
DECRETO LEGISLATIVO 5 ottobre 2000, n. 334
SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 190 G.U.R.I. 20 novembre 2000, n. 271
Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78.
TESTO COORDINATO (alla legge 4 aprile 2025, n. 42 e con annotazioni alla data 24 febbraio 2023)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78;
Ritenuto di dover esercitare la delega di cui all'articolo 5 della predetta legge;
Ritenuto, inoltre, di dover esercitare parzialmente la delega di cui all'articolo 9, comma 1, della medesima legge, limitatamente alla riduzione di talune dotazioni organiche del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e di quello che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, alla disciplina della sospensione della partecipazione agli scrutini, alla compilazione dei rapporti informativi e all'individuazione dei profili professionali del personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 luglio 2000;
Acquisiti i pareri delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative a livello nazionale;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 2000;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro della difesa e con il Ministro delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Titolo I
CARRIERA DEI FUNZIONARI DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETANO FUNZIONI DI POLIZIA
(sostituito dall'art. 1, comma 5, lett. a), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95)
Capo I
Carriera dei funzionari di Polizia
(sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.L.vo 28 dicembre 2001, n. 477)
Articolazione della carriera dei funzionari di Polizia
(modificato e integrato dall'art. 1, comma 2, del D.L.vo 28 dicembre 2001, n. 477, modificato dall'art. 2, comma 95, lett. b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e sostituito dall'art. 1, comma 5, lett. b), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95)
1. La carriera dei funzionari di Polizia, con sviluppo dirigenziale, si articola nelle seguenti qualifiche:
vice commissario;
commissario;
commissario capo;
vice questore aggiunto;
vice questore;
primo dirigente;
dirigente superiore;
dirigente generale di pubblica sicurezza.
Funzioni
(integrato e modificato dall'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L.vo 3 maggio 2001, n. 201, dall'art. 2, comma 1, del D.L.vo 28 dicembre 2001, n. 477, modificato dall'art. 2, comma 95, lett. b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sostituito dall'art. 1, comma 5, lett. b), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95, integrato dall'art. 6, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 ottobre 2018, n. 126, dall'art. 7, comma 1, lett. a), del D.L.vo 27 dicembre 2019, n. 172 e modificato dall'art. 37-bis, comma 3, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126)
1. Il personale della carriera dei funzionari di Polizia, di cui all'articolo 1, esercita, in relazione alla specifica qualificazione professionale, le funzioni inerenti ai compiti istituzionali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza implicanti autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità e quelle allo stesso personale attribuite dalle disposizioni vigenti, nonché la direzione di uffici o reparti, di cui alla struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, prevista in attuazione dell'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, con le connesse responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti. Allo stesso personale è affidata la direzione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica.
2. Gli appartenenti alla carriera dei funzionari fino alla qualifica di commissario capo rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. Svolgono, in relazione alle qualifiche rivestite, funzioni inerenti ai compiti istituzionali della Polizia di Stato e dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, con autonoma responsabilità decisionale e corrispondente apporto professionale. Provvedono, altresì, all'addestramento del personale dipendente e svolgono, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di istruzione e formazione del personale della Polizia di Stato. Il medesimo personale è il diretto collaboratore degli appartenenti alle qualifiche superiori della stessa carriera e li sostituisce nella direzione di uffici e reparti in caso di assenza o impedimento. Se titolari del relativo incarico, nonchè nella sostituzione del dirigente dei Commissariati distaccati di pubblica sicurezza, i commissari capo esercitano anche le attribuzioni di Autorità locale di pubblica sicurezza. Lo stesso personale svolge, altresì, con piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti, funzioni di direzione di uffici e reparti non riservati al personale delle qualifiche superiori, nonché funzioni di indirizzo e coordinamento di più unità organiche nell'ufficio cui è assegnato. Le predette funzioni sono individuate con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, privilegiando l'impiego dei vice commissari e dei commissari come addetti, nonché nell'ambito degli uffici o reparti che svolgono compiti di ordine e sicurezza pubblica e di controllo del territorio e di quelli dei comparti di specialità e dei reparti specialistici. Con il medesimo decreto sono, altresì, individuate le funzioni di direzione degli uffici che sono, in via prioritaria, attribuite ai commissari capo.
3. Gli appartenenti alla carriera dei funzionari a partire dalla qualifica di vice questore aggiunto, ferme restando le funzioni previste dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, e dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, rivestono la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza. Ai vice questori aggiunti, ai vice questori ed ai primi dirigenti è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, ad eccezione dei primi dirigenti che svolgono funzioni vicarie. Il medesimo personale, oltre ad esercitare, nei casi previsti dalla legge, le funzioni di autorità di pubblica sicurezza:
a) svolge le funzioni indicate nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ed è preposto agli uffici di particolare rilievo e complessità secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta, determinati con decreto del Ministro dell'interno, nell'ambito della relativa dotazione organica. In relazione alle esigenze di funzionalità, le funzioni previste per i vice questori aggiunti e i vice questori possono essere svolte dai funzionari che rivestono entrambe le qualifiche, ferma restando la preminenza gerarchica nell'attribuzione degli incarichi;
b) svolge funzioni ispettive e quando è preposto agli uffici o reparti o istituti d'istruzione ha, altresì, la responsabilità dell'istruzione, della formazione e dell'addestramento del personale dipendente. Quando è preposto ad uffici aventi autonomia amministrativa esercita i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e dei fondi assegnati per la realizzazione di ciascun programma;
c) dirige gli uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza aventi il compito di fornire gli elementi informativi per il rilascio delle abilitazioni di sicurezza agli appartenenti alla Polizia di Stato.
Accesso alla carriera dei funzionari di Polizia
(introdotto dall'art. 1, comma 5, lett. c), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95 e integrato dall'art. 7, comma 1, lett. b), del D.L.vo 27 dicembre 2019, n. 172)
1. L'accesso alla carriera dei funzionari di Polizia avviene: a) mediante concorso pubblico, per titoli ed esami; b) mediante concorso interno, per titoli ed esami [, riservato al personale del ruolo degli ispettori] (parole soppresse) (1).
1-bis. Al fine di garantire l'organico sviluppo della progressione del personale della carriera dei funzionari, il numero dei posti annualmente messi a concorso ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 è determinato considerando la complessiva carenza nella dotazione organica della carriera. Sulla base degli esiti del concorso per commissario, il concorso per vice commissario è bandito in modo che il numero complessivo dei funzionari che accedono alla carriera attraverso il concorso interno e attraverso le riserve nel concorso pubblico di cui all'articolo 3, comma 4, non superi il cinquanta per cento dei posti complessivamente messi a concorso in ciascun anno.
Parole soppresse dall'art. 6, comma 1, lett. b), del D.L.vo 5 ottobre 2018, n. 126.
