
DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1982, n. 335
SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.I. 10 giugno 1982, n. 158
Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.
TESTO COORDINATO (alla legge 4 aprile 2025, n. 42 e con annotazioni alla data 27 ottobre 2020)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 36 della legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, con il quale viene conferita delega al Governo per provvedere, tra l'altro, alla determinazione dell'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;
Sentiti i pareri delle commissioni parlamentari di cui all'art. 109 della stessa legge;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 5 e del 23 aprile 1982;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro;
EMANA
il seguente decreto:
Istituzione dei ruoli
(modificato dall'art. 1, comma 2, del D.L.vo 12 maggio 1995, n. 197, sostituito dall'art. 68, comma 2, del D.L.vo 5 ottobre 2000, n. 334 e integrato e modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95)
1. Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono istituiti i seguenti ruoli e la seguente carriera del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia:
a) ruolo degli agenti e assistenti;
b) ruolo dei sovrintendenti;
c) ruolo degli ispettori;
c-bis) carriera dei funzionari.
2. Salvo quanto specificato nei successivi articoli, il personale appartenente ai predetti ruoli e alla predetta carriera, nello svolgimento dei compiti istituzionali sanciti dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, svolge anche le attività accessorie necessarie al pieno assolvimento dei compiti di istituto.
Dotazioni organiche
(integrato dall'art. 1, comma 1, lett. b), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95)
La dotazione organica dei ruoli e della carriera del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia è fissata nella tabella A allegata al presente decreto legislativo.
[In corrispondenza dei posti occupati dal personale inquadrato nei ruoli ad esaurimento di cui agli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo relativo all'inquadramento del personale che espleta funzioni di polizia, sono resi indisponibili altrettanti posti nel ruolo ordinario degli agenti e nella qualifica iniziale del ruolo dei commissari, istituiti con il presente decreto legislativo.] (comma abrogato) (1)
Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. b), n. 2), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95.
Gerarchia
(sostituito dall'art. 68, comma 3, del D.L.vo 5 ottobre 2000, n. 334 e integrato e modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95)
1. La gerarchia fra gli appartenenti ai ruoli e alla carriera del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia è determinata come segue: funzionari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti.
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, nell'ambito o della stessa carriera la gerarchia è determinata dalla qualifica e, nella stessa qualifica, dall'anzianità.
[3. Per gli appartenenti al ruolo dei commissari e al ruolo direttivo speciale la gerarchia è determinata dalla qualifica in relazione alla tabella 6 di equiparazione allegata al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e, nella stessa qualifica, dall'anzianità.
Negli uffici che comportano l'esercizio delle attribuzioni di autorità di pubblica sicurezza, l'appartenente al ruolo dei commissari preposto all'ufficio è sempre sovraordinato al personale del ruolo direttivo speciale di pari qualifica.] (comma abrogato) (1)
4. L'anzianità è determinata dalla data del decreto di nomina o di promozione; a parità di tale data, da quella del decreto di promozione o di nomina alla qualifica precedente e, a parità delle predette condizioni, dall'età, salvi, in ogni caso, i diritti risultanti dalle classificazioni ottenute negli esami di concorso, negli scrutini per merito comparativo e nelle graduatorie di merito.
Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 3), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95.
Ruolo degli agenti ed assistenti
(sostituito dall'art. 1, comma 3, del D.L.vo 12 maggio 1995, n. 197)
1. Il ruolo degli agenti e assistenti è articolato in quattro qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
agente;
agente scelto;
assistente; assistente capo
Funzioni del personale appartenente al ruolo degli agenti ed assistenti
(sostituito dall'art. 1, comma 4, del D.L.vo 12 maggio 1995, n. 197, integrato dall'art. 1, comma 1, lett. d), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95 e modificato dall'art. 3, comma 1, lett. a), del D.L.vo 27 dicembre 2019, n. 172)
1. Al personale appartenente al ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria.
2. Detto personale svolge mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche possedute.
Può, altresì, in relazione ad una eventuale specifica preparazione professionale posseduta, espletare compiti di addestramento del personale della Polizia di Stato.
3. Al personale delle qualifiche di assistente e assistente capo possono essere altresì conferiti incarichi di coordinamento o comando di uno o più agenti in servizio operativo.
3-bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, agli assistenti capo, che maturano cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità, tra le mansioni di cui ai commi 2 e 3 ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di «coordinatore», che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità.
I soggetti di cui al primo periodo svolgono altresì mansioni di coordinamento del personale del medesimo ruolo, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare la funzionalità degli uffici e lo svolgimento delle attività istituzionali.
3-ter. E' escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 3-bis, il personale:
a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «distinto» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria;
b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Nomina ad agente
(sostituito dall'art. 1, comma 4-bis, del D.L.vo 12 maggio 1995, n. 197, nel testo modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 febbraio 2001, n. 53, integrato dall'art. 37, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, modificato e integrato dall'art. 1, comma 1, lett. e), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95, integrato dall'art. 2, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 ottobre 2018 n. 126, integrato e modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b), del D.L.vo 27 dicembre 2019, n. 172 e integrato dall'art. 2, comma 1, della legge 4 aprile 2025, n. 42)
1. L'assunzione degli agenti di polizia avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esame, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici;
b) età non superiore a ventisei anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento;
c) efficienza e idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;
e) qualità [morali e] (parole soppresse) (1) di condotta previste dalle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53.
1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera d), per l'accesso ai gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme Oro» è sufficiente il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.
1-ter. Per l'accesso ai gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme Oro" i requisiti di idoneità fisica e psichica di cui devono essere in possesso i candidati ai relativi concorsi pubblici sono quelli indicati nell'articolo 63 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 settembre 2022, n. 168, accertando l'assenza delle condizioni di cui al numero 2, lettera b), della tabella 4 del medesimo regolamento. Gli atleti candidati sostengono le prove indossando la divisa ordinaria "Gruppi sportivi Fiamme Oro" di cui al decreto del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza del 10 luglio 2019.
1-quater. Per l'accesso ai gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme Oro" i requisiti attitudinali sono quelli indicati nell'articolo 64, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 settembre 2022, n. 168, e nella tabella 5, numero 2, del medesimo regolamento.
2. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneità psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresì, ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi.
3. Sono fatte salve le disposizioni di legge o di regolamento relative all'immissione nel ruolo degli agenti della Polizia di Stato del personale assunto ai sensi della legge 8 luglio 1980, n. 343, dell'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78. Le specializzazioni conseguite nella forza armata di provenienza sono riconosciute valide, purché previste nell'ordinamento della Polizia di Stato. I posti che non vengono coperti con i reclutamenti previsti dal presente comma sono attribuita agli altri aspiranti al reclutamento di cui ai commi precedenti.
4. I vincitori delle procedure di reclutamento ammessi al corso di formazione sono nominati allievi agenti di polizia.
5. Possono essere inoltre nominati allievi agenti, nell'ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile, il coniuge ed i figli superstiti, nonché i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico i quali ne faccino richiesta, purché siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresì, al coniuge ed ai figli superstiti, nonché ai fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace.
7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso e delle altre procedure di reclutamento, la composizione della commissione esaminatrice e le modalità di formazione della graduatoria finale.
Parole soppresse dall'art. 3, comma 1, lett. b), n. 1), del D.L.vo 27 dicembre 2019, n. 172.
Corsi di formazione per allievi agenti
(introdotto dall'art. 1, comma 4-bis, del D.L.vo 12 maggio 1995, n. 197, nel testo modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 febbraio 2001, n. 53, sostituito dall'art. 2-ter, comma 2, lett. a), del D.L. 20 giugno 2012, n. 79, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, integrato dall'art. 2, comma 1, lett. b), del D.L.vo 5 ottobre 2018 n. 126, integrato e modificato dall'art. 3, comma 1, lett. c), del D.L.vo 27 dicembre 2019, n. 172 e integrato dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 4 aprile 2025, n. 42)
1. Gli allievi agenti di polizia frequentano un corso di formazione della durata di dodici mesi, di cui il primo semestre finalizzato alla nomina ad agente in prova ed il secondo semestre al completamento del periodo di formazione presso gli istituti di istruzione e all'applicazione pratica presso reparti o uffici della Polizia di Stato. (1) Durante il corso, essi possono essere sottoposti a valutazione attitudinale per l'assegnazione a servizi che richiedono particolare qualificazione.
2. Durante il primo semestre del corso di cui al comma 1, i frequentatori svolgono le attività previste dal piano di studio e non possono essere impiegati in servizi di istituto, salvo i servizi di rappresentanza, parata e d'onore. Al termine del primo semestre di corso il direttore della scuola esprime il giudizio di idoneità al servizio di polizia secondo le modalità stabilite con il decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza di cui al comma 7. Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati agenti in prova, acquisiscono la qualifica di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria e sono avviati all'espletamento delle attività del secondo semestre.
3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, gli allievi agenti destinati ai gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme Oro", conseguita la nomina ad agente in prova, svolgono il secondo semestre di formazione ed applicazione pratica presso il gruppo sportivo ove sono assegnati in relazione alla specialità di appartenenza.
4. Durante la prima fase del secondo semestre gli agenti in prova permangono presso gli istituti di istruzione per attendere alle attività previste dal piano di studio, ferma restando la possibilità di impiego nei soli servizi di cui al comma 2. Gli stessi, al termine di tale fase, completate e superate tutte le prove d'esame stabilite dal regolamento di cui al comma 7 ed ottenuta la conferma del giudizio di idoneità, prestano giuramento e sono assegnati agli uffici dell'amministrazione della pubblica sicurezza ove svolgono un periodo di applicazione pratica. (2)
4-bis. Gli agenti in prova permangono nella sede di prima assegnazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55, terzo e quarto comma, per un periodo non inferiore a quattro anni, ovvero a due anni nel caso in cui siano stati assegnati a sedi disagiate.
5. Al termine del periodo di applicazione pratica, gli agenti in prova conseguono la nomina ad agente di polizia tenuto conto della relazione favorevole del funzionario responsabile del reparto o dell'ufficio presso cui sono applicati e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale degli esami.
6. Gli agenti in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica, ove la relazione di cui al comma 5 non sia favorevole.
7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del corso.
In deroga alle disposizioni di cui al periodo annotato, si rimanda all'art. 260, comma 7, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
In deroga alle disposizioni di cui al comma annotato, si rimanda all'art. 260, comma 7, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Dimissioni dai corsi
(introdotto dall'art. 1, comma 4-bis, del D.L.vo 12 maggio 1995, n. 197, nel testo modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 febbraio 2001, n. 53, modificato dall'art. 2-ter, comma 2, lett. b), del D.L. 20 giugno 2012, n. 79, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, integrato dall'art. 2, comma 1, lett. c), del D.L.vo 5 ottobre 2018 n. 126 e modificato dall'art. 3, comma 1, lett. d), del D.L.vo 27 dicembre 2019, n. 172)
1. Sono dimessi dal corso:
a) gli allievi e gli agenti in prova che non superino le prove d'esame di cui all'articolo 6-bis, comma 4;
b) gli allievi e gli agenti in prova che non siano riconosciuti idonei al servizio di polizia;
c) gli allievi e gli agenti in prova che dichiarino di rinunciare al corso;
d) gli allievi e gli agenti in prova che siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di sessanta giorni, anche non consecutivi, ovvero novanta giorni se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso, in quest'ultimo caso gli allievi e gli agenti in prova, dopo la riacquistata idoneità fisico-psichica, sono ammessi, rispettivamente, a partecipare al primo corso successivo e a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica. Nel caso in cui l'assenza è dovuta a gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere, o ad altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, il personale, a domanda, è ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure per l'accesso alla qualifica. Gli agenti in prova e gli allievi di sesso femminile, la cui assenza oltre trenta giorni sia stata determinata da maternità, sono ammessi a ripetere il periodo di applicazione pratica e a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri; (1)
e) gli agenti in prova che non superano il periodo di applicazione pratica di cui all'articolo 6-bis, comma 6.
2. Gli allievi e gli agenti in prova inquadrati nei gruppi sportivi della "Polizia di Stato-Fiamme Oro" e riconosciuti atleti di interesse nazionale od olimpico dalle rispettive federazioni o dal CONI potranno eventualmente essere autorizzati ad assentarsi, in deroga ai termini di cui al comma 1, lettera d), su specifica e motivata richiesta da parte dei succitati organi sportivi.
3. Sono espulsi dal corso gli allievi e gli agenti in prova responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore della scuola 5. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione.
Per il numero massimo di assenze fissato dalla lettera annotata, si rimanda all'art. 260, comma 7, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Addestramento e corsi di specializzazione e di aggiornamento per agenti
(introdotto dall'art. 1, comma 4-bis, del D.L.vo 12 maggio 1995, n. 197, nel testo modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 febbraio 2001, n. 53 e abrogato dall'art. 3, comma 1, lett. e), del D.L.vo 27 dicembre 2019, n. 172)
[1. Conseguita la nomina in ruolo, gli agenti di polizia, sulla base [della selezione di cui all'articolo 6-bis e] (parole soppresse) (1) di uno specifico rapporto sulle qualità professionali, redatto dal funzionario responsabile del reparto o dal funzionario dirigente dell'ufficio presso cui hanno compiuto il periodo di applicazione pratica, possono essere destinati alle specialità o ai servizi che richiedono particolare qualificazione. A tal fine, essi frequentano corsi di specializzazione, la cui durata è stabilita con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.
2. Durante il periodo di frequenza dei corsi di specializzazione gli agenti non possono essere impiegati in attività diverse da quelle del servizio cui debbono essere destinati, se non per eccezionali esigenze di servizio e su disposizione del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza. Ove ciò comporti l'interruzione del corso per un periodo complessivo superiore ad un quarto della sua durata, esso è prorogato per un periodo pari alla durata della interruzione.
3. Entro il biennio dalla conclusione del corso previsto all'articolo 6-bis, gli agenti di polizia svolgono presso gli uffici o reparti in cui prestano servizio periodi di addestramento di durata complessiva non inferiore a tre mesi.]
Parole soppresse dall'art. 2-ter, comma 2, lett. c), del D.L. 20 giugno 2012, n. 79, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 131.
Promozione ad agente scelto
(modificato dall'art. 15, comma 2, del D.L.vo 28 febbraio 2001, n. 53)
La promozione ad agente scelto si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi gli agenti che alla data dello scrutinio abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio, ivi compreso il periodo di frequenza del corso di cui all'articolo 6-bis.
Per il personale assunto ai sensi della legge 8 luglio 1980, n. 343, ai fini del precedente comma, il servizio prestato dalla data dell'iniziale reclutamento è computato per intero.
Ruolo degli assistenti
(abrogato dall'art. 1, comma 5, del D.L.vo 12 maggio 1995, n. 197)
[Il ruolo degli assistenti è articolato in tre qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:
assistente
assistente principale;
assistente capo.]
Funzioni del personale appartenente alle qualifiche di assistente e assistente capo
(sostituito dall'art. 3, comma 1, del D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 e abrogato dall'art. 1, comma 5, del D.L.vo 12 maggio 1995, n. 197)
[1. Al personale delle qualifiche di assistente e assistente capo è attribuita la qualità di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria.
2. Agli assistenti capo è attribuita la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria, previo superamento del corso di aggiornamento di cui all'articolo 13, di durata non inferiore a trenta giorni, da espletarsi di regola annualmente, secondo modalità di attuazione e programmi stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.
3. Al personale delle qualifiche di assistente e di assistente capo sono attribuite mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualità di cui al comma 1; a detto personale possono essere altresì conferiti incarichi specialistici di coordinamento e di comando di uno o più agenti in servizio operativo.
4. Al personale della qualifica di assistente capo che abbia superato il corso di cui al comma 2 sono attribuite le medesime mansioni previste al comma 3, con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alla qualità di ufficiale di polizia giudiziaria.
5. Il personale delle qualifiche di assistente e di assistente capo può svolgere, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di addestramento del personale della Polizia di Stato.]
Promozione ad assistente
(sostituito dall'art. 1, comma 6, del D.L.vo 12 maggio 1995, n. 197)
1. La promozione alla qualifica di assistente si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, dopo cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di agente scelto.
Promozione ad assistente principale
(sostituito dall'art. 1, comma 7, del D.L.vo 12 maggio 1995, n. 197)
[La promozione alla qualifica di assistente principale si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale con la qualifica di assistente, che alla data dello scrutinio stesso abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica. (1)]
Comma modificato da Avviso di Rettifica pubblicato nella G.U.R.I. 25 giugno 1982, n. 173.
Promozione ad assistente capo
(sostituito dall'art. 3, comma 2, del D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, dall'art. 19, comma 2, della legge 1° febbraio 1989, n. 53, dall'art. 1, comma 8, del D.L.vo 12 maggio 1995, n. 197 e modificato dall'art. 1, comma 1, lett. f), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95) (1)
1. La promozione alla qualifica di assistente capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale è ammesso il personale che abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica di assistente.
Per gli effetti giuridici ed economici delle modifiche operate dall'art. 19, comma 2, della legge 1° febbraio 1989, n. 53, si rimanda all'art. 30, comma 1, della predetta legge 53/1989.
Attribuzione di uno scatto aggiuntivo agli assistenti capo
(introdotto dall'art. 1, comma 8-bis, del D.L.vo 12 maggio 1995, n. 197, nel testo modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b), del D.L.vo 28 febbraio 2001, n. 53 e abrogato dall'art. 15, comma 1, lett. b), del D.L.vo 30 maggio 2003, n. 193, a decorrere dal 1° gennaio 2005)
[1. Agli assistenti capo che abbiano murato otto anni di effettivo servizio nella qualifica è attribuito uno scatto aggiuntivo, fermo restando quanto previsto dal comma 2.
2. Lo scatto aggiuntivo non è attribuito al personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a "buono" o che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione più grave della deplorazione.
3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della deplorazione, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.]
Corso di aggiornamento
(sostituito dall'art. 3, comma 3, del D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, modificato dall'art. 19, comma 3, della legge 1° febbraio 1989, n. 53, modificato e integrato dall'art. 7, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 232 e abrogato dall'art. 1, comma 9, del D.L.vo 12 maggio 1995, n. 197) (1)
[1. Sono ammessi, a domanda, al corso di cui all'articolo 9 gli assistenti capo con almeno un anno di anzianità nella qualifica. Il corso può essere ripetuto una sola volta.
1-bis. L'ammissione, nel limite dei posti fissati, di regola annualmente con decreto del Ministro dell'interno, avviene secondo l'ordine di ruolo.
2. Il corso di aggiornamento è di durata non inferiore a trenta giorni, da espletarsi, di regola annualmente, secondo modalità di attuazione e programmi stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.
3. Al personale della qualifica di assistente capo che supera il corso spetta un aumento stipendiale, pari al 2,50 per cento dello stipendio tabellare iniziale di livello, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della conclusione del corso. Tale beneficio è riassorbito in caso di promozione a qualifica superiore e non costituisce presupposto per l'applicazione delle disposizioni contenute nel quinto comma dell'articolo 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312.]
Per gli effetti giuridici ed economici delle modifiche operate dall'art. 19, comma 3, della legge 1° febbraio 1989, n. 53, si rimanda all'art. 30, comma 1, della predetta legge 53/1989.
Dimissione dal corso
(abrogato dall'art. 1, comma 9, del D.L.vo 12 maggio 1995, n. 197)
[Sono dimessi dal corso gli assistenti principali che:
1) dichiarano di rinunciare al corso;
2) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di dieci giorni, anche se non consecutivi.
Nel caso d'infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche, gli assistenti principali sono ammessi a partecipare di diritto al primo corso successivo al riconoscimento della loro idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non abbiano riportato sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.
Gli assistenti principali di sesso femminile, la cui assenza è stata determinata da maternità, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. (1)
Sono espulsi dal corso gli assistenti principali responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.
I provvedimenti di dimissione o di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'Istituto.]
Comma modificato da Avviso di Rettifica pubblicato nella G.U.R.I. 25 giugno 1982, n. 173.
Decorrenza della promozione
(abrogato dall'art. 3, comma 4, del D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito dalla legge 20 novembre 1987, n. 472)
[La promozione alla qualifica di assistente capo viene conferita agli idonei a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è concluso il corso.
Il personale ammesso a ripetere il corso per infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso. (1)]
Comma modificato da Avviso di Rettifica pubblicato nella G.U.R.I. 25 giugno 1982, n. 173.
Ruolo dei sovrintendenti
(abrogato dall'art. 2, comma 3, del D.L.vo 12 maggio 1995, n. 197)
[Il ruolo dei sovrintendenti è articolato in quattro qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:
vice sovrintendente;
sovrintendente;
sovrintendente principale;
sovrintendente capo.]
Funzioni del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti
(abrogato dall'art. 2, comma 3, del D.L.vo 12 maggio 1995, n. 197)
[Agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.
Il personale delle qualifiche di vice sovrintendente e di sovrintendente svolge mansioni esecutive, richiedenti una adeguata preparazione professionale e con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria; al suddetto personale può essere, altresì, affidato il comando di più agenti in servizio operativo o di piccole unità operative, cui impartisce ordini dei quali controlla l'esecuzione e di cui risponde; collabora con i propri superiori gerarchici e può sostituirli in caso di temporanea assenza o impedimento.
Al personale della qualifica di sovrintendente principale, oltre a quanto già specificato, possono essere attribuiti incarichi specialistici, richiedenti particolari conoscenze ed attitudini; può essere, altresì, affidato il compito di sostituire i superiori gerarchici nel comando di posti di polizia o di unità equivalenti, in caso di temporanea assenza o impedimento, o per esigenze di servizio.
Al personale della qualifica di sovrintendente capo, oltre a quanto già specificato, sono attribuite mansioni richiedenti una particolare preparazione professionale ed il comando di posti di polizia o di unità equivalenti.
Il personale del ruolo dei sovrintendenti svolge, in relazione alla professionalità posseduta, anche compiti di addestramento del personale della Polizia di Stato.]
Nomina a vice sovrintendente
(sostituito dall'art. 20, comma 1, della legge 1° febbraio 1989, n. 53 e abrogato dall'art. 2, comma 3, del D.L.vo 12 maggio 1995, n. 197) (1)
[1. La nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti si consegue:
a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno mediante concorso interno per esame teorico pratico e superamento di un successivo corso di formazione tecnico professionale. Al concorso sono ammessi gli appartenenti al ruolo degli agenti ed assistenti che abbiano compiuto almeno quattro anni di servizio effettivo alla data di pubblicazione del bando di concorso;
b) mediante corso-concorso per titoli di servizio ed esami, nel limite del 50 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, di cui il 30 per cento riservato al personale che alla data di pubblicazione del bando riveste la qualifica di assistente capo e il rimanente 20 per cento riservato al personale che alla stessa data riveste la qualifica di assistente da almeno due anni. E' consentita la ripetizione del corso a domanda e per una sola volta. Fermo restando quanto stabilito in attuazione dell'articolo 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121, l'individuazione delle categorie dei titoli di servizio, ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse, nonchè la determinazione della prova di esame e delle modalità di svolgimento di questa e la composizione della Commissione, i programmi e le modalità di svolgimento del corso, della durata di tre mesi, e quelle di svolgimento degli esami di fine corso sono fissati con decreto del Ministro dell'interno. La nomina a vice sovrintendente è conferita secondo l'ordine di graduatoria dell'esame di fine corso tenendo conto che il personale con la qualifica di assistente capo precede il personale con la qualifica di assistente.
2. I vincitori del concorso di cui alla lettera a) precedono nel ruolo i vincitori del concorso di cui alla lettera b).
3. L'articolo 35 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, è abrogato.]
Per gli effetti giuridici ed economici delle modifiche operate dall'art. 20, comma 1, della legge 1° febbraio 1989, n. 53, si rimanda all'art. 30, comma 1, della predetta legge 53/1989.
Modalità del concorso e del corso di formazione
(abrogato dall'art. 2, comma 3, del D.L.vo 12 maggio 1995, n. 197)
[Per le modalità del concorso di cui all'articolo precedente e per lo svolgimento del successivo corso di formazione tecnico-professionale, di durata non inferiore a sei mesi, si osservano le disposizioni di cui all'art. 51 della legge 1 aprile 1981, n. 121.]
Dimissione dal corso
(abrogato dall'art. 2, comma 3, del D.L.vo 12 maggio 1995, n. 197)
[E' dimesso dal corso il personale che:
1) dichiara di rinunciare al corso;
2) è stato per qualsiasi motivo assente dal corso per più di trenta giorni, anche se non continuativi, e di quarantacinque giorni per infermità riportata durante il corso. Nell'ipotesi che essa sia stata contratta a causa delle esercitazioni pratiche, il personale è ammesso a partecipare di diritto al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.
Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i trenta giorni è stata determinata da maternità, è ammesso a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
E' espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.
I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'Istituto.]
Decorrenza della promozione
(abrogato dall'art. 2, comma 3, del D.L.vo 12 maggio 1995, n. 197)
[La promozione alla qualifica di vice sovrintendente viene conferita secondo l'ordine di graduatoria del corso, a decorrere dalla data di conclusione del corso stesso.
Il personale ammesso a ripetere il corso per infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso e nella stessa graduatoria si colloca, nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso.]
Promozione a sovrintendente
(abrogato dall'art. 2, comma 3, del D.L.vo 12 maggio 1995, n. 197)
[La promozione alla qualifica di sovrintendente si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i vice sovrintendenti che alla data dello scrutinio stesso abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.]
Promozione a sovrintendente principale
(abrogato dall'art. 2, comma 3, del D.L.vo 12 maggio 1995, n. 197)
[La promozione alla qualifica di sovrintendente principale si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i sovrintendenti che, alla data dello scrutinio stesso, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.]
Promozione a sovrintendente capo
(abrogato dall'art. 2, comma 3, del D.L.vo 12 maggio 1995, n. 197)
[La promozione alla qualifica di sovrintendente capo si consegue:
1) mediante scrutinio per merito comparativo, nel limite della metà dei posti disponibili, al quale sono ammessi i sovrintendenti principali che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto almeno tre anni di effettivo servizio nella qualifica;
2) mediante scrutinio per merito assoluto, nel limite dei restanti posti disponibili, al quale sono ammessi i sovrintendenti principali che, alla data in cui si effettua lo scrutinio, abbiano compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.
Le promozioni hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le vacanze.
I promossi per merito comparativo precedono nel ruolo i promossi per merito assoluto.
La frazione di posto, eventualmente risultante dalla ripartizione prevista dal primo comma, è arrotondata all'unità, per eccesso, in favore dell'aliquota di cui al precedente punto 2; ove non sia possibile assegnare almeno un posto allo scrutinio per merito comparativo, tutti i posti disponibili sono conferiti con lo scrutinio per merito assoluto.]
Ruolo dei sovrintendenti
(introdotto dall'art. 2, comma 4, del D.L.vo 12 maggio 1995, n. 197)
1. Il ruolo dei sovrintendenti è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
vice sovrintendente;
sovrintendente;
sovrintendente capo.
