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LEGGE REGIONALE 13 marzo 1982, n. 11

G.U.R.S. 20 marzo 1982, n. 12

Indennità straordinaria ai dipendenti della "CO.RA. Confezioni" di Messina e corsi di qualificazione per i lavoratori dipendenti dalle ditte "Monello Confezioni" di Messina, "Tukor" di Barcellona Pozzo di Gotto e "Brixlaks" di S. Agata di Militello.

TESTO COORDINATO (alla L.R. 13/1983)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato a concedere per centoventi giorni consecutivi le provvidenze a favore dei dipendenti della "CO.RA. Confezioni" di Messina, di cui alla legge regionale 4 giugno 1980, n. 56, relative alla concessione di un'indennità straordinaria pari all'80 per cento della retribuzione prevista dai contratti di lavoro del settore tessile.

L'indennità è concessa ai dipendenti che risultavano occupati presso la predetta azienda alla data del 7 marzo 1980.

Art. 2

L'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato:

1) a erogare a favore dei dipendenti delle ditte "Tukor" di Barcellona Pozzo di Gotto, "Brixlaks" di S. Agata di Militello e "Monello Confezioni" di Messina un'indennità straordinaria corrispondente a 120 giornate lavorative effettive per le prime due aziende e corrispondente a 60 giornate lavorative effettive per la "Monello Confezioni". L'indennità è concessa ai dipendenti che risultavano occupati: alla data del 5 dicembre 1980 per la "Tukor"; alla data dell'1 ottobre 1981 per la "Brixlaks"; alla data dell'1 novembre 1981 per la "Monello Confezioni";

2) ad istituire corsi di qualificazione professionale riservati ai lavoratori dipendenti della Ditta "Denise" di Messina, della durata di 120 giornate lavorative effettive, e della ditta "Monello Confezioni" di Messina, della durata di 60 giornate lavorative effettive, risultanti occupati alla data dell'1 febbraio 1982.

Ai lavoratori che frequenteranno i corsi di cui sopra sarà corrisposta un'indennità pari all'80 per cento della retribuzione contrattuale, mettendo a carico dell'azienda il restante 20 per cento e gli oneri previdenziali.

Le aziende di cui al presente articolo effettueranno il corso durante le ore lavorative.

Art. 3

L'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad accreditare al direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Messina le somme occorrenti perchè provveda al pagamento dell'indennità agli aventi diritto.

Il predetto direttore dovrà presentare all'Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale, entro quarantacinque giorni dall'avvenuto pagamento dell'indennità spettante, il giustificativo di spesa.

Art. 4

Per la realizzazione dei corsi di cui all'art. 2 e per la liquidazione degli assegni a favore dei lavoratori si applicano le procedure previste dalle leggi in materia

Art. 5

(sostituito dall'art. 1 della L.R. 13/83)

L'indennità straordinaria prevista dalla legge 4 giugno 1980, n. 56, per i dipendenti della ditta Milanesi e Giannetto di Torregrotta, è concessa ai lavoratori occupati alla data del 25 maggio 1978; per i dipendenti della ditta Calabrese Filomena di Saponara è concessa ai lavoratori occupati alla data del 5 settembre 1978 e licenziati con decorrenza dal giorno successivo.

Art. 6

Le indennità e i contributi corrisposti dalla Regione Siciliana quale sostegno ai lavoratori sono incompatibili con la retribuzione, l'indennità di disoccupazione ed altre prestazioni corrisposte da amministrazioni ed enti pubblici per lo stesso periodo.

Art. 7

Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, la spesa di lire 1.000 milioni.

Detta somma sarà versata al Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto legislativo del Presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

In dipendenza dei precedenti commi, lo stanziamento del cap. 33701 del bilancio della Regione, per l'anno finanziario 1982, è incrementato dell'importo di lire 1.000 milioni ed è corrispondentemente ridotto dello stesso importo lo stanziamento del cap. 21275 del bilancio medesimo.

Art. 8

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 13 marzo 1982.

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