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N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il presente decret-legge è abrogato, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.

DECRETO LEGGE 21 maggio 1982, n. 272

G.U.R.I. 24 maggio 1982, n. 140

Proroga degli incarichi del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali.

(convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1982, n. 461)

Testo annotato al 28 gennaio 1983

N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il presente decret-legge è abrogato, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità ed urgenza di garantire la continuità di prestazioni nelle unità sanitarie locali da parte del personale incaricato, nonché di dettare norme transitorie ai fini della partecipazione degli assistiti alla spesa sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il presente decret-legge è abrogato, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.

Art. 1

(sostituito dalla legge di conversione 19 luglio 1982, n. 461)

Gli incarichi conferiti per posti previsti dalle piante organiche ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e dell'articolo 78, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in corso alla data del 15 marzo 1982, sono prorogati al 30 novembre 1982, (1) salvo la cessazione degli incarichi per revoca, per soppressione dei relativi posti ovvero per espletamento dei pubblici concorsi, già banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la copertura dei posti stessi.

(1)

Per effetto dell'art. 1 del D.L. 30 novembre 1982, n. 879, nel testo sostituito dalla legge di conversione 28 gennaio 1983, è prorogato al 28 febbraio 1983.

N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il presente decret-legge è abrogato, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.

Art. 2

I posti d'organico vacanti dei ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo, di posizione funzionale apicale o di posizione funzionale intermedia, esclusi quelli di aiuto e vicedirettore sanitario occupati alla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi del precedente art. 1, sono conferiti, fermo quanto disposto dall'art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 26 gennaio 1982, n. 12, limitatamente al 1982, mediante concorsi banditi ed espletati anche per più unità sanitarie locali con le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130; i requisiti di ammissione, le prove di esame, i titoli valutabili, i criteri di valutazione e le commissioni giudicatrici sono disciplinati dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982. Resta fermo il disposto dell'art. 166, primo comma, del decreto ministeriale 30 gennaio 1982 anzidetto.

Le regioni indicono, entro il 30 novembre 1982, i concorsi da espletare con le procedure previste dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982.

Le disposizioni del precedente art. 1 e del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche al personale degli enti e degli istituti di cui agli articoli 41, secondo comma, e 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il presente decret-legge è abrogato, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.

Art. 3

Il termine di cui all'art. 12, terzo comma, della legge 26 aprile 1982, n. 181, è prorogato fino al 1º giugno 1982 per le regioni e provincie autonome nelle quali non sia stata attivata la partecipazione degli assistiti alla spesa sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio.

N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il presente decret-legge è abrogato, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.

Art. 4

(soppresso dalla legge di conversione 19 luglio 1982, n. 461)

[Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione delle norme del decreto-legge 16 marzo 1982, n. 76].

N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il presente decret-legge è abrogato, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.

Art. 5

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1982

PERTINI

SPADOLINI - ALTISSIMO

ANDREATTA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA'

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1982

Atti di Governo, registro n. 39, foglio n. 17