Funzioni del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti
(introdotto dall'art. 2, comma 4, del D.L.vo 12 maggio 1995, n. 197, integrato dall'art. 1, comma 1, lett. g), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95 e integrato e modificato dall'art. 3, comma 1, lett. f), del D.L.vo 27 dicembre 2019, n. 172)
1. Agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.
2. Il personale del ruolo dei sovrintendenti svolge mansioni esecutive, anche qualificate e complesse, richiedenti una adeguata preparazione professionale, con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria; al suddetto personale può essere, altresi, affidato il comando di uno o più agenti in servizio operativo o di piccole unità operative, cui impartisce ordini dei quali controlla l'esecuzione e di cui risponde; collabora con i propri superiori gerarchici e può sostituirli in caso di temporanea assenza o impedimento.
3. Al personale della qualifica di sovrintendente capo, oltre a quanto già specificato, possono essere attribuiti incarichi specialistici, richiedenti particolari conoscenze ed attitudini, e può essere, altresì, affidato il comando di posti di polizia o di unità equivalenti. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai sovrintendenti capo, che maturano sei anni di effettivo servizio nella qualifica, possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità, tra le mansioni di cui al comma 2, ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di «coordinatore», che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità. I soggetti di cui al secondo periodo svolgono altresì mansioni di coordinamento del personale dipendente, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare la funzionalità degli uffici e lo svolgimento delle attività istituzionali.
3-bis. E' escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 3, secondo periodo, il personale:
a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «distinto» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria;
b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. Il personale del ruolo dei sovrintendenti svolge, in relazione alla professionalità posseduta, anche compiti di addestramento del personale della Polizia di Stato.
Immissione nel ruolo dei sovrintendenti (1)
(introdotto dall'art. 2, comma 4, del D.L.vo 12 maggio 1995, n. 197, nel testo modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 febbraio 2001, n. 53, modificato dall'art. 1, comma 1, lett. h), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95, integrato dall'art. 2, comma 1, lett. d), del D.L.vo 5 ottobre 2018 n. 126 e integrato e modificato dall'art. 3, comma 1, lett. g), del D.L.vo 27 dicembre 2019, n. 172)
1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato avviene, a domanda:
a) nel limite del settanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo e superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non superiore a tre mesi, espletato anche con modalità telematiche, riservato agli assistenti capo, individuati, in ordine di ruolo, nell'ambito delle domande presentate in un numero non superiore al doppio dei posti disponibili;
b) nel limite del restante trenta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso, espletato anche con modalità telematiche, per titoli ed esame, consistente in risposte ad un questionario tendente ad accertare prevalentemente il grado di preparazione professionale, soprattutto a livello pratico ed operativo, e successivo corso di formazione professionale, della durata non superiore a tre mesi, espletato anche con modalità telematiche, riservato al personale del ruolo degli agenti e assistenti che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio. (2)
2. Alle procedure di cui al comma 1 è ammesso il personale, in possesso dei requisiti ivi previsti, che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande:
a) abbia riportato, nell'ultimo biennio, un giudizio complessivo non inferiore a buono;
b) non abbia riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.
2-bis. Resta ferma la facoltà, per il personale che ha conseguito la qualifica di vice sovrintendente per merito straordinario, di presentare istanza di partecipazione alle procedure di cui al comma 1 quando ne consentano l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente con una decorrenza più favorevole. L'esito positivo delle procedure di cui al primo periodo rientra nell'ambito delle risorse ad esse destinate. Ai soggetti interessati è assicurata la conseguente ricostruzione di carriera.
3. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e l'anzianità anagrafica.
4. Gli assistenti capo ammessi al corso di formazione, a seguito della procedura di cui al comma 1, lettera a), e vincitori anche del concorso di cui alla lettera b) del medesimo comma, previsti per lo stesso anno, sono esclusi dalla graduatoria di quest'ultimo concorso.
5. Fino alla data di comunicazione della sede di successiva assegnazione, che avviene prima dell'inizio del relativo corso di formazione professionale, i posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti ai partecipanti alla procedura di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. Quelli non coperti per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui all'articolo 1, lettera a), sono devoluti agli idonei del concorso di cui alla successiva lettera b)
6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità attuative del concorso di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione d'esami, le modalità di svolgimento dei corsi di cui al comma 1 del presente articolo, i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso [e le altre modalità attuative delle procedure di cui al medesimo comma 1] (parole soppresse) (3).
7. I frequentatori che al tendine dei corsi di cui ai comma 1, lettere a) e b), abbiano superato l'esame finale, conseguono la nomina a vice sovrintendente nell'ordine determinato dalla rispettiva graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. Gli assistenti capo ammessi al corso di formazione, a seguito della procedura di cui al comma 1, lettera a), precedono in ruolo i vincitori del concorso di cui alla successiva lettera b). Agli assistenti capo di cui al comma 1, lettera a), è assicurato il mantenimento della sede di servizio.
7-bis. La facoltà di rinunciare all'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti di cui al comma 1 può essere esercitata entro il termine di sette giorni dalla comunicazione della sede di successiva assegnazione, che deve essere effettuata prima dell'avvio al corso di formazione. L'esercizio, per due volte, della facoltà di rinuncia all'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti, da parte di soggetti a cui sia stata comunicata, in entrambi i casi, l'assegnazione con mantenimento della sede di servizio, è causa di esclusione dalle procedure scrutinali e concorsuali di cui al comma 1 relative all'annualità immediatamente successiva.
7-ter. I posti non assegnati ai sensi del comma 7-bis sono attribuiti ai soggetti partecipanti alla medesima procedura del soggetto che ha formulato la rinuncia utilmente collocati nella relativa graduatoria. In tale caso, si applicano le disposizioni di cui al comma 7-bis, primo periodo, sino al giorno precedente l'inizio del corso di formazione.
In deroga a quanto previsto dall'articolo annotato, si rimanda all'art. 2, comma 1, lett. a), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95.
In deroga a quanto previsto dal comma annotato, si rimanda all'art. 12, comma 1, del D.L.vo 28 febbraio 2001, n. 53.
Parole soppresse dall'art. 3, comma 1, lett. g), n. 3), del D.L.vo 27 dicembre 2019, n. 172.
Dimissioni dal corso
(introdotto dall'art. 2, comma 4, del D.L.vo 12 maggio 1995, n. 197, nel testo modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b), del D.L.vo 28 febbraio 2001, n. 53, modificato dall'art. 1, comma 1, lett. i), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95 e integrato dall'art. 3, comma 1, lett. h), del D.L.vo 27 dicembre 2019, n. 172)
1. E' dimesso dai corsi di cui all'articolo 24-quater, il personale che:
a) dichiara di rinunciare al corso;
b) non supera gli esami di fine corso;
c) è stato per qualsiasi motivo assente dal corso per un periodo superiore ad un quarto delle giornate di studio. Nell'ipotesi di assenza dovuta ad infermità contratta durante il corso ovvero ad infermità dipendente da causa di servizio, il personale è ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure di cui all'articolo 24-quater. Nel caso in cui l'assenza è dovuta a gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere, o ad altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, il personale, a domanda, è ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure di cui all'articolo 24-quater.
2. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i limiti di cui al comma 1 è stata determinata da maternità, è ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
3. E' espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del Direttore dell'Istituto.
5. Il personale ammesso a ripetere il corso per infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche o per malattia contratta per motivi di servizio, viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato qualora avesse portato a compimento il predetto corso.
5-bis. Il personale che non supera gli esami di fine corso è restituito al servizio d'istituto ed ammesso di diritto, per una sola volta, a partecipare al primo corso successivo.
6. Il personale che non supera il corso permane nella qualifica rivestita senza detrazioni d'anzianità ed è restituito al servizio d'istituto.
.1 Emolumento pensionabile
(introdotto dall'art. 2, comma 4, del D.L.vo 12 maggio 1995, n. 197, nel testo modificato dall'art. 2, comma 1, lett. c), del D.L.vo 28 febbraio 2001, n. 53 e abrogato dall'art. 15, comma 1, lett. b), del D.L.vo 30 maggio 2003, n. 193, a decorrere dal 1° gennaio 2005)
[1. Ai vice sovrintendenti che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che, nei due anni precedenti, abbiano riportato un giudizio non inferiore a "buono" e non abbiano riportato una sanzione più grave della deplorazione, è attribuito un emolumento pensionabile di lire 370.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita, riassorbibile con lo scatto gerarchico attribuito nello stesso livello retributivo ovvero all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.
2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della deplorazione, l'attribuzione dell'emolumento pensionabile avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.]
Promozione a sovrintendente
(introdotto dall'art. 2, comma 4, del D.L.vo 12 maggio 1995, n. 197, nel testo modificato dall'art. 2, comma 1, lett. d), del D.L.vo 28 febbraio 2001, n. 53, modificato dall'art. 1, comma 1, lett. l), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95 e dall'art. 3, comma 1, lett. i), del D.L.vo 27 dicembre 2019, n. 172)
1. La promozione alla qualifica di sovrintendente si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i vice sovrintendenti che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.
Promozione e sovrintendente capo
(introdotto dall'art. 2, comma 4, del D.L.vo 12 maggio 1995, n. 197 e modificato dall'art. 1, comma 1, lett. m), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95)
1. La promozione alla qualifica di sovrintendente capo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i sovrintendenti che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.
Attribuzione di uno scatto aggiuntivo ai sovrintendenti capo
(introdotto dall'art. 2, comma 4, del D.L.vo 12 maggio 1995, n. 197, nel testo modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e), del D.L.vo 28 febbraio 2001, n. 53 e abrogato dall'art. 15, comma 1, lett. b), del D.L.vo 30 maggio 2003, n. 193, a decorrere dal 1° gennaio 2005)
[1. Ai sovrintendenti capo che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica è attribuito uno scatto aggiuntivo, fermo restando quanto previsto dal comma 2.
2. Lo scatto aggiuntivo non è attribuito al personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a "buono" o nel biennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della deplorazione.
3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della deplorazione, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. Lo scatto aggiuntivo di cui al presente articolo è attribuito come assegno ad personam riassorbibile e non cumulabile con lo scatto gerarchico previsto per lo stesso livello retributivo, in caso di accesso ai ruoli superiori.]
Ruolo degli ispettori
(sostituito dall'art. 3, comma 3, del D.L.vo 12 maggio 1995, n. 197 e modificato dall'art. 1, comma 1, lett. n), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95)
1. Il ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, con carriera a sviluppo direttivo, è articolato in cinque qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:
vice ispettore;
ispettore;
ispettore capo;
ispettore superiore; sostituto commissario.
Funzioni degli ispettori
(sostituito dall'art. 3, comma 4, del D.L.vo 12 maggio 1995, n. 197 e modificato e integrato dall'art. 1, comma 1, lett. o), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95)
1. Al personale del ruolo degli ispettori sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.
2. Nell'espletamento dei compiti di istituto gli appartenenti al ruolo degli Ispettori sono diretti collaboratori dei superiori gerarchici.
3. In relazione alla professionalità e alle attitudini possedute, gli appartenenti al ruolo degli ispettori svolgono compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attività investigativa. Agli stessi può essere affidata la direzione di distaccamenti o di uffici o unità operative equivalenti, con le connesse responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti, nonché compiti di addestramento o istruzione del personale della Polizia di Stato. Tenuto conto dei rapporti di gerarchia, agli stessi possono essere attribuiti compiti di indirizzo e coordinamento di più unità operative nell'ambito delle direttive superiori con piena responsabilità per l'attività svolta, ovvero di direzione di sottosezioni o di unità equivalenti.
4. In caso di assenza o impedimento, il personale del ruolo degli Ispettori può sostituire il superiore gerarchico.
5. Gli ispettori superiori e i sostituti commissari, oltre quanto già specificato, sono sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e sostituiscono i superiori gerarchici, ove non rivestano la qualità di autorità di pubblica sicurezza, in caso di assenza o impedimento di questi, assumendo anche la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza.
Sono, in via principale, i diretti collaboratori del personale della carriera dei funzionari, svolgendo, in relazione alla formazione accademica e professionale acquisita, funzioni di indirizzo e di coordinamento, con piena responsabilità, sul personale dipendente, anche appartenente al ruolo degli ispettori.
5-bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai sostituti commissari, che maturano quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità, tra le funzioni di cui ai commi 3 e 5, nonché quello di vice dirigente di ufficio o unità organiche in cui, oltre al dirigente, non è previsto altro appartenente alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato, secondo la graduazione e i criteri fissati con provvedimento del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di «coordinatore», che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità.
5-ter. E' escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 5-bis, il personale:
a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «ottimo» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria;
b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Nomina a vice ispettore (1)
(sostituito dall'art. 42, comma 1, della legge 10 ottobre 1986, n. 668, dall'art. 3, comma 5, del D.L.vo 12 maggio 1995, n. 197, nel testo modificato dall'art. 3, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 febbraio 2001, n. 53, modificato e integrato dall'art. 1, comma 1, lett. p), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95 e dall'art. 3, comma 1, lett. l), del D.L.vo 27 dicembre 2019, n. 172)
1. La nomina alla qualifica di vice ispettore si consegue:
a) in misura non superiore al sessanta per cento e non inferiore al cinquanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, consistenti in una prova scritta ed un colloquio secondo le modalità stabilite dagli articoli 27-bis e 27-ter, e con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53 e dell'articolo 5 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1990, n. 359. Un sesto dei posti è riservato agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti in possesso del prescritto titolo di studio;
b) in misura non superiore al cinquanta per cento e non inferiore al quaranta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli ed esami, consistente in una prova scritta e in un colloquio, riservato al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia in possesso, oltre che, alla data del bando che indice il concorso, di un'anzianità di servizio non inferiore a cinque anni, del titolo di studio di cui all'articolo 27-bis, comma 1, lettera d) e che, nell'ultimo biennio non abbia riportato la deplorazione o sanzione disciplinare più grave ed abbia riportato un giudizio complessivo non inferiore a "buono". [Il trenta per cento dei posti è riservato agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti anche se privi del titolo di studio.] (periodo soppresso) (2)
1-bis. I posti disponibili di cui al comma 1, messi a concorso e non coperti, sono portati in aumento a quelli riservati, per gli anni successivi, alle rispettive aliquote di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b).
