
LEGGE REGIONALE 12 agosto 1980, n. 85
G.U.R.S. 23 agosto 1980, n. 38
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 maggio 1980, n. 47 ed altre norme di carattere finanziario.
TESTO COORDINATO (alla L.R. 35/1990 e con annotazioni alla data 10 dicembre 1985)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
L'Amministrazione regionale, nei confronti degli enti indicati nella tabella "A" annessa alla presente legge, provvede al pagamento delle spese correnti e di quelle in conto capitale, iscritte nel bilancio regionale, mediante trasferimento delle somme occorrenti, da effettuarsi con mandato diretto contestuale al decreto di finanziamento, in appositi conti correnti intestati agli enti stessi, presso gli sportelli degli istituti di credito che gestiscono i servizi di cassa dell'Amministrazione regionale.
Alle somme trasferite sui conti correnti di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, n. 1, della legge regionale 6 maggio 1976, n. 45, e successive modifiche.
Gli istituti di credito sono tenuti a versare direttamente in entrata al bilancio della Regione, alla fine di ciascun esercizio finanziario, gli interessi maturati sui conti correnti predetti e ad inviare a richiesta, e comunque trimestralmente, gli estratti conto agli enti titolari, agli Assessorati regionali che hanno disposto le assegnazioni e alle competenti ragionerie centrali.
Restano esclusi dalla disciplina prevista dal presente articolo i conferimenti regionali relativi ai fondi di dotazione degli Enti ed i contributi a pareggio di bilancio, nonchè le somme attinenti lo svolgimento della normale attività degli Enti stessi.
Gli istituti di credito hanno diritto a percepire una commissione, a titolo di compenso e rimborso spese, commisurata al 2 per mille del complessivo ammontare annuo dei soli pagamenti effettuati su ciascun conto corrente.
La spesa fa carico agli enti intestatari dei conti correnti medesimi che, a tal fine, sono tenuti ad includere la relativa spesa nel proprio bilancio.
La commissione prevista dal presente articolo si applica, con le stesse modalità, ai conti correnti accesi in forza delle leggi regionali 2 gennaio 1979, n. 1, e 9 agosto 1979, n. 186.
Ai fini dell'utilizzazione delle somme trasferite ai sensi del presente titolo gli enti sottoposti alla vigilanza delle commissioni provinciali di controllo devono attenersi alle rispettive vigenti norme di gestione. Gli altri enti devono adottare apposite deliberazioni del proprio organo deliberante.
Gli enti di cui al presente articolo sono tenuti a trasmettere alle competenti amministrazioni regionali ed alle ragionerie centrali una relazione sullo stato di utilizzazione, al 30 giugno ed al 31 dicembre, delle somme accreditate, entro trenta giorni dalle scadenze suindicate.
L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze predispone, entro il mese di aprile di ciascun anno, una relazione riepilogativa sullo stato di attuazione della spesa, effettuata ai sensi del precedente art. 1, da allegare al rendiconto generale della Regione.
Con periodicità semestrale verrà pubblicata nel conto riassuntivo del tesoro della Regione la situazione riepilogativa della gestione dei conti correnti aperti a favore degli enti.
In caso di revoca, da parte dell'Amministrazione regionale, di assegnazioni di somme per le quali sia stata esperita la procedura prevista dall'art. 1 della presente legge, l'istituto di credito presso cui è acceso il relativo conto corrente è tenuto, a seguito di comunicazione dell'Amministrazione, all'immediato versamento in entrata del bilancio regionale dell'intero ammontare dei fondi disponibili sul conto corrente.
Le operazioni bancarie di cui al presente articolo ed al precedente art. 1, penultimo comma, ai fini del calcolo della commissione da corrispondere agli istituti di credito a termini delle disposizioni di cui alla legge regionale 6 maggio 1976, n. 45, non sono computate nel movimento generale di cassa e devono essere effettuate senza perdita di valuta per la Regione.
In relazione alle assegnazioni delle somme di cui al presente titolo, gli enti beneficiari devono istituire nel proprio bilancio appositi capitoli di entrata e di spesa.
Per il prelevamento dei fondi disponibili sui conti correnti si provvede mediante ordine d'incasso, da staccarsi da appositi bollettari a madre e figlia, firmato dal legale rappresentante dell'ente, emesso contestualmente all'ordine di pagamento a favore del creditore.
Entrambi i titoli indicati al comma precedente sono inoltrati direttamente al tesoriere o cassiere dell'ente, il quale, vistato l'ordine d'incasso, provvede al prelevamento dei fondi occorrenti per il conseguenziale pagamento.
Gli amministratori ed i tesorieri sono personalmente responsabili dell'utilizzazione di somme per finalità diverse da quelle per le quali sono state trasferite.
Le somme assegnate per spese correnti sono mantenute disponibili sino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono stati istituiti i relativi conti correnti.
Le somme assegnate per spese in conto capitale sono mantenute disponibili sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui sono stati istituiti i relativi conti correnti.
Il termine di cui al comma precedente è fissato al 31 dicembre del terzo anno per le somme assegnate per l'esecuzione di opere.
Scaduti i termini previsti dai primi due commi, gli istituti di credito sono tenuti a versare in entrata del bilancio regionale le residue disponibilità delle assegnazioni.
