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LEGGE REGIONALE 6 gennaio 1981, n. 6

G.U.R.S. 10 gennaio 1981, n. 2

Ordinamento interno dei servizi sanitari e attuazione del sistema informativo sanitario e dell'osservatorio epidemiologico regionale. Modifiche alla legge regionale 12 agosto 1980, n. 87, riguardante la istituzione delle unità sanitarie locali. @#

TESTO COORDINATO (alla L.R. 2/2002 e con annotazioni alla data 22 aprile 1986)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

UFFICIO DI DIREZIONE E ORDINAMENTO DEI SERVIZI DELL'UNITA' SANITARIA LOCALE

Art. 1

Finalità della legge

La presente legge disciplina l'organizzazione ed il funzionamento delle unità sanitarie locali (UU.SS.LL.) per l'esercizio delle funzioni e la gestione dei servizi attribuiti a norma della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e della legge regionale 12 agosto 1980, n. 87.

Art. 2

Ufficio di direzione

L'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale è composto, a norma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, da tutti i responsabili dei servizi dell'unità sanitaria locale, previsti dalla presente legge, semprechè i responsabili ricoprano la posizione funzionale apicale nei ruoli di appartenenza.

Il personale appartenente alle posizioni funzionali apicali che non sia membro dell'ufficio di direzione, è chiamato ad intervenire ai lavori dello stesso per le questioni concernenti il presidio o l'ufficio cui è preposto.

Il coordinamento dell'ufficio di direzione è assicurato da un coordinatore sanitario, laureato in medicina, e da un coordinatore amministrativo, laureato in discipline economico-giuridiche, scelti tra i componenti l'ufficio stesso che appartengano rispettivamente al ruolo sanitario ed al ruolo amministrativo e posseggano una anzianità nella posizione funzionale apicale di almeno tre anni.

Il coordinatore sanitario deve possedere specifici titoli ed esperienza di servizio in materia di tutela della salute e di organizzazione sanitaria nelle sue varie articolazioni; nel periodo di espletamento dell'incarico deve osservare il tempo pieno.

Il coordinatore amministrativo deve possedere specifiche esperienze in servizi tecnico-amministrativi dell'organizzazione sanitaria.

I coordinatori assicurano il conseguimento degli obiettivi stabiliti dagli organi dell'unità sanitaria locale e i relativi adempimenti da parte dei servizi, nel rispetto dell'autonomia degli stessi e, in particolare, di quelli di cui all'art. 16 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

I coordinatori dell'ufficio di direzione partecipano con voto consultivo alle sedute del comitato di gestione.

Gli incarichi di cui ai precedenti commi sono conferiti dal comitato di gestione a tempo determinato e comunque per un periodo di tempo non inferiore a tre anni e sono rinnovabili. Il provvedimento del comitato di gestione di conferimento degli incarichi, deve essere motivato con specifico riferimento alla professionalità ed all'esperienza dei candidati, valutate in base ad un giudizio complessivo sull'attività svolta e sui titoli posseduti.

A parità di requisiti, costituisce titolo preferenziale il superamento di appositi corsi di formazione e aggiornamento promossi dall'Assessorato regionale della sanità, d'intesa con il Ministero della sanità o da quest'ultimo sentito il predetto Assessorato.

Ai coordinatori è corrisposta una indennità nella misura stabilita dall'accordo nazionale unico.

Art. 3

Compiti e funzionamento dell'ufficio di direzione

L'ufficio di direzione, nel rispetto dell'autonomia tecnico-funzionale dei servizi e delle responsabilità professionali dei singoli operatori ed in conformità agli indirizzi ed alle decisioni del comitato di gestione, alle dipendenze del quale è posto, è collegialmente preposto all'organizzazione, al coordinamento ed al funzionamento di tutti i servizi dell'unità sanitaria locale ed alla direzione del personale.

In particolare, compete all'ufficio di direzione:

1) la predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali e pluriennali, dello schema di pianta organica del personale dell'unità sanitaria locale e delle sue modifiche, degli schemi di regolamento interno, di organizzazione dei servizi e degli uffici e delle convenzioni, sulla base degli elaborati predisposti dai singoli servizi;

2) il coordinamento ed il riscontro trimestrale dell'attività complessiva;

3) predisporre, per il comitato di gestione, gli schemi di tutti gli atti di competenza del comitato stesso;

4) riferire constantemente al comitato di gestione sull'andamento dell'attività complessiva e sul funzionamento dei servizi dell'unità sanitaria locale, segnalando tempestivamente il verificarsi di fattori che inducano eccedenze di spesa rispetto alle assegnazioni del bilancio e proponendo le necessarie misure correttive;

5) assegnare, nell'ambito delle decisioni del comitato di gestione, strutture, strumenti e personale ai singoli servizi. Tali assegnazioni sono modificabili e, in ogni caso, va garantita la possibilità di mobilità del personale nell'ambito dell'unità sanitaria locale, nel rispetto delle norme di legge e del regolamento organico;

6) assicurare la coordinata utilizzazione dei servizi, degli uffici e dei presidi dell'unità sanitaria locale e di quelli convenzionati;

7) formulare proposte ed esprimere parere sugli indirizzi e sui programmi dei vari servizi e sulle modalità di erogazione delle prestazioni.

Il responsabile del servizio veterinario partecipa con voto consultivo alle sedute del comitato di gestione allorquando vengano trattati argomenti di particolare rilevanza relativi alla materia di sua competenza.

I componenti dell'ufficio di direzione devono essere sentiti dal comitato di gestione in ordine alle decisioni riguardanti il servizio cui sono preposti.

I componenti dell'ufficio di direzione sono responsabili, in solido e con gli amministratori, ai sensi dell'art. 51, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 4

Uffici di segreteria

Gli organi dell'unità sanitaria locale, nonchè l'ufficio di direzione, si avvalgono di appositi uffici di segreteria, secondo le norme del regolamento dell'unità sanitaria locale. (1)

Per l'espletamento degli atti istruttori relativi all'esercizio del controllo sugli atti del comitato di gestione da parte dell'assemblea, di cui all'art. 28 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 87, è istituto, presso l'Assemblea stessa, apposito ufficio la cui organizzazione è disciplinata con il regolamento previsto dall'art. 13 della succitata legge regionale 12 agosto 1980, n. 87.

(1)

Con Decr. Ass. sanità 17/03/82 è stato approvato lo schema tipo di regolamento per la organizzazione ed il funzionamento dell'unità sanitaria locale.

Art. 5

Servizi dell'unità sanitaria locale

Il servizio è l'unità organizzativa fondamentale per il conseguimento degli obiettivi dell'unità sanitaria locale.