1-ter. Al fine di garantire l'organico sviluppo della progressione del personale del ruolo degli ispettori, il numero dei posti annualmente messi a concorso ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 è determinato considerando la complessiva carenza nella dotazione organica del medesimo ruolo. Sulla base degli esiti del concorso pubblico, il concorso interno è bandito in modo che il numero complessivo degli ispettori che accedono al ruolo attraverso il concorso interno e attraverso la riserva nel concorso pubblico di cui al comma 1, lettera a), secondo periodo, non superi il cinquanta per cento dei posti complessivamente messi a concorso in ciascun anno.
2. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera b), devono frequentare un corso di formazione della durata non inferiore a sei mesi.
3. Il corso [semestrale] (parola soppressa) (3) di cui al comma 2 può essere ripetuto una sola volta. Conseguono l'idoneità per la nomina a vice ispettore gli allievi che abbiano superato gli esami finali del corso. Gli allievi che non abbiano superato i predetti esami sono restituiti al servizio d'istituto e sono ammessi alla frequenza del corso successivo.
4. Sono dimessi dal corso gli allievi che per qualsiasi motivo superino i [60] (parola soppressa) (4) giorni di assenza.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 24-quinquies.
6. Il personale già appartenente ai ruoli della Polizia di Stato ammesso ai corsi di cui al comma 1, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.
7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1 del presente articolo, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli e i criteri per la formazione della graduatoria finale. Con il medesimo decreto sono, altresì, stabilite le modalità di svolgimento dei relativi corsi di formazione.
In deroga a quanto previsto dall'articolo annotato, si rimanda all'art. 13, comma 1, del D.L.vo 28 febbraio 2001, n. 53.
Periodo soppresso dall'art. 1, comma 1, lett. p), n. 1), lett. b), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95.
Parola soppressa dall'art. 3, comma 1, lett. l), n. 3), del D.L.vo 27 dicembre 2019, n. 172.
Parola soppressa dall'art. 3, comma 1, lett. l), n. 4), del D.L.vo 27 dicembre 2019, n. 172.
Concorso pubblico per la nomina a vice ispettore
(introdotto dall'art. 3, comma 5, del D.L.vo 12 maggio 1995, n. 197, nel testo modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b), del D.L.vo 28 febbraio 2001, n. 53, modificato dall'art. 1, comma 1, lett. q), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95, integrato dall'art. 2, comma 1, lett. e), del D.L.vo 5 ottobre 2018 n. 126 e modificato e integrato dall'art. 3, comma 1, lett. m), del D.L.vo 27 dicembre 2019, n. 172)
1. L'assunzione dei vice ispettori [di polizia] (parole soppresse) (1) di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici;
b) età non superiore a ventotto anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento;
c) efficienza e idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) diploma di istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;
e) qualità [morali e] (parole soppresse) (2) di condotta previste dalle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53.
2. Al concorso sono altresì ammessi a partecipare, con riserva di un sesto dei posti disponibili, gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio alla data del bando che indice il concorso, in possesso dei prescrivi requisiti ad eccezione del limite di età. Se i posti riservati non vengono coperti la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria.
3. A perita di merito l'appartenenza alla Polizia di Stato costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.
4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneità psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresì, ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi.
5. I vincitori dei concorsi sono nominati allievi vice ispettori.
Parole soppresse dall'art. 3, comma 1, lett. m), n. 2), del D.L.vo 27 dicembre 2019, n. 172.
Parole soppresse dall'art. 3, comma 1, lett. m), n. 3), del D.L.vo 27 dicembre 2019, n. 172.
Corsi per la nomina a vice ispettore [di polizia] (parole soppresse) (1)
(introdotto dall'art. 3, comma 5, del D.L.vo 12 maggio 1995, n. 197, nel testo modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b), del D.L.vo 28 febbraio 2001, n. 53, modificato dall'art. 1, comma 1, lett. r), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95, dall'art. 3, comma 1, lett. n), del D.L.vo 27 dicembre 2019, n. 172 e integrato dall'art. 1, comma 1, lett. b), della legge 4 aprile 2025, n. 42)
1. Ottenuta la nomina, gli allievi vice ispettori frequentano, presso l'apposito istituto, un corso della durata non inferiore a due anni, preordinato anche all'acquisizione di crediti formativi universitari per il conseguimento di una delle lauree triennali a contenuto giuridico di cui all'articolo 5-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nonchè alla loro formazione tecnico-professionale di agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attività investigativa.
2. Durante il corso essi sono sottoposti a selezione attitudine per l'assegnazione a servizi che richiedono particolare qualificazione.
3. Gli allievi vice ispettori che al termine del corso di cui al comma 1 abbiano ottenuto un giudizio di idoneità al servizio di polizia quali vice ispettori e abbiano superato gli esami previsti e le prove pratiche, prestano giuramento, sono nominati vice ispettori in prova e sono avviati alla frequenza di un periodo di tirocinio operativo di prova non superiore a un anno, del cui esito si tiene conto in sede di redazione del rapporto informativo annuale ai sensi dell'articolo 62.
4. I vice ispettori in prova, al termine del periodo di prova, sono confermati nel ruolo con la qualifica di vice ispettore, secondo l'ordine della graduatoria finale.
5. Gli allievi vice ispettori durante i primi due anni di corso non possono essere impiegati in servizio di polizia, salvo i servizi di rappresentanza, di parata e d'onore.
6. I vice ispettori in prova sono assegnati ai servizi d'istituto per compiere il periodo di tirocinio applicativo di cui al comma 3. I vice ispettori in prova permangono nella sede di prima assegnazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55, terzo e quarto comma, per un periodo non inferiore a quattro anni, ovvero a due anni nel caso in cui siano stati assegnati a sedi disagiate.
[7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del corso.] (comma abrogato) (2)
Parole soppresse dall'art. 3, comma 1, lett. n), n. 1), del D.L.vo 27 dicembre 2019, n. 172.
Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. r), n. 6), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95.
Dimissioni dal corso per la nomina a vice ispettore [di polizia] (parole soppresse) (1)
(introdotto dall'art. 3, comma 5, del D.L.vo 12 maggio 1995, n. 197, nel testo modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b), del D.L.vo 28 febbraio 2001, n. 53 e dall'art. 3, comma 1, lett. o), del D.L.vo 27 dicembre 2019, n. 172)
1. Sono dimessi dal corso di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), gli allievi vice ispettori che:
a) non superano gli esami di fine corso o non sono dichiarati idonei al servizio di polizia;
b) dichiarano di rinunciare al corso;
c) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di novanta giorni anche non consecutivi ovvero di centoventi giorni se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso o da infermità dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli della Polizia di Stato, nel qual caso l'allievo è ammesso a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure per l'accesso alla qualifica. Nel caso in cui l'assenza è dovuta a gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere, o ad altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, il personale, a domanda, è ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure per l'accesso alla qualifica.
2. Gli allievi vice ispettori di sesso femminile, la cui assenza oltre novanta giorni è stata determinata da maternità, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
3. Sono espulsi dal corso gli allievi responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto di capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'istituto.
5. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione salvo che non si tratti di personale proveniente dai ruoli della Polizia di Stato.
Parole soppresse dall'art. 3, comma 1, lett. o), n. 1), del D.L.vo 27 dicembre 2019, n. 172.
Emolumento pensionabile
(introdotto dall'art. 3, comma 5, del D.L.vo 12 maggio 1995, n. 197, nel testo modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b), del D.L.vo 28 febbraio 2001, n. 53 e abrogato dall'art. 15, comma 1, lett. b), del D.L.vo 30 maggio 2003, n. 193, a decorrere dal 1° gennaio 2005)
[1. Ai vice ispettori che abbiano compiuto un anno di effettivo servizio nella qualifica e che, nell'anno precedente, abbiano riportato un giudizio non inferiore a "buono" e non abbiano riportato una sanzione più grave della deplorazione, è attribuito un emolumento pensionabile di lire 500.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita, riassorbibile all'atto dell'accesso al livello retribuivo superiore.
2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della deplorazione, l'attribuzione dell'emolumento pensionabile avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.]
Promozioni a ispettore
(sostituito dall'art. 3, comma 6, del D.L.vo 12 maggio 1995, n. 197 e modificato dall'art. 15, comma 2, del D.L.vo 28 febbraio 2001, n. 53 e modificato dall'art. 1, comma 1, lett. s), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95)
1. La promozione alla qualifica di ispettore si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale con qualifica di vice ispettore che abbia compiuto almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica stessa, oltre al primo biennio di corso di cui all'articolo 27-ter.
Emolumento pensionabile
(sostituito dall'art. 3, comma 6-bis, del D.L.vo 12 maggio 1995, n. 197, nel testo modificato dall'art. 3, comma 1, lett. c), del D.L.vo 28 febbraio 2001, n. 53 e abrogato dall'art. 15, comma 1, lett. b), del D.L.vo 30 maggio 2003, n. 193, a decorrere dal 1° gennaio 2005)
[1. Agli ispettori che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che, nei due anni precedenti, abbiano riportato un giudizio non inferiore a "buono" e non abbiano riportato una sanzione più grave della deplorazione, è attribuito un emolumento pensionabile di lire 500.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita, riassorbibile all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.
2. Per il personale sospeso cautelannente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di sanzione più grave della deplorazione, l'attribuzione dell'emolumento pensionabile avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.]
Promozione a ispettore principale
(sostituito dall'art. 19, comma 5, della legge 1° febbraio 1989, n. 53 e abrogato dall'art. 3, comma 7, del D.L.vo 12 maggio 1995, n. 197) (1)
[1. La promozione alla qualifica di ispettore principale si consegue, nei limiti dei posti disponibili, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con qualifica di ispettore che abbia compiuto almeno 5 anni di effettivo servizio nella qualifica stessa alla data dello scrutinio.]
Per gli effetti giuridici ed economici delle modifiche operate dall'art. 19, comma 5, della legge 1° febbraio 1989, n. 53, si rimanda all'art. 30, comma 1, della predetta legge 53/1989.
Concorso per titoli di servizio ed esame colloquio
(abrogato dall'art. 3, comma 7, del D.L.vo 12 maggio 1995, n. 197)
[Il concorso per titoli di servizio ed esame colloquio, di cui al precedente art. 29, è indetto annualmente con decreto del Ministro dell'interno, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale.
Il bando deve contenere l'indicazione del numero dei posti, il termine di presentazione delle domande e le modalità di partecipazione.
Le modalità del concorso, l'individuazione delle categorie dei titoli di servizio da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria, le materie oggetto dell'esame colloquio e la composizione della Commissione esaminatrice sono stabiliti con le procedure di cui al terzo comma dell'art. 59 della legge 1 aprile 1981, n. 121.]
Promozione a ispettore capo
(sostituito dall'art. 3, comma 8, del D.L.vo 12 maggio 1995, n. 197, nel testo modificato dall'art. 3, comma 1, lett. d), del D.L.vo 28 febbraio 2001, n. 53 e modificato dall'art. 3, comma 1, lett. p), del D.L.vo 27 dicembre 2019, n. 172)
1. La promozione alla qualifica di ispettore capo si consegue a ruolo aperto mediante scrutino per merito assoluto, al quale è ammesso il personale con la qualifica di ispettore, che abbia compiuto almeno sei anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.
.1 Clausola di salvaguardia economica per gli ispettori capo
(introdotto dall'art. 3, comma 8, del D.L.vo 12 maggio 1995, n. 197, nel testo modificato dall'art. 3, comma 1, lett. e), del D.L.vo 28 febbraio 2001, n. 53 e abrogato dall'art. 15, comma 1, lett. b), del D.L.vo 30 maggio 2003, n. 193, a decorrere dal 1° gennaio 2005)
[1. Agli ispettori capo che abbiano maturato dieci anni di permanenza nella qualifica, esclusi i periodi di ritardo nella progressione in carriera derivanti dall'applicazione di una delle cause di esclusione dagli scrutini previste dall'ordinamento vigente, che abbiano riportato, nel triennio precedente, un giudizio non inferiore a "buono" e che non abbiano riportato, nel biennio precedente, una sanzione disciplinare più grave della deplorazione, è attribuito, con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione del requisito temporale, il trattamento economico previsto per il personale della qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.
2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della deplorazione, il trattamento economico è attribuito, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio l957, n. 3.
3. Il trattamento di cui al comma 1 è riassorbito all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.]
Promozione alla qualifica di ispettore superiore
(introdotto dall'art. 3, comma 8, del D.L.vo 12 maggio 1995, n. 197, sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. t), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95 e modificato dall'art. 3, comma 1, lett. q), del D.L.vo 27 dicembre 2019, n. 172)
1. L'accesso alla qualifica di ispettore superiore si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale avente una anzianità di otto anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo. Per l'ammissione allo scrutinio è richiesto il possesso di una delle lauree triennali o delle lauree magistrali o specialistiche di cui all'articolo 5-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.