In caso di mancata totale utilizzazione di somme assegnate per spese in conto capitale il competente Assessore regionale riferisce alla Giunta regionale sull'inattività dell'ente beneficiario.
Non oltre tre mesi prima della scadenza del termine indicato al terzo comma, l'ente interessato deve far pervenire all'Amministrazione regionale competente una dettagliata relazione dalla quale risulti se i lavori siano stati aggiudicati ed abbiano avuto effettivo inizio, con l'indicazione, in caso affermativo, dell'ammontare delle obbligazioni contratte.
Accertato l'avvenuto inizio dei lavori, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, su richiesta dell'Amministrazione regionale competente, autorizza, a favore dell'ente interessato, la proroga, per un massimo di altri due anni, del termine di utilizzazione delle somme ancora disponibili.
Alla scadenza della proroga di cui al comma precedente ogni residua disponibilità ancora esistente è versata, dall'istituto di credito, direttamente in entrata del bilancio regionale.
Qualora, allo scadere del termine di cui al terzo comma, risultino liquidate solo le spese per competenze tecniche, senza che i lavori siano stati appaltati, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze ordina all'istituto di credito il versamento in entrata del bilancio regionale delle somme non utilizzate e contestualmente dispone il recupero, a carico dell'ente, delle somme già pagate.
L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze dà notizia della procedura di cui al comma precedente all'organo deliberante dell'ente interessato. Si applica, altresì, il disposto del quinto comma del presente articolo.
Le competenti Amministrazioni regionali e l'Amministrazione del bilancio e finanze, sulla scorta dei dati di cui all'art. 1, penultimo comma, e all'art. 3, secondo comma, effettuano ispezioni per verificare la regolare e tempestiva utilizzazione delle somme assegnate ai sensi della presente legge.
Gli enti sono tenuti a presentare alle competenti Amministrazioni regionali ed alle ragionerie centrali, entro 45 giorni dalla chiusura di ciascun conto corrente, una relazione finale sulla utilizzazione delle somme assegnate, a firma del legale rappresentante, vistata dall'organo deliberante, unitamente ad un riepilogo descrittivo dei documenti giustificativi della spesa sostenuta.
Gli enti soggetti alla presente legge sono tenuti alla conservazione per un decennio della documentazione relativa alle spese liquidate.
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i rappresentanti legali degli enti di cui all'allegata tabella A, a cui favore siano stati emessi in precedenza ordini di accreditamento, devono trasferire a mezzo di ordinativo le somme ancora non utilizzate in conto correnti intestati a favore degli enti stessi, e soggetti alla disciplina prevista dalla presente legge.
In caso di inadempimento, gli istituti di credito che svolgono il servizio di cassa dell'Amministrazione regionale, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al primo comma, provvedono direttamente all'istituzione dei conto correnti e all'accreditamento nei medesimi delle somme ancora non utilizzate. Le relative note di accredito devono essere inviate al funzionario delegato ai fini del discarico degli ordini di accreditamento originariamente emessi. Copia delle note di accredito dovrà essere inviata alle competenti Amministrazioni e ragionerie centrali.
I funzionari delegati devono presentare, entro sessanta giorni dallo scadere dei termini indicati nei commi precedenti, il rendiconto delle somme accreditate.
All'entrata in vigore della presente legge, tutti i provvedimenti emessi a favore degli enti di cui all'annessa tabella A, che impegnano somme da pagare mediante aperture di credito, si intendono automaticamente modificati nel senso che, in sostituzione degli ordini di accreditamento, si provvede alla emissione dei conseguenziali mandati di pagamento per il trasferimento nei relativi conto correnti delle somme già impegnate.
Il disposto di cui al primo comma non si applica alle aperture di credito emesse per i pagamenti di spese correnti.
A partire dalla data di istituzione dei conti correnti di cui al presente articolo si applicano i termini e le prescrizioni di cui all'art. 7.
I rendiconti riferiti ad aperture di credito emesse in esercizi precedenti a quello in corso, comunque non resi, devono essere presentati a cura dei funzionari delegati entro il primo semestre successivo all'entrata in vigore della presente legge. (1)
Le competenti Amministrazioni regionali e le ragionerie centrali devono esperire gli adempimenti di loro competenza entro otto mesi successivi alla data di ricezione dei rendiconti di cui al primo comma.
In caso di inosservanza dei termini di cui al primo comma si applicano le disposizioni dell'art. 13, penultimo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.
In caso di inosservanza dei termini di cui al secondo comma si applica la disposizione dell'art. 8, ultimo comma, della legge regionale 28 dicembre 1979, n. 256.
Il termine di cui al comma annotato è stato più volte prorogato dall'art. 4 della L.R. 15/81, dall'art. 2 della L.R. 47/82, dall'art. 1, comma 2, della L.R. 128/83 e dall'art. 2 della L.R. 48/85.
Il secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 28 dicembre 1979, n. 256, è sostituito dal seguente:
"L'Amministrazione regionale può altresì provvedere mediante ordini di accreditamento al pagamento delle competenze fondamentali ed accessorie al personale nonchè delle spese connesse al funzionamento degli Uffici".