Accesso alla carriera dei funzionari di Polizia mediante concorso pubblico
(modificato dall'art. 8, comma 1, lett. b), del D.L.vo 3 maggio 2001, n. 201, sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 dicembre 2001, n. 477, modificato dall'art. 2-quater, comma 3, lett. a), del D.L. 20 giugno 2012, n. 79, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, dall'art. 1, comma 5, lett. d), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95, modificato e integrato dall'art. 6, comma 1, lett. c), del D.L.vo 5 ottobre 2018, n. 126 e dall'art. 7, comma 1, lett. c), del D.L.vo 27 dicembre 2019, n. 172)
1. L'accesso alla qualifica di commissario, ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), avviene mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti politici e che sono in possesso della laurea magistrale o specialistica ai sensi di quanto previsto dal comma 2. Il limite di età per la partecipazione al concorso, non superiore a trenta anni, è stabilito dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento. Le qualità morali e di condotta sono quelle previste dalle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Si considerano a contenuto giuridico, tra le lauree magistrali o specialistiche individuate con decreti ministeriali, adottati in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del regolamento approvato con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, quelle conseguite sulla base di un numero di crediti formativi universitari in discipline afferenti al settore scientifico-disciplinare «IUS» non inferiore a due terzi del totale, considerando esclusivamente i crediti acquisiti mediante superamento di esami in trentesimi.
3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono stabilite le modalità di effettuazione delle prove di efficienza fisica, i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale e le relative modalità di accertamento, le tipologie e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle relative prove e fasi concorsuali, le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1 del presente articolo, le prove di esame, scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, [le modalità di svolgimento del concorso,] (parole soppresse) (1) di composizione delle commissioni esaminatrici e di formazione delle graduatorie, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse.
4. Il venti per cento dei posti disponibili per l'accesso alla qualifica di commissario [, determinati con modalità stabilite nel decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza di cui al comma 3,] (parole soppresse) (2) è riservato al personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea a contenuto giuridico e con un'età non superiore a quaranta anni, per la metà dei posti, a quello del ruolo degli ispettori, e, per l'altra metà, al restante personale con un'anzianità di servizio effettivo non inferiore a cinque anni, in possesso, in entrambi i casi, dei requisiti attitudinali richiesti. Il predetto personale non deve aver riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione più grave e deve aver riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a «ottimo.»
5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneità psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresì, ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi.
Parole soppresse dall'art. 6, comma 1, lett. c), n. 1.2), del D.L.vo 5 ottobre 2018, n. 126.
Parole soppresse dall'art. 7, comma 1, lett. c), n. 4), del D.L.vo 27 dicembre 2019, n. 172.
Corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario
(modificato dall'art. 8, comma 1, lett. c), del D.L.vo 3 maggio 2001, n. 201, dall'art. 3, comma 1, lett. b), del D.L.vo 28 dicembre 2001, n. 477, dall'art. 1, comma 5, lett. e), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95, modificato e integrato dall'art. 6, comma 1, lett. d), del D.L.vo 5 ottobre 2018, n. 126, dall'art. 7, comma 1, lett. d), del D.L.vo 27 dicembre 2019, n. 172 e modificato dall'art. 1, comma 2, lett. a), della legge 4 aprile 2025, n. 42)
1. I vincitori dei concorsi di cui all'articolo 3 frequentano un corso di formazione iniziale della durata di due anni presso la Scuola Superiore di Polizia, finalizzato anche al conseguimento del master universitario di secondo livello, sulla base di programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. L'insegnamento è impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa, secondo i principi stabiliti dall'articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121. (1)
2. Il corso di formazione iniziale per coloro che accedono alla qualifica di commissario ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), è articolato in due cicli accademici annuali, comprensivi di un periodo applicativo presso strutture della Polizia di Stato finalizzato all'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 2. Durante la frequenza del corso i commissari rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. Durante il corso i frequentatori, al di fuori del periodo applicativo, non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza, di parata o d'onore.
3. Il direttore della Scuola Superiore di Polizia, sentito il comitato direttivo, al termine del primo ciclo esprime nei confronti dei frequentatori un giudizio di idoneità per l'ammissione al secondo ciclo, al termine del quale gli stessi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, sostengono l'esame finale.
4. I commissari che hanno superato l'esame finale del corso di formazione iniziale e che sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia, prestano giuramento ed accedono, con la qualifica di commissario capo e secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, al periodo di tirocinio operativo, della durata di due anni [, con verifica finale,] (parole soppresse) (2) finalizzato anche all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 3. Il giudizio di idoneità al servizio di polizia è espresso dal direttore della scuola superiore di polizia. Al termine del periodo di tirocinio, che può essere svolto anche presso gli uffici centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza in deroga al comma 7, la conferma nella qualifica di commissario capo è effettuata previa verifica finale del dirigente dell'ufficio, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui al comma 6.
[5. Ai fini della determinazione del posto in ruolo e della progressione in carriera, il personale proveniente dal ruolo direttivo speciale, di cui all'articolo 14, conserva l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza e, qualora rivestiva la qualifica di vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale, è confermato nella qualifica di vice questore aggiunto. Restano fermi i requisiti di effettivo servizio nelle qualifiche del ruolo dei commissari previsti dall'articolo 7 per l'accesso alla qualifica di primo dirigente.] (comma abrogato) (3)
6. Le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale e i criteri per la verifica finale di tirocinio operativo, del cui esito si tiene conto in sede di redazione del rapporto informativo annuale ai sensi dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono determinati con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
7. I commissari capo sono assegnati ai servizi d'istituto presso gli uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ad esclusione degli uffici centrali del dipartimento della pubblica sicurezza, permanendo nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a quattro anni, ovvero a due anni nel caso in cui siano stati assegnati a sedi disagiate, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. [L'individuazione degli uffici viene effettuata anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1] (parole soppresse) (4).
8. L'assegnazione di cui al comma 7 è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle province indicate dall'Amministrazione [ad esclusione della provincia di residenza e di provenienza risultanti alla data di emanazione del bando] (parole soppresse) (5).
9. Ai frequentatori del corso di formazione iniziale provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.
In deroga a quanto previsto dal comma annotato, si rimanda all'art. 10, comma 10-bis, del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 e all'art. 2-bis, comma 6, del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14.
Parole soppresse dall'art. 7, comma 1, lett. d), n. 1), del D.L.vo 27 dicembre 2019, n. 172.
Comma abrogato dall'art. 1, comma 5, lett. e), n. 3), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95.
Parole soppresse dall'art. 21, comma 5-ter, lett. a), del D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15.
Parole soppresse dall'art. 7, comma 1, lett. d), n. 3), del D.L.vo 27 dicembre 2019, n. 172.
Dimissioni dal corso di formazione iniziale
(modificato dall'art. 10, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 dicembre 2001, n. 477, integrato dall'art. 6, comma 1, lett. e), del D.L.vo 5 ottobre 2018, n. 126 e integrato e modificato dall'art. 7, comma 1, lett. e), del D.L.vo 27 dicembre 2019, n. 172)
1. Sono dimessi dal corso di cui all'articolo 4 i commissari che:
a) dichiarano di rinunciare al corso;
b) non ottengono il giudizio di idoneità previsto al termine del primo ciclo del corso, nonchè il giudizio di idoneità al servizio di polizia a seguito della ripetizione del corso di cui al comma 1-bis;
c) non superano le prove, ovvero non conseguono, nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti per il primo ed il secondo ciclo del corso a seguito della ripetizione del corso di cui al comma 1-bis;
d) non superano l'esame finale del corso;
e) sono stati per qualsiasi motivo assenti dall'attività corsuale per più di novanta giorni anche se non consecutivi, ovvero di centottanta nel caso di assenza per infermità contratta durante il corso, per infermità dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli della Polizia di Stato, per gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere, o altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, ovvero per maternità se si tratta di personale femminile.