Attribuzione di uno scatto aggiuntivo agli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblico sicurezza
(introdotto dall'art. 3, comma 8, del D.L.vo 12 maggio 1995, n. 197, nel testo modificato dall'art. 3, comma 1, lett. f), del D.L.vo 28 febbraio 2001, n. 53 e abrogato dall'art. 15, comma 1, lett. b), del D.L.vo 30 maggio 2003, n. 193, a decorrere dal 1° gennaio 2005)
[1. Agli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza che abbiano maturato sette anni di effettivo servizio nella qualifica e attribuito uno scatto aggiuntivo, fermo restando quanto previsto dal comma 2.
2. Lo scatto aggiuntivo non è attribuito al personale che nel biennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a "buono" o che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della deplorazione.
3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della deplorazione, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.]
Promozione a sostituto commissario (1)
(introdotto dall'art. 3, comma 8, del D.L.vo 12 maggio 1995, n. 197, nel testo modificato dall'art. 3, comma 1, lett. f), del D.L.vo 28 febbraio 2001, n. 53, modificato dall'art. 8, comma 7, lett. a) e b), del D.L.vo 30 maggio 2003, n. 193, a decorrere dal 1° gennaio 2005 e sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. u), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95)
1. La promozione alla qualifica di sostituto commissario si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di ispettore superiore che abbia compiuto almeno otto anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.
2. Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.
In deroga a quanto previsto dall'articolo annotato, si rimanda all'art. 2, comma 1, lett. l-bis), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95.
Riassorbimento degli scatti aggiuntivi
(introdotto dall'art. 3, comma 8, del D.L.vo 12 maggio 1995, n. 197, nel testo modificato dall'art. 3, comma 1, lett. f), del D.L.vo 28 febbraio 2001, n. 53 e abrogato dall'art. 15, comma 1, lett. b), del D.L.vo 30 maggio 2003, n. 193, a decorrere dal 1° gennaio 2005)
[1. Gli scatti aggiuntivi di cui agli articoli 31-ter e 31-quater sono riassorbiti all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.]
Ruolo dei commissari
(abrogato dall'art. 69, comma 1, lett. b), del D.L.vo 5 ottobre 2000, n. 334)
[Il ruolo dei commissari è articolato in quattro qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
vice commissario;
commissario;
commissario capo;
vice questore aggiunto.]
Funzioni del personale del ruolo dei commissari
(abrogato dall'art. 69, comma 1, lett. b), del D.L.vo 5 ottobre 2000, n. 334)
[Il personale appartenente al ruolo dei commissari, cui sono attribuite le funzioni previste dal paragrafo II, n. 5 dell'art. 36 della legge 1 aprile 1981, n. 121, riveste le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.
I vice commissari ed i commissari espletano le suddette funzioni in collaborazione con i funzionari preposti alla direzione degli uffici e reparti cui sono addetti.
Ai commissari è, altresì, affidata la direzione di uffici o reparti, con le connesse responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti.
In caso di assenza o impedimento, i vice commissari sostituiscono il titolare nella direzione dell'ufficio o reparto.
Ai commissari capi ed ai vice questori aggiunti, oltre alle suddette funzioni, sono attribuite quelle di indirizzo e coordinamento di più unità organiche, nell'ambito dell'ufficio o reparto cui sono addetti. Essi sono, altresì, preposti ad uffici o reparti non riservati al personale del ruolo dei dirigenti, con piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti. I commissari capi ed i vice questori aggiunti sono collaboratori dei dirigenti della Polizia di Stato e li sostituiscono nella direzione di uffici o reparti, in caso di assenza o impedimento.
Gli appartenenti al ruolo dei commissari provvedono altresì all'addestramento del personale dipendente e svolgono, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di istruzione e formazione del personale della Polizia di Stato.]
Nomina a vice commissario
(abrogato dall'art. 69, comma 1-bis, lett. a), del D.L.vo 5 ottobre 2000, n. 334, a decorrere dal 15 marzo 2001, nel testo modificato dall'art. 8, comma 1, lett. y), del D.L.vo 3 maggio 2001, n. 201)
[La nomina a vice commissario si consegue secondo le modalità stabilite dagli articoli 55 e 56 della legge 1 aprile 1981, n. 121.]
Promozione a commissario
(abrogato dall'art. 69, comma 1-bis, lett. a), del D.L.vo 5 ottobre 2000, n. 334, a decorrere dal 15 marzo 2001, nel testo modificato dall'art. 8, comma 1, lett. y), del D.L.vo 3 maggio 2001, n. 201)
[La promozione alla qualifica di commissario si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di vice commissario che abbia compiuto due anni di servizio effettivo nella qualifica.]
Promozione a commissario capo
(abrogato dall'art. 69, comma 1-bis, lett. a), del D.L.vo 5 ottobre 2000, n. 334, a decorrere dal 15 marzo 2001, nel testo modificato dall'art. 8, comma 1, lett. y), del D.L.vo 3 maggio 2001, n. 201)
[La promozione alla qualifica di commissario capo si consegue mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario che abbia compiuto almeno tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica.]
Promozione a vice questore aggiunto
(abrogato dall'art. 69, comma 1-bis, lett. a), del D.L.vo 5 ottobre 2000, n. 334, a decorrere dal 15 marzo 2001, nel testo modificato dall'art. 8, comma 1, lett. y), del D.L.vo 3 maggio 2001, n. 201)
[La promozione alla qualifica di vice questore aggiunto si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario capo che abbia compiuto quattro anni di servizio effettivo nella qualifica.]
Ruolo dei dirigenti
(abrogato dall'art. 69, comma 1, lett. b), del D.L.vo 5 ottobre 2000, n. 334)
[Il ruolo dei dirigenti è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
primo dirigente;
dirigente superiore;
dirigente generale.]
Funzioni del personale appartenente al ruolo dei dirigenti
(abrogato dall'art. 69, comma 1, lett. b), del D.L.vo 5 ottobre 2000, n. 334)
[Ferme restandole funzioni previste dalla legge 1 aprile 1981, n. 121, e dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, agli appartenenti al ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato è attribuita la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza.
I dirigenti generali della Polizia di Stato sono preposti agli uffici indicati della tabella A allegata.
I dirigenti superiori della Polizia di Stato sono preposti alle questure, ai servizi presso il dipartimento della pubblica sicurezza, nonchè agli altri uffici di cui all'art. 31 della legge 1 aprile 1981, n. 121, che abbiano particolare rilevanza e che siano determinati con decreto del Ministro dell'interno.
I primi dirigenti della Polizia di Stato oltre a svolgere le funzioni vicarie presso le questure, sono preposti alle divisioni o uffici di pari livello ed ai commissariati di particolare rilevanza, nonchè agli altri uffici e reparti determinati con decreto del Ministro dell'interno; sono, altresì, preposti alle divisioni presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
I dirigenti della Polizia di Stato svolgono anche funzioni ispettive.
Ai primi dirigenti della Polizia di Stato, che non svolgono funzioni vicarie, è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.
I dirigenti della Polizia di Stato, preposti agli uffici o reparti o istituti d'istruzione hanno altresì la responsabilità dell'istruzione, della formazione e dell'addestramento del personale dipendente.]
Nomina a primo dirigente
(abrogato dall'art. 69, comma 1, lett. b), del D.L.vo 5 ottobre 2000, n. 334)
[La nomina a primo dirigente si consegue mediante corso di formazione dirigenziale, con esame finale, al quale è ammesso il personale del ruolo dei commissari in possesso della qualifica di vice questore aggiunto o con nove anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo.
L'ammissione al corso, nel limite dei posti che si prevede si renderanno disponibili alla data della sua conclusione, aumentati del 50% con arrotondamento all'unità per eccesso, si consegue mediante concorso interno per titoli di servizio ed esami.
Al concorso per titoli di servizio ed esami, sarà ammesso, secondo l'ordine di ruolo, a cominciare dalla qualifica più elevata, nel limite di otto volte i posti da conferire, il personale di cui al primo comma che nell'ultimo quinquennio abbia riportato il giudizio complessivo di "ottimo" di cui al successivo art. 62.
Il concorso per titoli ed esami è indetto annualmente con decreto del Ministro dell'interno da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale. (1)
Gli aspiranti indicano nella domanda i titoli di servizio di cui al punto c) del successivo comma settimo allegando la documentazione di cui l'Amministrazione non sia in possesso.
Il direttore della Direzione centrale del personale presso il Dipartimento della pubblica sicurezza invia alla commissione esaminatrice del concorso l'elenco dei titoli posseduti da ciascun aspirante, il fascicolo personale, copia dello stato matricolare, le domande ed i titoli prodotti dagli interessati.
Le categorie di titoli di servizio ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:
a) rapporti informativi e giudizi complessivi del quinquennio anteriore, punti 25:
b) qualità delle funzioni svolte con particolare riferimento alla specifica competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilità assunta anche in relazione alla sede di servizio, punti 10;
c) incarichi e servizi speciali conferiti con specifico provvedimento dall'Amministrazione, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale, punti 6;
d) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale del candidato, con particolare riguardo al profitto tratto dai corsi professionali, punti 4;
e) idoneità conseguita in precedenti corsi di formazione dirigenziale, punti 3,50;
f) speciali riconoscimenti, punti 1,50.
L'esame consiste in:
1) una prova scritta teorico-pratica di carattere professionale;
2) un colloquio rivolto ad accertare il grado di preparazione professionale del candidato, con particolare riferimento alle funzioni dirigenziali che sarà chiamato a svolgere.
Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato nella prova scritta un punteggio non inferiore a 30 cinquantesimi.
Il punteggio sia per la prova scritta che per il colloquio è espresso in cinquantesimi e l'esito delle prove è considerato favorevole quando la votazione non sia per ciascuna di esse inferiore a trenta cinquantesimi.
La votazione complessiva è data dalla somma del voto riportato nella valutazione dei titoli e della media del voto riportato nella prova scritta e del voto ottenuto nel colloquio.
A parità di punteggio, ha la preferenza il candidato con qualifica più elevata e, a parità di qualifica, il candidato collocato prima nel ruolo di anzianità.
Il personale, che per due volte non consegue l'idoneità nelle prove d'esame, non potrà più essere ammesso al concorso di cui al presente articolo.]
Comma modificato da Avviso di Rettifica pubblicato nella G.U.R.I. 25 giugno 1982, n. 173.
Corso di formazione dirigenziale
(abrogato dall'art. 69, comma 1, lett. b), del D.L.vo 5 ottobre 2000, n. 334)
[Il corso di formazione dirigenziale - cui provvede l'Istituto superiore di polizia - è ad indirizzo spiccatamente professionale e mira a perfezionare la conoscenza delle tecniche attinenti ai compiti istituzionali, senza peraltro prescindere dall'approfondimento della cultura giuridica indispensabile per l'esercizio delle funzioni dirigenziali.
Il corso ha la durata di sei mesi.
I programmi e le modalità del corso saranno stabiliti con la procedura di cui al penultimo comma dell'art. 60 della legge 1 aprile 1981, n. 121.]
Commissione del concorso per titoli ed esami
(abrogato dall'art. 69, comma 1, lett. b), del D.L.vo 5 ottobre 2000, n. 334)
[La commissione del concorso per titoli ed esami, nominata con decreto del Ministro dell'interno, è composta da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi con qualifica non inferiore a consigliere di Stato e da quattro membri di cui tre scelti tra i dirigenti della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore, due dei quali ricoprano le funzioni di questore, e uno scelto tra i dirigenti dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a dirigente superiore, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario direttivo in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.]
Attribuzione della qualifica di dirigente superiore
(abrogato dall'art. 69, comma 1, lett. b), del D.L.vo 5 ottobre 2000, n. 334)
[La qualifica di dirigente superiore, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, viene conferita mediante scrutinio per merito comparativo di cui all'art. 61 del presente decreto legislativo, ai primi dirigenti che compiano alla stessa data tre anni di effettivo servizio nella qualifica.
Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.]
Collocamento a riposo d'ufficio dei primi dirigenti (1)
(sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.L. 19 dicembre 1984, n. 858, convertito dalla legge 17 febbraio 1985, n. 19, con effetto dal 1 dicembre 1984)
I primi dirigenti allorché abbiano compiuto trenta anni di effettivo servizio nei ruoli dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato e dieci nella qualifica rivestita, incluso il periodo trascorso nella posizione di vice questore dei ruoli ad esaurimento, possono chiedere di essere collocati a riposo.
La relativa domanda deve essere prodotta entro e non oltre sessanta giorni dalla data in cui l'interessato abbia maturato entrambi i requisiti suddetti; se tali requisiti siano già maturati alla data di entrata in vigore della presente norma, il termine di presentazione decorre da questa ultima data.
Il predetto personale viene collocato a riposo con la qualifica di dirigente superiore ed il connesso trattamento economico.
La Corte Costituzionale con sentenza n. 531 del 30 novembre 1989 - 11 dicembre 1989, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo annotato.
Collocamento a disposizione
(abrogato dall'art. 69, comma 1, lett. b), del D.L.vo 5 ottobre 2000, n. 334)
[I dirigenti generali della Polizia di Stato possono, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, essere collocati a disposizione del Ministero dell'interno, quando sia richiesto dall'interesse del servizio.
I dirigenti generali della Polizia di Stato collocati a disposizione vi possono rimanere per tre anni, salvo quando siano investiti di incarichi speciali, nel qual caso lo stato di disposizione si protrae per tutta la durata dell'incarico stesso.