Con effetto dal 1° luglio 1980, le rette previste dalla lett. a dell'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 1958, n. 28, saranno corrisposte nella misura giornaliera di lire 6.000 e di lire 3.500, rispettivamente per la retta e la semiretta.
Dalla medesima decorrenza i comuni e le province non possono corrispondere rette eccedenti i limiti fissati a norma del precedente comma.
L'art. 30 della legge regionale 27 maggio 1980, n. 47, è sostituito dal seguente:
"Per la concessione di contributi a favore di patronati ed enti giuridicamente riconosciuti per l'istituzione ed il funzionamento di centri di servizio sociale è autorizzata per l'anno finanziario 1980 la spesa complessiva di lire 575 milioni, che si iscrive al cap. 33003".
Lo stanziamento del cap. 33006, destinato alla concessione di sussidi straordinari a favore di enti e patronati giuridicamente riconosciuti che provvedono all'assistenza sociale degli esercenti attività commerciali, è incrementato per l'anno finanziario 1980 di lire 30 milioni.
Per l'organizzazione di mostre e fiere specializzate nel territorio della Regione ai sensi dell'art. 1, lett. b, della legge regionale 22 aprile 1964, n. 6, è autorizzata, per l'anno finanziario 1980, l'ulteriore spesa di lire 50 milioni, che si iscrive al cap. 35352.
I benefici previsti dalla legge regionale 4 gennaio 1980, n. 1, possono essere altresì concessi per la realizzazione, l'ampliamento ed il completamento di impianti ed attrezzature per la piscicoltura in acque interne. La misura del contributo per tali iniziative è elevata al 40 per cento.
La spesa prevista per le finalità di cui all'art. 13 della legge regionale 4 gennaio 1980, n. 1, può essere utilizzata anche per lo svolgimento di indagini e sessioni informative nel settore dell'acquacoltura e della maricoltura in Italia e all'estero.
Per lo svolgimento delle missioni, spetta ai componenti le delegazioni il rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio oltre la diaria giornaliera pari a quella prevista per i direttori regionali.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 18 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a stipulare convenzioni con enti, società, istituti per l'esecuzione di studi sulla razionalizzazione dei centri commerciali all'ingrosso della Regione Siciliana.
A tal fine, lo stanziamento del cap. 35311 del bilancio della Regione Siciliana per l'anno 1980 è incrementato di lire 110 milioni.
Allo scopo di salvaguardare i livelli occupazionali del settore molitorio della Sicilia, l'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato ad erogare alle aziende industriali siciliane esercenti la attività molitoria, che dimostrino di praticare ai propri dipendenti i trattamenti minimi previsti dai vigenti contratti collettivi di lavoro e che si impegnino al mantenimento dei livelli occupazionali, in atto al 30 giugno 1980, un contributo per ogni quintale di grano duro siciliano dalle stesse acquistato dal primo giugno al 30 settembre del corrente anno.
L'ammontare del contributo di cui al comma precedente è commisurato al 12 per cento del prezzo di acquisto risultante dalle correlative fatture.
Le modalità di erogazione dei contributi sono stabilite con decreto dell'Assessore per l'industria.
Per le finalità del presente articolo è autorizzata per l'anno 1980 la spesa di lire 1.000 milioni che si iscrive al cap. 64935. (1)
Per il saldo degli oneri a carico della Regione fino al 31 ottobre 1974 per i posti di professori, aiuti ed assistenti nelle università degli studi della Sicilia per i quali è stata autorizzata con legge regionale la stipula di apposita convenzione con le università interessate, è prevista per l'anno finanziario 1980 la spesa di lire 80 milioni, che si iscrive al cap. 37656.
Una quota dello stanziamento del cap. 37951, non inferiore a lire 300 milioni, è destinata all'acquisto di copie di volumi della "Storia della Sicilia" diretta da Rosario Romeo da assegnare alle principali biblioteche pubbliche della Sicilia.
Una quota dello stanziamento del cap. 38076, non inferiore a lire 30 milioni, è destinata all'Azienda autonoma di turismo di Palermo e Monreale per la predisposizione di un programma di diffusione all'estero delle tradizioni popolari, con particolare riferimento al teatro dell'"opera dei pupi".
La spesa autorizzata dall'art. 50 della legge regionale 27 maggio 1980, n. 47, per l'anno finanziario 1980, è ridotta di lire 400 milioni.
La spesa autorizzata dall'art. 8 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 41, per le finalità del titolo I della legge medesima, è incrementata per l'anno finanziario 1980 di lire 500 milioni e si iscrive al cap. 41706.
La somma di lire 1.728 milioni eliminata per perenzione amministrativa alla chiusura dell'esercizio finanziario 1979 sul cap. 42452 è reiscritta nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso al medesimo capitolo ed è utilizzata per la concessione di nuovi contributi ai comuni e loro consorzi per le finalità di cui alle leggi 29 luglio 1975, n. 405 e 22 maggio 1978, n. 194.
Per le finalità dell'art. 7 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 215, è autorizzata per l'anno finanziario 1980 la ulteriore spesa di lire 150 milioni che si iscrive al cap. 42351.
