione non è più applicabile a partire dal 29/3/1986 per effetto dell'art. 53 della L.R. 13/86.

Art. 23

(1)

Allo scopo di sopperire, nei casi di reimpianto, alla mancanza di reddito ed alla esigenza di far fronte agli oneri di coltivazione, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere per due anni, a favore delle aziende singole od associate la cui superficie viticola non sia superiore ad ettari cinque, un altro complementare di lire 300 mila all'anno per ogni ettaro di vigneto reimpiantato.

L'aiuto di cui al precedente comma viene concesso con le modalità di cui all'art. 9 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24, per il primo anno a seguito dell'accertamento dell'avvenuto impianto nel rispetto di tutte le altre condizioni previste dal precedente art. 22 e per il secondo anno a seguito dell'accertamento dell'avvenuto innesto e del ripristino delle fallanze.

L'aiuto previsto dal primo comma del presente articolo, quando trattasi di aziende superiori ad ettari 5, viene concesso ai compartecipanti o coloni.

(1)

La presente disposizione non è più applicabile a partire dal 29/3/1986 per effetto dell'art. 53 della L.R. 13/86.

Art. 24

(abrogato dall'art. 11, comma 6, della L.R. 50/84)

Art. 25

(abrogato dall'art. 4, u.c., della L.R. 7/85)

Art. 26

A favore degli organismi di cui al precedente art. 25, che si prefiggono di realizzare gli impianti previsti dall'art. 7 della presente legge, possono essere concessi contributi per l'attuazione di servizi di assistenza tecnica ed enologica alle cantine associate, nonchè di azioni per la commercializzazione dei prodotti delle cantine medesime.

Tali contributi sono concessi nella misura massima di lire 40 milioni, lire 30 milioni e lire 20 milioni rispettivamente per il primo, il secondo ed il terzo anno di attività.

Art. 27

Per le finalità previste dal quarto comma dell'art. 7 della legge regionale 18 luglio 1950, n. 64, è autorizzata la spesa di lire 250 milioni quale contributo straordinario.

Art. 28

Presso ogni comune della Regione interessato alla produzione vitivinicola è istituita la commissione comunale di controllo delle denunce di produzione.

La commissione, i cui componenti non di diritto sono da rinnovare ogni biennio, è composta:

- dal sindaco, che la presiede e ne cura la costituzione, o da un suo delegato;

- da tre rappresentanti del consiglio comunale designati due dalla maggioranza e uno dalla minoranza;

- da quattro rappresentanti dei viticoltori designati dalle organizzazioni di categorie maggiormente rappresentative in sede provinciale;

- da tre rappresentanti degli organismi nazionali di rappresentanza e tutela delle cooperative.

Funge da segretario della commissione un dipendente del comune.

I commissari prestano gratuitamente la loro opera e vengono nominati dal sindaco.

Ogni comune è tenuto a fornire alla commissione il personale ed i mezzi necessari al funzionamento.

Art. 29

Una copia della denuncia di produzione prevista dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive aggiunte e modificazioni, con allegata copia redatta dalla distilleria della bolletta di consegna dei sottoprodotti della vinificazione, va trasmessa, a cura degli interessati, alla commissione prevista nel precedente art. 28.

La commissione controlla entro sessanta giorni dal ricevimento le denunzie e le bollette e trasmette, nel caso in cui rilevi inadempienze alle norme vigenti o irregolarità, le risultanze del controllo al servizio repressione frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed all'Assessorato regionale dell'agricoltura delle foreste.

La commissione ha diritto di acquisire di ufficio tutti i dati e gli elementi non denunciati o insufficienti.

I trasgressori agli articoli del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, sulla repressione delle frodi, condannati con sentenza dell'autorità giudiziaria passata in giudicato, non possono fruire di qualsiasi beneficio concesso dalla Regione Siciliana sino a quando non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.

Art. 30

(1)

Entro la data del 31 agosto di ogni anno il Presidente della Regione, di concerto con l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, determina, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione, la misura delle anticipazioni da corrispondersi per ogni quintale di uva conferita, secondo i criteri fissati dall'art. 3 della legge regionale 30 luglio 1973, n. 28, dall'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 37, e dall'art. 12 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22.

(1)

La presente norma ha cessato la sua applicabilità dall'esercizio finanziario 1986, ai sensi dell'art. 54 della L.R. 13/86, che però ha fatto salvi gli eventuali oneri finanziari derivanti da precedenti provvedimenti.