I dirigenti generali della Polizia di Stato a disposizione non possono eccedere il numero di tre oltre quello dei posti del ruolo organico.]
Collocamento a riposo d'ufficio
Ai dirigenti generali e dirigenti superiori della Polizia di Stato continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 249 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Corsi di specializzazione, perfezionamento, abilitazione, qualificazione e aggiornamento
(introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. r), del D.L.vo 27 dicembre 2019, n. 172)
1. Il personale della Polizia di Stato può essere avviato alla frequenza di corsi di specializzazione, perfezionamento, abilitazione, qualificazione e aggiornamento, anche previo superamento di specifiche selezioni mediche e psico-attitudinali.
2. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, sono stabilite le modalità di svolgimento, il piano degli studi e la durata del percorso formativo, comprese le eventuali prove d'esame.
3. Durante la frequenza dei corsi di cui al comma 1 il personale non può essere impiegato in attività diverse da quelle formative, salvo eccezionali esigenze di servizio.
Diritti e doveri
I diritti e i doveri del personale della Polizia di Stato sono previsti e disciplinati dal capo V della legge 1 aprile 1981, n. 121, dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, in quanto compatibili, nonchè dalle norme del presente decreto legislativo.
Obbligo di residenza
Il personale di cui al presente decreto legislativo deve risiedere nel luogo ove ha sede l'ufficio o reparto cui è destinato.
Il capo dell'ufficio o reparto, per rilevanti ragioni, autorizza il dipendente che ne faccia richiesta a risiedere altrove, quando ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento d'ogni altro suo dovere.
Dell'eventuale diniego è data comunicazione scritta all'interessato. Il provvedimento deve essere motivato.
Congedi (1)
I congedi per il personale di cui al presente decreto legislativo sono disciplinati dagli articoli 36 e seguenti decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.
Il congedo ordinario per il personale con oltre 25 anni di servizio ha la durata di 45 giorni.
Il diritto al congedo ordinario matura dalla data di nomina in prova.
Per il personale assunto ai sensi della legge 8 luglio 1980, n. 343 si applicano, nel primo anno di servizio, le disposizioni previste per i militari di leva.
I congedi degli allievi, che frequentano i corsi per la nomina ad agente in prova, vice ispettore in prova e vice commissario in prova, sono disciplinati dai regolamenti dei rispettivi istituti di istruzione.
A parziale modifica dell'articolo annotato si rimanda all'art. 8, comma 1, del D.P.R. 27 marzo 1984, n. 69.
Incompatibilità
Il personale di cui al presente decreto legislativo non può esercitare il commercio, l'industria nè alcuna professione o mestiere o assumere impieghi pubblici o privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, salvo i casi previsti da disposizioni speciali.
Il divieto di cui al comma precedente non si applica nei casi di società cooperative tra impiegati dello Stato.
Il personale può essere prescelto come perito o arbitro, previa autorizzazione del Ministro o del capo dell'ufficio da lui delegato.
Diffida
Il personale di cui al presente decreto legislativo, che contravvenga al divieto previsto dall'art. 50, viene diffidato dal Ministro dell'interno, o dal capo dell'ufficio da lui delegato, a cessare dalla situazione di incompatibilità.
Decorsi quindici giorni dalla diffida, senza che la incompatibilità sia cessata, il personale stesso decade dall'impiego.
Il relativo provvedimento è adottato con decreto del Ministro dell'interno, sentito il consiglio di amministrazione. (1)
La circostanza che il dipendente abbia obbedito alla diffida di cui al primo comma del presente articolo non preclude l'eventuale azione disciplinare.
Comma modificato da Avviso di Rettifica pubblicato nella G.U.R.I. 25 giugno 1982, n. 173.
Aspettativa
(integrato dall'art. 32, comma 1, della legge 10 ottobre 1986, n. 668)
Salvo quanto previsto dal successivo art. 53, e ferme restando le disposizioni degli articoli 81, secondo comma, 88 e 89 della legge 1 aprile 1981, n. 121, per il personale di cui al presente decreto legislativo l'aspettativa è disciplinata dalla normativa vigente per gli impiegati civili dello Stato.
Il periodo di ricovero in luoghi di cura a seguito di ferite o lesioni riportate per causa di servizio non è computato ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa.
Mandato amministrativo o politico
Il personale di cui al presente decreto legislativo, candidato alle elezioni politiche ed amministrative, non può prestare servizio per tre anni nell'ambito della circoscrizione nella quale si è presentato come candidato.
Il personale non può prestare servizio nella circoscrizione ove è stato eletto per tutta la durata del mandato amministrativo o politico, e, comunque, per un periodo non inferiore a tre anni, e deve essere trasferito nella sede più vicina, compatibilmente con la qualifica rivestita.
Il personale eletto a cariche amministrative viene collocato in aspettativa, a domanda, per tutta la durata del mandato amministrativo, con il trattamento economico previsto dall'art. 3 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078.
Detto personale, ove non si avvalga della facoltà prevista dal comma precedente, è autorizzato ad assentarsi dal servizio dal Capo dell'ufficio o reparto nel quale presta servizio, per il tempo necessario all'espletamento del mandato amministrativo, con diritto oltre che al trattamento economico ordinario anche agli assegni, alle indennità per servizi e funzioni di carattere speciale, ai compensi per speciali prestazioni ed al compenso per lavoro straordinario, in relazione all'orario di servizio prestato ed ai servizi di istituto effettivamente svolti.
I periodi di aspettativa e di assenza sono considerati a tutti i fini come servizio effettivamente prestato.
Revisione delle piante organiche degli uffici e reparti periferici
Le piante organiche degli uffici o reparti periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, determinati ai sensi dell'art. 31 della legge 1 aprile 1981, n. 121, possono essere modificati con decreto del Ministro dell'interno, in relazione ai mutamenti di carattere non temporaneo che intervengano nelle situazioni locali.
Trasferimenti
(modificato dall'art. 1, comma 297, della legge27 dicembre 2017, n. 205 e dall'art. 1, comma 1, lett. c), della legge 4 aprile 2025, n. 42)
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6-bis, comma 4-bis, e dall'articolo 27-ter, comma 6, del presente decreto nonchè dall'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, i trasferimenti di sede del personale di cui al presente decreto legislativo, fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 88 della legge 1 aprile 1981, n. 121, possono essere disposti a domanda dell'interessato, ove questi abbia prestato servizio nella stessa sede ininterrottamente per due anni. A tal fine l'Amministrazione rende noto semestralmente, per ogni sede, il numero delle domande presentate dal personale distinte per ruoli e qualifiche, e pubblica annualmente l'elenco delle sedi disagiate, individuate con decreto del Ministro, sentito il Consiglio nazionale di polizia. (1)
Il personale che presta servizio nelle sedi disagiate può chiedere il trasferimento dopo un anno di permanenza in sede.
Nel disporre il trasferimento d'ufficio l'Amministrazione deve tener conto delle esigenze di servizio e anche delle situazioni di famiglia e del servizio già prestato in sedi disagiate.
Il trasferimento ad altra sede può essere disposto anche in soprannumero all'organico dell'ufficio o reparto quando la permanenza del dipendente nella sede nuoccia al prestigio dell'Amministrazione o si sia determinata una situazione oggettiva di rilevante pericolo per il dipendente stesso, o per gravissime ed eccezionali situazioni personali.
La destinazione del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato è disposta dal capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.
In deroga a quanto previsto dal comma annotato, si rimanda all'art. 2, comma 1, lett. aaaa), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95.
Comando presso altra amministrazione
Il personale di cui al presente decreto legislativo può essere comandato a prestare servizio presso altre amministrazioni, o enti che svolgono attività di polizia.
Il comando è disposto, per tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute e particolari esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza.
Al comando si provvede con decreto dei Ministri competenti, sentiti l'interessato ed il consiglio di amministrazione.
Per i dirigenti generali si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti.
Salvo i casi previsti dai precedenti commi è vietata l'assegnazione, anche temporanea, di personale a reparti od uffici non dipendenti dalle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza.
Al personale comandato si applica, altresì, per quanto compatibile, la disposizione di cui all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e successive modificazioni.
Collocamento fuori ruolo
Il collocamento fuori ruolo del personale di cui al presente decreto legislativo continua ad essere disciplinato dalla normativa vigente in materia, in quanto compatibile.
Cause di cessazione dal servizio
Le cause di cessazione dal servizio del personale di cui al presente decreto legislativo sono quelle previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, nonchè dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
I limiti di età per il collocamento a riposo sono quelli previsti dalla tabella B allegata al presente decreto.
Richiamo in servizio
(sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.L. 19 dicembre 1984, n. 858, convertito dalla legge 17 febbraio 1985, n. 19)
Per speciali esigenze di servizio della Polizia di Stato e nei limiti delle vacanze dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia, il Ministro dell'interno può, sentiti gli interessati, richiamare coloro che abbiano prestato servizio nei ruoli degli agenti ed assistenti e dei sovrintendenti.
Il richiamo in servizio è disposto con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.
Il richiamo ha la durata di un anno e può essere prorogato qualora perdurino le esigenze di servizio e continui a sussistere la vacanza in organico.
Il Ministro dell'interno può disporre, con decreto motivato, il ricollocamento a riposo del personale richiamato anche prima della scadenza annuale.
Il personale di cui al presente articolo cessa comunque dalla posizione di richiamo al compimento del 620 anno di età.
Nei confronti del personale richiamato possono essere disposte promozioni per merito straordinario e continuano ad applicarsi le norme relative allo stato giuridico vigente per i ruoli di appartenenza.
Il personale del ruolo dei sovrintendenti cui spetta la promozione alla qualifica di vice ispettore o di ispettore ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, può essere richiamato in servizio rispettivamente con la qualifica di sovrintendente principale o di sovrintendente capo. In tal caso le disposizioni di cui all'articolo 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, si applicano dal giorno precedente a quello della cessazione del richiamo.
Riammissione in servizio (1)
La riammissione in servizio del personale di cui al presente decreto è disciplinata dall'art. 132 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Non può essere riammesso il personale dispensato dal servizio per infermità.
La Corte Costituzionale con sentenza n. 284 del 30 giugno - 5 luglio 1999, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo annotato.
Norme relative agli scrutini
Non è ammesso a scrutinio il personale di cui al presente decreto legislativo che nei tre anni precedenti lo scrutinio stesso abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.
Gli scrutini per merito assoluto, previsti dal presente decreto legislativo, sono disciplinati dall'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.
Lo scrutinio per merito comparativo consiste nel giudizio della completa personalità dell'impiegato emesso sulla base dei titoli risultanti dal fascicolo personale e dello stato matricolare, con particolare riferimento ai rapporti informativi e relativi giudizi complessivi.
Negli scrutini per merito comparativo si dovrà tener conto, altresì, degli incarichi e servizi svolti e della qualità delle funzioni, con particolare riferimento alla competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilità assunte anche in relazione alla sede di servizio.
Salvo quanto diversamente previsto dal presente decreto legislativo, per gli scrutini si applicano le disposizioni previste dagli articoli 15 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.
Rapporti informativi
(modificato dall'art. 2, comma 1, lett. f), del D.L.vo 5 ottobre 2018 n. 126 e dall'art. 3, comma 1, lett. s), del D.L.vo 27 dicembre 2019, n. 172)
Per il personale di cui al presente decreto legislativo con qualifica inferiore a vice questore aggiunto e qualifiche equiparate, deve essere redatto, entro il mese di gennaio di ciascun anno, un rapporto informativo che si conclude con il giudizio complessivo di "ottimo", "distinto", "buono", "mediocre" o "insufficiente".
Il giudizio complessivo deve essere motivato.
Al personale nei confronti del quale, nell'anno cui si riferisce il rapporto informativo, sia stata inflitta una sanzione disciplinare più grave della deplorazione, non può essere attribuito un giudizio complessivo superiore a "buono".
Con decreto del Ministro dell'interno saranno stabilite le modalità in base alle quali deve essere redatto il rapporto informativo, volto a delineare la personalità dell'impiegato, tenendo conto dei seguenti parametri di giudizio, da prevedere in tutto o in parte in relazione alle diverse funzioni attribuite al personale di ciascun ruolo ed alle relative responsabilità:
1) competenza professionale;
2) capacità di risoluzione;
3) capacità organizzativa;
4) qualità dell'attività svolta;
5) altri elementi di giudizio.
Per ciascuno degli indicati parametri, dovranno essere previsti più elementi di giudizio, per ognuno dei quali sarà attribuito dall'organo competente alla compilazione del rapporto informativo, di cui ai successivi articoli 64, 65 e 66, un punteggio variabile da un minimo di 1 ad un massimo di 3.
Il consiglio di amministrazione ogni triennio determina mediante coefficienti numerici i criteri di valutazione dei titoli, in relazione alle esigenze dei ruoli e delle carriere dei funzionari della Polizia di Stato.
Giudizio complessivo
L'organo competente ad esprimere il giudizio complessivo di cui ai successivi articoli, può, con adeguata motivazione, variare in più o in meno, nei limiti indicati all'ultimo comma del precedente articolo, i punteggi relativi ai singoli elementi di giudizio.
Ha altresì facoltà di attribuire complessivamente due punti al personale che abbia riportato il punteggio massimo previsto per ciascun elemento.
L'appartenente alla Polizia di Stato prima di apporre la firma sul modulo con il quale gli è comunicato il giudizio complessivo, prende visione de rapporto informativo.