Per le finalità previste dalla legge regionale 24 luglio 1978, n. 22, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1980, la maggiore spesa di lire 623 milioni a carico del Fondo sanitario regionale che si iscrive ai capitoli di spesa seguenti:
- cap. 42707 2 milioni; - cap. 42708 1 milione; - cap. 42710 50 milioni; - cap. 42711 2,5 milioni; - cap. 42811 2,5 milioni; - cap. 42812 315 milioni; - cap. 42822 250 milioni.
Per la definizione dei rapporti pregressi con le case di cura private convenzionate, per ricoveri effettuati negli anni dal 1975 al 1979, è autorizzata la spesa di lire 900 milioni che si iscrive al cap. 42825 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1980.
Per le finalità dell'art. 21 della legge regionale 27 aprile 1973, n. 19, è autorizzata, per l'esercizio finanziario in corso, l'ulteriore spesa di lire 2.000 milioni destinata:
- quanto a lire 1.000 milioni al funzionamento delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo;
- quanto a lire 1.000 milioni per il funzionamento degli enti provinciali per il turismo.
La quota destinata alle aziende di cura, soggiorno e turismo va ripartita tra le stesse per il 75 per cento proporzionalmente alle somme riscosse nel quadriennio 1976 - 1979 a titolo di contributo speciale di cura e per il restante 25 per cento in rapporto alle presenze turistiche registrate nello stesso periodo.
E' autorizzata l'erogazione di un contributo straordinario all'Ente provinciale per il turismo di Catania di lire 120 milioni destinato ad onorare Francesco Messina per il suo ottantesimo genetliaco con manifestazioni da realizzarsi presso l'Accademia statale di Belle arti di quella città a cura del medesimo, che si iscrive al cap. 47704.
Il contributo all'Ente autonomo orchestra sinfonica siciliana (EAOSS), previsto dall'art. 4, lett. f, della legge regionale 30 dicembre 1966, n. 33, e successive modificazioni e integrazioni, è incrementato per l'anno finanziario 1980 di lire 1.092 milioni e si iscrive al cap. 48001.
Per l'anno finanziario 1980 è autorizzata a favore dell'Ente autonomo teatro Massimo di Palermo l'ulteriore spesa di lire 2.807,3 milioni, che si iscrive al cap. 48002.
Il contributo a favore del comune di Catania per il pagamento delle paghe e degli stipendi al personale del teatro Massimo Bellini di Catania, previsto dall'art. 7 della legge regionale 3 marzo 1972, n. 7, e dall'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 1974, n. 54, è fissato per l'anno finanziario 1980 nell'importo di lire 3.300 milioni.
L'importo del contributo a favore del teatro Massimo di Palermo e del teatro Massimo Bellini di Catania, previsto dall'art. 11 della legge regionale 3 marzo 1972, n. 7, sostituito dall'art. 2 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 49, è elevato per l'anno finanziario 1980 a lire 1.300 milioni per ciascuno dei teatri predetti.
Le economie accertate alla chiusura dell'esercizio 1979 sul cap. 50501 sono reiscritte nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1980 al medesimo cap. 50501.
I commi secondo e terzo dell'art. 10 della legge regionale 27 maggio 1980, n. 47, sono sostituiti dai seguenti:
"Il limite massimo di conferimento di cui al primo comma dell'art. 16 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, è elevato a 800 quintali.
La misura annuale delle anticipazioni per le operazioni di cui al primo comma è pari all'ammontare, arrotondato per difetto alle 100 lire, del prezzo base di intervento stabilito per ciascuna campagna dalla CEE.
Il contributo sugli interessi relativi ai finanziamenti destinati alle finalità previste dal presente articolo è concesso a partire dalla data di pagamento dei bollettini di conferimento del prodotto, anche se precedente alla entrata in vigore della presente legge".
Per le finalità del predetto art. 10 della legge regionale 27 maggio 1980, n. 47, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1980, l'ulteriore spesa di lire 1.500 milioni, che si iscrive al cap. 55018.
Per le finalità dell'art. 6 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 34 è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.500 milioni che si iscrive al cap. 55307.
Le economie accertate alla chiusura dell'esercizio finanziario 1979 sui capitoli 55308, 55891 e 55896 sono reiscritte nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1980 e destinate rispettivamente per le finalità di cui all'art. 38, all'art. 4, lettere a, b e c, e all'art. 35 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 34.
Per il pagamento delle obbligazioni ricadenti nell'anno finanziario 1980 a valere sui ruoli di spesa fissa emessi negli esercizi 1979 e precedenti, sono autorizzate, per l'esercizio finanziario in corso, per i capitoli sottoelencati le spese a fianco di ciascuno di essi indicate:
(milioni di lire) - cap. 55462 161,- - cap. 55505 0,1 - cap. 55520 0,3 - cap. 55521 4,3 - cap. 55522 1,2
Le economie accertate alla chiusura dell'esercizio finanziario 1979 sui capitoli 55486, 55487 e 55488 sono reiscritte nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1980 e destinate alle finalità di cui alla legge 2 marzo 1974, n. 78.
Le economie accertate alla chiusura dell'esercizio finanziario 1979 sul cap. 55562 sono reiscritte nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1980 e destinate alle finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 28 luglio 1978, n. 23.
