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LEGGE REGIONALE 26 luglio 1982, n. 68

G.U.R.S. 31 luglio 1982, n. 33

Nuove norme per il funzionamento degli Istituti professionali per ciechi "T. Ardizzone Gioeni" di Catania e "Florio e Salamone" di Palermo.

TESTO COORDINATO (alla L.R. 34/1990)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Fermo restando che la materia è regolata dal regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449 e dalla vigente normativa, l'Istituto professionale per l'industria e artigianato per ciechi "T. Ardizzone Gioeni" di Catania, istituito con legge regionale 3 luglio 1954, n. 17, è disciplinato dalle norme della presente legge.

La legge regionale 3 luglio 1954, n. 17, è abrogata.

L'Amministrazione provinciale di Catania è tenuta a provvedere:

a) ai locali adeguati alle necessità e agli sviluppi dell'Istituto nonchè all'arredamento dello stesso;

b) alla fornitura dell'acqua, della illuminazione e del riscaldamento per tutti gli ambienti ed i servizi;

c) alla manutenzione ordinaria dei locali.

Art. 2

L'ordinamento, gli orari, i programmi di insegnamento ed i titoli di studio rilasciati dall'Istituto sono quelli previsti per i corrispondenti istituti professionali statali per ciechi.

Art. 3

(abrogato dall'art. 18 della L.R. 34/90)

Art. 4

(modificato dall'art. 18 della L.R. 34/90)

----------------- (comma abrogato) (1)

L'Istituto, oltre al finanziamento derivante dalla presente legge, è autorizzato a ricevere finanziamenti da enti publici e istituzioni morali.

(1)

Comma abrogato dall'art. 18 della L.R. 34/90.

Art. 5

Il personale direttivo, docente e non docente, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato - a domanda da presentarsi all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della publica istruzione, Direzione Istruzione, con le modalità che saranno stabilite dall'Amministrazione - in ruolo secondo le qualifiche ed il numero previsti dalla pianta organica di cui alla tabella annessa alla presente legge.

Il personale che non rientri nell'organico o per insufficienza di titoli o per altra ragione è inquadrato in un ruolo ad esaurimento.

I posti che invece risultassero disponibili dopo l'inquadramento saranno coperti per pubblico concorso; nelle more del concorso tali posti saranno coperti con personale incaricato.

Art. 6

A decorrere dall'anno scolastico 1982-83 è istituito, nella Regione Siciliana, l'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato per ciechi "Florio e Salamone" in Parlermo.

L'Amministrazione provinciale di Palermo è tenuta a provvedere:

a) ai locali adeguati alle necessità e agli sviluppi dell'Istituto, nonchè all'arredamento degli stessi;

b) alla fornitura dell'acqua, dell'illuminazione, della forza motrice e del riscaldamento per tutti gli ambienti e servizi;

c) alla manutenzione dei locali.

Allo stesso Istituto si applicano le norme di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4 nonchè quelle di cui all'art. 5 in quanto compatibili.

Art. 7

Nel conferimento degli incarichi di insegnamento di cui agli articoli precedenti, ha la precedenza il personale, in possesso dei prescritti titoli, che abbia prestato servizio in almeno uno degli anni scolastici 1979-80, 1980-81, 1981-82, presso l'Istituto professionale per ciechi "T. Ardizzone Gioeni" di Catania, e presso i corsi biennali per centralinisti telefonici organizzati e gestiti dallo Istituto per ciechi "Florio e Salamone" di Palermo.

Art. 8

La tabella organica dell'Istituto "Florio e Salamone" è approvata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentito il Comitato previsto dall'art. 1 della legge regionale 19 aprile 1974, n. 7.

Nella costituzione delle cattedre dovranno essere applicate le norme dettate dallo Stato per similari istituti statali.

Art. 9

Al personale direttivo, docente e non docente, degli Istituti di cui alla presente legge è applicato il trattamento giuridico, economico, di assistenza, previdenza e quiescenza previsto dalle leggi regionali 19 aprile 1974, n. 7 e 6 maggio 1976, n. 53.

Il personale degli Istituti partecipa all'elezione del rappresentante in seno al Comitato previsto dall'art. 1 della legge regionale 169 aprile 1974, n. 7, la cui competenza va estesa agli Istituti in questione.

Il personale docente elegge un membro effettivo ed uno supplente in seno al consiglio di disciplina previsto dall'art. 2 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 53.

Agli Istituti ed al relativo personale si applicano tutte le norme regionali concernenti gli Istituti regionali d'arte in quanto applicabili.

Art. 10

(modificato dall'art. 18 della L.R. 34/90)

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo della Regione è tenuto ad emanare gli statuti-regolamenti degli Istituti.

Presso l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, per il personale dell'Istituto professionale per ciechi saranno istituiti i ruoli in analogia a quanto previsto dall'art. 11 della legge regionale 19 aprile 1974, n. 7.

--------------------- (comma abrogato) (1)

(1)

Comma abrogato dall'art. 18 della L.R. 34/90.

Art. 11

Al pagamento degli stipendi, compensi per lavoro straordinario ed indennità di missione al personale degli Istituti di cui alla presente legge si provvede con i fondi stanziati ai capitoli 39212, 39213 e 39214 del bilancio regionale le cui denominazioni saranno opportunamente integrate.

Alle spese di funzionamento degli Istituti si provvede annualmente con assegnazione di fondi in appositi capitoli nella misura determinata per gli Istituti regionali d'arte.

Art. 12

(abrogato dall'art. 18 della L.R. 34/90)

Art. 13

Per le finalità dell'art. 9 della presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 1982, la spesa annua di lire 500 milioni, che trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 6.2.2.4.: "Fondi destinati al finanziamento dei "progetti prioritari" previsti nel "Quadro di riferimento della programmazione regionale e piano per l'impiego delle risorse nel periodo 1982-84" progetto "problemi della famiglia, della maternità, degli anziani, degli invalidi, degli indigenti. Tempo libero"" cui si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1982.

Art. 14

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 26 luglio 1982.

D'ACQUISTO

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO PER CIECHI "ARDIZZONE GIOENI" DI CATANIA

(soppressa dall'art. 18 della L.R. 34/90)