Ciascun servizio, in conformità al regolamento delle USL, può articolarsi nel proprio interno in uno o più uffici omogenei di intervento, tenuto conto della dimensione dell'USL, della complessità delle funzioni da svolgere, nonchè delle indicazioni e delle prescrizioni contenute nel piano sanitario regionale.

SERVIZI SANITARI

1) Servizio di igiene pubblica e del territorio, di epidemiologia e di prevenzione:

igiene ambientale, lotta all'inquinamento; igiene degli ambienti di vita e di lavoro; igiene della produzione, della distribuzione e del trasporto degli alimenti e delle bevande; profilassi delle malattie infettive; educazione sanitaria; epidemiologia e statistica sanitaria; coordinamento e promozione degli interventi di prevenzione.

2) Servizio per la tutela sanitaria materno-infantile e dell'età evolutiva:

attività di consultori; attività per la procreazione libera e responsabile; protezione sanitaria della maternità e infanzia (preventiva, curativa e riabilitativa); medicina scolastica e prelavorativa; medicina sportiva.

3) Servizio di medicina del lavoro:

tutela e promozione della salute negli ambiti di lavoro; prevenzione, cura e riabilitazione, ai fini del recupero delle capacità residue di lavoro, delle malattie professionali, degli infortuni sul lavoro.

4) Servizio di medicina legale:

medicina legale e fiscale.

5) Servizi di assistenza sanitaria di base e di secondo livello:

medicina di base, ambulatoriale e domiciliare; assistenza infermieristica domiciliare; medicina specialistica ambulatoriale e domiciliare; salute mentale; attività riabilitativa e assistenza agli anziani.

6) Servizio di medicina ospedaliera.

7) Servizio veterinario:

controllo degli alimenti di origine animale; profilassi delle malattie infettive, infestive e diffusive del bestiame e delle zoonosi; assistenza zooiatrica. Al settore fanno capo le strutture operative per l'esercizio della profilassi, della polizia veterinaria per l'assistenza zooiatrica e il controllo sui prodotti di origine animale.

8) Servizio farmaceutico:

vigilanza e controllo sulla distribuzione dei farmaci e sull'applicazione dei relativi rapporti convenzionali; prontuari farmaceutici; predisposizione di piani di informazione scientifica, di educazione del farmaco e di aggiornamento professionale; armadi farmaceutici pubblici; vigilanza sulle farmacie pubbliche e private.

SERVIZI AMMINISTRATIVI

1) Affari generali e legali, contenzioso:

gestione degli affari di interesse generale e legale; contratti; contenzioso; biblioteca e documentazione; convenzioni previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833; funzioni di natura amministrativa non rientranti nella competenza di altri servizi.

2) Servizio personale:

gestione, formazione ed aggiornamento professionale del personale.

3) Servizio economico-finanziario:

gestione economico-finanziaria genarale e delle risorse; gestione servizio di tesoreria e di cassa, bilanci e conto consuntivo; gestione, rilevazione ed elaborazione dati economico-gestionali e vigilanza sugli uffici economico-finanziari dislocati.

4) Servizio provveditorato patrimoniale e tecnico:

approvvigionamento per l'acquisizione di beni e servizi occorrenti al funzionamento dell'unità sanitaria locale; gestione servizi economali; tenuta inventari beni; vigilanza sugli uffici economali e di approvvigionamento eventualmente dislocati; manutenzione immobili e servizi tecnici.

A ciascun servizio è preposto un responsabile che provvede alla direzione degli uffici ed al coordinamento dell'attività dei presidi, dipartimenti e distretti per le materie di competenza ed allo svolgimento delle funzioni di promozione e di vigilanza, nell'ambito del servizio, per l'attuazione dei programmi.

In relazione alla popolazione residente nell'unità sanitaria locale, l'assemblea generale provvede alla unificazione di due o più servizi - assicurando, comunque, lo svolgimento integrale delle funzioni proprie dell'unità sanitaria locale - istituendo servizi da un numero minimo di un servizio sanitario e un servizio amministrativo per le unità sanitarie locali con popolazione inferiore ai 30 mila abitanti, ad un numero massimo di 8 servizi sanitari e 4 servizi amministrativi per le unità sanitarie locali con popolazione superiore a 200 mila abitanti.

Art. 6

Profilo organizzativo dei servizi

L'organizzazione delle unità sanitarie locali è fondata:

- sull'autonomia tecnico-funzionale dei servizi;

- sulla flessibilità delle strutture per l'economia di gestione, attraverso il costante adeguamento alle priorità degli obiettivi di intervento;

- sull'impiego coordinato, ove necessario, di equipes multidisciplinari, che operano all'interno dei singoli servizi;

- su modalità operative di tipo dipartimentale, ai fini dell'integrazione delle diverse competenze.

I servizi, dell'individuazione delle modalità e procedure più idonee e razionali per il conseguimento dei propri obiettivi, adottano, ove necessario, il metodo di lavoro di gruppo che deve svolgersi nel rispetto dei compiti assegnati ai singoli operatori in rapporto alle rispettive professionalità e responsabilità personali e funzionali.

Il comitato di gestione, sentito l'organo di consulenza tecnica di cui al successivo art. 9, nomina, per ciascun servizio, un responsabile in possesso dei requisiti di professionalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Art. 7

Stabilimenti ospedalieri

Gli stabilimenti ospedalieri sono strutture dell'unità sanitaria locale che provvedono in regime di ricovero, di ospedale diurno o ambulatoriale, alla diagnosi, alla cura ed alla riabilitazione degli infermi e partecipano alla tutela della salute in coordinamento con le attività degli altri presidi e servizi dell'unità sanitaria locale.

Ciascuno di essi deve essere dotato dei requisiti minimi di cui all'art. 19 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Art. 8

Ordinamento interno degli stabilimenti ospedalieri

Gli stabilimenti ospedalieri sono ordinati in divisioni, sezioni e servizi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128.

Le divisioni, le sezioni ed i servizi affini e complementari anche se appartenenti a stabilimenti diversi, sono raggrupati nell'ambito dell'unità sanitaria locale in dipartimenti, sulla base dei criteri indicati in sede di programmazione sanitaria.

I dipartimenti comprendono, altresì, sempre sulla base dei medesimi criteri di affinità e complementarietà, strutture e servizi esistenti presso i presidi extra-ospedalieri.

Ciascun dipartimento è coordinato da un gruppo di lavoro del quale fanno parte i primari delle divisioni e dei servizi interessati, nonchè i rappresentanti dei servizi extra-ospedalieri interessati.