Art. 31

Alla legge regionale 6 giugno 1975, n. 40, sono apportate le seguenti modifiche:

1) all'art. 2, quarto comma:

a) il n. 2 è così sostituito:

"2) un premio di avviamento, limitato ai vigneti di viti-madri, nella misura per ettaro di lire 300 mila, 200 mila e 100 mila da corrispondersi rispettivamente alla fine di ognuno dei primi tre anni di attività";

b) al n. 3 sono aggiunte le seguenti parole:

"Tali agevolazioni, relativamente all'acquisto dei terreni occorrenti per l'impianto di vigneti di viti-madri, possono essere concesse anche ai singoli coltivatori diretti ed ai singoli lavoratori manuali della terra";

2) all'art. 4:

a) al primo comma, la lett. b è così modificata:

"b) per l'impianto dei propri vigneti di viti-madri impieghino con il diretto controllo del personale di cui al quarto comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, il materiale di moltiplicazione di "base" indicato all'art. 2 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164";

b) al secondo comma, dopo le parole "del beneficiario stesso", il primo trattino è così modificato:

"- a non mutare la destinazione a vivaio di vitimadri del terreno per almeno otto anni, ad esercitare l'attività vivaistica per un analogo periodo, ed a non alienare o distogliere dall'uso ammesso le relative dotazioni ed attrezzature";

c) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

"L'impianto di vigneto di viti-madri per marze è consentito soltanto alle ditte vivaistiche che dimostrino di produrre barbatelle innestate. La relativa superficie di impianto assentita sarà proporzionale alla produzione di barbatelle innestate.

Per l'impianto di vigneti di viti-madri da destinare alla produzione di marze, le agevolazioni previste per le associazioni e le cooperative dalla presente legge sono estese alle cantine sperimentali di Noto e di Milazzo prescindendo dalle limitazioni di cui al precedente comma.

Fino a quando non saranno disponibili, per le varietà di uve siciliane, marze riconosciute di "base" i vigneti di viti-madri destinati alla produzione di marze potranno godere delle agevolazioni previste dalla presente legge anche se per la propria costituzione sono stati impiegati nesti classificati "certificati".

Art. 32

I piani aziendali e pluriaziendali di cui al precedente art. 21 devono essere compatibili con la continuità dei rapporti agrari esistenti nei casi di reimpianto; negli altri casi si applicano le disposizioni della vigente legislazione.

I piani aziendali e pluriaziendali riferiti ad una superficie superiore ad ettari 15 debbono indicare il numero di giornate occorrenti per la realizzazione delle opere previste.

L'inosservanza delle leggi sociali e dei contratti di lavoro è motivo di decadenza dai benefici previsti dalla presente legge.

Titolo V

Interventi per le colture in serra

Art. 33

Al fine di favorire l'ammodernamento, il miglioramento ed il potenziamento delle strutture relative al settore delle colture protette, fermo restando quanto disposto dalla legge regionale 29 ottobre 1964, n. 26, e successive aggiunte e modificazioni, è autorizzata la concessione delle agevolazioni previste dalla predetta legge per la realizzazione di impianti di serre razionali da utilizzare per le colture protette orticole e floricole.

La concessione delle agevolazioni disposte dal presente articolo è accordata prioritariamente alle iniziative per la costruzione di nuovi impianti destinati a sostituire le serre preesistenti, la cui struttura ha raggiunto il limite di durata utile, ed a quelle miranti a dotare le serre esistenti di impianti di fertirrigazione a goccia.

Art. 34

Allo scopo di sviluppare una razionale e moderna coltivazione di fiori per la loro migliore commercializzazione, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere contributi per l'acquisto delle occorrenti talee purchè selezionate e prodotte in Sicilia sotto il controllo dell'Assessorato medesimo o di istituti od organismi dallo stesso all'uopo delegati.

Il contributo di cui al comma precedente viene fissato nella misura massima del 60 per cento.

Art. 35

L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a stipulare convenzioni con istituti scientifici delle università siciliane per l'attuazione dei programmi di ricerca collegiale intesi ad individuare idonei sistemi per la difesa e la tutela della salute dei lavoratori addetti all'esecuzione delle operazioni colturali all'interno delle serre.

I predetti istituti universitari, che si dovranno avvalere della consulenza degli osservatori regionali per le malattie delle piante, sono tenuti a comunicare periodicamente all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste l'esito delle ricerche.

L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sulla scorta dei risultati acquisiti nell'ambito delle ricerche di cui ai precedenti commi, predisporrà le opportune iniziative e le eventuali azioni di competenza.

Alle convenzioni previste dal presente articolo si applicano le norme di cui all'art. 2 della presente legge.

