
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 53, comma 1, lett. f), della L.R. 35/90, con effetto dalla data di inizio della prima concessione del servizio regionale di riscossione delle entrate.
LEGGE REGIONALE 1 ottobre 1982, n. 123
G.U.R.S. 1 ottobre 1982, n. 43
Norme per la gestione delle esattorie delle imposte dirette rimaste vacanti.
TESTO COORDINATO (alla L.R. 35/1990)
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 53, comma 1, lett. f), della L.R. 35/90, con effetto dalla data di inizio della prima concessione del servizio regionale di riscossione delle entrate.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 53, comma 1, lett. f), della L.R. 35/90, con effetto dalla data di inizio della prima concessione del servizio regionale di riscossione delle entrate.
(integrato dall'art. 12 della L.R. 55/84)
L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad affidare, in via provvisoria, la gestione delle esattorie delle imposte dirette, rimaste vacanti per qualunque causa, a delegati governativi, ai sensi della legge regionale 5 febbraio 1954, n. 1, con l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 21, 22 e 23 della legge regionale 9 marzo 1953, n. 8.
Il delegato governativo è scelto tra gli istituti di credito, aventi natura pubblica ovvero a partecipazione integralmente pubblica, che gestiscono esattorie o ricevitorie delle imposte dirette in Sicilia o società interamente costituita dai predetti istituti di credito.
Gli aggi di riscossione sono determinati in misura pari a quella massima stabilita dalla vigente legislazione nazionale.
L'ammontare del rimborso di cui all'art. 21 della legge regionale 9 marzo 1953, n. 8, è determinato sulla base di un rendiconto riepilogativo generale riferito ai conti economici di tutte le esattorie gestite dal medesimo delegato.
Il delegato governativo procederà esclusivamente al mantenimento in servizio del personale che si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 140 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.
E' fatto divieto al delegato governativo di procedere a nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo, anche in via provvisoria.
Il delegato governativo è autorizzato a rinnovare o stipulare con le organizzazioni sindacali di categoria, nei limiti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, accordi integrativi aziendali al fine di uniformare il trattamento economico e normativo del personale dipendente da tutte le esattorie dallo stesso gestite ai sensi della presente legge. Il relativo maggiore onere può essere incluso a rendiconto ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge regionale 9 marzo 1953, n. 8.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 53, comma 1, lett. f), della L.R. 35/90, con effetto dalla data di inizio della prima concessione del servizio regionale di riscossione delle entrate.
All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge, si fa fronte con le disponibilità del capitolo 21652 del bilancio della Regione per l'anno 1982.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 53, comma 1, lett. f), della L.R. 35/90, con effetto dalla data di inizio della prima concessione del servizio regionale di riscossione delle entrate.
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, con effetto dal 1° ottobre 1982.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 1 ottobre 1982.
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