1-bis. I commissari che non ottengono il giudizio di idoneità previsto al termine del primo ciclo del corso, nonchè il giudizio di idoneità al servizio di polizia, che non superano le prove, ovvero che non conseguono nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti per il primo ciclo ed il secondo ciclo del corso sono ammessi a partecipare, per una sola volta, al primo corso successivo.
2. I commissari la cui assenza oltre i centottanta giorni è stata determinata da infermità contratta durante il corso, da infermità dipendente da causa di servizio, da gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita, o da altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, ovvero da maternità se si tratta di personale femminile, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della loro idoneità psico-fisica, ovvero successivo ai periodi di assenza previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri, sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure per l'accesso alla qualifica.
3. Sono espulsi dal corso i commissari responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'Istituto superiore di polizia, sentito il direttore centrale del personale.
5. Salvo quanto previsto dall'articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, i provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso determinano la cessazione di ogni rapporto con l'Amministrazione. I provvedimenti di espulsione costituiscono, inoltre, causa ostativa alla partecipazione ai successivi concorsi per la nomina a commissario.
Accesso alla carriera dei funzionari di Polizia mediante concorso interno
(introdotto dall'art. 1, comma 5, lett. f), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95, modificato e integrato dall'art. 6, comma 1, lett. f), del D.L.vo 5 ottobre 2018, n. 126 e dall'art. 7, comma 1, lett. f), del D.L.vo 27 dicembre 2019, n. 172)
1. L'accesso alla qualifica di vice commissario, ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, lettera b), è riservato al personale in possesso delle lauree di cui al comma 2, il quale, nei tre anni precedenti, non abbia riportato la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione più grave ed abbia riportato un giudizio complessivo non inferiore a «distinto», nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno [nell'aliquota prevista] (parole soppresse) (1) per l'accesso alla carriera dei funzionari mediante concorso interno, per titoli ed esami, di cui il quaranta per cento riservato al personale dei ruoli degli agenti e assistenti e dei sovrintendenti con un'anzianità di servizio non inferiore a cinque anni e con un'età non superiore a trentacinque anni, e il sessanta per cento riservato al personale del ruolo degli ispettori, di cui il venti per cento riservato ai sostituti commissari, con un'età non superiore a cinquantacinque anni. Il concorso prevede due prove scritte ed un colloquio, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 3.
2. Nell'ambito delle classi di laurea triennale o di laurea magistrale o specialistica individuate con decreti ministeriali, adottati in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del regolamento approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo la laurea triennale o la laurea magistrale o specialistica si considera a contenuto giuridico qualora sia stata conseguita sulla base di un numero di crediti formativi universitari in discipline afferenti al settore scientifico-disciplinare «IUS» non inferiore a due terzi del totale, considerando esclusivamente i crediti acquisiti mediante superamento di esami in trentesimi.
3. Con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 3, sono individuate le categorie di titoli da ammettere a valutazione per il concorso di cui al comma 1 del presente articolo, tra le quali assume particolare rilevanza l'anzianità di effettivo servizio, e i punteggi massimi da attribuire a ciascuna di esse, ai fini del previsto accertamento della preparazione, anche professionale ed operativa, in relazione alle responsabilità connesse alle funzioni di cui all'articolo 2, comma 2.
4. A coloro che partecipano al concorso di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e durante il periodo di frequenza del corso il personale interessato è collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.
Parole soppresse dall'art. 7, comma 1, lett. f), n. 2), del D.L.vo 27 dicembre 2019, n. 172.
Corso di formazione per l'accesso alla qualifica di vice commissario (1)
(introdotto dall'art. 1, comma 5, lett. f), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95, integrato dall'art. 6, comma 1, lett. g), del D.L.vo 5 ottobre 2018, n. 126 e modificato dall'art. 7, comma 1, lett. g), del D.L.vo 27 dicembre 2019, n. 172)
1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 5-bis frequentano un corso di formazione della durata di un anno presso la scuola superiore di polizia, preordinato anche all'acquisizione dei crediti formativi per il conseguimento di una delle lauree magistrali o specialistiche di cui all'articolo 3, comma 2, sulla base di programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. L'insegnamento è impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa secondo i principi stabiliti dall'articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
2. Il corso, comprensivo di un periodo applicativo, non superiore a tre mesi, presso strutture della Polizia di Stato, si svolge secondo programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. Durante la frequenza del corso i vice commissari rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. Durante il corso, al di fuori del periodo applicativo, i frequentatori non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza, di parata o d'onore.
3. I vice commissari che hanno superato l'esame di fine corso e che hanno ottenuto dal direttore della scuola il giudizio di idoneità ai servizi di polizia, sono confermati nella carriera dei funzionari con la qualifica di vice commissario, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.
4. Le modalità di svolgimento del corso di formazione sono determinate con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 6.
5. Per l'assegnazione ai servizi d'istituto dei vice commissari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 7, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2.
6. L'assegnazione di cui al comma 5 è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle province indicate dall'Amministrazione [ad esclusione della provincia di residenza e di provenienza risultanti alla data di emanazione del bando] (parole soppresso) (2).
7. Ai frequentatori del corso di formazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.
In deroga a quanto previsto dall'articolo annotato, si rimanda all'art. 2-bis, comma 6-bis, del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14.
Parole soppresse dall'art. 7, comma 1, lett. g), n. 2), del D.L.vo 27 dicembre 2019, n. 172.
Dimissioni dal corso di formazione
(introdotto dall'art. 1, comma 5, lett. f), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95)
1. Sono dimessi dal corso di cui all'articolo 5-ter i vice commissari che:
a) dichiarano di rinunciare al corso;
b) non ottengono il giudizio di idoneità ai servizi di polizia;
c) non superano le prove, ovvero non conseguono, nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti dal corso;
d) non superano l'esame finale del corso.
2. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso determinano il rientro del personale nel ruolo e nella qualifica di provenienza. I provvedimenti di espulsione costituiscono, inoltre, causa ostativa alla partecipazione ai successivi concorsi per la nomina a vice commissario e a commissario. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, ma i periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera e), e al comma 2 del predetto articolo sono ridotti della metà. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui al medesimo articolo 5, commi 3, 4, e, in quanto compatibili, 5.
Promozione a commissario
(introdotto dall'art. 1, comma 5, lett. f), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95)
1. La promozione a commissario dei vice commissari di cui all'articolo 5-ter, si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale con la qualifica di vice commissario che abbia compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica, comprensivo del periodo di corso.
Promozione a commissario capo
(introdotto dall'art. 1, comma 5, lett. f), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95)
1. La promozione a commissario capo dei commissari di cui all'articolo 5-quinquies si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.
Promozione a vice questore aggiunto
(sostituito dall'art. 1, comma 5, lett. g), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95 e integrato e modificato dall'art. 7, comma 1, lett. h), del D.L.vo 27 dicembre 2019, n. 172)
1. La promozione a vice questore aggiunto si consegue:
a) per i commissari capo che accedono alla carriera mediante concorso pubblico, nel limite dell'ottanta per cento dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento del corso di formazione dirigenziale, della durata non superiore a tre mesi, con esame finale, ferma restando, per coloro che superano il corso, la collocazione in ruolo secondo gli esiti delle procedure di cui alla presente lettera e alla successiva lettera b). Allo scrutinio per merito comparativo è ammesso il personale della carriera dei funzionari che abbia compiuto almeno sei anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario capo, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre;
b) per i commissari capo che accedono alla carriera mediante concorso interno, nel limite del restante venti per cento dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso, per titoli ed esami, e superamento del corso di formazione di cui alla lettera a) del presente comma, riservato ai commissari capo, in possesso di una delle lauree magistrali o specialistiche indicate dall'articolo 3, comma 2, con almeno sei anni di effettivo servizio nella medesima qualifica, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre, secondo le modalità definite con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 6.