Art. 36

Per l'esercizio finanziario in corso è autorizzata la ulteriore spesa di:

a) lire 5.000 milioni per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 29 ottobre 1964, n. 26, e successive aggiunte e modificazioni;

b) lire 2.000 milioni per gli interventi a partire dall'annata 1975 previsti all'art. 1 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 37;

c) lire 3.000 milioni per gli interventi a partire dall'annata 1975 previsti all'art. 3 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 37.

Art. 37

Allo scopo di evitare l'inquinamento delle aree interessate, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere ad enti locali e loro consorzi contributi una tantum nella misura massima del 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione di impianti, loro pertinenze ed attrezzature anche per la raccolta, che consentano l'eliminazione dei residui della protezione e dell'attivazione delle serre.

Per gli interventi previsti dal precedente comma è riservata la somma di lire 100 milioni dello stanziamento previsto per l'esercizio 1976 per le finalità di cui all'art. 33 della presente legge.

Art. 38

Per assicurare una più estesa e razionale difesa delle coltivazioni in serra da parassiti animali e vegetali, da malattie da virus o di altra origine, è autorizzata la concessione di contributi nella misura del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per attuare i trattamenti occorrenti. In favore delle cooperative di serricoltori e loro consorzi e delle associazioni di serricoltori, riconosciute a norma della legge 27 luglio 1967, n. 622, il predetto contributo è elevato al 70 per cento.

Allo scopo di effettuare tempestive azioni di lotta contro analoghe fitopatie manifestantesi nelle coltivazioni in serra, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad attuare, nei modi e nei termini previsti dall'art. 3 della legge regionale 12 maggio 1975, n. 20, gli interventi di cui all'art. 7 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Art. 39

Ai fini della prevenzione delle fitopatie delle colture protette in serra, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere agli enti locali interessati o ai loro consorzi contributi una tantum fino alla misura massima del 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per l'acquisto e l'installazione di capannine metereologiche, dotate anche di termoidrografi, anemografi e piranografi ad allarme.

Per gli interventi previsti dal precedente comma è riservata la somma di lire 60 milioni dello stanziamento previsto per l'esercizio 1976 per le finalità di cui all'art. 33 della presente legge.

Titolo VI

Interventi per la granicoltura

Art. 40

Per il miglioramento ed il potenziamento della coltura del grano duro, le agevolazioni previste dagli articoli 43 e 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e dall'art. 2 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14, e rispettive aggiunte e modificazioni, possono essere concesse a favore dei granicoltori riuniti in cooperative o loro consorzi che, fino ad un massimo del 25 per cento della superficie aziendale annualmente investita a grano, impiantano campi di moltiplicazione di sementi di grano duro sottoponendosi alle norme ed alle discipline previste dalla legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive aggiunte e modificazioni.

Le agevolazioni di cui al comma precedente possono essere concesse per le spese occorrenti:

a) per l'acquisto di sementi;

b) per l'acquisto e la distribuzione di fertilizzanti occorrenti per la concimazione dei terreni dei campi di moltiplicazione;

c) per l'acquisto delle attrezzature occorrenti per le operazioni di concimazione, di diserbo e di lotta per prevenzione di attacchi parassitari.

Art. 41

(1)

Le norme contenute nell'art. 1 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 44, e nell'art. 3 della legge regionale 21 febbraio 1976, n. 4, si applicano per le operazioni di ammasso volontario di grano duro relativo al raccolto del 1976.

L'importo dell'anticipazione per l'annata 1975-1976 è stabilito in lire 19.200 per quintale di grano duro conferito agli ammassi.

Per le finalità previste dal presente articolo, in aggiunta alle disponibilità vigenti sullo stanziamento previsto dall'art. 15 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.500 milioni.

(1)

La presente norma ha cessato la sua applicabilità dall'esercizio finanziario 1986, ai sensi dell'art. 54 della L.R. 13/86, che però ha fatto salvi gli eventuali oneri finanziari derivanti da precedenti provvedimenti.

Art. 42

A favore degli organismi associativi che, a termine del precedente art. 40, si impegnano ad effettuare la moltiplicazione delle sementi per un periodo non inferiore ad anni 15, possono essere concessi i contributi previsti dall'art. 7 della presente legge sulla spesa ammessa per la realizzazione delle strutture e relative attrezzature e pertinenze occorrenti ad assicurare la raccolta, conservazione, lavorazione, commercializzazione e vendita delle sementi prodotte dai granicoltori associati.

Art. 43

(1)

Per consentire la realizzazione da parte dei produttori di grano duro costituiti in cooperative o loro consorzi, nonchè in associazioni o loro unioni, di strutture e relative attrezzature e pertinenze occorrenti per la raccolta, conservazione, commercializzazione e vendita del grano dagli stessi prodotto, possono essere concessi i contributi in conto capitale di cui all'art. 7 della presente legge.