E' autorizzata la reiscrizione della somma di lire 5,9 milioni, che si iscrive al capitolo di nuova istituzione 55580 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1980, per provvedere al pagamento di obbligazioni assunte con decreto regolarmente registrato alla Corte dei conti e non contabilizzate tra le somme perente.
La predetta somma è destinata all'erogazione del contributo per ripristino di strutture fondiarie nel comune di Caronia ai sensi della legge regionale 25 giugno 1965, n. 16.
Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 5 febbraio 1956, n. 9, è autorizzato per l'anno finanziario 1980, per le finalità dell'art. 2 della legge regionale 12 aprile 1952, n. 12, un limite trentacinquennale di impegno di lire 1.000 milioni che si iscrive al cap. 68551.
E' autorizzata la reiscrizione nel bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso, cap. 70773, della somma di lire 1.400 milioni destinata alle finalità dell'art. 6 della legge regionale 10 agosto 1968, n. 27, eliminata alla chiusura dell'esercizio finanziario 1976 a norma dell'art. 3 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 40.
Per le finalità della legge regionale 27 febbraio 1950, n. 13 e successive modifiche, è autorizzata, per l'anno finanziario 1980, l'ulteriore spesa di lire 2.000 milioni, che si iscrive al cap. 75401.
Per la revisione dei prezzi contrattuali relativi all'esecuzione di opere presso le università degli studi di Messina e di Catania, di cui all'art. 12 della legge regionale 28 novembre 1970, n. 48, e successive modificazioni, è autorizzata per l'anno finanziario in corso la spesa di lire 1.723 milioni, che si iscrive al cap. 77404.
Per la revisione dei prezzi contrattuali relativi all'esecuzione di opere di cui all'art. 1, n. 8, lett. b, della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4, e successive modificazioni, è autorizzata per l'anno finanziario in corso la spesa di lire 35 milioni, che si iscrive al cap. 79204.
Le economie accertate alla chiusura dell'esercizio finanziario 1979 sui capitoli 79206 e 79207, relativi rispettivamente alle finalità degli articoli 41 e 38 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 34, sono reiscritte nei corrispondenti capitoli del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso.
Le economie accertate alla chiusura degli esercizi finanziari 1977, 1978 e 1979 sul cap. 81351 sono reiscritte nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1980 e destinate alle finalità di cui alla legge 16 ottobre 1975, n. 492.
Le economie accertate alla chiusura dell'esercizio finanziario 1978 sul cap. 60757, limitatamente alla somma di lire 3.000 milioni destinata alle finalità dell'art. 25 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 34 (opere igienico-sanitarie), non utilizzata nel corso dell'esercizio medesimo e le economie accertate alla chiusura dell'esercizio 1979 sul cap. 60761 relative alla somma di lire 4.500 milioni destinata alle stesse finalità dell'articolo predetto, anch'essa non utilizzata, sono reiscritte nel bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso, cap. 82501.
Per le finalità dell'art. 2, primo comma, della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, è autorizzata, per l'anno finanziario 1980, l'ulteriore spesa di lire 30.000 milioni che si iscrive al cap. 87354.
Per le finalità dell'art. 42 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 34, è autorizzata per l'anno finanziario 1980 l'ulteriore spesa di lire 7.000 milioni che si iscrive al cap. 87364.
La spesa autorizzata dall'art. 1, lett. g, della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 119, per le finalità degli articoli 24 e 25 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, è ulteriormente incrementata, per l'anno finanziario 1980, di lire 1.000 milioni e si iscrive al cap. 87502.
Per le finalità degli articoli 8, 9 e 15 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 71, è autorizzata per l'anno finanziario 1980 l'ulteriore spesa di lire 100 milioni che si iscrive al cap. 87507.
Per le finalità dell'art. 2 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, è autorizzata per l'anno finanziario 1980 l'ulteriore spesa di lire 15.000 milioni, che si iscrive al cap. 88254.
E' autorizzata l'erogazione ai comuni colpiti dalle alluvioni dell'ottobre 1978 e 1979 della somma di lire 4.000 milioni da destinare ad investimenti in lavori pubblici.
Il Presidente della Regione provvede, con proprio decreto, alla relativa ripartizione a valere sulle disponibilità del cap. 50462 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1980.
Per le espropriazioni, nonchè per il pagamento degli acconti e delle rate di saldo alle imprese esecutrici dei lavori finanziati in attuazione della legge regionale 12 aprile 1952, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano le norme di cui all'art. 10 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79 e successive modificazioni.
E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 5.000 milioni a favore dell'Ente autonomo portuale di Messina destinato al rilevamento dei manufatti e degli impianti fissi dell'ex cantiere Cassaro al prezzo di stima determinato nella procedura fallimentare ed alla loro ristrutturazione, nonchè alla costruzione di nuovi manufatti e di impianti fissi.
Per il completamento e per l'esecuzione di opere necessarie ad assicurare il funzionamento e l'esercizio della stazione di degassificazione nel porto di Messina, nonchè per gli oneri derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali, è autorizzata per il biennio 1980-1981 l'ulteriore spesa di lire 12.212 milioni, di cui lire 8.000 milioni per l'anno finanziario 1980.
