Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

LEGGE REGIONALE 26 marzo 1982, n. 23

G.U.R.S. 27 marzo 1982, n. 14

Norme riguardanti gli enti economici regionali ed i consorzi industriali.

Testo con annotazioni alla data 6 aprile 1983

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

Norme riguardanti gli enti economici regionali

Art. 1

Il fondo di dotazione dell'ESPI è incrementato della somma di lire 102.000 milioni, quello dell'EMS della somma di lire 50.000 milioni ed il patrimonio dell'AZASI della somma di lire 5.500 milioni da utilizzare per interventi finanziari relativi alle esigenze di gestione interne e delle società collegate fino al giugno 1982, nonchè per urgenti operazioni di ripianamento di esposizioni debitorie degli enti e delle loro collegate.

Art. 2

Per far fronte alle esigenze finanziarie connesse con l'attuazione delle disposizioni previste dall'art. 2 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 54, è istituito presso l'ESPI un fondo a gestione separata al quale, per le occorrenze necessarie fino al 30 giugno 1982, è assegnato l'importo di lire 1.000 milioni.

Per le medesime finalità e per lo stesso periodo indicato nel precedente comma è istituito presso l'EMS un fondo a gestione separata di lire 1.000 milioni.

Per gli interventi finanziari a carico dei fondi di cui ai precedenti commi del presente articolo si applicano le disposizioni previste dall'art. 1 della legge regionale 20 dicembre 1978, n. 65 e successive modifiche. (1)

Art. 3

Gli interventi finanziari a carico dei fondi istituiti ai sensi del precedente articolo saranno effettuati dall'ESPI e dall'EMS a titolo gratuito.

Entro 90 giorni dalla chiusura di ciascun esercizio l'ESPI e l'EMS redigeranno sulla gestione dei rispettivi fondi apposito rendiconto annuale che, corredato della relazione del collegio dei revisori, verrà inviato successivamente all'Assessore regionale per l'industria per l'approvazione.

Art. 4

Il fondo di rotazione a gestione separata, istituito presso l'ESPI ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 1974, n. 53, e successive modifiche ed integrazioni, è ulteriormente incrementato dell'importo di lire 2.000 milioni da destinare alla concessione di un finanziamento per scorte in favore della collegata S.p.a. Genal per consentire alla stessa lo svolgimento della campagna agrumaria in corso.

Art. 5

Il fondo istituito presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 53, è incrementato dell'importo di lire 17.500 milioni per il ripianamento dei debiti dell'ESPI e dell'EMS derivanti dagli interessi dovuti agli istituti ed aziende di credito per il ritardato versamento delle somme stanziate con la sopracitata legge.

Al predetto fondo si applicano le disposizioni previste all'art. 2 della richiamata legge regionale 8 luglio 1977, n. 53.

Art. 6

All'onere di lire 179.000 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio in corso, si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

Art. 7

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, in unica soluzione, le spese previste dalla presente legge entro quindici giorni dalla pubblicazione della medesima.

Art. 8

In dipendenza delle disposizioni dei precedenti articoli nello stato di previsione del bilancio della Regione Siciliana per l'anno 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

Assessorato regionale del bilancio e delle finanze


      Titolo II - Rubrica 2 - Categoria XI Codici 11.2.19./5.2.1/1/1/25/-/1
                                                          (milioni di lire)
Cap. 60504 (nuova istituzione): "Fondo destinato
al ripianamento dei debiti contratti dagli enti
economici regionali, Ente siciliano per la
promozione industriale (ESPI) ed Ente minerario
siciliano (EMS) con gli istituti ed aziende di
crediti fino alla data del 31 maggio 1977"                     +   17.500
Cap. 60751 - "Fondo occorrente per far fronte ad
oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, ecc."  -  179.000

Assessorato regionale dell'industria


     TITOLO II - RUBRICA 3 - CATEGORIA XI Codici 11.2.1/5.2.2/1/1/25/-/1
Cap. 64949 (nuova istituzione) "Fondo a gestione
separata istituito presso l'Ente siciliano
per la promozione industriale (ESPI) per la
costituzione di società destinate a prendere in carico
i dipendenti delle proprie collegate in relazione
all'esecuzione di piani di risanamento e dei processi
di razionalizzazione previsti dagli articoli 22 e 23
della legge regionale 5 marzo 1979, n. 17"                     +    1.000
Cap. 64950 (nuova istituzione) Codici
11.2.1/5.2.2/2/1/25/-/1 "Fondo di rotazione a gestione
separata istituito presso l'Ente siciliano per la
promozione industriale (ESPI) per il finanziamento
delle scorte necessarie al ciclo produttivo
delle aziende collegate" (milioni di lire)                     +    2.000
                                Categoria XII
Cap. 65101 - "Partecipazione della Regione al fondo
di dotazione dell'Ente siciliano per la
promozione industriale (ESPI)"                                 +  102.000
Cap. 65108 - "Partecipazione della Regione
al patrimonio dell'Azienda asfalti siciliani (AZASI)"          +    5.500
                Rubrica 4 Categoria XI Codici 11.2.2/5.2.3/1/1/25/-/1
Cap. 65575 (nuova istituzione) "Fondo a gestione separata
istituito presso l'Ente minerario siciliano (EMS)
per la costituzione di società destinate a prendere
in carico i dipendenti delle proprie collegate in
relazione all'esecuzione di piani di risanamento
e dei processi di razionalizzazione previsti dagli articoli
22 e 23 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 17"             +    1.000
                                  Categoria XII
Cap. 65701 - "Partecipazione della Regione al fondo di
dotazione dell'Ente minerario siciliano (EMS)"                 +   50.000

Titolo II

Consorzi industriali

Art. 9

I beni patrimoniali costituenti le zone industriali regionali istituite ai sensi della legge regionale 21 aprile 1953, n. 30, e la zona industriale già statale di Messina, istituita ai sensi del decreto luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1295, sono trasferiti, ove non ancora ceduti a fini industriali, ai consorzi per le aree di sviluppo industriale della Sicilia competenti per territorio.

Gli atti relativi ai trasferimenti sono approvati con decreto del Presidente della Regione.

Nelle more della definizione dei rapporti patrimoniali, la gestione delle aree e delle opere infrastrutturali costituenti le suddette zone industriali viene trasferita, comunque, a tutti gli effetti di legge, ai consorzi interessati, sulla scorta di verbali di consistenza da redigersi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le zone industriali, sin dal momento del trasferimento della gestione, sono soggette al medesimo regime dei beni patrimoniali dei consorzi.

Art. 10

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 26 marzo 1982.

D'ACQUISTO