(1)

La presente disposizione non è più applicabile a partire dal 29/3/1986 per effetto dell'art. 53 della L.R. 13/86.

Art. 44

La Stazione sperimentale di granicoltura per la Sicilia, ai fini dell'acquisizione di attrezzature mobili ed immobili destinate al perseguimento dei fini istituzionali, è autorizzata a contrarre mutui a tasso agevolato con istituti di credito operanti in Sicilia.

Detti mutui per la parte non coperta da contributi concessi dallo Stato, dalla Regione o da altri organi comunitari, saranno assistiti dalla garanzia fideiussoria della Regione Siciliana.

L'Assessore delegato al bilancio è autorizzato a concedere la suddetta garanzia sulla base dell'importo dei progetti ammessi a finanziamento ed approvati dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste. La Stazione sperimentale di granicoltura per la Sicilia dovrà indicare alla Ragioneria generale della Regione i mezzi finanziari attraverso i quali farà fronte al pagamento delle rate di mutuo ed è obbligata a riportare annualmente in bilancio la relativa spesa.

Per le finalità indicate nel presente articolo, il contributo annuale di cui alla legge regionale 1 agosto 1974, n. 33, viene elevato di lire 15 milioni a decorrere dall'esercizio 1976.

Titolo VII

Interventi per altre colture arboree

Art. 45

(1)

Allo scopo di sollecitare nei comparti del nocciolo, del mandorlo e dell'olivo il miglioramento dello standard qualitativo del prodotto, l'abbassamento dei costi di produzione e la razionalizzazione degli impianti, sono concesse le agevolazioni contributive per l'esecuzione dei lavori e delle opere previste dall'art. 43 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive aggiunte e modificazioni, al fine di consentire:

- l'impianto di nuovi noccioleti, mandorleti ed oliveti;

- il miglioramento degli impianti esistenti da realizzare anche mediante il reimpianto;

- la realizzazione delle altre opere e lavori complementari ed occorrenti per assicurare agli impianti la migliore produttività ed efficienza.

Per l'esecuzione delle iniziative di cui al comma precedente possono essere concessi i contributi in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, previsti dagli articoli 43 e 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e, per i coltivatori diretti, i contributi previsti dall'art. 2 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14.

Per gli interventi previsti dal presente articolo si applica la disposizione di cui al precedente art. 32.

(1)

La presente disposizione non è più applicabile a partire dal 29/3/1986 per effetto dell'art. 53 della L.R. 13/86.

Art. 46

(1)

Allo scopo di consentire una razionale ed efficiente difesa fitosanitaria nei comparti del nocciolo, del mandorlo e dell'ulivo, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per la concessione, alle cooperative di produttori e loro consorzi ed alle associazioni regolarmente riconosciute, delle agevolazioni previste dalle lettere a e b dell'art. 7 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, le cui aliquote contributive sono elevate del 50 per cento.

Per i terreni interessati alla coltura del nocciolo provvedono i comuni, nel caso in cui non venga inoltrata domanda da parte dei proprietari.

I comuni, sulla base di apposito piano, attingono ai contributi di cui al primo comma.

(1)

Ai sensi dell'art. 6 della L.R. 72/77, la misura dei contributi di cui all'articolo annotato, è elevata al 100 per cento della spesa nel caso previsto dal comma 2 dello stesso articolo.

Art. 47

(1)

L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere ai produttori di nocciole e mandorle associati in cooperative e loro consorzi ed in associazioni costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622, nonchè a favore di organismi tra cooperative e società a prevalente capitale pubblico, per il conferimento dei prodotti ai fini della raccolta, conservazione, lavorazione e vendita collettiva, un contributo sulle spese complessive di gestione di lire 650 per quintale di nocciole o di mandorle conferito.

Tale contributo è corrisposto ai produttori per il tramite delle cooperative, dei consorzi o delle associazioni di cui al precedente comma.

Per i produttori che conferiscono le nocciole e le mandorle presso impianti condotti da organismi associativi di cui al primo comma del presente articolo e prevalentemente costituiti da mezzadri, coloni, compartecipanti, coltivatori diretti, proprietari o affittuari, il contributo è stabilito in lire 700 per ogni quintale di prodotto conferito.

(1)

La presente norma ha cessato la sua applicabilità dall'esercizio finanziario 1986, ai sensi dell'art. 54 della L.R. 13/86, che però ha fatto salvi gli eventuali oneri finanziari derivanti da precedenti provvedimenti.

