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LEGGE REGIONALE 26 luglio 1982, n. 65

G.U.R.S. 31 luglio 1982, n. 33

Iniziative per rafforzare la coscienza civile contro la criminalità mafiosa e modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 29 ottobre 1970, n. 45 e n. 46.

TESTO COORDINATO (alla L.R. 14/1983 e con annotazioni alla data 12 agosto 1989)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Al fine di onorare la memoria dei dirigenti di sindacati e di partiti politici, vittime della criminalità mafiosa per l'azione svolta nel dopoguerra per l'emancipazione economica e sociale dei lavoratori e per il progresso civile della società, la Presidenza della Regione è autorizzata ad istituire, per il periodo 1982-1984, n. 20 borse di studio, dell'importo annuale di lire 500 mila, da destinare agli studenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado esistenti nel territorio della Regione ed a promuovere e finanziare, di intesa con le amministrazioni comunali, la collocazione di lapidi commemorative nelle principali strade e piazze dei comuni interessati.

Art. 2

All'intestazione ed assegnazione delle borse di studio provvede un comitato, nominato dal Presidente della Regione e composto:

a) da un Assessore regionale in rappresentanza della Giunta;

b) da un deputato in rappresentanza di ciascun gruppo parlamentare dell'Assemblea regionale designato dal Presidente dell'Assemblea stessa;

c) dai Segretari generali dell'Assemblea regionale e della Presidenza della Regione;

d) da un sindaco di comune siciliano designato dalla sezione regionale dell'ANCI.

Un funzionario dell'Assemblea regionale, designato dal Presidente della stessa, assiste il comitato con mansioni di segretario.

Il comitato, come sopra nominato, è presieduto dal Presidente dell'Assemblea regionale.

Art. 3

Al fine di testimoniare la solidarietà del popolo siciliano ai sindacalisti, ai dirigenti politici, ai cittadini, vittime della mafia, e ai caduti nelle lotte del lavoro, l'assegno vitalizio concesso alla signora Serio Francesca Carnevale, alla signora Sammataro Giuseppa vedova Battaglia, alla signora Garfì Itria vedova Scibilia e alla signora Basile Teresa vedova Sigona è elevato, a decorrere dal 1° gennaio 1982, a lire 6 milioni annui, da corrispondere con le modalità stabilite rispettivamente nelle leggi regionali 31 maggio 1960, n. 15 e successiva integrazione e nella legge regionale 29 ottobre 1970, n. 46. (1)

(1)

Con l'art. 1 della L.R. 14/89 a decorrere dal 1° gennaio 1989 l'assegno vitalizio previsto dall'articolo annotato, è aumentato di lire 3.000.000 annue da erogarsi in dodici mensilità.

Art. 4

(modificato dall'art. 1 della L.R. 14/83)

Per le medesime motivazioni di cui al precedente articolo è concesso a Laura, Sabrina e Tiziana Di Salvo, nate rispettivamente il 17 novembre 1977, 29 luglio 1973, 19 gennaio 1971 a Palermo, figlie di Rosario Di Salvo, caduto il 30 aprile 1982, fino al raggiungimento della maggiore età, un assegno, per ciascuna, di lire due milioni annui, da corrispondersi in 12 mensilità e con decorrenza dalla data del 1° maggio 1982.

Art. 5

Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge e valutato per l'esercizio finanziario in corso in lire 37 milioni e 600 mila, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Gli oneri a carico degli esercizi successivi trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma: 6.2.2.4. "progetto prioritario problemi della famiglia ecc." - parte - mediante riduzione di pari importo delle relative disponibilità.

Art. 6

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 26 luglio 1982.

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