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LEGGE REGIONALE 2 agosto 1982, n. 78

G.U.R.S. 7 agosto 1982, n. 34

Inquadramento nei ruoli della Regione Siciliana dei borsisti dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste che prestano servizio presso le facoltà di agraria di Palermo e Catania.

Testo con annotazioni alla data 14 giugno 1983

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

I titolari delle borse di studio previste dall'art. 19 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 73, prorogate dall'art. 25 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 83, nonchè i titolari delle borse di studio indette dalla Stazione sperimentale di granicoltura per la Sicilia, sono inquadrati anche in soprannumero e a domanda da presentare entro il termine perentorio di giorni trenta dall'entrata in vigore della presente legge e in base al titolo di studio preso in considerazione ai fini della partecipazione al concorso per il conferimento delle borse stesse, nella qualifica di dirigente ed assistente del ruolo tecnico dell'agricoltura di cui alla tabella F, quadro 1°, della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7 e successive aggiunte e modificazioni, previo esame d'idoneità che si svolgerà entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con le modalità di cui alla legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125 e successive modificazioni.

Al personale di cui al presente articolo, è esteso lo stato giuridico ed economico previsto per il personale del ruolo tecnico di cui al precedente comma. (1)

(1)

Per la proroga delle borse di studio indette dalla Stazione sperimentale di granicoltura per la Sicilia vedi l'art. 1 della L.R. 60/83

Art. 2

Nelle more dell'espletamento dei concorsi previsti dalla presente legge le borse di studio, di cui all'ultimo comma dell'art. 19 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 73, e rinnovate in base al primo comma dell'art. 25 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 83, che scadono prima della data del 31 dicembre 1982 sono prorogate fino alla predetta data del 31 dicembre 1982.

Alla maggiore spesa di L. 5.000.000 (cinquemilioni) per l'attuazione della finalità di cui al comma precedente, si fa fronte con le disponibilità di cui al cap. 14610 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1982.

Art. 3

Per le finalità dell'art. 1 della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, la spesa di lire 120 milioni cui si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno medesimo.

Art. 4

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 2 agosto 1982.

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