
LEGGE REGIONALE 26 marzo 1982, n. 21
G.U.R.S. 27 marzo 1982, n. 14
Proroga al 31 dicembre 1982 delle provvidenze a favore dei pescatori ed armatori singoli ed associati previste dalla legge regionale 29 dicembre 1973, n. 56, e successive modifiche.
TESTO COORDINATO (alla L.R. 97/1982)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Le provvidenze a favore dei pescatori ed armatori singoli o associati previste dalla legge regionale 29 dicembre 1973, n. 56, e successive modifiche, sono prorogate, con effetto dal 1° gennaio 1982, fino al 31 dicembre 1982.
Il contributo previsto dall'art. 2 della legge regionale 29 dicembre 1973, n. 56, viene calcolato, relativamente al 1982, nella misura di lire 15.000 per ogni quintale di gasolio consumato ed è esteso ai natanti iscritti presso i compartimenti marittimi siciliani alla data di pubblicazione della presente legge.
Per i natanti costruiti con finanziamento a carico del bilancio della Regione, presso cantieri siciliani e che risultano intestati a cooperative di pescatori si prescinde dal termine di iscrizione di cui al precedente comma.
(sostituito dall'art. 27 della L.R. 97/82)
L'erogazione del contributo è effettuata con le modalità previste dall'art. 3 della citata legge n. 56 del 1973 e successive modifiche, sulla base dell'effettivo consumo rilevato dal libretto di controllo degli imbarchi e dei consumi di carburante (mod. D) oppure dal giornale di macchina vistato dall'ufficio della dogana o dall'autorità consolare.
Per le isole minori, ove non fosse possibile la certificazione di cui al precedente comma per la mancanza in loco degli uffici o delle attrezzature necessarie, l'erogazione del contributo è effettuata, dalla Camera di commercio della provincia ove risiede il richiedente o ha sede la società, con periodicità bimestrale, sulla base dell'effettivo consumo rilevato da apposita attestazione rilasciata dal sindaco.
L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, accertata l'esistenza di vertenze giudiziarie circa la ripartizione del contributo concesso per singolo natante, ne sospende l'erogazione.
Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'anno 1982, la spesa di lire 15.000 milioni.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
In dipendenza delle disposizioni di cui alla presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1982 sono introdotte le seguenti variazioni:
Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca
Titolo I - Rubrica 5 - Categoria IV - Codici: 4.2.20/5.1.5./1/1/15/5.1.13/3/1 - cap. 35651 (nuova istituzione) "Contributi a favore dei pescatori ed armatori singoli o associati per l'attività peschereccia", più 15.000 milioni.
Assessorato regionale del bilancio e delle finanze
Cap. 21257: "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso" spese correnti, meno 15.000 milioni.
Il cap. 35651, aggiunto allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1982, compreso nell'annesso n. 1 al bilancio medesimo, corrispondente al capitolo istituito con il presente articolo, è soppresso.
I residui risultanti al 1° gennaio 1982 sul predetto soppresso capitolo aggiunto ed i titoli di pagamento tratti sul capitolo stesso s'intendono, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, trasferiti al rispettivo capitolo di nuova istituzione.