Il gruppo sceglie al suo interno, con le modalità stabilite col regolamento deliberato dall'assemblea generale, il coordinatore, che rappresenta il dipartimento in seno all'organo di partecipazione o consultazione tecnica di cui al successivo art. 9.

Il dipartimento realizza:

a) l'integrazione funzionale tra divisioni, sezioni e servizi affini e complementari;

b) il collegamento tra servizi ospedalieri ed extra-ospedalieri in rapporto alle esigenze di definiti ambiti territoriali;

c) la gestione delle attività sanitarie sulla base dell'integrazione delle competenze in modo da valorizzare anche il lavoro di gruppo.

Fino all'emanazione del piano sanitario regionale di cui al secondo comma dell'art. 17 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, resta fermo quanto disposto dalla vigente normativa in materia ospedaliera.

Art. 9

Organo di partecipazione e consultazione tecnica

Al fine di realizzare il coinvolgimento degli operatori nei processi decisionali è istituito un organo di partecipazione e consultazione tecnica per ciascuno dei servizi o gruppi di servizi, di cui al precedente art. 5.

In particolare, l'organo di partecipazione e consultazione tecnica svolge i seguenti compiti:

a) formula proposte per i programmi e i progetti-obiettivo relativi all'area di competenza;

b) formula proposte per l'organizzazione del lavoro e le modalità degli interventi;

c) riscontra trimestralmente i risultati conseguiti.

L'organo di partecipazione e consultazione tecnica è composto:

a) dal responsabile o dai responsabili dei servizi interessati;

b) dai responsabili dei dipartimenti, dei presidi e degli uffici che funzionalmente sono collegati al servizio;

c) dai rappresentanti dei sanitari e degli altri operatori, in rapporto alle specifiche professionalità, scelti nel numero e con le modalità stabilite dal regolamento dell'unità sanitaria locale.

Il regolamento dell'unità sanitaria locale può includere nell'organo di partecipazione e consultazione tecnica i rappresentanti di enti o istituzioni convenzionati, o esperti anche esterni.

A ciascun organo di partecipazione e consultazione tecnica è preposto il responsabile del servizio.

Art. 10

Organizzazione distrettuale

La struttura del distretto sanitario di base è costituita:

a) da operatori, singoli o in èquipes;

b) da uno o più dipendenti per gli adempimenti amministrativi, in rapporto alle esigenze accertate.

Gli operatori, di cui alla lett. a del precedente comma, sono dipendenti a tempo pieno o definito oppure convenzionati.

Operano nel distretto: i medici di base, generici e pediatri; i medici di guardia; il personale sanitario non medico, compresi i terapisti della riabilitazione; gli ispettori di igiene; gli operatori sociali.

Operano con prestazioni periodiche, in collegamento con gli operatori di cui al comma precedente: i medici specialisti; gli operatori dei centri di salute mentale; i veterinari; il personale odontoiatrico e odontotecnico; gli operatori dei consultori familiari; gli operatori dell'igiene ambientale, prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Gli operatori di cui al precedente comma possono essere compresi fra quelli operanti stabilmente nel distretto, secondo i criteri che saranno stabiliti con il piano sanitario regionale.

Al distretto è preposto un responsabile sanitario che vigila sul funzionamento complessivo della struttura, assicura il collegamento organizzativo fra gli operatori, provvede agli accertamenti e alle certificazioni sanitarie.

Il responsabile di distretto fa capo, sotto il profilo organizzativo, al responsabile di ciascun servizio competente.

Art. 11

Aree elementari

Il piano regionale sanitario, sulla base delle caratteristiche socio-economiche e geomorfologiche, prevede i criteri per l'istituzione di aree elementari subdistrettuali che le assemblee delle unità sanitarie locali possono istituire per garantire in ciascuna aggregazione urbana la continuità dell'assistenza sanitaria.

Art. 12

Presidi poliambulatoriali

Ai sensi degli articoli 25 e 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le attività specialistiche preventive, diagnostiche, curative e riabilitative, ambulatoriali e domiciliari, di secondo livello, sono assicurate di norma dal poliambulatorio dell'unità sanitaria locale di cui l'utente fa parte.

Il poliambulatorio extraospedaliero o ospedaliero ha un bacino di utenza che comprende l'intera unità sanitaria locale, o comunque più distretti di base.

Nelle unità sanitarie locali con popolazione inferiore a 30 mila abitanti, le attività specialistiche di cui al primo comma di norma sono assicurate dalla struttura ospedaliera, ove esista, o in sua assenza dal poliambulatorio dell'unità sanitaria locale limitrofa, secondo quanto previsto dal piano sanitario regionale.

Le attività del poliambulatorio devono assicurare:

1) gli interventi nel campo della prevenzione sistematica da realizzarsi in collaborazione con i servizi di base;

2) la consulenza specialistica, con informazione bidirezionale fra medico di base e specialista ambulatoriale;

3) l'utilizzazione di singoli specialisti in giorni e ore previste, ove se ne ravvisi la necessità, nell'ambito dei distretti di base;

4) la consulenza specialistica domiciliare nei casi di necessità e nel territorio di competenza del poliambulatorio;

5) le attività specialistiche di diagnosi e cura che non necessitino di ricovero, anche in regime di ospedale diurno;

5) le attività di medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive;

7) le attività di riabilitazione più complesse ambulatoriali e domiciliari collegate anche con le analoghe attività a livello di distretto sanitario di base, tenendo conto in particolare delle specifiche esigenze sanitarie della popolazione anziana e portatrice di handicaps.

Per erogare le attività di cui sopra gli operatori sanitari medici e non medici agiscono singolarmente o in équipes multidisciplinari anche in rapporto all'attuazione di progetti-obiettivo previsti nel piano sanitario regionale.

Gli operatori del poliambulatorio, relativamente alle attività facenti capo a tale presidio, sono coordinati, sotto il profilo organizzativo, nel rispetto della normativa di cui agli articoli 47 e 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, da un coordinatore e, sotto il profilo funzionale, dal competente servizio della unità sanitaria locale.

Art. 13

Collegamento tra le aree funzionali

Il comitato di gestione, tenendo conto delle indicazioni contenute nel piano sanitario regionale, emana disposizioni per il collegamento delle aree funzionali di base e di secondo livello extra ospedaliere con l'area delle funzioni ospedaliere, anche mediante l'individuazione, nei distretti e nei dipartimenti, di figure di coordinatori, nel rispetto delle norme dell'ordinamento del personale e di quelle dell'accordo nazionale unico di lavoro.

