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N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1, comma 2, della L.R. 68/82. Per il funzionamento degli istituti vedi le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 1, e negli artt. 2 e seguenti della richiamata L.R. 68/82.

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1954, n. 17

G.U.R.S. 8 luglio 1954, n. 32

Ordinamento dell'istruzione professionale dei ciechi in Sicilia.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1, comma 2, della L.R. 68/82. Per il funzionamento degli istituti vedi le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 1, e negli artt. 2 e seguenti della richiamata L.R. 68/82.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1, comma 2, della L.R. 68/82. Per il funzionamento degli istituti vedi le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 1, e negli artt. 2 e seguenti della richiamata L.R. 68/82.

Art. 1

L'istruzione, nonchè l'educazione e la rieducazione professionale dei ciechi è affidata, nell'ambito della Regione agli istituti "Florio e Salamone" in Palermo e "Ardizzone Gioeni" in Catania.

La materia è regolata dal R.D. 29 agosto 1941, n. 1449, salvo quanto previsto dalla presente legge.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1, comma 2, della L.R. 68/82. Per il funzionamento degli istituti vedi le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 1, e negli artt. 2 e seguenti della richiamata L.R. 68/82.

Art. 2

Presso l'Istituto "Florio e Salamone" in Palermo è impartita la istruzione di grado primario nelle seguenti scuole, già esistenti:

- Scuola materna per ambo i sessi;

- Scuola elementare per ambo i sessi;

- Scuola secondaria statale di avviamento professionale a tipo industriale maschile e femminile.

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Art. 3

Presso l'Ospizio dei Ciechi "Ardizzone Gioeni" in Catania è istituito un "Istituto professionale per ciechi".

L'Istituto comprende le scuole e i corsi seguenti:

a) scuola tecnica ad indirizzo artigiano-industriale;

b) scuola professionale femminile ad indirizzo artigiano-industriale;

c) corsi di tirocinio per l'insegnamento pratico, maschile e femminile;

d) corsi di qualificazione per maestranze.

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Art. 4

All'Istituto di cui al precedente articolo sono annesse:

a) una scuola elementare per adulti di ambo i sessi, sul tipo dei corsi popolari della durata di tre anni, che, in deroga all'età, è considerata come assolvimento dell'obbligo scolastico;

b) una scuola secondaria di avviamento professionale a tipo artigiano-industriale, maschile e femminile per adulti.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1, comma 2, della L.R. 68/82. Per il funzionamento degli istituti vedi le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 1, e negli artt. 2 e seguenti della richiamata L.R. 68/82.

Art. 5

E' istituita presso l'Assessorato regionale della Pubblica Istruzione una Commissione composta:

a) di un rappresentante di ciascuno degli Assessorati degli Enti Locali e del Lavoro, Previdenza ed Assistenza Sociale;

b) di un rappresentante della Federazione Nazionale delle Istituzioni pro-ciechi;

c) di un rappresentante dell'Unione Italiana ciechi;

d) di un rappresentante di ciascuno degli Istituti di cui all'art. 1 della presente legge, scelto fra i componenti dei rispettivi Consigli di Amministrazione.

La Commissione è presieduta dall'Assessore per la Pubblica Istruzione o da un suo delegato.

Funziona da Segretario un Funzionario dell'Assessorato della Pubblica Istruzione.

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Art. 6

Alla Commissione di cui all'articolo precedente compete:

a) esaminare i problemi inerenti alla istruzione, educazione e rieducazione dei ciechi in Sicilia;

b) proporre all'Assessorato regionale della Pubblica Istruzione quei provvedimenti che ritiene utili ai fini della migliore esplicazione dell'attività degli Istituti di cui all'art. 1 e del potenziamento della loro azione nel campo dell'istruzione e della elevazione dei ciechi in Sicilia.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1, comma 2, della L.R. 68/82. Per il funzionamento degli istituti vedi le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 1, e negli artt. 2 e seguenti della richiamata L.R. 68/82.

Art. 7

Ai corsi di qualificazione per maestranze di cui all'art. 3 sono estese, in quanto applicabili e compatibili, le norme contenute nella legge regionale 15 luglio 1950, n. 63 e successive modifiche.

In deroga a quanto stabilito in detta legge, possono essere ammessi ai corsi di cui al comma precedente anche coloro che non abbiano conseguito il compimento superiore, purchè frequentino contemporaneamente la scuola elementare per adulti di cui al precedente art. 4.

Il conseguimento della licenza elementare è condizione per ottenere l'attestato di cui all'art. 3 della legge regionale 15 luglio 1950, n. 63.

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Art. 8

Ai sensi dell'art. 14 del R.D. 29 agosto 1941, n. 1449 l'Assessore per la Pubblica Istruzione nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto professionale per ciechi, scegliendolo da una terna di nomi designati dal Consiglio di Amministrazione dell'Ospizio "Ardizzone Gioeni", nonchè due rappresentanti dell'Amministrazione regionale in seno allo stesso Consiglio, uno dei quali designato dall'Assessore per il Lavoro, Previdenza ed Assistenza Sociale.

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Art. 9

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 3 luglio 1954.

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