
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 6 della L.R. 12/82.
LEGGE REGIONALE 6 aprile 1981, n. 51
G.U.R.S. 11 aprile 1981, n. 17
Istituzione di corsi di qualificazione professionale e di perfezionamento in favore di lavoratori già dipendenti da aziende in crisi e modifica della legge regionale 6 gennaio 1981, n. 5.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 6 della L.R. 12/82.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 6 della L.R. 12/82.
L'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad istituire corsi di qualificazione professionale e di perfezionamento in favore dei lavoratori in atto disoccupati e che risultavano occupati presso la Grafindustria editoriale S.p.a. di Palermo, alla data del 22 dicembre 1979, presso la Omar S.p.a. di Isola delle Femmine alla data del 12 ottobre 1980, presso la Fatt S.p.a. di Carini, la Sicetil S.r.l. di Palermo, la Cooperativa mobili artistici meridionali di Palermo, alla data del 26 gennaio 1981, nonchè presso la ditta F.lli Francesco e Carmelo Pino e l'Autocarrozzeria industriale di Sant'andrea di Adele Aliquò, entrambi di Barcellona Pozzo di Gotto, alla data del 30 gennaio 1981.
I corsi avranno la durata di 90 giorni effettivi per i lavoratori della Sicetil S.r.l. di Palermo e di 180 giorni effettivi per gli altri lavoratori e la loro gestione verrà affidata rispettivamente alla Sicetil S.r.l. di Palermo, alla Fatt S.p.a. di Carini, alla Omar S.p.a. di Isola delle Femmine, alla Cooperativa mobili artistici meridionali di Palermo, alla Siace S.p.a. di Palermo, alla ditta Francesco e Carmelo Pino ed alla Autocarrozzeria industriale di Sant'andrea di Adele Aliquò.
Ai fini addestrativi la Fatt S.p.a. di Carini, la Omar S.p.a. di Isola delle Femmine, la Sicetil S.r.l. di Palermo, la Cooperativa mobili artistici meridionali di Palermo, la ditta F.lli Francesco e Carmelo Pino e l'Autocarrozzeria industriale di Sant'andrea di Adele Aliquò hanno la facoltà di utilizzare nel ciclo produttivo i lavoratori ammessi alla frequenza dei corsi, avendo sempre riguardo alle prevalenti finalità dell'addestramento professionale.
Nel caso in cui si avvalgano di tale facoltà le aziende hanno l'obbigo di darne formale comunicazione all'Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 6 della L.R. 12/82.
Ai lavoratori che frequentano i corsi previsti nel precedente articolo è corrisposto un assegno giornaliero pari all'80 per cento dell'ultima retribuzione percepita o spettante in base al contratto nazionale di categoria.
Ove le aziende Fatt S.p.a. di Carini, Omar S.p.a. di Isola delle femmine, Sicetil S.r.l. di Palermo, Cooperativa mobili artistici meridionali, ditta F.lli Francesco e Carmelo Pino e Autocarrozzeria industriale di Sant'andrea di Adele Aliquò si avvalgano della facoltà di cui al terzo comma del precedente articolo, i lavoratori ammessi alla frequenza del corso sono obbligati ad osservare l'orario di lavoro in vigore nell'impresa stessa, la quale corrisponderà l'integrazione per assicurare ai lavoratori sino al cento per cento della retribuzione contrattuale.
La spesa relativa agli oneri sociali per la retribuzione complessiva percepita dai lavoratori è a carico delle aziende di cui al comma precedente.
Qualora i corsi di riqualificazione non venissero istituiti entro il 30 aprile 1981 l'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad utilizzare lo stanziamento di cui all'art. 5 della presente legge per corrispondere ai lavoratori indicati all'art. 1 una indennità straordinaria, per un periodo non superiore ai sei mesi a decorrere dall'1 maggio 1981, pari all'80 per cento della retribuzione spettante in base al contratto nazionale di categoria e comunque in misura non superiore a lire quattrocentomila mensili.
Gli assegni e le indennità di cui al presente articolo non sono cumulabili con ogni altra indennità eventualmente percepita dai lavoratori. Se quest'ultima è di ammontare inferiore alle provvidenze regionali sarà corrisposta ai lavoratori la differenza rispetto all'ammontare complessivo delle provvidenze previste dalla presente legge.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 6 della L.R. 12/82.
Le somme stanziate per lo svolgimento dei corsi, nonchè quelle relative alla liquidazione dell'assegno giornaliero ed alla gestione dei corsi medesimi, sono accreditate all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competente per territorio, il quale ne dispone l'erogazione all'azienda-gestore con i seguenti criteri:
- 50 per cento a comunicazione di avvenuto inizio dei corsi;
- 40 per cento su dichiarazione dell'azienda debitamente sottoscritta attestante le spese sostenute a carico della prima erogazione;
- 10 per cento all'approvazione del rendiconto definitivo.
Il rendiconto definitivo deve essere presentato dall'azienda-gestore all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competente per territorio entro 45 giorni dalla chiusura dei corsi.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 6 della L.R. 12/82.
All'art. 1 della legge regionale 6 gennaio 1981, n. 5. l'inciso "fino al 12 dicembre 1980" è sostituito dal seguente: "fino al 12 gennaio 1981".
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 6 della L.R. 12/82.
Per le finalità della presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 1981 la spesa di lire 1.785 milioni al cui onere si provvede quanto a lire 1.595 milioni con parte dell'avanzo di gestione dell'esercizio 1980 del bilancio del "Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati" istituito con decreto legislativo del presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, e quanto a lire 190 milioni con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso.
La predetta somma di lire 190 milioni sarà versata al "Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati" istituito con decreto legislativo del Presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.
In dipendenza del precedente comma lo stanziamento del cap. 33701 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1981 è incrementato dell'importo di lire 190 milioni ed è corrispondentemente ridotto dello stesso importo lo stanziamento del cap. 21257 del bilancio medesimo.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 6 della L.R. 12/82.