Art. 14

Integrazione dei servizi sanitari e sociali

(abrogato dall'art. 64, comma 1, della L.R. 22/86)

TITOLO II

ATTUAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELL'OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO REGIONALE

Art. 15

Finalità

La Regione Siciliana, al fine di una dinamica rappresentazione della realtà sanitaria e di raccogliere elementi idonei a valutare l'efficacia e l'efficienza degli interventi sanitari, attua un sistema informativo sanitario.

Art. 16

Criteri e obiettivi

Caratteristiche fondamentali del sistema sanitario informativo sono quelle di realizzare una rappresentazione complessiva della realtà sanitaria al fine di individuare problemi in fase di insorgenza e di garantire la rispondenza alle necessità collettive della pianificazione e della gestione dell'attività sanitaria, con particolare attenzione agli aspetti di articolazione temporale degli interventi e alle loro implicazioni pratiche di tipo trasformativo.

Il sistema sanitario informativo persegue i seguenti obiettivi fondamentali:

- le indagini di tipo eziologico;

- la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza dell'intervento;

- l'utilizzazione dell'informazione per i fini di educazione alla salute;

- la valutazione globale dell'attività sanitaria.

Tali obiettivi sono raggiunti con lo studio dei determinanti biologici, fisici e socio-ambientali delle malattie e della salute, mediante l'esercizio di un'attenzione mirata, specifica e programmatica quale può essere messa in atto con l'attività di osservazione epidemiologica.

Art. 17

Organizzazione e funzionamento

I livelli organizzativi ed operativi del sistema informativo sono i seguenti:

- livello di base che ha il compito di raccogliere, ricomporre e far circolare l'informazione epidemiologica di base;

- livello delle unità sanitarie locali che ha il compito di ricomporre e reintegrare l'informazione epidemiologica proveniente dalle aree elementari, dai servizi distrettuali, dai settori non strettamente sanitari che con il sanitario interagiscono.

Art. 18

Istituzione e compiti dell'osservatorio epidemiologico regionale

(integrato dall'art. 18, commi 8 e 9, della L.R. 30/93)

E' istituito presso l'Assessorato regionale della sanità l'osservatorio epidemiologico regionale con il compito di:

- promuovere l'istituzione, ai vari livelli del sistema sanitario, di opportuni e adeguati strumenti di osservazione epidemiologica periferica, tesi alla conoscenza delle condizioni di salute della popolazione e dei fattori che determinano stati di malattia e di rischio;

- recepire, dai vari livelli del sistema sanitario, qualsiasi messaggio che riguardi:

a) l'andamento della salute e delle malattie nella popolazione;

b) la consistenza delle strutture sanitarie;

c) gli aspetti riguardanti la funzionalità delle strutture con particolare riguardo ai carichi di lavoro ed alla domanda soddisfatta;

d) gli aspetti di tipo relazionale tra i soggetti e il sistema sanitario;

- effettuare valutazioni relative alla efficienza economica dei servizi sanitari, anche attraverso la sperimentazione di modelli gestionali dei servizi sanitari stessi;

- elaborare i dati provenienti dalle unità sanitarie locali, le statistiche sanitarie correnti ed i controlli ordinari e programmati;

- fornire tutte le informazioni di supporto necessarie alla Regione per l'attuazione delle attività di programmazione sanitaria, di valutazione dell'efficacia e dell'efficienza in materia sanitaria, di controllo di qualità del prodotto sanitario;

- acquisire informazioni di interesse epidemiologico da fonti internazionali, nazionali e regionali;

- collaborare direttamente e promuovere la definizione di metodologie di piani di intervento informativi capaci di rispondere direttamente ai bisogni informativi locali;

- assicurare il flusso informativo verso il Ministero della sanità, necessario per la programmazione sanitaria nazionale. L'osservazione e la ricerca epidemiologica, secondo programmi che saranno definiti dal comitato tecnico-scientifico, di cui all'art. 19, saranno attuate secondo i seguenti indirizzi fondamentali:

- identificare i fattori eziologici responsabili della patogenesi delle malattie e di quelle condizioni individuali e ambientali che predispongono alla insorgenza di malattie;

- descrivere la distribuzione e la consistenza di malattie e di stati di invalidità e di altri problemi sanitari in una comunità;

- programmare ed attuare indagini rivolte ad approfondire la conoscenza dei fenomeni di interesse sanitario e al miglioramento degli interventi, anche attraverso la sperimentazione campionaria di modelli di organizzazione sanitaria;

- esplicare attività di consulenza in ordine alla materia di attribuzione nei confronti delle unità sanitarie locali, comprese quelle sedi di strutture multizonali;

- assicurare il ritorno delle informazioni raccolte ed elaborate agli operatori delle unità sanitarie locali;

- collaborare all'aggiornamento del personale delle unità sanitarie locali nell'ambito delle discipline epidemiologiche ai sensi del successivo art. 20.

L'osservatorio epidemiologico regionale raccoglie ed elabora le informazioni rilevate e trasmesse dai diversi livelli del sistema informativo, anche in collaborazione con enti ed istituzioni di ricerca nel rispetto delle norme previste dall'art. 24. Esprime parere obbligatorio per la valutazione costo-efficacia e costo-beneficio dei programmi intrapresi dalla Regione in campo sanitario, con speciale riferimento alla istituzione di nuovi servizi ospedalieri, alla valutazione della pianta organica, ai progetti-obiettivo e ai piani di investimento nelle strutture tecnologiche complesse di rilievo regionale.

L'Assessore regionale per la sanità può disporre indagini epidemiologiche direttamente o incaricare, per l'effettuazione delle predette indagini, altri enti pubblici a mezzo di convenzione.

Art. 19

Rapporti con gli osservatori epidemiologici delle altre Regioni e con il laboratorio epidemiologico dell'Istituto superiore di sanità

L'osservatorio epidemiologico regionale mantiene collegamenti funzionali con gli osservatori epidemiologici istituiti dalle altre Regioni e con il laboratorio epidemiologico dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 20

Comitato tecnico-scientifico dell'osservatorio epidemiologico

(abrogato dall'art. 129, comma 12, della L.R. 2/2002)

Art. 21

Notiziario del sistema informativo e dell'osservatorio epidemiologico

L'Assessorato regionale della sanità cura la pubblicazione di un notiziario, con periodicità almeno semestrale, del sistema informativo e dell'osservatorio epidemiologico regionale nel quale vengono comunicati i risultati dell'elaborazione dei dati raccolti.

