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LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1981, n. 8

G.U.R.S. 31 gennaio 1981, n. 5

Modifiche ed integrazioni alla legge approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del 13 novembre 1980, recante provvedimenti per l'inserimento delle giovani leve del lavoro nella pubblica amministrazione e nelle attività produttive e sociali. Nuove norme per la formazione professionale. (1)

TESTO COORDINATO (alla L.R. 171/1981 e con annotazioni alla data 12 novembre 1996)

(1)

Vedi l'art. 19 della L.R. 41/96: "Interventi per i dirigenti amministrativi di cui alla legge regionale 30 gennaio 1981, n. 8".

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale recante provvedimenti per l'inserimento delle giovani leve del lavoro nella pubblica amministrazione e nelle attività produttive e sociali

Art. 1

Alla legge approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del 13 novembre 1980, recante provvedimenti per l'inserimento delle giovani leve del lavoro nella pubblica amministrazione e nelle attività produttive e sociali, sono apportate le integrazioni e modifiche di cui agli articoli seguenti.

Art. 2

I primi tre commi dell'art. 6 sono così sostituiti:

"I contratti e le convenzioni stipulati ai sensi delle disposizioni legislative statali e regionali concernenti l'occupazione giovanile, qualora si tratti di soci di cooperative o giovani associati, che siano addetti all'esecuzione di progetti approvati e finanziati dalla Regione o dallo Stato entro il 30 aprile 1980, sono prorogati con onere a carico della Regione, fino al 31 dicembre 1981 e comunque non oltre l'approvazione delle graduatorie di cui all'art. 7, se anteriore alla stessa data.

I contratti e le convenzioni suddette ed i conseguenti avviamenti al lavoro restano, in ogni caso, validi a tutti gli effetti, nei limiti dei progetti effettivamente realizzati o in corso o delle prestazioni lavorative effettivamente rese". (1)

(1)

Per il trattamento giuridico vedi l'art. 4 della L.R. 88/81.

Art. 3

Nel primo comma dell'art. 4, l'inciso: "in servizio alla data del 30 aprile 1980" è sostituito con il seguente: "in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge".

Art. 4

Il quinto comma dell'art. 7 della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125, è sostituito con il seguente:

"Gli iscritti nella seconda graduatoria, già soci di cooperative, fino all'immissione nei ruoli organici continuano ad essere utilizzati ai sensi del primo e terzo comma dell'art. 26 quater della legge 29 febbraio 1980, n. 33".

TITOLO II

Norme per la formazione professionale di particolari categorie

Art. 5

Nel quadro dell'avviato trasferimento di competenza dallo Stato in applicazione delle norme di attuazione dello Statuto siciliano e della politica di trasferimento agli enti locali di competenze e funzioni amministrative regionali, e nell'intento di promuovere idonei strumenti di qualificazione professionale nel campo amministrativo per l'accesso alle singole amministrazioni, il Presidente della Regione, d'intesa con l'Assessore regionale per gli enti locali, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nonchè le associazioni di rappresentanza degli enti locali maggiormente rappresentative a livello regionale, predispone, in via sperimentale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un progetto, della durata di un anno, strutturato per settori e livelli professionali, finalizzato alla qualificazione professionale per l'accesso all'Amministrazione regionale, agli enti locali e agli enti, aziende ed istituti pubblici, comunque denominati, soggetti alla loro vigilanza e tutela.

Il progetto è predisposto tenuto conto anche delle eventuali esigenze prospettate dalle amministrazioni locali con riferimento alle previste ristrutturazioni delle proprie piante organiche, nonchè della migliore organizzazione delle nuove funzioni trasferite o delegate alla Regione e agli enti locali.

Il suddetto progetto si attua mediante corsi di qualificazione della durata di sei mesi per i soggetti di cui al successivo art. 7 e, per il rimanente periodo, mediante l'utilizzazione dei soggetti medesimi presso le amministrazioni ed enti di cui al presente articolo, per compiti attinenti alla formazione professionale. (1) (2)

(1)

Vedi l'art. 5 della L.R. 79/82 che ha disciplinato il periodo transitorio nelle more dell'attuazione della riforma amministrativa della regione.