L'onere di lire 4.212 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1981 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 06.02.02.03: "Somme disponibili per altri interventi".
L'utilizzazione delle somme avverrà con le modalità previste dalla legge regionale 6 giugno 1975, n. 45.
Il fondo di dotazione dell'EMS è aumentato di lire 1.500 milioni per la prosecuzione delle ricerche di sali alcalini nelle province di Caltanissetta, Enna ed Agrigento.
Il fondo istituito con l'art. 10 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 100 è incrementato della somma di lire 2.000 milioni per le medesime finalità delle norme citate ed anche per il collegamento dell'unità mineraria di Milena.
Il fondo di dotazione dell'ESPI è incrementato della somma di lire 30.000 milioni e quello dell'EMS della somma di lire 10.000 milioni da destinare alle finalità di cui all'art. 12 della legge regionale 28 dicembre 1979, n. 256.
I fondi a gestione separata istituiti presso l'EMS ai sensi degli articoli 12 e 13, lett. b, della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42 e successive modificazioni e integrazioni, sono rispettivamente incrementati della somma di lire 9.660 milioni e della somma di lire 463 milioni per far fronte ai maggiori oneri relativi alle gestioni dell'esercizio 1980.
Con successiva norma si provvederà alla assegnazione dei fondi occorrenti per la reintegrazione delle anticipazioni disposte dall'ESPI e dall'EMS fino a tutto il 30 giugno 1980 in applicazione dell'art. 1 della legge regionale 20 dicembre 1978, n. 65, e successive modifiche.
Il fondo di dotazione dell'ESPI è incrementato di lire 5.300 milioni per l'attuazione degli investimenti dell'IMER per l'anno 1980, relativi al settore ferroviario, carpenteria ed autobus. (1)
Sulla ripartizione del predetto fondo si rimanda all'art. 2 della L.R. 148/80.
(sostituito dall'art. 1 della L.R. 148/80)
Il fondo di dotazione dell'ESPI è incrementato di lire 6.800 milioni da destinare, in prima applicazione, all'espletamento di commesse da parte della S.p.a. Gecomeccanica.(1)
Il fondo di cui al presente articolo può essere utilizzato per l'espletamento di commesse di lavorazione con priorità alla S.p.a. Gecomeccanica ai sensi dell'art. 4 della L.R. 43/83.
Il patrimonio dell'Azienda asfalti siciliani è incrementato della somma di lire 1.400 milioni da utilizzare per interventi finanziari relativi alle esigenze di gestione delle società collegate e per esigenze relative alla gestione interna dell'Azienda.
Le delibere relative all'utilizzazione delle somme autorizzate con i precedenti articoli 64 e 67 sono soggette all'approvazione dell'Assessore regionale per l'industria che ne riferisce preventivamente alla Giunta delle partecipazioni regionali dell'Assemblea regionale siciliana.
Le delibere relative alla utilizzazione delle somme di cui agli articoli 63, 65 e 66 sono soggette all'approvazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale per l'industria, previo parere della Giunta per le partecipazioni dell'Assemblea regionale siciliana.
Per il finanziamento di un programma di studi e ricerche concernenti:
a) l'aggiornamento e l'approfondimento delle ricerche sulla finanza regionale;
b) la ristrutturazione dei bilanci degli enti locali in relazione al nuovo assetto pluriennale-programmatico dei bilanci dello Stato e della Regione ivi compresa la riqualificazione, a mezzo di appositi corsi, del personale tecnico-contabile e di ragioneria degli enti locali; è autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa di lire 100 milioni per la concessione di contributi a favore di associazioni di enti locali e loro amministratori nonchè a favore di istituti di documentazione e ricerca per gli enti locali.
Alla concessione dei contributi provvede, con proprio decreto, il Presidente della Regione.
Per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge regionale 4 dicembre 1978, n. 63, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, provvede, con proprio decreto, a stabilire le modalità di erogazione dei contributi indicati nell'art. 1 della stessa legge.
Le predette procedure possono prevedere l'anticipazione, per periodi semestrali e mediante aperture di credito a favore degli enti e società destinatari dei contributi, degli importi presunti da rimborsare, in ragione del 50 per cento delle tariffe ufficiali, agli utenti dei servizi aerei di linea presso le biglietterie di Lampedusa e Pantelleria. Gli interessi attivi su tali anticipazioni sono attribuiti agli enti e società che operano i rimborsi, a titolo di corrispettivo forfettario degli oneri di organizzazione e gestione del relativo servizio amministrativo.
A carico del Fondo di solidarietà nazionale per l'anno 1980 sono autorizzate le seguenti spese:
a) contributi ai comuni, consorzi di comuni e consorzi misti tra comuni ed enti pubblici o imprese sulle spese per la costruzione, l'acquisto, l'impianto o il completamento di depuratori di acque reflue e impianti per lo smaltimento di rifiuti solidi, lire 11.000 milioni;
b) spese per interventi diretti ad una migliore utilizzazione ed alla salvaguardia di beni facenti parte del demanio marittimo della Regione, nonchè per l'acquisizione di aree limitrofe anche mediante espropriazione, lire 400 milioni.