Art. 22

Personale del sistema informativo e dell'osservatorio epidemiologico

(abrogato dall'art. 13 della L.R. 53/85)

Art. 23

Formazione del personale

L'Assessorato regionale della sanità, nell'ambito dei piani di formazione professionale di propria competenza, promuove attività di formazione e di aggiornamento per il personale del sistema informativo e dell'osservatorio epidemiologico regionale.

Art. 24

Comunicazioni di dati ed informazioni al sistema informativo e all'osservatorio epidemiologico regionale

Per il raggiungimento delle finalità del sistema informativo e dell'osservatorio epidemiologico regionale, le istituzioni pubbliche e private operanti in campo sanitario nell'ambito del territorio della Regione Siciliana sono tenute a fornire i dati e le informazioni necessarie.

Per le indagini ed i dati forniti, è fatto salvo il vincolo del segreto professionale.

TITOLO III

ATTRIBUZIONI DEL SINDACO QUALE AUTORITA' SANITARIA LOCALE

Art. 25

Attività del sindaco quale autorità sanitaria locale

Il sindaco del comune, nell'esercizio delle funzioni che gli competono quale autorità sanitaria locale, ai sensi dell'art. 13, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, si avvale dei servizi della competente unità sanitaria locale, facendone richiesta all'ufficio di direzione e, in casi di urgenza, al responsabile del distretto, che vi provvedono e informano il presidente del comitato di gestione. Il distretto garantisce altresì al sindaco, anche attraverso la guardia medica, la continua reperibilità di un sanitario.

L'ufficio di direzione formula, altresì, direttamente al sindaco le proposte per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza quale autorità sanitaria locale.

Quando più unità sanitarie locali ricadono nello stesso comune, il sindaco, quale autorità sanitaria locale, al fine di assicurare l'omogeneità dei servizi sul territorio dell'intero comune o su un territorio di estensione maggiore di quello di una singole unità sanitaria locale, si avvale del servizio multizonale corrispondente secondo il piano sanitario regionale.

TITOLO IV

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 12 AGOSTO 1980, N. 87

Art. 26

L'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 87, è sostituito dal seguente:

"Il numero degli abitanti è quello risultante dai dati dell'ultimo censimento ufficiale della popolazione".

Art. 27

L'art. 4 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 87, è sostituito dai seguenti:

Art. 4 (1) - Elezione dell'assemblea generale dei comuni associati. - L'assemblea generale delle unità sanitarie locali che comprendono i territori di più comuni è eletta dai consiglieri comunali dei comuni interessati.

Essa è composta:

a) di 50 membri quando la popolazione superi centomila abitanti o quando l'unità sanitaria locale comprenda più di 15 comuni;

b) di 40 membri quando la popolazione superi cinquantamila abitanti;

c) di 30 membri quando la popolazione, per la particolare natura dell'unità sanitaria locale, non superi i cinquantamila abitanti.

All'elezione i consiglieri comunali concorrono in misura proporzionale ai voti validi riportati dalla lista nella quale sono stati eletti. A tal fine si divide il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista nelle ultime elezioni comunali per il numero dei consiglieri comunali assegnati alla lista stessa.

Ciascuno dei quozienti ottenuti, diviso per cento e arrotondato per eccesso, costituisce la frazione di voto o il numero di voti con cui i consiglieri comunali di una determinata lista partecipano all'elezione. L'arrotondamento va fatto a 25, 50, 75 e 100.

Quando ad un consigliere, in base ai calcoli effettuati ai sensi del precedente comma, venga attribuita una cifra che risulti unica tra quelle assegnate agli altri consiglieri dell'unità sanitaria locale, allo stesso verrà assegnata, invece della cifra così ottenuta, la cifra che più vi si approssimi tra quelle spettanti ai consiglieri di altre liste della stessa unità sanitaria locale. A parità di approssimazione, viene assegnata la cifra immediatamente superiore.

Qualora alla costituzione delle unità sanitarie locali concorrono più comuni, dei quali uno il cui territorio sia suddiviso in più di una unità sanitaria locale, i consiglieri del comune medesimo partecipano alla votazione con un numero rapportato al numero dei voti validi espressi nelle sezioni elettorali comprese nel territorio dell'unità sanitaria locale.

Art. 4 bis (2) - Procedimento per l'elezione dell'assemblea generale. - L'Assessore regionale per gli enti locali, con decreto da emanarsi non oltre il cinquantesimo giorno precedente la data delle elezioni, previa apposita delibera della Giunta regionale, stabilisce il giorno per l'elezione dell'assemblea di ciascuna unità sanitaria locale e la comunica ai sindaci interessati per la pubblicazione all'albo pretorio di apposito avviso.

Con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali, da emanarsi entro i successivi dieci giorni, viene stabilito il numero dei voti con i quali i consiglieri di ciascun comune partecipano alla elezione, da calcolarsi secondo il terzo comma del precedente art. 4. Tale decreto viene comunicato alla segreteria del comune sede dell'unità sanitaria locale per la preparazione delle liste elettorali, secondo un modello che sarà predisposto dallo stesso Assessorato.

I sindaci, entro i trenta giorni antecedenti alla data stabilita per l'elezione dell'assemblea generale dell'unità sanitaria locale, devono aver provveduto a diramare a ciascun consigliere elettore apposito avviso di convocazione, inviandone altresì copia alla segreteria del comune sede dell'unità sanitaria locale per gli adempimenti inerenti alla preparazione delle liste elettorali. Sono da considerarsi elettori tutti i consiglieri in carica alla data di emanazione del decreto di fissazione della data di elezione.

Nella ipotesi di scioglimento del consiglio comunale, per la determinazione dei consiglieri in carica, si fa riferimento alla data di emanazione dell'apposito decreto presidenziale.

Nella ipotesi di decadenza del consiglio, per la determinazione dei consiglieri in carica, si fa riferimento alla data in cui si sono verificate le fattispecie che comportano la decadenza del consiglio.

Le liste dei candidati all'assemblea generale dell'unità sanitaria locale sono presentate da un consigliere elettorale alla segreteria del comune sede dell'unità sanitaria locale dal trentesimo al venticinquesimo giorno antecedente la data della votazione nelle normali ore d'ufficio e, nell'ultimo giorno, anche se festivo, fino alle ore dodici.

Con la lista deve essere anche presentato:

a) il motto costituito da non più di cinque parole con il quale la stessa lista intenda contraddistinguersi;

b) la dichiarazione di accettazione di ogni candidato con l'indicazione del domicilio elettorale, autenticata da un notaio o dal segretario comunale o da un cancelliere della pretura o dell'ufficio di conciliazione.

Possono essere altresì indicati due rappresentanti di lista, uno effettivo e l'altro supplente, per assistere alle operazioni di voto, di scrutinio e di proclamazione.