2. Le promozioni a vice questore aggiunto decorrono a tutti gli effetti, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi e sono conferite secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.
3. Il corso di formazione dirigenziale, di cui al comma 1, lettera a), che si svolge presso la scuola superiore di polizia, ha un indirizzo prevalentemente professionale ed è finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere tecnico, gestionale e giuridico necessarie per l'esercizio delle funzioni dirigenziali. Nella graduatoria di inizio corso, i commissari capo selezionati mediante lo scrutinio per merito comparativo di cui al comma 1, lettera a), precedono quelli vincitori del concorso interno di cui alla successiva lettera b). I commissari capo che non frequentano il corso per un periodo superiore a cinque giorni, anche non consecutivi, non conseguono la promozione, salvo che l'assenza sia determinata da maternità, da gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere, o da altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, o da infermità dipendente da causa di servizio o contratta durante il corso. In tali ultimi casi, i commissari capo, dopo la riacquistata idoneità fisico-psichica, sono ammessi a frequentare il primo corso dirigenziale successivo.
4. Le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonchè i criteri per la formazione della graduatoria [di inizio e] (parole soppresse) (1) di fine corso sono determinati con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Parole soppresse dall'art. 7, comma 1, lett. h), n. 5), del D.L.vo 27 dicembre 2019, n. 172.
Promozione a vice questore
(introdotto dall'art. 1, comma 5, lett. h), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95)
1. La promozione a vice questore si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di vice questore aggiunto che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.
Promozione a primo dirigente
(integrato dall'art. 8, comma 1, lett. d), del D.L.vo 3 maggio 2001, n. 201, sostituito dall'art. 1, comma 5, lett. i), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95 e modificato e integrato dall'art. 7, comma 1, lett. i), del D.L.vo 27 dicembre 2019, n. 172)
1. La promozione alla qualifica di primo dirigente si consegue, nel limite dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di vice questore che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre.
2. Le promozioni hanno effetto, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi.
Concorso per la nomina a primo dirigente
(abrogato dall'art. 1, comma 5, lett. l), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95)
[1. Il concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), è indetto annualmente con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del personale.
2. L'esame è diretto ad accertare l'attitudine del candidato a fornire soluzioni corrette sotto il profilo della legittimità, dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa e consiste in:
a) due prove scritte, di cui una di carattere professionale;
b) un colloquio volto a verificare, oltre al grado di preparazione professionale del candidato, anche la sua capacità di sviluppo delle risorse umane ed organizzative assegnate agli uffici di livello dirigenziale.
3. L'esame non si intende superato se il candidato abbia riportato una votazione inferiore a trentacinque cinquantesimi nel colloquio e in ciascuna prova scritta.
4. Il personale che per tre volte non sia stato compreso nella graduatoria degli idonei non è ammesso a ripetere la prova concorsuale.
5. Non è ammesso al concorso il personale che, alla data del relativo bando, abbia riportato:
a) nei tre anni precedenti, un giudizio complessivo inferiore a "distinto";
b) nell'anno precedente, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria;
c) nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione;
d) nei cinque anni precedenti, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio.
6. Le modalità del concorso, le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio da attribuire a ciascuna categoria di titoli sono determinati con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
7. La commissione del concorso per titoli ed esami, di cui al comma 1, nominata con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, è presieduta dal vice direttore generale con funzioni vicarie ed è composta da:
a) un direttore di ufficio o direzione centrale del dipartimento della pubblica sicurezza;
b) un dirigente dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia con qualifica non inferiore a dirigente superiore, che svolga funzioni di questore;
c) un consigliere di Stato o della Corte dei conti;
d) un docente universitario esperto in materia di organizzazione del settore pubblico od aziendale.
8. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario del ruolo dei commissari in servizio presso il dipartimento della pubblica sicurezza.
9. Con il decreto di nomina sono designati altrettanti componenti supplenti prescelti, ai fini della sostituzione dei componenti interni, tra i dirigenti dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, con qualifica non inferiore a dirigente superiore.]
Promozione a dirigente superiore
(modificato dall'art. 1, comma 5, lett. m), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95 e modificato e integrato dall'art. 7, comma 1, lett. l), del D.L.vo 27 dicembre 2019, n. 172)
1. La promozione alla qualifica di dirigente superiore si consegue, nel limite dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente che [, alla stessa data,] (parole soppresse) (1) abbia compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre.
2. Le promozioni hanno effetto, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi.
Parole soppresse dall'art. 7, comma 1, lett. l), n. 2), del D.L.vo 27 dicembre 2019, n. 172.
Percorso di carriera
(modificato dall'art. 2, comma 95, lett. a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sostituito dall'art. 1, comma 5, lett. n), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95, integrato dall'art. 7, comma 1, lett. m), del D.L.vo 27 dicembre 2019, n. 172 e abrogato dall'art. 21, comma 5-ter, lett. b), del D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15)
[1. Per l'ammissione allo scrutinio per la promozione a primo dirigente e a dirigente superiore il personale, nel corso della carriera, deve aver svolto incarichi in più uffici con funzioni finali ovvero in più uffici con funzioni o finali o strumentali e di supporto ovvero in più uffici nell'ambito dell'Amministrazione centrale della pubblica sicurezza, ovvero in almeno un ufficio con funzioni finali o con funzioni strumentali e di supporto e in almeno un ufficio nell'ambito dell'Amministrazione centrale della pubblica sicurezza.. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono individuati, secondo criteri di funzionalità, i requisiti minimi di servizio in ciascuno dei settori di impiego.]
Nomina a dirigente generale di pubblica sicurezza
(modificato dall'art. 2, comma 95, lett. c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, integrato e modificato dall'art. 1, comma 5, lett. o), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95 e modificato dall'art. 6, comma 1, lett. h), del D.L.vo 5 ottobre 2018, n. 126)
1. I dirigenti generali di pubblica sicurezza sono nominati tra i dirigenti superiori.
2. Con decreto del Ministro dell'interno è costituita la commissione consultiva per la nomina a dirigente generale di pubblica sicurezza, a dirigente generale tecnico ed a dirigente generale medico, composta dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, che la presiede, e dai prefetti e dai dirigenti generali di pubblica sicurezza preposti alle direzioni e agli uffici di cui all'articolo 59, comma 1.
3. La commissione consultiva individua, nella misura non inferiore a due volte il numero dei posti disponibili, i funzionari aventi la qualifica di dirigente superiore idonei alla nomina a dirigente generale, sulla base delle esperienze professionali maturate e dell'intero servizio prestato nei ruoli nella carriera dei funzionari della Polizia di Stato, nonchè dell'attitudine ad assolvere le più elevate funzioni connesse alla qualifica superiore.
4. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 3, la direzione centrale del personale trasmette alla commissione tutti gli elementi valutativi e informativi in suo possesso.
5. Il Ministro dell'interno sceglie, in vista della sua proposta al Consiglio dei Ministri, fra i funzionari indicati dalla commissione.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per le nomine da conferire a partire dal 1° gennaio 2002. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.
