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LEGGE REGIONALE 5 agosto 1982, n. 94

G.U.R.S. 14 agosto 1982, n. 36

Integrazioni e modifiche alle norme sui servizi di cassa e tesoreria della Regione.

TESTO COORDINATO (alla L.R. 15/1993 e con annotazioni alla data 13 dicembre 1983)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Dopo il primo comma dell'art. 1 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 45, sono aggiunti i seguenti commi:

"Gli istituti di credito di cui alla presente legge collaborano con la Regione per l'attuazione degli obiettivi di politica economica e finanziaria con particolare riguardo all'attività di programmazione.

Il rapporto paritario si applica a tutte le giacenze di cassa dipendenti dal bilancio regionale". (1)

(1)

Vedi l'art. 1 della L.R. 45/76 come oggi riformulato a seguito delle successive modifiche.

Art. 2

Il primo comma, prima parte, dell'art. 2 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 45, è sostituito dal seguente:

"Per la regolamentazione dei servizi di cassa di cui al precedente articolo è stipulata tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e gli istituti di credito interessati unica convenzione, alla quale si applica il disposto del secondo comma dell'art. 52 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, con l'espressa osservanza delle seguenti condizioni generali:".

L'art. 2, n. 1 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 45, nel testo sostituito dall'art. 1 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 68, è modificato come segue:

"Con effetto dal 1 gennaio 1982 sui saldi giornalieri di cassa sono corrisposti interessi versati alla Regione alla chiusura di ciascun anno finanziario con valuta 1° gennaio successivo; il tasso di remunerazione è soggetto ad aggiornamento automatico rapportato alle variazioni, in aumento o in diminuzione, del tasso ufficiale di sconto calcolate in misura pari al 50 per cento delle sue variazioni, comprese tra il 14 e il 19 per cento; è ragguagliato al tasso ufficiale di sconto depurato di due punti e mezzo, qualora lo stesso non sia inferiore al 19 per cento; è corrisposto in misura uguale al tasso ufficiale di sconto se quest'ultimo non sia superiore al 14 per cento".

Il n. 3 dell'art. 2 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 45, è sostituito dal seguente:

"Gli istituti di credito sono obbligati a tenere contabilità separate per la gestione dei fondi del bilancio regionale e delle relative appendici nonchè ad istituire sottoconti di cassa intestati alle gestioni autonome regionali ed a quelle altre gestioni, di pertinenza regionale, introdotte o individuate successivamente all'entrata in vigore della presente legge".

Dopo il n. 6 dell'art. 2 è aggiunto il seguente:

"n. 7) periodicamente, ed in ogni caso trimestralmente, gli istituti di credito, fermo restando l'invio della situazione giornaliera di cassa, sono tenuti a trasmettere all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze l'estratto conto complessivo degli incassi e dei pagamenti, riferiti alle gestioni regionali, con separata menzione dei titoli di spesa prenotati, nonchè gli estratti conto delle gestioni intestate agli enti di cui al successivo art. 4 e dei fondi di cui all'art. 35 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1".

Art. 3

Dopo l'art. 2 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 45, è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 2 bis. L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze effettua semestralmente, o comunque quando ne ravvisi l'esigenza, verifiche sull'andamento della gestione dei servizi di cassa".

Art. 4

Dopo il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 45, è aggiunto il seguente comma:

"L'ammontare complessivo della scopertura, in relazione alla situazione della cassa Regione, è fissato in 200.000 milioni con remunerazione pari a quella corrisposta sulle giacenze di cassa regionali, maggiorata di tre punti".

Art. 5

Dopo l'art. 4 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 45, sono aggiunti i seguenti articoli:

"Art. 4 bis. Le convenzioni di cui al precedente art. 4 sono soggette ai controlli previsti dalle leggi vigenti e devono essere immediatamente comunicate all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze".

"Art. 4 ter. I tassi di interesse per le operazioni di credito agevolato, che gli istituti di credito sono tenuti ad effettuare, restano fissati nelle misure previste dalle norme vigenti.

Alle predette operazioni si applica il tasso complessivo di riferimento previsto dalla normativa statale con la stessa decorrenza in essa indicata ed indipendentemente dall'adozione di provvedimenti di attuazione". (1)

"Art. 4 quater. Alla chiusura di ciascun anno finanziario, gli interessi contabilizzati in favore della Regione sulle giacenze di cassa, comunque ad essa pertinenti sono versati in conto entrata del bilancio regionale direttamente dagli istituti di credito, previo visto sull'estratto conto apposto dai legali rappresentanti degli enti.

Qualora gli enti non provvedono all'apposizione del visto entro il termine di 30 giorni dalla ricezione dell'estratto conto, gli istituti di credito dispongono l'immediato versamento alla Regione delle somme contabilizzate, con valuta 1 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce l'estratto conto".

(1)

Vedi l'art. 4 ter della L.R. 45/76 come oggi riformulato a seguito delle modifiche apportate dall'art. 18 della L.R. 119/83.

Art. 6

(abrogato dall'art. 31 della L.R. 15/93)

Art. 7

(sostituito dall'art. 10 della L.R. 25/86)

L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sentita la Giunta regionale, al fine di promuovere una conferenza generale sul credito in Sicilia, può affidare indagini e studi, per tesi previamente individuate in base ad apposito progetto, a cattedre od istituti universitari, con il compito di predisporre anche le relazioni di base per la conferenza.

I risultati delle indagini e degli studi nonché le relazioni di cui al precedente comma, previamente sottoposti alla valutazione della Commissione legislativa Finanza, bilancio e programmazione dell'Assemblea regionale siciliana, formano oggetto della conferenza generale sul credito, le cui conclusioni sono comunicate al Comitato regionale per il credito ed il risparmio per le eventuali determinazioni di competenza in ordine agli indirizzi programmatori dell'amministrazione nel settore.

Per la organizzazione della conferenza, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze può avvalersi di organismi ed istituzioni pubbliche.

I compensi da attribuire alle istituzioni universitarie per i valori di cui al primo comma del presente articolo, sono determinati con decreti del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.

Alle spese per l'organizzazione della conferenza generale sul credito l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze provvede mediante apertura di credito in favore dell'organismo pubblico prescelto, sentita la Giunta regionale.

Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1986, la spesa di lire 500 milioni.

Art. 8

Il primo ed il secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 45, sono sostituiti dai seguenti:

"Le convenzioni che in atto regolano i servizi di cassa e tesoreria della Regione, delle gestioni autonome e degli enti di cui alla presente legge, nonchè di ogni altro servizio che comporti l'affidamento di fondi ad istituti di credito mantengono la loro validità fino alla stipula delle nuove convenzioni, le cui condizioni previste dalla presente legge avranno effetto dal 1° gennaio 1982".

Art. 9

All'onere di lire 5.500 milioni derivante dall'applicazione degli articoli 6 e 7 della presente legge, che trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 6.2.2.4.: "Fondi destinati al finanziamento dei "progetti prioritari" previsti dal "Quadro di riferimento della programmazione regionale e piano per l'impiego delle risorse nel periodo 1982-84" progetto "Iniziative legislative conformi agli indirizzi di piano per far fronte a nuovi progetti"", mediante riduzione di pari importo delle relative assegnazioni, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1982.

Art. 10

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, salve le diverse decorrenze previste nei precedenti articoli.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 5 agosto 1982.

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