Art. 48

Le cooperative e loro consorzi, le associazioni costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622, nonchè gli organismi tra cooperative e società a prevalente capitale pubblico di nocciolicoltori e mandorlicoltori associati per il conferimento dei prodotti ai fini della raccolta, lavorazione e vendita collettiva, possono essere ammessi alle agevolazioni previste dai commi primo e secondo dell'art. 18 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24; a tal fine il fondo previsto dal terzo comma dello stesso articolo è ulteriormente incrementato di lire 1.300 milioni. (1)

2. A favore dei consorzi di secondo e terzo grado costituiti dalle cooperative e loro consorzi ed associazioni di nocciolicoltori e mandorlicoltori di cui al precedente art. 47 possono essere concessi contributi per l'attuazione dei servizi di assistenza tecnica agli organismi loro associati nonchè di azioni per la commercializzazione delle nocciole e delle mandorle degli organismi medesimi. Tali contributi sono concessi nella misura massima di lire 20 milioni, lire 15 milioni e lire 10 milioni, rispettivamente per il primo, il secondo ed il terzo anno di attività.

(1)

La presente norma ha cessato la sua applicabilità dall'esercizio finanziario 1986, ai sensi dell'art. 54 della L.R. 13/86, che però ha fatto salvi gli eventuali oneri finanziari derivanti da precedenti provvedimenti.

Titolo VIII

Procedure di attuazione

Art. 49

(1)

Le richieste degli interventi relativi agli articoli 9, 21, 33, 40 e 45 della presente legge vanno inoltrate con le modalità di cui al primo comma dell'art. 11 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24.

Per l'istruttoria delle stesse, per la concessione, liquidazione e pagamento dei relativi contributi si applicano le disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'art. 11 predetto, e per quelle comportanti una spesa preventiva superiore a lire 50 milioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 medesimo, comma secondo, sesto e settimo.

All'atto dell'ammissione ai contributi in conto capitale richiamati dal presente articolo, si provvede all'anticipazione di cui al comma secondo dell'art. 4 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24.

(1)

La presente disposizione non è più applicabile a partire dal 29/3/1986 per effetto dell'art. 53 della L.R. 13/86.

Art. 50

(abrogato dall'art. 44 della L.R. 13/86)

Art. 51

Le disposizioni contenute nell'art. 27 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, relative alla semplificazione delle procedure amministrative, si applicano anche per l'attuazione delle provvidenze recate dalla legislazione nazionale in materia di agricoltura e foreste semprechè i relativi stanziamenti risultino iscritti nel bilancio della Regione.

Ai fini dell'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 6 della legge regionale 12 febbraio 1973, n. 3, sostituito con l'art. 1 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 22, l'importo della sovvenzione prevista dall'articolo medesimo va dedotto dai benefici da corrispondere ai termini degli articoli 3 e 4, primo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364, e limitatamente alla parte che non riguarda il danno al prodotto.

Titolo IX

Norme varie

Art. 52

Allo scopo di assicurare alla Regione Siciliana notizie, dati ed elementi anche previsionali riguardanti i comparti produttivi caratterizzanti l'agricoltura siciliana, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a stipulare con l'Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e la valorizzazione della produzione agricola (IRVAM) con sede in Roma apposite convenzioni per l'acquisizione di indagini trimestrali di natura congiunturale, notizie ed informazioni rapide mediante servizi di collegamento telex, rapporti annuali di orientamento dei diversi comparti agricoli e zootecnici, nonchè ogni altro elemento utile anche ai fini dell'elaborazione e dell'aggiornamento degli indirizzi operativo-programmatici di cui all'art. 1 della presente legge.

Art. 53

Per i serricoltori di Pachino, Portopalo, Noto il cui prodotto della campagna 1975-1976 è stato distrutto da fitopatie varie o dalle trombe d'aria del 27 gennaio 1976 verificatesi nei comuni di Pachino, Avola, Siracusa, il contributo di cui all'art. 1 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 37, è elevato rispettivamente al 70, all'80 e al 90 per cento e quello di cui all'art. 3 della stessa legge 16 agosto 1974, n. 37, è raddoppiato.

Art. 54

A favore delle aziende agricole danneggiate dalla tromba d'aria abbattutasi il 27 gennaio 1976 nei terreni di Avola, Pachino e Siracusa e dalle infestazioni di botrytis cinerea nei comuni di Portopalo, Pachino e Noto, sono concessi, previo accertamento dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, i prestiti d'esercizio ad ammortamento quinquennale, previsti dall'art. 5 della legge regionale 11 aprile 1972, n. 27.

Art. 55

L'art. 28 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24, è sostituito dal seguente: (1)

"L'Assessore per l'agricoltura e le foreste procederà, entro otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a redigere la carta regionale delle zone agrumetate e di quelle a vocazione agrumicola articolata sulla base di ciascun territorio comunale.

