
ASSESSORATO DELLA SANITA'
DECRETO 30 dicembre 1982
G.U.R.S. 21 maggio 1983, n. 21
Rideterminazione del contributo annuo previsto per i consultori familiari.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 24 luglio 1978, n. 21, di istituzione dei consultori familiari in Sicilia, in attuazione delle leggi 29 luglio 1975, n. 405 e 2 maggio 1978, n. 194;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, di istituzione del Servizio sanitario nazionale;
Viste le leggi regionali 12 agosto 1980, n. 87, 6 gennaio 1981, n. 6, 18 aprile 1981, n. 68; 18 aprile 1981, n. 69; 28 aprile 1981, n. 76;
Visto lo schema tipo di regolamento per l'ordinamento ed il funzionamento dei consultori familiari, adottato ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 21/78 con D.A. n. 22590 del 19 settembre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 48 del 3 novembre 1979;
Visto il D.A. n. 28110 del 5 dicembre 1980, adottato ai sensi degli artt. 2 e 12 della ripetuta legge regionale 21/78, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 29 del 6 giugno 1981, il quale, a parziale modifica del precedente piano, ha disposto:
- all'art. 1) l'approvazione del piano di ripartizione territoriale di n. 191 consultori familiari in Sicilia;
- all'art. 2) il riparto dei contributi da assegnarsi ai comuni (competenti nelle more dell'entrata in funzione delle unità sanitarie locali) per il finanziamento delle spese di "impianto e gestione" (L. 60 milioni) e delle spese di "gestione" (L. 50 milioni) per ciascun consultorio;
Considerato che il servizio consultoriale costituisce un servizio socio-sanitario di base destinato ad essere integrato nelle unità sanitarie locali all'interno del "Servizio per la tutela sanitaria materno-infantile e dell'età evolutiva" a norma dell'art. 5 comma 2° della legge regionale 6/81;
Rilevato che nell'attuale fase di attuazione della rete consultoriale ai sensi e per gli effetti della legge regionale 21/78, nelle more del piano sanitario regionale e del progetto - obiettivo per la tutela sanitaria materno-infantile e dell'età evolutiva, al fine di consentire l'integrale finanziamento del servizio pubblico di cui trattasi, si ritiene opportuno procedere all'adeguamento delle quote di contributo da ripartirsi ex artt. 2, 12 e 14 della legge regionale 21/78 a favore dei consultori familiari programmati ed individuati nel piano regionale adottato con il suddetto D.A. n. 28110/80;
Visto il disposto del 5° comma dell'art. 1 del decreto legge 26 novembre 1981, n. 678 convertito con modifiche nella legge 26 gennaio 1982, n. 12;
Vista la proposta di modifica dell'art. 2 del suddetto D.A. 28110/80 formulata da questo Assessorato con nota n. 193/82, gr. 9°, del 31 marzo 1982, che qui si intende integralmente richiamato;
Visto il parere favorevole espresso dalla VII Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 26 maggio 1982, come da nota della Presidenza della Regione Siciliana prot. n. 4620/B. 10/4/GAB. del 17 giugno 1982;
Decreta:
Articolo Unico
Per le considerazioni espresse in premessa e fermo restando quanto altro disposto con il D.A. n. 28110 del 5 dicembre 1980, al fine di consentire il finanziamento integrale del servizio consultoriale di cui alla legge regionale 24 luglio 1978, n. 21, il contributo annuo previsto per ciascun consultorio nella misura di 60 o 50 milioni, qualora se ne ravvisi la necessità, può essere concesso in misura maggiore ovvero essere integrato e comunque:
a) fino al limite massimo di L. 50.000.000 per spese di primo impianto (di cui un massimo di L. 20 milioni per lavori di restauro locali comunali ed un massimo di L. 30 milioni per forniture di strumentario ed arredi);
b) fino ad un massimo di L. 100.000.000 per il finanziamento delle spese di gestione e per l'espletamento dei compiti di istituto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, 30 dicembre 1982.
DI CARO