Entro trenta giorni dalla comunicazione, può ricorrere al consiglio di amministrazione, con facoltà di inoltrare il ricorso in piego chiuso.
Organi competenti alla compilazione del rapporto Informativo per il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza
(integrato dall'art. 68, comma 4, del D.L.vo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo modificato dall'art. 10, comma 1, lett. n.), n. 1), del D.L.vo 28 dicembre 2001, n. 477 e modificato dall'art. 2, comma 1, lett. g), del D.L.vo 5 ottobre 2018 n. 126)
Il rapporto informativo, per il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, è compilato:
[a) per il primo dirigente, dal direttore della direzione centrale o ufficio dove presta servizio; il rapporto informativo viene vistato dal capo della polizia che, per il tramite della Direzione centrale del personale, lo trasmette con le proprie osservazioni al consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo;] (lettera abrogata) (1)
[b) per il vice questore aggiunto e per il commissario capo o qualifiche equiparate, dal direttore della divisione da cui dipendono; il rapporto informativo viene vistato dal direttore della direzione o ufficio centrale presso il quale prestano servizio che, per il tramite della direzione centrale del personale, lo trasmette con le proprie osservazioni al consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo;] (lettera abrogata) (1)
c) per il commissario capo, il commissario ed il vice commissario o qualifiche equiparate, dal direttore della divisione presso la quale prestano servizio. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore della direzione o ufficio centrale presso il quale il personale interessato presta servizio;
d) per il personale dei ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti o qualifiche equiparate, dal direttore della divisione da cui dipende. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore della direzione o ufficio centrale presso il quale presta servizio;
e) per il personale dei ruoli degli assistenti e degli agenti o qualifiche equiparate, dal funzionario dal quale direttamente dipende. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore della divisione presso la quale il personale interessato presta servizio. (2)
Per il personale in servizio presso l'ufficio per il coordinamento e la pianificazione di cui all'art. 5, lettera a) della legge 1 aprile 1981, n. 121, competente alla compilazione del rapporto informativo è il direttore dell'ufficio predetto.
Per i commissari capo, commissari e vice commissari e qualifiche equiparate in servizio presso uffici a composizione interforze diretti da ufficiali o fuzionari delle altre Forze di polizia indicate nell'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n 121, competenti alla compilazione sono i dirigenti della Polizia di Stato, individuati con il regolamento di semplificazione previsto dall'articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50, previa acquisizione degli elementi di valutazione da parte del competente capo dell'ufficio.
Le disposizioni di cui al terzo comma, con le modalità ivi previste, si applicano anche al personale non direttivo della Polizia di Stato.
In mancanza di dirigenti della Polizia di Stato, organi competenti alla compilazione dei rapporti informativi sono gli appartenenti ai ruoli sottordinati individuati con il regolamento di cui al comma precedente.
Fino all'emanazione del suddetto regolamento di semplificazione, le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi terzo e quarto sono individuate con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.
Le disposizioni di cui al terzo, quarto e quinto comma si applicano a decorrere dall'anno 2002, in relazione all'attività svolta nell'anno 2001.
Lettera abrogata dall'art. 2, comma 1, lett. g), n. 1), del D.L.vo 5 ottobre 2018 n. 126.
Comma modificato da Avviso di Rettifica pubblicato nella G.U.R.I. 25 giugno 1982, n. 173.
Organi competenti alla compilazione del rapporto Informativo per il personale in servizio presso le questure e gli uffici dipendenti
(integrato dall'art. 12, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 232 e modificato dall'art. 2, comma 1, lett. h), del D.L.vo 5 ottobre 2018 n. 126)
Il rapporto informativo, per il personale di cui al presente decreto legislativo in servizio presso le questure e gli uffici da esse dipendenti, ai sensi dell'art. 31, numeri 2, 4 e 5 della legge 1 aprile 1981, n. 121, è compilato:
[a) per il primo dirigente, dal questore; il rapporto informativo viene vistato dal capo della Polizia che, per il tramite della direzione centrale del personale, lo trasmette con le proprie osservazioni al consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo;] (lettera abrogata) (1)
[b) per il vice questore aggiunto e per il commissario capo, dal primo dirigente dal quale direttamente dipendono o dal vice questore vicario nell'ipotesi che il personale stesso non dipenda da un primo dirigente. Il rapporto informativo viene vistato dal questore che, per il tramite della direzione centrale del personale, lo trasmette con le proprie osservazioni al consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo;] (lettera abrogata) (1)
c) per il commissario capo, il commissario, il vice commissario ed il personale dei ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti, dal primo dirigente dal quale dipendono o dal vice questore vicario nell'ipotesi che il personale stesso non dipenda da un primo dirigente. Il giudizio complessivo è espresso dal questore;
d) per il personale dei ruoli degli assistenti e degli agenti, dal funzionario dall'ispettore o dal sovrintendente dal quale direttamente dipende. Il giudizio complessivo è espresso dal primo dirigente o dal vice questore vicario, nell'ipotesi che il personale stesso non dipenda da un primo dirigente.
Alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso le sezioni di polizia giudiziaria costituite nelle Procure della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni, i Tribunali ordinari e le Preture sono competenti gli organi previsti dal precedente comma, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1989, n. 271.
Lettera abrogata dall'art. 2, comma 1, lett. h), n. 1), del D.L.vo 5 ottobre 2018 n. 126.
Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso uffici e reparti periferici dipendenti dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza
(sostituito dall'art. 11, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 232 e dall'art. 68, comma 4-bis, del D.L.vo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo modificato dall'art. 9, comma 1, del 28 dicembre 2001, n. 477)
1. Gli organi competenti per la compilazione del rapporto informativo per il personale del presente decreto, in servizio presso gli uffici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), n. 4, 5, 6 e 7, e lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, sono individuati con il regolamento di semplificazione previsto dall'articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50. Fino all'emanazione del suddetto regolamento di semplificazione, gli organi competenti sono individuati con decreto del capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica Sicurezza.
Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per i commissari capo
(introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. i), del D.L.vo 5 ottobre 2018 n. 126)
1. A partire dalle valutazioni per l'anno 2018, il rapporto informativo del commissario capo è compilato dagli stessi organi competenti alla compilazione del rapporto informativo del commissario e del vice commissario e ne segue la medesima procedura.
Rapporto informativo per il personale in posizione di comando o fuori ruolo
Per il personale di cui al presente decreto nella posizione di comando o fuori ruolo, si applica l'art. 53 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per quanto compatibile.
Consiglio di amministrazione
Sulle questioni attinenti allo stato giuridico del personale direttivo e dirigente di cui al presente decreto legislativo si esprime il consiglio di amministrazione di cui alla lettera d), dell'art 146 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, modificato dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775 e dalla legge 2 agosto 1975, n. 387.
I rappresentanti elettivi del personale sono fissati in numero di quattro.
Con decreto del Ministro dell'interno saranno dettate norme per l'elezione dei rappresentanti del personale, in modo da assicurare la presenza di almeno un funzionario appartenente al ruolo dei dirigenti o a quello dei commissari.
Commissioni per il personale non direttivo della Polizia di Stato
(modificato dall'art. 2, comma 1, lett. l), del D.L.vo 5 ottobre 2018 n. 126)
Sulle questioni concernenti lo stato giuridico e la progressione di carriera del personale non direttivo di cui al presente decreto si esprimono specifiche commissioni, rispettivamente per il personale del ruolo degli ispettori, per quello del ruolo dei sovrintendenti e per quello dei ruoli degli assistenti e degli agenti, presiedute da un vice capo della Polizia o da un dirigente generale in servizio presso il dipartimento della pubblica sicurezza e composte da quattro membri scelti fra i dirigenti in servizio presso lo stesso dipartimento.
Delle predette commissioni fanno parte quattro rappresentanti del personale eletti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 68.
In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da funzionari con qualifica fino a vice questore.
La nomina dei componenti e dei segretari delle commissioni viene conferita con provvedimento del capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.
All'inizio di ogni anno le commissioni propongono al Consiglio di amministrazione di cui all'art. 68, per l'approvazione, i criteri di massima che verranno seguiti negli scrutini per merito comparativo e per merito assoluto.
Preposizione all'istituto superiore di polizia ed alla scuola di perfezionamento per le forze di polizia
I dirigenti generali dell'Amministrazione civile dell'interno, provenienti dal ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, possono essere preposti all'istituto superiore di polizia ed alla Scuola di perfezionamento per le forze di polizia.
Promozione per merito straordinario degli appartenenti al ruolo degli agenti e degli assistenti
(sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. m), del D.L.vo 5 ottobre 2018 n. 126 e modificato dall'art. 3, comma 1, lett. t), del D.L.vo 27 dicembre 2019, n. 172)
1. La promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito straordinario agli agenti, agli agenti scelti e agli assistenti, i quali nell'esercizio delle loro funzioni abbiano conseguito eccezionali risultati in attività attinenti ai loro compiti, rendendo straordinari servizi all'Amministrazione della pubblica sicurezza, dando prova di eccezionale capacità e dimostrando di possedere qualità necessarie per ben adempiere le funzioni della qualifica superiore, ovvero abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica.
Promozione per merito straordinario degli assistenti capo e degli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti
(modificato dall'art. 2, comma 1, lett. n), del D.L.vo 5 ottobre 2018 n. 126)
La promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito straordinario agli assistenti capo, ai vice sovrintendenti e ai sovrintendenti, i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano conseguito eccezionali risultati in attività attinenti ai loro compiti, rendendo straordinari servizi all'Amministrazione della pubblica sicurezza, dando prova di eccezionale capacità e dimostrando di possedere le qualità necessarie per bene adempiere le funzioni della qualifica superiore, ovvero abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica.
Al personale con qualifica di sovrintendente capo, che si trovi nelle condizioni previste dal precedente comma, possono essere attribuiti, o la classe superiore di stipendio o, se più favorevoli, tre scatti di anzianità.
Promozione per merito straordinario degli appartenenti al ruolo degli ispettori
(modificato dall'art. 1, comma 1, lett. v), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95 e dall'art. 2, comma 1, lett. o), del D.L.vo 5 ottobre 2018 n. 126)
La promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito straordinario ai vice ispettori, agli ispettori, agli ispettori capo e agli ispettori superiori i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano conseguito eccezionali risultati in attività attinenti ai loro compiti, rendendo straordinari servizi all'Amministrazione della pubblica sicurezza, dando prova di eccezionale capacità e dimostrando di possedere le qualità necessarie per bene adempiere le funzioni della qualifica superiore, ovvero abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica.
Al personale con qualifica di sostituto commissario, che si trovi nelle condizioni previste dal precedente comma, possono essere attribuiti, o la classe superiore di stipendio o, se più favorevoli, tre scatti di anzianità.
Promozione per merito straordinario dei funzionari
(modificato e integrato dall'art. 1, comma 1, lett. z), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95, sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. p), del D.L.vo 5 ottobre 2018 n. 126 e modificato e integrato dall'art. 3, comma 1, lett. u), del D.L.vo 27 dicembre 2019, n. 172)
1. La promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito straordinario ai vice commissari, ai commissari, ai commissari capo, ai vice questori aggiunti, ai vice questori ed ai primi dirigenti i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano conseguito eccezionali risultati in attività attinenti ai loro compiti, rendendo straordinari servizi all'Amministrazione della pubblica sicurezza, dando prova di eccezionale capacità professionale e dimostrando di possedere le qualità necessarie per bene adempiere le funzioni della qualifica superiore, ovvero abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica.
1-bis. Al personale con qualifica di commissario capo del ruolo direttivo o di commissario capo tecnico del ruolo direttivo tecnico che si trovi nelle condizioni previste dal comma 1 possono essere attribuiti o la classe superiore di stipendio o, se più favorevoli, tre scatti di anzianità.
Decorrenza delle promozioni per merito straordinario
(integrato dall'art. 68, comma 5, del D.L.vo 5 ottobre 2000, n. 334 e modificato dall'art. 2, comma 1, lett. q), del D.L.vo 5 ottobre 2018 n. 126)
Le promozioni di cui agli articoli precedenti decorrono dalla data del verificarsi dei fatti e vengono conferite anche in soprannumero, riassorbibile con le vacanze ordinarie. (1)
Le promozioni per merito straordinario possono essere conferite anche a coloro i quali siano deceduti nel corso o in seguito ai fatti che hanno dato luogo alla proposta di promozione, con la decorrenza prevista dal comma precedente.
La proposta di promozione per merito straordinario è formulata, non oltre dodici mesi dal verificarsi dei fatti, dal questore della provincia in cui sono avvenuti, d'iniziativa o su rapporto del dirigente dell'ufficio, dell'istituto o del reparto, ovvero, per il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e le articolazioni da esso direttamente dipendenti, dal Direttore centrale per le risorse umane, d'iniziativa o su rapporto dei Direttori centrali e degli Uffici di pari livello del medesimo Dipartimento.
Sulla proposta decidono, secondo le rispettive competenze, gli organi di cui agli articoli 68 e 69, previo parere, per le promozioni dei funzionari alle qualifiche dirigenziali, della commissione per la progressione in carriera, secondo le rispettive competenze, salvo che per la proposta relativa all'assistente capo, sulla quale il parere viene espresso dalla Commissione per i sovrintendenti.
Un'ulteriore promozione per merito straordinario non può essere conferita se, tra i fatti che vi danno luogo e quelli che hanno dato luogo alla precedente proposta di promozione, non siano trascorsi almeno tre anni. In tal caso, qualora si verifichino le condizioni previste dai precedenti articoli, al personale interessato possono essere attribuiti, o la classe superiore di stipendio, o, se più favorevoli, tre scatti di anzianità.