A tal fine l'Assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad avvalersi della collaborazione di organismi universitari e dell'Istituto sperimentale per l'agrumicoltura di Acireale mediante la stipula di apposite convenzioni alle quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 16 della presente legge, ed al secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, modificata con la legge regionale 26 maggio 1973, n. 21.

L'Assessore per l'agricoltura e le foreste determinerà, previo parere del Consiglio regionale dell'agricoltura, i temi delle indagini e delle rilevazioni nonchè gli elementi e le caratteristiche tecniche ed illustrative delle carte agrumicole di cui al presente articolo.

Le carte agrumicole di ciascun territorio comunale, munite del parere del Consiglio regionale dell'agricoltura, saranno pubblicate per trenta giorni consecutivi negli albi dei comuni interessati.

Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del suddetto termine, chiunque ne abbia interesse può presentare ricorso all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

Entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso di cui al precedente comma, l'Assessorato regionale della agricoltura e delle foreste si pronuncerà sul ricorso medesimo".

Art. 57

(abrogato dall'art. 55, comma 1, della L.R. 97/81)

Art. 58

Il primo comma dell'art. 4 della legge regionale 26 luglio 1957, n. 43, modificato con l'art. 2 della legge regionale 14 aprile 1971, n. 14, è sostituito dal seguente:

"Nell'ambito della dotazione annuale del capitolo di bilancio 21181, l'Amministrazione della Regione è autorizzata a garantire fino ad un massimo dell'85 per cento le eventuali operazioni di credito per l'ammasso volontario della manna ed a contribuire, nel pagamento degli interessi relativi, in misura pari alla differenza tra il tasso praticato ai sensi dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive aggiunte e modificazioni, dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e quello a carico del consorzio, nella misura prevista dall'art. 11 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive aggiunte e modificazioni".

Art. 59

L'art. 13 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, è abrogato. L'autorizzazione di spesa prevista nel citato art. 13 è destinata all'esecuzione di lavori di manutenzione e costruzione di opere di bonifica e di bonifica montana nonchè di acquedotti rurali.

L'autorizzazione di spesa prevista per l'esercizio finanziario 1976 dagli articoli 10 e 15, secondo comma, della legge regionale 9 maggio 1974, n. 9, è destinata per la concessione dei contributi alle cooperative agricole per l'acquisto di macchine agricole ai sensi della legge regionale 11 marzo 1950, n. 21, e successive aggiunte e modificazioni.

Art. 60

A modifica del secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 5 aprile 1954, n. 9, le caratteristiche tecniche dei borghi rurali vengono determinate con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste previo parere del Comitato tecnico-amministrativo dell'Assessorato medesimo.

Al finanziamento degli interventi per la costruzione, ampliamento e ripristino dei predetti borghi, per l'importo che risulterà dai progetti esaminati favorevolmente dal Comitato tecnico-amministrativo, si provvederà a termini degli articoli 2 e 7 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive aggiunte e modificazioni.

Art. 61

Per le finalità previste dall'art. 11 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14, relativamente alle attività ed al funzionamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1976, la spesa di lire 200 milioni.

Art. 62

(1)

In seno al Consiglio regionale dell'agricoltura, istituito ai sensi del decreto legislativo del Presidente della Regione 22 ottobre 1947, n. 87, e successive aggiunte e modificazioni, per i fini di cui alla presente legge sono istituiti sottocomitati regionali rispettivamente preposti alle materie attinenti alla zootecnia ed alla vitivinicoltura.

I sottocomitati regionali di cui al precedente comma sono composti, oltre che dai membri di cui alle lettere f, g ed h dell'art. 29 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24, dal direttore regionale dell'agricoltura e da tre membri scelti tra i componenti del Consiglio regionale anzidetto, anche dal presidente e dal direttore generale dell'Ente di sviluppo agricolo, nonchè:

a) il sottocomiato regionale per la zootecnia:

- dai titolari delle cattedre di zootecnia delle Università di Palermo e di Catania e da un titolare di cattedra della facoltà di veterinaria dell'Università di Messina;

- dal dirigente dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste preposto alla trattazione della materia;

- dal direttore dell'Istituto sperimentale zootecnico;

- dal direttore dell'Istituto zooprofilattico;

- dal capo dell'ufficio regionale veterinario;

- da un veterinario provinciale, scelto dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste;

- da un rappresentante delle associazioni e dei consorzi degli allevatori riconosciuti in campo regionale, scelto dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste;

- da tre sindaci in rappresentanza dei comuni maggiormente interessati ai problemi zootecnici, scelti dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste;

b) il sottocomitato regionale per la vitivinicoltura:

- dai titolari delle cattedre di coltivazioni arboree delle Università di Palermo e di Catania;

- dal presidente e dal direttore dell'Istituto regionale della vite e del vino;

- dal dirigente dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste preposto alla trattazione della materia;

- da tre presidenti di cantine sociali e loro consorzi, scelti dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste;

- da tre sindaci in rappresentanza dei comuni maggiormente interessati ai problemi vitivinicoli, scelti dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste;

- dal direttore del Vivaio governativo di viti americane.

