
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 13 della L.R. 53/85, fermi restando gli effetti dei comandi disposti in precedenza.
LEGGE REGIONALE 5 agosto 1982, n. 103
G.U.R.S. 14 agosto 1982, n. 36
Norme integrative alle leggi regionali in materia di unità sanitarie locali.
TESTO COORDINATO (alla L.R. 41/1985)
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 13 della L.R. 53/85, fermi restando gli effetti dei comandi disposti in precedenza.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 13 della L.R. 53/85, fermi restando gli effetti dei comandi disposti in precedenza.
(modificato e integrato dall'art. 79 della L.R. 41/85)
Il personale di cui all'art. 42 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 87, ferma restando la sua formale assegnazione nei ruoli unici regionali del personale del Servizio sanitario nazionale addetto ai presidi, servizi ed uffici delle unità sanitarie locali, è destinato in posizione di comando presso l'Assessorato regionale della sanità e l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze.
I relativi provvedimenti sono adottati rispettivamente dagli Assessorati regionali della sanità e del bilancio e le finanze.
Fermo restando i contingenti complessivi previsti dalla tabella di cui al primo comma dell'art. 42 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 87, possono essere comandati presso l'Assessorato del bilancio e delle finanze, a norma dei precedenti comma: 7 unità di personale con qualifica equiparabile a quella di dirigente; 8 con qualifica equiparabile a quella di assistente; 32 con qualifica equiparabile a quella di operatore archivista, di operatore tecnico e di dattilografo; 13 con qualifiche equiparabili a quelle di commesso, agente tecnico.
L'equiparazione alle qualifiche di commesso, agente ed operatore tecnico è estesa agli "ausiliari" da comandare presso l'Assessorato regionale della sanità.
Il personale dei disciolti enti mutualistici in servizio, alla data del 17 maggio 1981, presso il Centro meccanografico del disciolto Inam di Palermo continua a disimpegnare presso il Centro stesso le mansioni in atto esercitate, ed è comandato, con provvedimento dell'Assessore regionale per la sanità, presso l'Amministrazione regionale della sanità ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 87, in aggiunta al contingente previsto dallo stesso art. 42.
Gli oneri relativi al personale comandato di cui alla presente legge continuano a gravare sul Fondo sanitario regionale.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 13 della L.R. 53/85, fermi restando gli effetti dei comandi disposti in precedenza.
Al personale di cui all'articolo precedente, nonchè a quello comandato presso l'Assessorato regionale della sanità ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 6 gennaio 1981, n. 6 e dell'art. 7 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 215, si applicano, in attesa del riordino dei servizi da effettuarsi entro il 31 dicembre 1982, con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge i benefici previsti dall'art. 41 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 87.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 13 della L.R. 53/85, fermi restando gli effetti dei comandi disposti in precedenza.
Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, la spesa complessiva di lire 200 milioni, che trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione Siciliana, elemento di programma 6.2.2.4.: "Fondi destinati al finanziamento dei "progetti prioritari" previsti dal "Quadro di riferimento della programmazione regionale e piano per l'impiego dele risorse nel periodo 1982-84", progetto "Iniziative legislative conformi agli indirizzi di piano per far fronte a nuovi progetti"".
Al relativo onere si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 13 della L.R. 53/85, fermi restando gli effetti dei comandi disposti in precedenza.