Modifica all'articolo 42 della legge 1 aprile 1981, n. 121
(modificato dall'art. 4, comma 1, del D.L.vo 28 dicembre 2001, n. 477)
1. L'articolo 42 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è sostituito dal seguente:
"Art. 42 (Nomina a dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B e nomina e inquadramento a prefetto). - 1. Nell'ambito della dotazione organica di cui alla tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, alla copertura fino al massimo di 17 posti di prefetto si provvede mediante nomina e inquadramento riservati ai dirigenti della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
2. I dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B sono nominati tra i dirigenti generali di pubblica sicurezza.
3. Salvo quanto previsto dal comma 4, i dirigenti generali di Pubblica Sicurezza di livello B sono inquadrati nella qualifica di prefetto a norma del comma 1 nel termine massimo di tre anni dal conseguimento della qualifica, conservando a tutti gli effetti l'anzianità maturata anche nella qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza.
4. L'inquadramento fra i prefetti di cui al comma 3 può essere disposto anche in soprannumero, fino al 30 giugno 2004, nel limite massimo di tre unità, da riassorbirsi con le successive vacanze che si determineranno nell'aliquota di prefetti di cui al comma 1. Fino al riassorbimento del soprannumero non si possono effettuare nomine dei dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B.
5. Per la preposizione dei prefetti e dei dirigenti di pubblica sicurezza di livello B e dei dirigenti generali di cui all'articolo 11, alla direzione degli uffici del dipartimento della pubblica sicurezza si osservano criteri di professionalità, che tengono conto anche delle esperienze maturate.
6. In relazione a quanto previsto al comma 3 e ai provvedimenti da adottarsi a norma dell'articolo 20 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, la qualifica di prefetto di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto n. 139 del 2000, deve intendersi di rango non inferiore a livello dirigenziale B".
Limiti di età per il collocamento a riposo d'ufficio
1. Il personale appartenente ai ruoli dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato è collocato a riposo d'ufficio al raggiungimento dei seguenti limiti di età, in relazione alla qualifica rivestita:
[dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B e] (parole soppresse) (1) dirigente generale di pubblica sicurezza: 65 anni;
dirigente superiore: 63 anni;
qualifiche inferiori: 60 anni.
2. Gli appartenenti al ruolo direttivo speciale sono collocati a riposo d'ufficio al compimento del sessantesimo anno di età.
3. La tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituita dalla tabella 2 allegata al presente decreto.
Parole soppresse dall'art. 2, comma 95, lett. d), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
[Capo II
Ruolo direttivo speciale]
(abrogato dall'art. 1, comma 5, lett. p), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95)
Istituzione del ruolo direttivo speciale
(abrogato dall'art. 1, comma 5, lett. p), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95)
[1. Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, tra i ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e successive modifiche ed integrazioni, è istituito il ruolo direttivo speciale, articolato nelle seguenti qualifiche:
vice commissario del ruolo direttivo speciale, limitatamente alla frequenza del corso di formazione;
commissario del ruolo direttivo speciale;
commissario capo del ruolo direttivo speciale;
vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale.
2. La dotazione organica del ruolo di cui al comma 1 è costituita, per mille unità, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, e, per trecento unità, con contestuale riduzione della dotazione organica del ruolo degli ispettori, come indicato nella tabella 1 che sostituisce la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.]
Funzioni del personale del ruolo direttivo speciale
(modificato dall'art. 5, comma 1, del D.L.vo 28 dicembre 2001, n. 477 e abrogato dall'art. 1, comma 5, lett. p), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95)
[1. Il personale appartenente al ruolo direttivo speciale riveste le qualifiche di Ufficiale di Pubblica Sicurezza e di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, svolge funzioni direttive con autonoma elevata responsabilità decisionale e corrispondente apporto professionale in relazione ai compiti istituzionali della Polizia di Stato, con esclusione di quelle che comportano l'esercizio delle attribuzioni di autorità locale di Pubblica Sicurezza.
2. I commissari del ruolo direttivo speciale espletano le funzioni di cui al comma 1 in collaborazione con i funzionari preposti alla direzione degli uffici e reparti cui sono addetti. Ai medesimi è, altresì, affidata la direzione di uffici o reparti, con le connesse responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti.
3. Ai commissari capo e ai vice questori aggiunti del ruolo direttivo speciale, oltre alle funzioni di cui al comma 1, sono attribuite quelle di indirizzo e coordinamento di più unità organiche, nell'ambito dell'ufficio o reparto cui sono addetti. Essi sono, altresì, preposti ad uffici o reparti non riservati al personale del ruolo dei dirigenti, con piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti. Gli stessi sono diretti collaboratori dei dirigenti della Polizia di Stato e li sostituiscono nella direzione di uffici e reparti in caso di assenza o impedimento.
4. Gli appartenenti al ruolo direttivo speciale provvedono altresì all'addestramento del personale dipendente e svolgono in relazione alla professionalità posseduta compiti di istruzione e formazione del personale della Polizia di Stato.]
Accesso al ruolo direttivo speciale
(modificato dall'art. 10, comma 1, lett. b), del D.L.vo 28 dicembre 2001, n. 477 e abrogato dall'art. 1, comma 5, lett. p), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95)
[1. Alla qualifica iniziale del ruolo direttivo speciale si accede, nel limite dei posti disponibili nella relativa dotazione organica e, salvo quanto previsto all'articolo 24, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esame consistente in due prove scritte e in un colloquio. Il concorso è riservato al personale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato con la qualifica di ispettore superiore - sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, in possesso del titolo di studio di scuola media superiore o equivalente.
2. Non è ammesso al concorso il personale che alla data del relativo bando abbia riportato:
a) nei tre anni precedenti, un giudizio complessivo inferiore a "distinto";
b) nell'anno precedente, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria;
c) nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione;
d) nei cinque anni precedenti, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio.
3. Le prove di esame, scritte ed orali, le modalità di svolgimento del concorso, di composizione della commissione esaminatrice e di formazione della graduatoria sono stabilite con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con il medesimo regolamento sono individuate le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, tra le quali assume particolare rilevanza l'anzianità di effettivo servizio nel ruolo degli ispettori, e i punteggi massimi da attribuire a ciascuna di esse.
4. A coloro che partecipano al concorso di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.
5. Durante il periodo di frequenza del corso il personale interessato è collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.]
Corso di formazione per l'immissione nel ruolo direttivo speciale
(abrogato dall'art. 1, comma 5, lett. p), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95)
[1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 16 frequentano un corso di formazione della durata di diciotto mesi presso l'Istituto superiore di polizia. Il corso, articolato in due cicli di nove mesi comprensivi di un tirocinio operativo presso strutture della Polizia di Stato, si svolge secondo programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. L'insegnamento è impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa, secondo i principi stabiliti dall'articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Durante la frequenza del corso i vice commissari del ruolo direttivo speciale rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.
2. Il direttore dell'Istituto superiore di polizia, sentito il comitato direttivo, al termine del primo ciclo esprime nei confronti dei frequentatori un giudizio di idoneità per l'ammissione al secondo ciclo, al termine del quale gli stessi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, sostengono l'esame finale sulle materie oggetto di studio.
3. I vice commissari del ruolo direttivo speciale che hanno superato l'esame di fine corso sono confermati nel ruolo direttivo speciale con la qualifica di commissario, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.