Per la costituzione ed il funzionamento dei sottocomitati di cui al presente articolo si applicano le norme previste dall'art. 29 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24, e successive aggiunte e modificazioni.

(1)

Ai sensi dell'art. 41, comma 1, alinea 4, della L.R. 13/86, sono stati soppressi i sottocomitati della zootecnia e della vitivinicoltura istituiti con l'articolo annotato.

Art. 63

Al fine di agevolare l'attuazione degli interventi promozionali previsti dalla presente legge, nonchè di migliorare l'assistenza tecnica a favore delle aziende agricole, con particolare preferenza per quelle dei coltivatori diretti specie se associati, fino alla revisione ed al coordinamento dei compiti e delle attività degli enti ed organismi operanti nel settore, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste può utilizzare il personale in atto in servizio presso i centri di assistenza tecnica in agricoltura e presso il campo sperimentale Olivo di Gela di cui all'art. 1 della legge regionale 29 dicembre 1973, n. 54, ed all'art. 4 della regionale 31 dicembre 1974, n. 60, per fornire agli agricoltori interessati consigli ed orientamenti per lo svolgimento ed il proseguimento delle attività agricole anche in relazione agli indirizzi generali della politica agricola regionale, ed al fine di promuovere la più ampia e diffusa conoscenza, onde sollecitarne la relativa attuazione, degli interventi pubblici destinati allo sviluppo agricolo e socio-economico della Regione.

L'utilizzazione di cui al precedente comma dovrà aver luogo per mansioni corrispondenti a quelle delle categorie di appartenenza, fermo restando il trattamento economico spettante alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale di cui al presente articolo può essere autorizzato a prestare servizio oltre il normale orario d'ufficio, nei limiti del numero delle ore mensili di lavoro straordinario previste per i dipendenti regionali e degli stanziamenti di bilancio. Il compenso per lavoro straordinario è determinato in base alle norme vigenti per i dipendenti regionali, sulla base del trattamento economico fondamentale attribuito ai sensi del comma precedente.

Lo stesso personale può essere comandato in missione fuori dall'ordinaria sede di servizio, nei limiti delle disponibilità di bilancio, fruendo del trattamento economico di missione spettante ai dipendenti dell'Amministrazione regionale con qualifica di dirigente o di assistente a seconda delle categorie di appartenenza.

Al pagamento degli emolumenti di cui ai commi precedenti provvederà direttamente l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede utilizzando le disponibilità del cap. 21115 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1976.

Art. 64

Le provvidenze di cui alla presente legge sono applicabili anche agli enti previsti dall'art. 14 della legge regionale 31 dicembre 1974, n. 60, con le modalità e nei limiti fissati dal predetto art. 14.

Art. 65

Il termine previsto dall'art. 3 della legge regionale 28 gennaio 1972, n. 1, prorogato con la legge regionale 29 dicembre 1973, n. 55, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1976.

Art. 66

(abrogato dall'art. 3, u.c., della L.R. 28/77)

Art. 67

Sulle operazioni di ammasso, lavorazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici eseguite dagli organismi beneficiari delle relative agevolazioni previste dalla presente legge l'Amministrazione regionale dispone periodici accertamenti.

Ai predetti organismi è fatto obbligo di trasmettere alla Presidenza della Regione - Amministrazione del bilancio - ed agli Assessorati regionali del lavoro e della cooperazione e dell'agricoltura e delle foreste, con frequenza trimestrale a decorrere dal 30 maggio 1976, apposita certificazione, vistata dagli istituti finanziatori, contenente l'indicazione delle somme ricevute in anticipazione dagli istituti stessi e quelle versate sullo stesso conto quale ricavo delle vendite, da allegare ad una situazione nella quale risultino chiaramente indicate le anticipazioni erogate a favore dei conferenti e quanto altro occorre per fornire alle amministrazioni interessate elementi certi di valutazione sull'andamento delle gestioni di ammasso.