L'ammontare degli interessi a carico della Regione che l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione deve corrispondere, in base all'art. 2 della legge 30 luglio 1973, n. 28 e all'art. 4, quinto comma, della legge 25 ottobre 1975, n. 70, agli istituti ed aziende di credito che finanziano le operazioni di ammasso volontario delle uve destinate alla vinificazione, va liquidato nella misura prescritta, senza alcuna detrazione per interessi maturati nei correlativi conti bancari intrattenuti dalle cooperative per le finalità di cui alle richiamate disposizioni, interessi di spettanza delle stesse cooperative.
In deroga alle norme di cui alla legge regionale 6 maggio 1976, n. 45 e successive modifiche, l'Ente di sviluppo agricolo per la Sicilia è autorizzato a rinnovare le convenzioni per i servizi di cassa e di tesoreria in essere nel 1979.
Alle predette convenzioni si applicano le condizioni generali e le prescrizioni previste dall'art. 2 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 45 e successive modifiche.
Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale 10 agosto 1978, n. 34, al quarto comma dell'art. 25 della stessa legge, è aggiunto il seguente inciso:
"All'attuazione degli interventi relativi a strutture igienico-sanitarie dei comuni che presentano carenze strutturali di particolari gravità provvede l'Assessorato regionale della sanità".
Restano fermi gli atti già adottati per gli interventi di cui al comma precedente.
Ai componenti del Comitato tecnico di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 45, l'Ente autonomo portuale di Messina corrisponderà, a carico dello stanziamento in detta legge previsto, oltre all'eventuale trattamento di missione, compensi, rapportati al numero delle sedute, determinati con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale di Governo.
L'ultimo comma dell'art. 9 della legge regionale 28 dicembre 1979, n. 256 è sostituito dal seguente:
"Limitatamente alla stipula della convenzione di cui al presente articolo, i limiti di somma indicati nell'art. 6 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni, sono elevati a lire 500 milioni".
L'abrogazione decorre dalla data di inizio della prima concessione del servizio regionale di riscossione delle entrate.
(modificato dall'art. 6, comma 3, della L.R. 125/80)
1. I contratti stipulati per le finalità previste dagli articoli 26 e 27 della legge 1 giugno 1977, n. 285 e dall'art. 22 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, sono prorogati fino al 31 dicembre 1980. (1)
2. ---------------------- (comma abrogato) (2)
3. ---------------------- (comma abrogato) (2)
4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata per l'anno finanziario 1980 l'ulteriore spesa di lire 12 mila milioni che si iscrive quanto a lire 4 mila milioni al cap. 10720 e quanto a lire 8 mila milioni al cap. 50461.
Termine prorogato sino al 31 dicembre 1980 con l'art. 13 della L.R. 125/80 e successivamente al 31 gennaio 1981 con l'art. 5, comma 1, della L.R. 1/81.
Comma abrogato dall'art. 6, comma 3, della L.R. 125/80.
I contratti previsti dal primo comma dell'art. 78 e relativi all'art. 22 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, sono esclusivamente quelli concernenti convenzioni finanziate dalla Regione.
In attesa dell'emanazione delle nuove norme relative al riassetto dell'organizzazione e dell'azione amministrativa regionale, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, per l'espletamento di attività connesse con le materie di competenza, può conferire, con proprio decreto, incarico a tempo determinato, che non costituisce rapporto di pubblico impiego, a due esperti estranei all'Amministrazione regionale, uno dei quali in materie giuridiche.
Agli stessi è attribuito il trattamento economico previsto dall'art. 16 della legge regionale 10 aprile 1978, n. 2.
Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere revocati in ogni momento e cessano all'atto della cessazione della carica dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze che ha conferito l'incarico.
Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio 1980, la spesa di lire 15 milioni.
A norma dell'art. 12, ultimo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, sostituito dall'art. 4 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 2, e degli articoli 7 e 8 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e a seguito di richieste di reiscrizione di somme eliminate per perenzione amministrativa, sono autorizzate le reiscrizioni medesime sui capitoli sottoelencati e per gli importi a fianco di ciascuno di essi indicati:
Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste (milioni di lire) - cap. 16253 + 1,1 - cap. 16254 + 157,2 - cap. 16255 + 31,- - cap. 54307 F.S.N. + 13,8 - cap. 54510 + 126,9 - cap. 55480 + 646,2 - cap. 54525 + 1,6 - cap. 55483 + 0,7 - cap. 55880 F.S.N. + 13,1 Assessorato regionale degli enti locali (milioni di lire) - cap. 19009 + 0,4 Assessorato regionale dei lavori pubblici (milioni di lire) - cap. 28951 + 4,4 - cap. 68303 + 0,4 - cap. 68305 F.S.N. + 2,0 - cap. 68306 F.S.N. + 1,- - cap. 68308 F.S.N. + 0,3 - cap. 68358 + 0,4 - cap. 68368 + 29,1 - cap. 68375 F.S.N. + 97,1 - cap. 68381 F.S.N. + 5,4 - cap. 68915 F.S.N. + 54,9 - cap. 68918 F.S.N. + 55,4 - cap. 69103 F.S.N. + 4,2 - cap. 69104 F.S.N. + 28,2 - cap. 70302 + 5,4 - cap. 70451 + 43,1 - cap. 70452 + 32,2 - cap. 70751 + 10,5 - cap. 70766 F.S.N. + 2,1 - cap. 70767 F.S.N. + 10,1 - cap. 70768 F.S.N. + 4,7 - cap. 70770 F.S.N. + 29,1 - cap. 70772 F.S.N. + 5,7 Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale (milioni di lire) - cap. 33011 + 189,9 - cap. 33012 + 264,3 - cap. 34402 + 59,4 - cap. 34407 + 0,5 - cap. 34408 + 0,5 Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca (milioni di lire) - cap. 75402 + 341,3 - cap. 75602 F.S.N. + 1.105,2 - cap. 75805 + 0,7 Assessorato regionale dei beni culturali (milioni di lire) - cap. 36211 + 12,3 - cap. 36952 + 3,2 - cap. 77851 + 23,7 - cap. 79204 F.S.N. + 166,0 Assessorato regionale della sanità (milioni di lire) - cap. 41702 + 72,7 - cap. 41951 + 25,1 - cap. 41954 + 1,8 - cap. 81352 F.S.N. + 10,8 - cap. 81501 + 11,5 Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente (milioni di lire) - cap. 84305 F.S.N. + 18,- - cap. 85652 + 63,5
Ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 45, e dell'art. 18 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a contrarre con gli istituti di credito incaricati del servizio di cassa, in misura paritaria, mutui della durata massima di anni quindici più un periodo di preammortamento, pari alla durata intercorrente tra la data di stipulazione del contratto ed il 31 dicembre 1980, per l'ammontare complessivo di lire 150.000 milioni da iscrivere nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1980.
La somministrazione dei mutui di cui al precedente comma è subordinata alle necessità di cassa del bilancio della Regione.
All'ammortamento dei mutui ed al pagamento dei relativi interessi ed oneri connessi è destinato uno stanziamento di lire 8.125 milioni per l'anno 1980 e di lire 23.200 milioni per ciascuno degli anni dal 1981 al 1995.
Agli oneri di ammortamento ricadenti negli esercizi successivi a quello in corso si provvede con una quota parte delle economie derivanti dalla eliminazione dei mutui contratti ai sensi delle leggi regionali: 13 aprile 1966, n. 3; 24 maggio 1971, n. 16; 20 marzo 1972, n. 12 e 27 aprile 1973, n. 18, disposta con il rendiconto generale consuntivo per l'anno finanziario 1979.
I capitoli 136211, 141702, 154307, 155462, 155486, 155487, 155488, 164918, 168358, 168368, 168375, 168381, 168918, 170451, 170772, 175602 e 177851 aggiunti allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1980 corrispondenti ai capitoli di nuova istituzione 36211, 41702, 54307, 55462, 55486, 55487, 55488, 64918, 68358, 68368, 68375, 68381, 68918, 70451, 70772, 75602 e 77851 sono soppressi.
I residui risultati al 1° gennaio 1980 sui predetti soppressi capitoli aggiunti ed i titoli di pagamento tratti sui capitoli stessi s'intendono, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, trasferiti ai rispettivi capitoli di nuova istituzione.
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 12 agosto 1980.
D'ACQUISTO
Tabella A
- Azienda Asfalti Siciliani (Az.A.Si)
- Aziende Autonome Cura Soggiorno e Turismo
- Azienda delle Terme di Acireale
- Azienda delle Terme di Sciacca
- Azienda Siciliana Trasporti (A.S.T.)
- Camere di Commercio
- Cantine Sperimentali (Milazzo e Noto)
- Cassa Regionale per il Credito alle Imprese Artigiane (CRIAS)
- Centri Interaziendali Addestramento Professionale (CIAPI)
- Centro Regionale Siciliano Radio e Telecomunicazioni
- Comuni (e loro Aziende)
- Comunità montane
- Consorzi Autostradali
- Consorzi di Bonifica
- Consorzi Industriali
- Consorzio degli Istituti Autonomi Case Popolari
- Consorzio Produttori della Manna
- Consulta Regionale Femminile
- Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.)
- Ente Autonomo Orchestra Sinfonica Siciliana (E.A.O.S.S.)
- Ente Autonomo Teatro Massimo di Palermo
- Ente Fiera del Mediterraneo
- Ente Fiera di Messina
- Ente Minerario Siciliano (E.M.S.)
- Enti Ospedalieri (o istituende Unità Sanitarie Locali)
- Ente Palazzi e Ville
- Ente Porto di Palermo
- Ente Portuale di Messina
- Enti Provinciali per il Turismo
- Ente Siciliano Promozione Industriale (E.S.P.I.)
- Ente Sviluppo Agricolo (E.S.A.)
- Istituti Autonomi Case Popolari (I.A.C.P.)
- Istituto Incremento Ippico di Catania
- Istituto Regionale della Vite e del Vino
- Istituti Regionali d'Arte
- Istituto Regionale per il Credito alla Cooperazione (IRCAC)
- Istituto Tecnico Femminile di Catania
- Istituto Zootecnico di Palermo
- Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia
- I.R.F.I.S.
- Province o istituendi Liberi Consorzi (e loro aziende)
- Scuola Magistrale Ortofrenica di Catania
- Stazione Sperimentale di Granicoltura di Caltagirone