4. Le modalità di svolgimento [e i programmi] (parole soppresse) (1) del corso di formazione, i criteri per la formulazione del giudizio di idoneità previsto dal comma 2, nonchè le modalità dell'esame finale e di formazione della graduatoria finale sono determinati con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n 400, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
5. Per l'assegnazione ai servizi d'istituto dei commissari del ruolo direttivo speciale si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 4.
6. L'assegnazione di cui al comma 5 è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate nel bando di concorso.
7. Ai frequentatori del corso di formazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.
8. L'anzianità pregressa maturata nei ruoli sottostanti a quello del ruolo direttivo speciale non concorre a determinare l'attribuzione del trattamento economico previsto dai commi ventiduesimo e ventitreesimo dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121.]
Parole soppresse dall'art. 8, comma 1, lett. e), del D.L.vo 3 maggio 2001, n. 201.
Dimissioni dal corso di formazione
(abrogato dall'art. 1, comma 5, lett. p), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95)
[1. Sono dimessi dal corso i vice commissari del ruolo direttivo speciale che:
a) dichiarano di rinunciare al corso;
b) non ottengono il giudizio di idoneità previsto al termine del primo ciclo del corso;
c) non superano le prove, ovvero non conseguono nei tempi stabiliti tutti gli obiettivi formativi del corso;
d) non superano l'esame finale del corso;
e) sono stati per qualsiasi motivo assenti dall'attività corsuale per più di novanta giorni anche se non consecutivi e di centottanta giorni per infermità contratta durante il corso, ovvero per infermità dipendente da causa di servizio, o, nel caso di personale femminile, per maternità.
2. Si applicano le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 5.
3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso determinano la cessazione dalla posizione di aspettativa di cui all'articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, e la restituzione al ruolo di provenienza. I provvedimenti di espulsione costituiscono, inoltre, causa ostativa alla partecipazione ai successivi concorsi per la nomina a vice commissario del ruolo direttivo speciale.]
Promozione a commissario capo del ruolo direttivo speciale
(abrogato dall'art. 1, comma 5, lett. p), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95)
[1. La promozione a commissario capo del ruolo direttivo speciale si consegue, nel limite dei posti disponibili, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario del ruolo direttivo speciale che abbia compiuto sei anni di effettivo servizio nella qualifica.]
Promozione a vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale
(abrogato dall'art. 1, comma 5, lett. p), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95)
[1. La promozione a vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario capo del ruolo direttivo speciale che abbia compiuto cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica.
2. Ricorrendo i presupposti per il conferimento della promozione per merito straordinario, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, al personale che riveste la qualifica di vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale possono essere attribuiti i benefici economici di cui all'articolo 75, ultimo comma, del medesimo decreto n. 335 del 1982.]
Conferimento di promozioni connesse alla cessazione dal servizio
(abrogato dall'art. 1, comma 5, lett. p), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95)
[1. Gli ispettori superiori - sostituti ufficiali di pubblica sicurezza conseguono la nomina alla qualifica di commissario del ruolo direttivo speciale il giorno successivo alla cessazione dal servizio per anzianità, per limiti di età, infermità o decesso, se nel quinquennio precedente abbiano prestato servizio senza demerito.
2. I vice questori aggiunti del ruolo direttivo speciale conseguono la nomina alla qualifica di primo dirigente dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia il giorno successivo alla cessazione dal servizio per limiti di età, infermità o decesso, se nel quinquennio precedente abbiano prestato servizio senza demerito.]
Disposizioni transitorie per l'accesso al ruolo dei commissari
(integrato dall'art. 8, comma 1, lett. f), del D.L.vo 3 maggio 2001, n. 201)
1. Fino all'emanazione dei regolamenti previsti dagli articoli 3 e 4, ai concorsi straordinari per titoli ed esami per l'accesso al ruolo dei commissari, di cui all'articolo 7 della legge 28 marzo 1997, n. 85, così come modificato dall'articolo 68, comma 11, ed ai relativi corsi di formazione continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
1-bis. Durante la frequenza del corso di cui al comma 1, i vincitori del concorso rivestono la qualifica di commissario. Superato l'esame finale del corso gli stessi sono confermati nel ruolo dei commissari con la qualifica di commissario capo.
Inquadramenti del personale del ruolo dei commissari
(introdotto dall'art. 1, comma 1, del D.L.vo 3 maggio 2001, n. 201)
1. Il personale del ruolo dei commissari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è inquadrato, con decorrenza 15 marzo 2001, anche in soprannumero riassorbibile, nelle sottoelencate qualifiche del medesimo ruolo:
a) nella qualifica di vice questore aggiunto, i commissari e i commissari capo con un'anzianità di effettivo servizio nel ruolo dei commissari non inferiore a sette anni e sei mesi, nonchè i vice questori aggiunti;
b) nella qualifica di commissario capo, i vice commissari e i commissari con un'anzianità di effettivo servizio nel ruolo dei commissari inferiore a sette anni e sei mesi.
2. Gli inquadramenti di cui al comma 1 sono effettuati secondo l'ordine delle qualifiche di provenienza e, nell'ambito di queste, secondo l'ordine di ruolo. Il personale di cui al comma 1, lettera a), conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento. Il personale di cui al comma 1, lettera b), conserva, ai medesimi fini, l'anzianità maturata nel ruolo. (1)
3. Dall'anzianità richiesta per gli inquadramenti di cui al comma 1 sono detratti i periodi di ritardo nella progressione in carriera derivanti dall'applicazione di una delle cause di esclusione dagli scrutini previste dall'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Il personale di cui al comma 1, promosso per merito straordinario ai sensi dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è comunque inquadrato nella stessa qualifica attribuita al funzionario del ruolo dei commissari che lo seguiva in ruolo prima della data di inquadramento, andandosi a collocare in ruolo immediatamente prima di quest'ultimo.
5. In relazione alle eventuali posizioni soprannumerarie sulla dotazione organica del ruolo dei commissari, di cui all'articolo 1, comma 3, e alla tabella 1, è reso indisponibile un eguale numero di posti nella qualifica iniziale del ruolo direttivo speciale.
Ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.L.vo 28 dicembre 2001, n. 477, la disposizione del comma annotato, è correttamente interpretata ed applicata nel senso che al personale avente la qualifica di vice questore aggiunto anteriormente alla data degli inquadramenti disposti dal presente articolo è riconosciuta a tutti gli effetti, anche ai fini di quanto previsto dal comma annotato, l'anzianità maturata nella medesima qualifica.
Disposizioni conseguenti agli inquadramenti
(introdotto dall'art. 1, comma 1, del D.L.vo 3 maggio 2001, n. 201)
1. Il personale inquadrato nella qualifica di commissario capo consegue la promozione alla qualifica di vice questore aggiunto, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al compimento di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei commissari.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, il personale inquadrato nella qualifica di vice questore aggiunto ed i commissari capo promossi vice questori aggiunti ai sensi del comma 1, partecipano allo scrutinio per merito comparativo di ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente al compimento di due anni di anzianità nella qualifica; il personale inquadrato nella qualifica di commissario capo può partecipare al concorso per l'accesso alla qualifica di primo dirigente, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), al compimento di sette anni di effettivo servizio nel ruolo dei commissari.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 23, agli scrutini e ai concorsi di cui all'articolo 7, comma 1, per il conferimento dei posti che si renderanno disponibili nella qualifica di primo dirigente fino al 31 dicembre 2002 è ammesso esclusivamente il personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto riveste la qualifica di vice questore aggiunto, ovvero quelle di commissario capo e di commissario, sempre che, alla stessa data, sia in possesso di un'anzianità complessiva nel ruolo non inferiore a nove anni e sei mesi.