Art. 68

Il limite di 6 milioni di lire previsto dall'art. 12 della legge regionale 31 dicembre 1974, n. 60, si intende riferito al prezzo delle macchine agricole al netto dell'importo di I.V.A. La presente norma si applica anche alle istanze inoltrate, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai competenti organi dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 69

Il fondo di rotazione costituito presso l'Ente di sviluppo agricolo ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 12 maggio 1959, n. 21, modificato dalla legge regionale 18 luglio 1961, n. 13, è incrementato di lire 3.000 milioni.

Art. 70

Agli interventi contemplati nella presente legge si applicano le agevolazioni previste dall'art. 43 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Art. 71

Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 158.615 milioni che sarà iscritta nel bilancio della Regione e nel bilancio del Fondo di solidarietà nazionale per gli esercizi finanziari 1976 e 1977 come dalla seguente tabella:

a) Bilancio del Fondo di solidarietà nazionale:


                                        1976          1977         TOTALE
                                           (importi in milioni di lire)
Art. 2 ............................       30             -             30
Art. 3 ............................      600             -            600
Art. 4 ............................    1.500         1.500          3.000
Art. 5 ............................   25.000        10.000         35.000
Art. 7 ............................   25.000        15.000         40.000
Art. 9 ............................    6.000         9.000         15.000
Art. 12 ...........................       10            10             20
Art. 13 ...........................      200           200            400
Art. 14 ...........................      150           150            300
Art. 15 ...........................    1.250         1.250          2.500
Art. 16, primo comma ..............      200           300            500
Art. 16, terzo comma ..............      500           500          1.000
Art. 17 ...........................       50           150            200
Art. 21 ...........................   14.000         4.000         18.000
Art. 22 ...........................       25            40             65
Art. 23 ...........................    2.000         2.000          4.000
Art. 24 ...........................      400             -            400
Art. 25 ...........................    3.000             -          3.000
Art. 26 ...........................      100           150            250
Art. 33 ...........................    4.000         3.000          7.000
Art. 34 ...........................      120           130            250
Art. 35 ...........................      200             -            200
Art. 36 ...........................    5.000             -          5.000
Art. 36, lett. b ..................    2.000             -          2.000
Art. 36, lett. c ..................    3.000             -          3.000
Art. 38, primo comma ..............      100             -            100
Art. 38, secondo comma ............       80             -             80
Art. 40 ...........................      800           800          1.600
Art. 41 ...........................    1.500             -          1.500
Art. 42 ...........................      500             -            500
Art. 43 ...........................    1.500         1.500          3.000
Art. 45 ...........................    1.500         1.500          3.000
Art. 46 ...........................      400           600          1.000
Art. 47 ...........................      300           300            600
Art. 48, primo comma ..............      600           700          1.300
Art. 48, secondo comma ............      150           150            300
Art. 52 ...........................       50            50            100
Art. 55 ...........................       50             -            250
Art. 69 ...........................    3.000             -          3.000
 Totale ..............  105.065        52.980        158.045

b) Bilancio della Regione:


                                        1976          1977         TOTALE
                                           (importi in milioni di lire)
Art. 19 ...........................       10            10             20
Art. 27 ...........................      250             -            250
Art. 50 ...........................       50             -             50
Art. 61 ...........................      200             -            200
Art. 62 ...........................       50             -             50
 Totale ..............      560            10            570
 Totale generale .....  105.625        52.990        158.615

Sono, altresì, autorizzate, a carico del bilancio della Regione, le seguenti spese:

- lire 15 milioni, a decorrere dall'esercizio finanziario in corso, per i contributi annui previsti dall'art. 44;

- lire 10 milioni, per l'anno finanziario in corso, per le garanzie previste dall'art. 44, che si iscrivono al cap. 20731 del bilancio della Regione.

- lire 15 milioni quale limite quinquennale di impegno per l'anno 1976 per le finalità dell'art. 54.

Art. 72

All'onere di lire 158.045 milioni a carico del bilancio del Fondo di solidarietà nazionale per gli anni finanziari 1976 e 1977 si provvede con parte delle disponibilità del piano regionale di interventi per il periodo 1975-1980 approvato con la legge regionale 12 maggio 1975, n. 18.

All'onere di lire 600 milioni a carico del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso si provvede quanto a lire 531 milioni con parte della disponibilità del cap. 20911 del bilancio per l'anno medesimo e quanto a lire 69 milioni utilizzando parte dell'avanzo finanziario del bilancio della Regione accertato con il rendiconto generale consuntivo per l'anno 1974, approvato con la legge regionale 25 ottobre 1975, n. 69.

Agli oneri ricadenti negli esercizi finanziari successivi a quello in corso si provvede con parte delle entrate tributarie della Regione.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 73

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 20 aprile 1976.

BONFIGLIO