(2)

Vedi l'art. 9 della L.R. 39/85: "Inquadramento di soggetti presso enti vari".

Vedi l'art. 17 della L.R. 21/86 relativo ai soggetti assunti ai sensi della legge 285/77, che hanno sostenuto e non hanno superato l'esame di idoneità espletato ai sensi dell'art. 3 della L.R. 125/80.

Art. 6

Entro trenta giorni dalla predisposizione del progetto, il Presidente della Regione, con proprio decreto, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, provvede all'istituzione dei corsi di qualificazione su base provinciale, determinando il numero dei corsi e dei partecipanti a ciascun corso, le modalità di ammissione e di svolgimento dei medesimi e la loro finalizzazione, nonchè i criteri per la composizione del collegio docente, che sarà costituito da docenti universitari e medi e da funzionari dell'Amministrazione regionale con qualifica non inferiore a dirigente.

Con lo stesso provvedimento vengono determinate le unità da utilizzare presso ciascuna amministrazione od ente ed i criteri per l'assegnazione alle suddette amministrazioni od enti.

Art. 7

(modificato dall'art. 8 della L.R. 171/81)

Alle attività di formazione e lavoro previste dal progetto di cui al precedente art. 5 sono ammessi coloro che hanno frequentato i corsi di formazione professionale di cui all'art. 25 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, e che hanno superato l'esame finale di idoneità ivi previsto e gli iscritti nelle liste speciali di collocamento di cui alla legge 1 giugno 1977, n. 285, dei quali le commissioni provinciali per l'artigianato si siano avvalse ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 4 dicembre 1978, n. 53, in servizio alla data di entrata in vigore della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125. (1)

Per il periodo di frequenza ai corsi, ai partecipanti è corrisposto un trattamento economico pari a lire 3.000 per ora-corso, al netto delle ritenute.

Per il rimanente periodo di utilizzazione stabilito dall'ultimo comma dell'art. 5, si applica il trattamento basi minimo previsto per i dipendenti non di ruolo dello Stato adibiti a mansioni identiche od analoghe. L'orario di utilizzazione è fissato in 30 ore settimanali. (2) (3) (4)

(1)

Vedi l'art. 3 della L.R. 79/82 per i soggetti che non hanno partecipato ai corsi previsti dall'art. 5 della stessa L.R.

(2)

Vedi l'art. 5 della L.R. 79/82 che ha disciplinato il periodo transitorio nelle more dell'attuazione della riforma amministrativa della regione.

(3)

Vedi l'art. 1 della L.R. 3/84 relativo ai soggetti che hanno frequentato e superato i corsi previsti dal successivo art. 8.

(4)

Vedi l'art. 7 della L.R. 39/85: "Norme relative all'inquadramento in ruolo o in soprannumero".

Art. 8

A conclusione del progetto di cui all'art. 5 i soggetti indicati al precedente art. 7 sono ammessi a sostenere un esame finale consistente in una prova scritta e in un colloquio vertente sulle materie oggetto dell'attività di formazione e lavoro. Le commissioni esaminatrici sono nominate e composte nei modi previsti dall'art. 5 della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125. (1) (2)

(1)

Vedi l'art. 5 della L.R. 79/82 che ha disciplinato il periodo transitorio nelle more dell'attuazione della riforma amministrativa della regione.

(2)

Vedi l'art. 1 della L.R. 3/84 relativo ai soggetti che hanno frequentato e superato i corsi previsti dal successivo art. 8.

Art. 9

(Si omettono gli articoli 9, 10 e 11 in quanto impugnati, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana).

Art. 10

(Si omettono gli articoli 9, 10 e 11 in quanto impugnati, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana).

Art. 11

(Si omettono gli articoli 9, 10 e 11 in quanto impugnati, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana).

TITOLO III

Disposizioni finali e transitorie

Art. 12

Nell'ultimo comma dell'art. 2 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, e successive modifiche, è aggiunto il seguente inciso: "nonchè di attività zootecniche e di allevamento delle specie animali minori".

Art. 13

Nell'art. 29 della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125, sono soppresse le parole: "art. 8, ultimo comma".