Disposizioni transitorie in materia di progressione in carriera del personale appartenente al ruolo dei commissari e dei dirigenti
(modificato dall'art. 8, comma 1, lett. g), del D.L.vo 3 maggio 2001, n. 201)
1. Per le promozioni da conferire con riferimento alle vacanze disponibili fino al 31 dicembre 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, comprese quelle relative alle dotazioni organiche del ruolo dei commissari e dei dirigenti, salvo quanto previsto dal comma 4. Le medesime disposizioni si applicano anche alle altre promozioni da conferire con decorrenza anteriore al 15 marzo 2001.
2. Il primo concorso per l'accesso alla qualifica di primo dirigente è indetto con riferimento all'aliquota dei posti disponibili al 31 dicembre 2001.
3. Fino all'emanazione del regolamento ministeriale indicato nell'articolo 7, comma 4, il corso di formazione dirigenziale continua ad essere disciplinato dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. I posti corrispondenti alla dotazione organica della qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B, anche qualora non coperti, sono utili ai fini delle promozioni da conferire nelle qualifiche inferiori con decorrenza 1° gennaio 2001, ai sensi dell'articolo 206 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
[5. Le disposizioni concernenti il percorso di carriera di cui all'articolo 10 si applicano con le seguenti modalità:
a) quelle di cui al comma 1, al personale appartenente al ruolo dei commissari immesso in ruolo a partire dal 1° gennaio 2001;
b) quelle di cui al comma 2, ai primi dirigenti nominati a tale qualifica a partire dal 1° gennaio 2006.] (comma abrogato) (1)
[6. Gli appartenenti al ruolo dei commissari, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, conseguono la nomina alla qualifica di primo dirigente dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia il giorno successivo alla cessazione dal servizio per limiti di età, infermità o decesso, se rivestono la qualifica di vice questore aggiunto e nel quinquennio precedente abbiano prestato servizio senza demerito.] (comma abrogato) (2)
Comma abrogato dall'art. 21, comma 5-ter, lett. c), del D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15.
Comma abrogato dall'art. 1, comma 5, lett. q), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95.
Disposizioni di prima applicazione per la costituzione del ruolo direttivo speciale
(modificato dall'art. 8, comma 1, lett. h), del D.L.vo 3 maggio 2001, n. 201 e abrogato dall'art. 1, comma 5, lett. r), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95)
[1. Fermo restando il disposto dell'articolo 7 della legge 28 marzo 1997, n. 85, a partire dal 2001 e fino al raggiungimento della nuova dotazione organica del ruolo dei commissari e alla copertura della dotazione organica del ruolo direttivo speciale, i concorsi per l'accesso al ruolo dei commissari e al ruolo direttivo speciale sono indetti [annualmente] (parola soppressa) (1) per un numero di posti pari, rispettivamente, al quaranta e al sessanta per cento delle vacanze complessive esistenti al 31 dicembre di ogni anno nei due ruoli, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2.
2. Per i concorsi di accesso al ruolo direttivo speciale sono utilizzate, entro l'anno 2003, trecento unità della relativa dotazione organica, in aggiunta a quelle determinate ai sensi del comma 1.
3. I posti non coperti a seguito dei concorsi per l'accesso al ruolo dei commissari e al ruolo direttivo speciale sono utilizzati per i rispettivi concorsi successivi a quello in cui non sono stati coperti tutti i posti.]
Parola soppressa dall'art. 8, comma 1, lett. h, n. 1), del D.L.vo 3 maggio 2001, n. 201.
Disposizioni transitorie per l'accesso al ruolo direttivo speciale
(modificato dall'art. 8, comma 1, lett. i), del D.L.vo 3 maggio 2001, n. 201 e abrogato dall'art. 1, comma 5, lett. r), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95)
[1. In sede di prima attuazione del presente decreto, alla qualifica di vice commissario del ruolo direttivo speciale accedono mediante concorso per titoli ed esame, consistente in una prova scritta e in un colloquio, gli appartenenti al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, con la qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, in possesso dei requisiti previsti dal comma 2. I concorsi sono indetti annualmente, a partire dal 2001 e fino al 2005, per il numero dei posti disponibili ai sensi dell'articolo 24.
2. Ai concorsi può partecipare il suddetto personale in possesso del titolo di studio di scuola media superiore o equivalente, appartenente al ruolo degli ispettori al 31 agosto 1995, che al 1° gennaio di ciascuno degli anni indicati al comma 1 ha maturato almeno dieci anni di effettivo servizio nel ruolo, ovvero, tre anni nella qualifica di ispettore superiore - sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e che, alla data dei relativi bandi, non si trovi, nelle condizioni ostative previste dall'articolo 16, comma 2. Al medesimo personale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.
3. I vincitori dei concorsi di cui ai commi precedenti sono nominati vice commissari del ruolo direttivo speciale e frequentano un corso di formazione di nove mesi presso l'Istituto superiore di polizia, comprensivo di un tirocinio operativo della durata di tre mesi presso strutture della Polizia di Stato. Ai medesimi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18, ma i periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera e), del medesimo articolo, e quelli di cui all'articolo 5, comma 2, sono ridotti della metà.
4. I vice commissari che hanno concluso con profitto il corso di formazione sono confermati nel ruolo direttivo speciale con la qualifica di commissario del ruolo direttivo speciale, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Ai predetti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 5, 6, 7 e 8.
5. Le modalità di espletamento dei concorsi, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, nonchè le modalità di svolgimento del corso di formazione, del tirocinio operativo, di valutazione finale del profitto ed i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso, sono stabiliti, rispettivamente, con il regolamento di cui all'articolo 16, comma 3, e con quello di cui all'articolo 17, comma 4.]
Disposizioni transitorie riguardanti i dirigenti generali di pubblica sicurezza
(modificato e integrato dall'art. 4, comma 2, del D.L.vo 28 dicembre 2001, n. 477)
1. Nella prima applicazione del presente decreto, ai dirigenti generali di pubblica sicurezza che hanno maturato due anni di anzianità nella qualifica alla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che non vengano nominati dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B, continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni ai soli fini dell'inquadramento alla qualifica di prefetto. Conseguentemente, le posizioni soprannumerarie sono riassorbite all'atto della cessazione dal servizio, per qualsiasi causa, dei predetti funzionari ed i posti di funzione ricopribili dai prefetti di cui all'arti-colo 42 della legge 1 aprile 1981, n. 121, sono transitoriamente incrementati, in corrispondenza delle sole posizioni soprannumerarie, per l'espletamento di compiti di studio, consulenza, ricerca e ispettivi. (1)
2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, ai dirigenti generali di pubblica sicurezza in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, al compimento dei quattro anni di anzianità nella qualifica, è comunque attribuito il trattamento economico del dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B, salvo che non siano già nominati a tale ultima qualifica.
Per l'interpretazione del comma annotato, si rimanda all'art. 7, comma 2-bis, del D.L. 6 maggio 2002, n. 83, convertito dalla legge 2 luglio 2002, n. 133.
