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LEGGE REGIONALE 19 giugno 1982, n. 57

G.U.R.S. 26 giugno 1982, n. 28

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 dicembre 1981, n. 181, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

TESTO COORDINATO (alla L.R. 27/1986)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il primo comma dell'art. 1 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 181, è così sostituito:

"Entro il 31 marzo del 1982 potranno essere presentate motivate domande di proroga dei termini fissati per l'attuazione dei programmi di cui all'art. 2 della legge 24 dicembre 1979, n. 650".

Al terzo comma del su citato art. 1 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 181, le parole "31 marzo 1982" sono sostituite con le parole "15 giugno 1982".

Art. 2

(abrogato dall'art. 55 della L.R. 27/86)

Art. 3

(abrogato dall'art. 55 della L.R. 27/86)

Art. 4

I termini previsti per l'adeguamento degli scarichi provenienti dai mattatoi comunali ai valori di accettabilità indicati nella relativa tabella allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche, sono prorogati al 31 dicembre 1982.

I termini per la presentazione dei programmi di adeguamento, da parte dei comuni, sono prorogati al 31 luglio 1982.

L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, scaduto il termine di cui al comma precedente, interviene in via sostitutiva attraverso la nomina di un commissario ad acta nei confronti dei comuni inadempienti, per il compimento di tutti gli atti fino all'effettivo adeguamento degli scarichi.

Art. 5

(1)

L'art. 9 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 181, è sostituito dal seguente.

"All'art. 3 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, modificato dall'art. 7 della legge regionale 4 agosto 1980, n. 78, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

- Il 13° alinea del secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 è così modificato.

"da due rappresentanti dei laboratori provinciali di igiene e profilassi, di cui uno scelto dai chimici addetti ai reparti chimici, fra gli stessi".

- Al comma aggiunto dell'art. 7 della legge regionale 4 agosto 1980, n. 78, dopo il secondo comma dell'art: 3 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 sono aggiunte le seguenti parole:

"nonchè i direttori regionali dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente".

- All'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, è aggiunto il seguente comma.

"Il Presidente può chiamare a partecipare alle sedute del Comitato e dei gruppi di lavoro del Comitato stesso, esperti particolarmente qualificati in materie giuridiche o in altre discipline in numero non superiore a due.

Agli stessi non è attribuito diritto di voto e compete il trattamento economico previsto per i componenti ordinari".

(1)

Articolo sostituito con rettifica pubblicata nella GURS n. 47 del 23/10/1982.

Art. 6

Al secondo comma dell'art. 16 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, sostituito dall'art. 17 della legge regionale 4 agosto 1980, n. 78, dopo l'alinea n. 9 è aggiunta la seguente: "dal veterinario provinciale".

Art. 7

Il primo e secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 4 agosto 1980, n. 78, sono sostituiti dai seguenti:

"Nelle more dell'espletamento dei concorsi di cui all'art. 2 e sino al conseguimento della nomina in ruolo di cui all'art. 3 l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente è autorizzato ad assumere mediante contratto di diritto privato: numero due dirigenti tecnici chimici, numero due dirigenti tecnici medico-igienisti, numero due dirigenti tecnici ingegneri-idraulici, numero due dirigenti tecnici ingegneri-sanitari, numero due dirigenti tecnici geochimici, numero uno dirigente tecnico biologo esperto in biologia marina, numero uno dirigente tecnico geologo, numero uno dirigente tecnico biologo.

Il contratto avrà la durata di un biennio e non potrà essere rinnovato".

Art. 8

Le somme attribuite alla Regione in esecuzione del terzo comma dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, per l'erogazione dei contributi previsti dal primo comma dell'art. 19 della legge 10 maggio 1976, n. 319, saranno assegnate ai comuni o ai consorzi intercomunali, sulla base di un programma, con provvedimento dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente e con le modalità di cui all'art. 35 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, sentito il parere della sesta Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

I comuni ed i consorzi intercomunali provvederanno direttamente alla realizzazione delle opere.

L'ammontare dei contributi in conto capitale, di cui al precedente comma, potrà essere elevato sino al 100 per cento del costo delle opere.

Ai collaudi delle opere realizzate con le somme di cui al primo comma del presente articolo si provvederà ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 30 dicembre 1980, n. 161.

Art. 9

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 19 giugno 1982.

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