Art. 14

Il n. 2 del primo comma dell'art. 10 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, è sostituito dal seguente:

"2) contributi in conto capitale nella misura prevista dalla legislazione vigente o, in mancanza, nella misura del 60 per cento della spesa ammessa, per la realizzazione delle iniziative connesse all'attuazione dei progetti di sviluppo nei terreni ottenuti in concessione o dei quali abbiano acquisito comunque la disponibilità e concernenti le opere di miglioramento fondiario, l'acquisto di macchine ed attrezzi e di ogni altra dotazione aziendale necessaria, ivi compreso l'acquisto di bestiame bovino, ovino, suino e di altre specie animali minori".

Art. 15

Il n. 1 dell'art. 13 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, è sostituito dal seguente:

"1) contributi in conto capitale nella misura massima del 50 per cento della spesa ammessa, occorrente per la realizzazione delle iniziative connesse all'attuazione dei progetti approvati, ivi compreso l'acquisto di macchinari e di attrezzature, il rilevamento, la costruzione, l'ampliamento, l'ammodernamento delle strutture esistenti comunque necessarie e l'eventuale acquisto di aree pertinenti. Resta ferma l'integrazione prevista dal successivo art. 24".

Art. 16

(1)

Il Comitato tecnico amministrativo di cui all'art. 19 della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125, è integrato con la presenza del direttore generale dell'IRCAC.

(1)

L'art. 30 del Decr. Pres. n. 50/95 ha precisato che con l'entrata in vigore della L.R. 25/93 il presente articolo si intende abrogato.

Art. 17

Dopo il penultimo comma dell'art. 17 della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125, è aggiunto il seguente:

"L'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare direttamente all'ente che dovrà prestare la garanzia fidejussoria di cui al comma precedente il relativo costo, recuperandolo dall'ammontare dell'anticipazione".

Art. 18

Fatte salve le disposizioni della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125, nonchè quelle di cui al titolo II della presente legge ed in relazione a quanto previsto dal ventesimo comma dell'art. 5 della legge 8 gennaio 1979, n. 3, nei bandi di pubblici concorsi indetti nel triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge dalle amministrazioni e dagli enti indicati nel primo comma del precedente art. 5, relativi ognuno ad un numero di posti superiore a due, un terzo dei posti stessi è riservato ai giovani già iscritti nelle liste speciali di cui alla legge 1 giugno 1977, n. 285, che partecipino ai concorsi possedendo ogni requisito richiesto e conseguano l'idoneità.

Art. 19

L'Amministrazione regionale è tenuta ad assumere nei posti disponibili delle qualifiche amministrative e tecniche gli idonei dei relativi concorsi già celebrati le cui graduatorie siano state approvate non anteriormente ad un biennio antecedente la data di entrata in vigore della presente legge. All'assunzione nelle corrispondenti qualifiche del ruolo amministrativo degli idonei può procedersi anche se le relative graduatorie riguardano concorsi per qualifiche tecniche, purchè gli interessati siano in possesso dei titoli di studio richiesti.

Art. 20

Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge approvata dall'Assemblea regionale il 13 novembre 1980:

- art. 2, primo comma, limitatamente all'inciso:

"nonchè dell'art. 1 della legge regionale 4 dicembre 1978, n. 53";

- art. 2, quinto comma, limitatamente all'inciso: "i giovani dichiarati idonei agli esami finali dei corsi di cui all'art. 25 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, e al terzo comma dell'art. 78 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 85, nonchè i giovani assunti in virtù dell'art. 1 della legge regionale 4 dicembre 1978, n. 53";

- art. 3, primo comma, limitatamente all'inciso:

"o, per i giovani di cui all'art. 25 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, della qualifica iniziale equiparabile per contenuto funzionale e per titolo di studio richiesto, all'attività espletata";

- art. 7, primo comma, limitatamente all'inciso: "e 25";

- art. 7, ultimo comma;

- art. 8;

- art. 12, ultimo comma;

- art. 24.

Art. 21

L'onere derivante dall'attuazione dei titoli I e III della presente legge, valutato in lire 30.000 milioni, trova copertura a carico degli stanziamenti autorizzati, per l'esercizio 1981, dall'art. 30 della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125.

All'onere derivante dall'attuazione del titolo II della presente legge, valutato in lire 22.000 milioni, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno 1981.

Art. 22

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 30 gennaio 1981.

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