La Corte Costituzionale con sentenza n. 224 del 7 -27 ottobre 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma annotato, nella parte in cui non prevede l'allineamento della decorrenza giuridica della qualifica di vice sovrintendente promosso per merito straordinario a quella più favorevole riconosciuta al personale che ha conseguito la medesima qualifica all'esito della selezione o del concorso successivi alla data del verificarsi dei fatti.
Criteri per il conferimento delle promozioni per merito straordinario
(introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. r), del D.L.vo 5 ottobre 2018 n. 126 e modificato dall'art. 3, comma 1, lett. v), del D.L.vo 27 dicembre 2019, n. 172)
1. Il conferimento delle promozioni per merito straordinario di cui agli articoli 71, 72, 73 e 74, è disposto, previa approvazione di appositi criteri di massima nei quali sono tipizzate le relative procedure e le fattispecie direttamente correlate al circoscritto ambito di operatività delle disposizioni contenute nei medesimi articoli. I predetti criteri sono approvati per il personale fino alla qualifica di sostituto commissario e qualifiche corrispondenti da parte delle Commissioni per la progressione in carriera del personale della Polizia di Stato e per i funzionari previa proposta da parte della Commissione per la progressione in carriera approvata dal Consiglio di amministrazione del personale della Polizia di Stato.
Armonizzazione della disciplina in materia di riconoscimento per attività di servizio
(introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. r), del D.L.vo 5 ottobre 2018 n. 126)
1. Al fine di armonizzare a quanto previsto dal presente Capo la materia delle ricompense conferite al personale della Polizia di Stato, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 111 della legge 1° aprile 1981, n. 121, si provvede ad aggiornare la disciplina di cui al Titolo IX del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782.
Richiamo in caso di mobilitazione
Il personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato in caso di mobilitazione rimane a disposizione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ed è indisponibile al richiamo alle armi nelle Forze armate dello Stato.
Il personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato cessato dal servizio a domanda prima del compimento del limite di età previsto per il collocamento a riposo viene iscritto in apposito ruolo.
Il predetto personale rimane a disposizione della Polizia di Stato e si applicano nei suoi confronti per il richiamo in servizio le norme di cui all'art. 59.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano al personale di cui alla legge 8 luglio 1980, n. 343, cessato dal servizio al termine del periodo di leva o al termine del primo anno di trattenimento in servizio.
Il personale destituito dal servizio ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, viene posto a disposizione dei distretti militari competenti.
Accertamenti medico-legali
(integrato dall'art. 61 della legge 10 ottobre 1986, n. 668)
Nei confronti del personale appartenente ai ruoli istituiti dall'art. 1 del presente decreto legislativo si applicano le norme concernenti gli accertamenti medico-legali e le relative procedure previste per gli appartenenti al disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
Per la concessione dell'equo indennizzo al personale di cui al presente articolo, si applica l'articolo 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1094.
Orario di servizio
Ai sensi del secondo comma dell'art. 63 della legge 1 aprile 1981, n. 121, per il periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, l'orario di servizio del personale della pubblica sicurezza è di quarantadue ore settimanali, di cui due retribuite in misura pari a quella prevista per le prestazioni di lavoro straordinario.
Tessera di riconoscimento
Agli appartenenti ai ruoli di cui all'art. 1 viene rilasciata dal capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza una speciale tessera di riconoscimento, le cui modalità e caratteristiche saranno stabilite dal Regolamento di servizio. (1)
La stessa tessera viene rilasciata ai dirigenti preposti agli uffici e direzioni centrali di cui al primo comma dell'art. 5 della legge 1 aprile 1981, n. 121, nonchè ai vice capo della Polizia.
Comma modificato da Avviso di Rettifica pubblicato nella G.U.R.I. 25 giugno 1982, n. 173.
Norme particolari
I direttori dell'ufficio di cui alla lettera a) dell'art. 5 della legge 1 aprile 1981, n. 121 e dell'ufficio centrale ispettivo, nonchè quelli delle Direzioni Centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza, operano alle dirette dipendenze del capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza -, il quale può delegare i vice capo della Polizia a sovrintendere ad uno o più settori del dipartimento.
Il direttore dell'ufficio di cui alla lettera a) dell'art. 5 della legge 1 aprile 1981, n. 121, opera con la sovraintendenza del vice capo della Polizia preposto all'attività di coordinamento e pianificazione.
Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente decreto legislativo, al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, si applicano, in quanto compatibili, le norme relative agli impiegati civili dello Stato.
Clausola finanziaria
All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede, ai sensi dell'art. 115 della legge 1 aprile 1981, n. 121, con i fondi stanziati sul cap. 2510 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1982 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 aprile 1982
PERTINI
SPADOLINI - ROGNONI - ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1982
Atti di Governo, registro n. 39, foglio n. 14
TABELLA A
(modificata dall'art. 1, comma 1, della legge 19 aprile 1985, n. 150, nel testo modificato dall'art. 3, comma 5, del D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, sostituita dall'art. 1, comma 1, del D.L. 4 ottobre 1990, n. 276, convertito dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, dall'art. 1 del D.L. 18 gennaio 1992, n. 9, convertito dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, modificata dall'art. 4, comma 1, del D.L.vo 12 maggio 1995, n. 197, sostituita dall'art. 14, comma 1, del D.L.vo 5 ottobre 2000, n. 334, modificata dall'art. 1, comma 1, del D.M. Interno 7 febbraio 2003, n. 55, dall'art. 4, comma 2, lett. b), D.L. 31 marzo 2005, n. 45, convertito dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, sostituita dall'art. 3, comma 1, del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95, dall'art. 2, comma 2, del D.L.vo 5 ottobre 2018 n. 126, modificata dall'art. 3, comma 1, lett. z), del D.L.vo 27 dicembre 2019, n. 172, dall'art. 37-bis, comma 1, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sostituita dall'art. 1, comma 961-bis, lett. a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nel testo modificato dall'art. 17-bis, comma 2, lett. b), del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dall'art. 15, comma 1, lett. a), del D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 e modificata dall'art. 23, comma 4, del D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito dalla legge 10 agosto 2023, n. 112)
(articolo 2)
Livello di funzione | Qualifica | Posti di qualifica e di funzione | FUNZIONE |
Carriera dei funzionari di Polizia | |||
C | Dirigente generale di pubblica sicurezza | 35 (39 a decorrere dal 1° gennaio 2023) | Direttore o vice direttore di direzione o ufficio centrale nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; questore di sede di particolare rilevanza; ispettore generale capo; consigliere ministeriale; dirigente di ispettorato o di ufficio speciale di pubblica sicurezza; dirigente di ispettorato della Polizia di Stato; direttore della scuola superiore di polizia; direttore della scuola di perfezionamento per le forze di polizia; dirigente di ufficio interregionale per le esigenze di polizia di frontiera di particolare rilevanza. |
D | Dirigente superiore | 195 (196 a decorrere dal 31 dicembre 2022) | Questore; ispettore generale; consigliere ministeriale aggiunto; direttore di servizio o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; dirigente di ispettorato o di ufficio speciale di pubblica sicurezza; dirigente di ufficio territoriale a livello regionale o interregionale per le esigenze di polizia stradale o di frontiera, nonché di polizia ferroviaria o postale e delle comunicazioni di particolare rilevanza; dirigente di ufficio territoriale per le esigenze di polizia di frontiera di particolare rilevanza; dirigente di reparto mobile di particolare rilevanza; direttore di istituto di istruzione di particolare rilevanza; vice direttore della scuola superiore di polizia; vice direttore della scuola di perfezionamento per le forze di polizia. |
E | Primo dirigente | 709 (716 a decorrere dal 1° gennaio 2023, 700 a decorrere dal 1° gennaio 2027) | Vicario del questore; dirigente di ufficio di prima articolazione interna di particolare rilevanza delle questure; dirigente di distretto di pubblica sicurezza; dirigente di commissariato distaccato di pubblica sicurezza di particolare rilevanza; dirigente di commissariato sezionale di pubblica sicurezza di particolare rilevanza; vice consigliere ministeriale; direttore di divisione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; vice dirigente di ispettorato o di ufficio speciale di pubblica sicurezza; dirigente di ufficio territoriale a livello anche provinciale o interprovinciale di particolare rilevanza per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera, nonché a livello regionale o interregionale per le esigenze di polizia ferroviaria o postale e delle comunicazioni; vice dirigente di ufficio territoriale a livello regionale o interregionale di particolare rilevanza per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera o postale e delle comunicazioni; vice dirigente di ufficio territoriale per le esigenze di polizia di frontiera di particolare rilevanza; dirigente di reparto mobile o di reparto speciale; direttore di istituto di istruzione; vice direttore di istituto di istruzione di particolare rilevanza; dirigente di centro di polizia scientifica a livello regionale o interregionale di particolare rilevanza |
Vice questore e Vice questore aggiunto | 1.595 (1525 a decorrere dal 1° gennaio 2023, 1350 a decorrere dal 1° gennaio 2027) | Dirigente di ufficio di prima articolazione interna di significativa rilevanza delle questure; vice dirigente di ufficio di prima articolazione interna di particolare rilevanza delle questure; dirigente di sezione o di ufficio equiparato di ufficio di prima articolazione interna delle questure di particolare rilevanza; dirigente di commissariato distaccato di pubblica sicurezza di significativa rilevanza; dirigente di commissariato sezionale di pubblica sicurezza di significativa rilevanza; vice dirigente di distretto di pubblica sicurezza; dirigente di settore di distretto di pubblica sicurezza; vice dirigente o dirigente di settore di commissariato distaccato o sezionale di pubblica sicurezza di particolare rilevanza; coordinatore di attività complesse; vice direttore di divisione o di ufficio equiparato o direttore di sezione o di ufficio equiparato di significativa rilevanza nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; dirigente di sezione o di ufficio equiparato di significativa rilevanza di ispettorato o di ufficio speciale di pubblica sicurezza, o dirigente di ufficio speciale di pubblica sicurezza istituito presso le regioni; direttore di sezione investigativa periferica di significativa rilevanza per le attività di contrasto della criminalità organizzata; dirigente o vice dirigente o dirigente di settore di ufficio territoriale a livello anche provinciale o interprovinciale di significativa rilevanza per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera, nonché a livello regionale o interregionale per la polizia postale e delle comunicazioni; vice dirigente o dirigente di settore di ufficio territoriale a livello regionale o interregionale o ufficio di particolare rilevanza per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera o postale e delle comunicazioni; dirigente o vice dirigente o dirigente di settore di significativa rilevanza di reparto mobile o di reparto speciale; direttore o vice direttore o direttore di settore di significativa rilevanza di istituto di istruzione; dirigente o vice dirigente di centro di polizia scientifica a livello regionale o interregionale; dirigente di reparto prevenzione crimine; dirigente di nucleo operativo di protezione; responsabile di sezione di polizia giudiziaria di particolare rilevanza. | |
Commissario capo Commissario Vice Commissario | 1.969 (1.816 a decorrere dal 1° gennaio 2023, 1.537 a decorrere dal 1° gennaio 2027) | ||
Dotazione complessiva Carriera funzionari | 4.500 (3.822a decorrere dal 1° gennaio 2027) | ||
Ruolo degli ispettori Vice ispettore | 17.481 (18.043 a decorrere dal 1° gennaio 2025, 18.291 a decorrere dal 1° gennaio 2027) | ||
Ispettore | |||
Ispettore capo | |||
Ispettore superiore | |||
Sostituto commissario | 5.643 | ||
Dotazione complessiva ispettori | 23.124 (23.686 a decorrere dal 1° gennaio 2025, 23.934 a decorrere dal 1° gennaio 2027) | ||
Ruolo dei sovrintendenti | 24.000 (24.025 a decorrere dal 31 dicembre 2022, 24.145 a decorrere dal 1° gennaio 2023, 24.170 a decorrere dal 31 dicembre 2023, 24.200 a decorrere dal 31 dicembre 2024) | ||
Vice sovrintendente | |||
Sovrintendente | |||
Sovrintendente capo | |||
Ruolo degli agenti e assistenti | 51.870 (51.920 a decorrere dal 1° gennaio 2025, 51.970 a decorrere dal 1° gennaio 2026, 51.990 al 1° ottobre 2026, 52.060 a decorrere dal 1° gennaio 2027, 52.090 al 1° ottobre 2027, 52.120 a decorrere dal 1° gennaio 2028, 52.150 al 1° ottobre 2028, 52.190 al 1° ottobre 2029, 52.230 al 1° ottobre 2030 e 52.500 al 1° ottobre 2031) | ||
Agente | |||
Agente scelto | |||
Assistente | |||
Assistente capo |
.
TABELLA B
(sostituita dall'art. 2-bis, comma 2, del D.L. 19 dicembre 1984, n. 858, convertito dalla legge 17 febbraio 1985, n. 19 e dall'art. 13, comma 3, del D.L.vo 5 ottobre 2000, n. 334)
LIMITI DI ETA' PER IL COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETA FUNZIONI DI POLIZIA
Ruolo degli agenti e assistenti: | al compimento degli anni 60 |
Ruolo dei sovrintendenti: | al compimento degli anni 60 |
Ruolo degli ispettori: | al compimento degli anni 60 |
Ruolo dei commissari e ruolo direttivo speciale: | al compimento degli anni 60 |
Ruolo dei dirigenti: | |
- primo dirigente | al compimento degli anni 60 |
- dirigente superiore | al compimento degli anni 63 |
- dirigente generale di pubblica sicurezza e dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B | al compimento degli anni 65 |
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