Il segretario del comune sede dell'unità sanitaria locale rilascia ricevuta della lista e degli atti presentati attribuendo un numero secondo l'ordine cronologico di presentazione e provvede a darne comunicazione all'Assessorato regionale degli enti locali per la stampa delle schede di votazione.

Le schede dovranno avere le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle B e C allegate alla presente legge.

L'ufficio elettorale è costituito da un presidente designato dal presidente della Corte d'appello competente per territorio, da cinque scrutatori nominati dalla commissione elettorale comunale del comune sede dell'unità sanitaria locale e da un segretario scelto dal presidente.

Le designazioni, nomine e scelte vengono effettuate secondo le procedure indicate agli articoli 10, 11 e 12 del D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, con esclusione dell'obbligo della stampa del manifesto di cui al citato art. 11.

La votazione si svolge nella sala consiliare del comune sede dell'unità sanitaria locale.

Alle ore sette del giorno per il quale è indetta l'elezione, il presidente costituisce l'ufficio; si procede, quindi, alla autenticazione delle schede che vengono deposte in una cassetta, dopo averne controllato il numero ed il valore che devono coincidere con il numero degli elettori e con il valore del voto ad essi attribuito. Di ciò viene dato atto nel verbale. Indi il presidente dichiara aperta la votazione.

Il presidente consegna all'elettore, che abbia esibito apposito avviso di convocazione e di cui sia stata riconosciuta l'identità personale, la scheda di votazione corrispondente al numero di voti rappresentanti ed una matita copiativa.

I consiglieri elettori possono esprimere fino a cinque preferenze nell'ambito della lista prescelta.

L'elettore, espresso il voto, con la scheda deve restituire la matita.

A misura che si depongono le schede nell'urna uno degli scrutatori ne fa attestazione apponendo la propria firma nella apposita colonna della lista di sezione accanto al nome di ciascun votante.

La votazione prosegue sino alle ore 16. Tuttavia gli elettori che si trovino ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche dopo trascorsa la detta ora.

Dichiarata chiusa la votazione ed accertato il numero dei votanti, la lista di votazione, vidimata dal presidente e da due scrutatori, viene chiusa in un plico e rimessa alla segreteria del comune sede dell'unità sanitaria locale unitamente al plico delle schede autenticate e non utilizzate e al plico delle schede non autenticate.

Compiute le operazioni di cui al precedente comma, si procede alle operazioni di scrutinio e quindi al riparto dei seggi e alla proclamazione degli eletti. A questo scopo si divide il totale dei voti validi riportati da tutte le liste per il numero dei componenti dell'assemblea da eleggere, ottenendo così il quoziente elettorale.

Si attribuiscono ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. I seggi eventualmente restanti vengono, quindi, attribuiti alle liste per le quali le divisioni abbiano dato i maggiori resti e in caso di parità di resti alla lista che abbia ottenuto la più alta cifra elettorale. Sono considerati resti anche i voti delle liste che non abbiano alcun quoziente.

Stabilito il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista, l'ufficio determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista a secondo delle rispettive preferenze. A parità di preferenze prevale il candidato più anziano di età.

Indi il presidente proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto e seguendo la graduatoria, quei candidati che hanno ottenuto le preferenze più elevate.

Di tutte le operazioni dell'ufficio è compilato verbale in duplice esemplare. Uno degli esemplari, con tutti gli atti e la documentazione inerente alla votazione, è depositato nella segreteria del comune dell'unità sanitaria locale, mentre il secondo esemplare è trasmesso all'Assessorato regionale degli enti locali.

Dell'avvenuta elezione il sindaco del comune sede della unità sanitaria locale invia attestato ai candidati proclamati eletti.

Della elezione viene data altresì comunicazione all'Assessorato regionale della sanità per l'adozione dei provvedimenti di cui al terzo comma dell'art. 34 e alla commissione provinciale di controllo.

Art. 4 ter (3) - Disposizioni finanziarie e di rinvio per l'elezione dell'assemblea generale. - Al presidente dell'ufficio elettorale è corrisposto dal comune in cui ha sede l'unità sanitaria locale un compenso fisso di lire settantamila al lordo delle ritenute di legge, oltre al trattamento di missione corrisposto per i presidenti degli uffici di sezione, se dovuto.

A ciascuno degli scrutatori ed al segretario è corrisposto, dal comune in cui ha sede l'ufficio, un compenso fisso di lire cinquantamila, al lordo delle ritenute di legge.

Il comune in cui ha sede l'unità sanitaria locale provvede al pagamento degli oneri per il trattamento economico dei componenti del seggio e per gli adempimenti di propria spettanza utilizzando acconti che l'Assessorato regionale degli enti locali è tenuto ad erogare in misura non inferiore al 60 per cento delle spese presunte. Entro tre mesi dalla data delle elezioni lo stesso comune deve presentare documentato rendiconto.

Per quanto non previsto nella presente legge, ed in quanto applicabili, valgono le norme previste per l'elezione dei consigli comunali con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ivi comprese le disposizioni di cui all'art. 23 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14, e successive modificazioni.

(3)

Vedi l'art. 4 ter della L.R. 87/80 come oggi riformulato a seguito delle successive modifiche.

Art. 28

L'art. 7 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 87, è sostituito dal seguente:

"Prima seduta dell'assemblea generale.

L'assemblea generale nella prima seduta procede alla convalida e alla eventuale surrogazione degli eletti; procede, quindi, alla elezione del presidente dell'assemblea e successivamente alla elezione del comitato di gestione con la modalità dell'art. 14".

Art. 29

Dopo l'art. 9 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 87, è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 9 bis - Incompatibilità per cumulo di uffici. - Qualora l'incompatibilità del componente l'assemblea generale o il comitato di gestione dipenda dal cumulo di uffici, l'interessato ha facoltà di dichiarare, entro 15 giorni dalla notificazione della seconda elezione o nomina, per quale ufficio intenda optare; se non fa tale dichiarazione, nel termine stabilito, decade dalla carica ricoperta nell'unità sanitaria locale".

Art. 30

L'art. 34 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 87, è sostituito dal seguente:

"Art. 34 - Prima convocazione dell'assemblea generale dell'associazione dei comuni. - Entro 15 giorni dalla comunicazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 bis, l'Assessore regionale per la sanità fissa la data della convocazione per la prima seduta dell'assemblea generale da tenersi entro i successivi trenta giorni per gli adempimenti di cui all'art. 7. Gli avvisi di convocazione debbono notificarsi almeno 10 giorni prima della disposta seduta.

