
N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la presente legge è ABROGATA, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.
LEGGE 19 luglio 1982, n. 461
G.U.R.I. 22 luglio 1982, n. 200
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 1982, n. 272, concernente proroga degli incarichi del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali.
N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la presente legge è ABROGATA, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la presente legge è ABROGATA, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.
E' convertito in legge il decreto-legge 21 maggio 1982, n. 272, concernente proroga degli incarichi del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali, con le seguenti modificazioni:
l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
"Art. 1. - Gli incarichi conferiti per posti previsti dalle piante organiche ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e dell'articolo 78, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in corso alla data del 15 marzo 1982, sono prorogati al 30 novembre 1982, salvo la cessazione degli incarichi per revoca, per soppressione dei relativi posti ovvero per espletamento dei pubblici concorsi, già banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la copertura dei posti stessi";
l'articolo 4 è soppresso.
N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la presente legge è ABROGATA, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione delle norme del decreto-legge 16 marzo 1982, n. 76.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.
Dato a Roma, addì 19 luglio 1982
PERTINI
SPADOLINI - ALTISSIMO -
ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA'