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LEGGE REGIONALE 5 agosto 1982, n. 100

G.U.R.S. 14 agosto 1982, n. 36

Interventi finanziari in favore degli enti economici regionali per il pagamento delle indennità di fine rapporto ai dipendenti che usufruiscono delle disposizioni di cui agli articoli 16 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

Testo con annotazioni alla data 10 agosto 1984

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Per l'esercizio finanziario 1982, il fondo di dotazione dell'ESPI è incrementato della somma di lire 6.000 milioni e quello dell'EMS della somma di lire 3.000 milioni da destinare ad interventi finanziari in favore delle società collegate per il pagamento delle indennità di fine rapporto ai dipendenti che usufruiscono delle disposizioni di cui agli articoli 16 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè a quelli nei cui confronti il rapporto di lavoro viene comunque a cessare entro il 31 dicembre 1982. (1)

Sono, altresì, utilizzabili per le finalità del precedente comma anche le somme versate all'ESPI e all'EMS in esecuzione dell'art. 2 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 175.

(1)

Termine prorogato al 31 dicembre 1984 dall'art. 2, comma 2, della L.R. 46/84.

Art. 2

Per le finalità della presente legge è autorizzata per l'esercizio 1982 la spesa complessiva di lire 9.000 milioni, che trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 6.2.2.4.: "Fondi destinati al finanziamento dei "progetti prioritari" previsti dal "Quadro di riferimento della programmazione regionale e piano per l'impiego delle risorse nel periodo 1982-84" progetto "Risanamento enti economici regionali"".

Al relativo onere si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Art. 3

L'art. 1 della legge approvata dall'Assemblea regionale 18 dicembre 1981 recante "Norme riguardanti gli enti economici regionali e norme in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro e già fruenti del trattamento economico della Cassa integrazione guadagni", è soppresso.

Art. 4

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 5 agosto 1982.

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