Ove l'assemblea così convocata non possa deliberare per la mancata partecipazione della maggioranza degli aventi diritto, l'Assessore regionale per la sanità fissa una nuova convocazione per le sedute da tenersi entro i 15 giorni successivi. Gli avvisi di convocazione debbono notificarsi almeno 5 giorni prima della disposta seduta".

Art. 31

La tabella A allegata alla legge regionale 12 agosto 1980, n. 87, è sostituita con la tabella A annessa alla presente legge.

Il termine di cui all'art. 43 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 87, fermo restando, in quanto compatibili, le richieste già presentate, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 32

La misura delle indennità di funzione previste dall'art. 29 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 27, in favore dei presidenti e dei componenti dei consigli di amministrazione degli enti ospedalieri, nonchè la misura delle indennità prevista per i revisori dei conti, sono raddoppiate con decorrenza dal 1° gennaio 1980.

Art. 33

All'art. 10, n. 4, della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive aggiunte e modifiche dopo le parole: "aventi finalità sindacali" sono soppresse le parole "ovvero sanitarie".

Allo stesso art. 10, dopo il n. 4 è aggiunto il seguente: "5) i presidenti dei comitati regionale e provinciali dell'INPS".

Art. 34

(Si omette l'art. 34 in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana).

Art. 35

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 6 gennaio 1981.

D'ACQUISTO

Tabella A

INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI


U.S.L.   DELIMITAZIONE AMBITI TERRITORIALI        POPOLAZIONE      SEDE
         DENOMINAZIONE COMUNI                        LEGALE
   1     Buseto Palizzolo, Custonaci, Favignana,
         Paceco, San Vito Lo Capo, Trapani,
         Valderice, Erice                           131.125     Trapani
   2     Pantelleria                                  8.327     Pantelleria
   3     Marsala, Petrosino                          79.994     Marsala
   4     Mazara del Vallo, Gibellina, Vita,
         Salemi                                      59.413     Mazara del
                                                                Vallo
   5     Castelvetrano, Campobello di Mazara,
         Partanna, Poggioreale, Salaparuta,
         Santa Ninfa                                 62.597     Castelvetrano
   6     Alcamo, Calatafimi, Castellammare
         del Golfo                                   63.937     Alcamo
   7     Caltabellotta, Menfi, Montevago,
         Sambuca di Sicilia, Santa Margherita
         Belice, Sciacca                             68.859     Sciacca
   8     Burgio, Villafranca Sicula,
         Calamonaci, Ribera, Cattolica Eraclea,
         Montallegro, Lucca Sicula                   36.550     Ribera
   9     Bivona, San Biagio Platani,
         Alessandria della Rocca, Santo Stefano
         Quisquina, Cianciana                        26.725     Bivona
  10     Casteltermini, San Giovanni Gemini,
         Cammarata                                   25.282     Casteltermini
  11     Agrigento, Aragona, Comitini, Favara,
         Joppolo Giancaxio, Porto Empedocle,
         Raffadali, Santa Elisabetta, Siculiana,
         Realmonte, Sant'Angelo Muxaro              135.010     Agrigento
  12     Campobello di Licata, Canicattì,
         Castrofilippo, Grotte, Naro, Racalmuto,
         Ravanusa, Camastra                          93.553     Canicattì
  13     Licata, Palma di Montechiaro                63.683     Licata
  14     Bompensiere, Milena, Montedoro, San
         Cataldo, Serradifalco, Marianopoli          37.495     San Cataldo
  15     Mussomeli, Acquaviva Platani,
         Campofranco, Sutera, Vallelunga
         Pratameno, Villalba                         28.365     Mussomeli
  16     Caltanissetta, Santa Caterina
         Villarmosa, Delia, Resuttano, Riesi,
         Sommatino                                  102.813     Caltanissetta
  17     Butera, Gela, Mazzarino, Niscemi           113.396     Gela
  18     Cerami, Nicosia, Sperlinga, Gagliano
         Castelferrato, Troina                       36.279     Nicosia
  19     Calascibetta, Enna, Villarosa,
         Catenanuova, Centuripe, Valguarnera
         Caropepe                                    64.158     Enna
  20     Leonforte, Regalbuto, Agira, Nissoria,
         Assoro                                      46.536     Agira
  21     Aidone, Barrafranca, Piazza Armerina,
         Pietraperzia                                55.158     Piazza
                                                                Armerina
  22     Acate, Comiso, Vittoria                     78.490     Vittoria
  23     Chiaramonte Gulfi, Giarratana,
         Monterosso Almo, Santa Croce Camerina,
         Ragusa                                      84.302     Ragusa
  24     Modica, Scicli, Ispica, Pozzallo            92.255     Modica
  25     Avola, Noto, Pachino, Portopalo di Capo
         Passero, Rosolini                           93.344     Noto
  26     Floridia, Siracusa, Solarino,
         Canicattini Bagni, Sortino, Palazzolo
         Acreide, Buccheri, Buscemi, Cassaro,
         Ferla, Priolo Gargallo                     168.259     Siracusa
  27     Augusta, Melilli                            43.689     Augusta
  28     Carlentini, Francofonte, Lentini            57.747     Lentini
  29     Caltagirone, Grammichele, Licodia
         Eubea, Mazzarrone, Mirabella
         Imbaccari, San Cono, San Michele di
         Ganzaria, Vizzini, Mineo                    87.700     Caltagirone
  30     Militello in Val di Catania, Castel
         di Judica, Palagonia, Raddusa, Ramacca,
         Scordia                                     57.877     Palagonia
  31     Belpasso, Paternò                           56.086     Paternò
  32     Adrano, Biancavilla, Santa Maria di
         Licodia                                     57.145     Adrano
  33     Gravina di Catania, Camporotondo
         Etneo, Mascalucia, Nicolosi, Pedara,
         Sant'Agata Li Battiati, San Giovanni
         La Punta, San Gregorio di Catania,
         San Pietro Clarenza, Trecastagni,
         Tremestieri Etneo, Valverde, Viagrande      56.871     Gravina di
                                                                Catania
  34     Catania (comprende i quartieri: 2, 10,
         11, 13, 14 e 15)                            91.357     Catania
  35     Catania (comprende i quartieri: 3, 5,
         6, 7, 8, 9 e 12) ed i comuni di
         Misterbianco e Motta Sant'Anastasia        191.591     Catania
  36     Catania (comprende i quartieri: 1,
         4, 16 e 17)                                141.685     Catania
  37     Aci Bonaccorsi, Aci Castello,
         Acireale, Aci Sant'Antonio, Santa
         Venerina, Zafferana Etnea, Aci Catena       87.003     Acireale
  38     Calatabiano, Castiglione di Sicilia,
         Fiumefreddo di Sicilia, Giarre,
         Linguaglossa, Mascali, Milo, Piedimonte
         Etneo, Riposto, Sant'Alfio                  75.266     Giarre
  39     Bronte, Randazzo, Maletto                   35.692     Bronte
  40     Antillo, Casalvecchio Siculo,
         Castelmola, Forza d'Agrò, Gaggi,
         Gallodoro, Giardini Naxos, Graniti,
         Letojanni, Limina, Mongiuffi Melia,
         Roccafiorita, Sant'Alessio Siculo,
         Santa Teresa di Riva, Savoca,
         Taormina, Motta Camastra, Francavilla
         di Sicilia, Roccella Valdemone,
         Malvagna, Moio Alcantara, Santa
         Domenica Vittoria, San Teodoro, Cesarò      59.437     Taormina
  41     Messina (comprende i quartieri: 6, 7,
         8, 9, 10, 11, 12 e 13 più i comuni di
         Villafranca Tirrena, Saponara, Rometta)    188.285     Messina
  42     Messina (comprende i quartieri: 1, 2,
         3, 4, 5 e 14 più i comuni di
         Roccalumera, Nizza di Sicilia, Itala
         Scaletta Zanclea, Fiumedinisi, Alì,
         Alì Terme, Furci Siculo, Mandanici,
         Pagliara)                                  100.013     Messina
  43     Condrò, Gualtieri, Sicaminò, Milazzo,
         Monforte San Giorgio, Pace del Mela,
         Roccavaldina, San Filippo del Mela,
         San Pier Niceto, Santa Lucia del Mela,
         Spadafora, Torregrotta, Valdina,
         Venetico                                    66.025     Milazzo
  44     Leni, Lipari, Santa Marina Salina,
         Malfa                                       12.230     Lipari
  45     Barcellona Pozzo di Gotto, Basicò,
         Castroreale, Falcone, Fondachelli
         Fantina, Furnari, Mazzarrà
         Sant'Andrea, Merì, Montalbano Elicona,
         Novara di Sicilia, Rodì Milici, Terme
         Vigliatore, Tripi                           67.199     Barcellona
                                                              Pozzo di Gotto
  46     Brolo, Ficarra, Gioiosa Marea,
         Librizzi, Montagnareale, Oliveri,
         Patti, Piraino, Raccuja, San Piero
         Patti, Sant'Angelo di Brolo, Sinagra,
         Floresta, Ucria                             53.588     Patti
  47     Castel di Lucio, Mistretta, Motta
         d'Affermo, Pettineo, Reitano, Santo
         Stefano di Camastra, Tusa, Capizzi          26.418     Mistretta
  48     Alcara lì Fusi, Capo d'Orlando, Capri
         Leone, Frazzanò, Galati Mamertino,
         Longi, Militello Rosmarino, Mirto,
         San Marco d'Alunzio, Sant'Agata di
         Militello, Tortorici, San Salvatore
         di Fitalia, Acquedolci, San Fratello,
         Caronia, Naso, Castel'Umberto               81.508     Sant'Agata
                                                                di Militello
  49     Campofelice di Roccella, Castelbuono,
         Cefalù, Collesano, Gratteri, Isnello,
         Lascari, Pollina, San Mauro Casterverde     45.540     Cefalù
  50     Alimena, Bompietro, Castellana
         Sicula, Gangi, Geraci Siculo, Petralia
         Soprana, Petralia Sottana, Polizzi
         Generosa, Blufi                             39.990     Petralia
                                                                Sottana
  51     Caccamo, Sciara, Termini Imerese,
         Trabia, Cerda, Caltavuturo, Sclafani
         Bagni, Aliminusa, Montemaggiore Belsito
         Scillato                                    61.329     Termini
                                                                Imerese
  52     Bagheria, Santa Flavia, Casteldaccia,
         Altavilla Milicia, Ficarazzi                58.873     Bagheria
  53     Bisacquino, Campofiorito, Chiusa
         Sclafani, Contessa Entellina, Corleone,
         Giuliana, Roccamena                         30.910     Corleone
  54     Lercara Friddi, Castronovo di Sicilia,
         Vicari, Alia, Valledolmo, Roccapalumba,
         Palazzo Adriano, Prizzi                     42.359     Lercara
                                                                Friddi
  55     Balestrate, Borgetto, Camporeale,
         Giardinello, Montelepre, Partinico,
         San Cipirello, San Giuseppe Jato,
         Trappeto                                    62.780     Partinico
  56     Carini, Capaci, Isola delle Femmine,
         Torretta, Terrasini, Cinisi                 42.215     Carini
  57     Misilmeri, Bolognetta, Marineo,
         Baucina, Ciminna, Ventimiglia di
         Sicilia, Villafrati, Cefalà Diana,
         Godrano, Mezzojuso, Campofelice di
         Fitali                                      41.687     Misilmeri
  58     Palermo (comprende i quartieri:
         Tribunali, Castellammare, Palazzo
         Reale, Monte di Pietà più il comune
         di Ustica).                                 54.232     Palermo
  59     Palermo (comprende i quartieri: Cuba,
         Calatafimi, Mezzomonreale, Villa Tasca,
         Altarello, Boccadifalco più i comuni
         di Altofonte, Belmonte Mezzagno,
         Monreale, Piana degli Albanesi, Santa
         Cristina Gela).                            109.360     Palermo
  60     Palermo ( comprende i quartieri: Zisa,
         Noce, Malaspina, - Palagonia,
         Politeama, Uditore - Passo di Rigano,
         Borgo Nuovo, Cruillas - CEP).              213.003     Palermo
  61     Palermo (comprende i quartieri:
         Libertà, Resuttana - San Lorenzo,
         Tommaso Natale - Sferracavallo,
         Pallavicino, Partanna Mondello,
         Montepellegrino, Arenella -
         Vergine Maria).                            173.024     Palermo
  62     Palermo (comprende i quartieri: Oreto
         - Stazione, Santa Rosalia -
         Montegrappa, Settecannoli, Brancaccio
         - Ciaculli, Villagrazia - Falsomiele
         più i comuni di Villabate, Lampedusa
         e Linosa).                                  153.096    Palermo

Tabella B - Scheda di votazione [non disponibile, vedasi G.U.R.S. 10 gennaio 1981, n. 2]

Tabella C - Scheda di votazione [non disponibile, vedasi G.U.R.S. 10 gennaio 1981, n. 2]