Collocamento a riposo del personale in servizio
(modificato dall'art. 10, comma 1, lett. c), del D.L.vo 28 dicembre 2001, n. 477)
1. I limiti di età per il collocamento a riposo d'ufficio di cui all'articolo 13 sono applicati, con criteri di progressività, agli appartenenti al ruolo dei commissari e al ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato con qualifica inferiore a dirigente generale, già in servizio alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336. A tal fine il predetto personale è collocato a riposo d'ufficio con l'anticipazione massima, rispetto alla data di cessazione dal servizio per raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, di seguito indicata:
Anticipazione del collocamento a riposo | ||
Anno di collocamento a riposo per il raggiungimento del 65° anno di età | Dirigenti superiori | Altre qualifiche |
2001 | - | - |
2002 | 8 mesi | 9 mesi |
2003 | 11 mesi | 13 mesi |
2004 | 14 mesi | 19 mesi |
2005 | 17 mesi | 27 mesi |
2006 | 20 mesi | 34 mesi |
2007 | 24 mesi | 41 mesi |
2008 | 47 mesi | |
2009 | 53 mesi | |
2010 | 60 mesi |
.
2. Il collocamento a riposo d'ufficio di cui al comma 1 è disposto, con anticipazione differenziata rispetto alla data di cessazione dal servizio per il raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, secondo lo schema indicato nell'allegata tabella 3.
3. Ai funzionari di cui al comma 1 che raggiungono il sessantacinquesimo anno di età a partire dal 2002, vengono corrisposti, in aggiunta alla pensione determinata come stabilito dall'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, quattro scatti del 2,5 per cento calcolati sullo stipendio goduto all'atto del pensionamento ed è assicurata, per il periodo intercorrente dalla data del collocamento a riposo e fino al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, la riliquidazione del trattamento di quiescenza sulla base degli aumenti retributivi pensionabili di qualsiasi natura concessi ai pari qualifica in attività di servizio.
4. Nei confronti dei funzionari di cui al comma 3, il cui trattamento sarà liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, troverà applicazione il coefficiente di trasformazione relativo al sessantacinquesimo anno di età, previsto dalla tabella A allegata alla legge medesima, fermo restando il beneficio di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
5. Agli appartenenti al ruolo dei commissari e al ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato con qualifica inferiore a dirigente generale di pubblica sicurezza, già in servizio alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, non ricompresi nella previsione di cui al comma 1 e che saranno collocati a riposo con i nuovi limiti di età di cui all'articolo 13, saranno applicate le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.
6. A decorrere dall'anno 2004 i pensionamenti previsti dal presente articolo sono effettuati assicurando l'invarianza della spesa attraverso la disciplina autorizzatoria delle assunzioni del personale, di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
Disciplina del collocamento a riposo per i ruoli ad esaurimento
1. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto appartenente ai ruoli ad esaurimento dei commissari e dei dirigenti conserva i limiti di età per il collocamento a riposo d'ufficio previsti dai precedenti ordinamenti.
Collocamento in disponibilità a domanda
(introdotto dall'art. 2, comma 1, del D.L.vo 3 maggio 2001, n. 201)
1. I destinatari delle disposizioni dell'articolo 27, i quali ne facciano richiesta almeno trenta giorni prima dell'ultimo anno di servizio, sono collocati in disponibilità a norma dell'articolo 64, anche oltre il limite percentuale di cui al comma 1 di quest'ultimo articolo, purchè:
a) abbiano raggiunto un'età anagrafica di non meno di un anno e di non più di tre anni inferiore a quella stabilita dallo stesso articolo per il collocamento a riposo;
b) abbiano compiuto sessantatrè anni di età se rivestono la qualifica di dirigente superiore ovvero di sessanta negli altri casi.
2. Al termine del periodo massimo della disponibilità, che non può comunque protrarsi oltre il sessantacinquesimo anno di età, i funzionari di cui al comma 1 sono collocati a riposo d'ufficio con il trattamento pensionistico determinato a norma dell'articolo 27, commi 3 e 4.
3. I collocamenti in disponibilità previsti dal presente articolo sono effettuati assicurando l'invarianza della spesa attraverso la disciplina autorizzatoria delle assunzioni del personale, di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
Titolo II
CARRIERA DEI FUNZIONARI TECNICI DELLA POLIZIA DI STATO
(sostituito dall'art. 1, comma 5, lett. s), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95 e modificato dall'art. 6, comma 1, lett. i), del D.L.vo 5 ottobre 2018, n. 126)
Capo I
Carriera dei funzionari tecnici di Polizia
(sostituito dall'art. 1, comma 5, lett. t), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95 e integrato dall'art. 7, comma 1, lett. n), del D.L.vo 27 dicembre 2019, n. 172)
Articolazione della carriera dei funzionari tecnici di Polizia
(sostituito dall'art. 1, comma 5, lett. t), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95 e modificato dall'art. 6, comma 1, lett. l), del D.L.vo 5 ottobre 2018, n. 126)
1. La carriera dei funzionari tecnici di Polizia, con sviluppo dirigenziale, si distingue come segue:
ruolo degli ingegneri;
ruolo dei fisici;
ruolo dei chimici;
ruolo dei biologi;
ruolo degli psicologi.
2. La carriera dei funzionari tecnici di Polizia è articolata nelle seguenti qualifiche:
commissario tecnico, limitatamente al periodo di frequenza del corso di formazione;
commissario capo tecnico, anche durante il periodo di tirocinio operativo;
direttore tecnico capo;
direttore tecnico superiore;
primo dirigente tecnico;
dirigente superiore tecnico;
dirigente generale tecnico.
3. Le qualifiche della carriera di cui al comma 2 sono articolate, nei ruoli degli ingegneri e dei fisici, nei settori di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.
Funzioni
(modificato dall'art. 10, comma 1, lett. d), del D.L.vo 28 dicembre 2001, n. 477, sostituito dall'art. 1, comma 5, lett. t), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95 e modificato dall'art. 6, comma 1, lett. m), del D.L.vo 5 ottobre 2018, n. 126)
1. Il personale della carriera dei funzionari tecnici di Polizia, in relazione alla specifica qualificazione professionale, esercita le funzioni tecnico-scientifiche inerenti ai compiti istituzionali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza implicanti autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità e quelle allo stesso attribuite dalle disposizioni vigenti, nonchè la direzione di uffici o reparti, con le connesse responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti. L'attività comporta preposizione ad uffici, laboratori scientifici o didattici, con facoltà di decisione sull'uso di sistemi e procedimenti tecnologici nell'ambito del settore di competenza, e facoltà di proposte sull'adozione di nuove tecniche scientifiche.
2. Gli appartenenti alla carriera dei funzionari tecnici fino a commissario capo tecnico svolgono, in relazione alla diversa professionalità, attività richiedente preparazione professionale di livello universitario, con conseguente apporto di competenza specialistica in studi, ricerche ed elaborazioni di piani e programmi tecnologici. Il predetto personale assume la responsabilità derivante dall'attività delle unità organiche sottordinate, dal lavoro direttamente svolto e dall'attività di collaborazione con i funzionari di qualifica superiore. Ai commissari tecnici e ai commissari capo tecnici, oltre alle suddette funzioni, sono attribuite quelle di indirizzo e coordinamento di più unità organiche, con piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti. Essi sono preposti agli uffici o reparti non riservati ai funzionari con qualifica superiore determinati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza ed esercitano le funzioni di cui al comma 1 partecipando all'attività dei funzionari con qualifica superiore della carriera dei funzionari tecnici e sostituiscono questi ultimi nella direzione di uffici e laboratori scientifici o didattici in caso di assenza o impedimento. Il medesimo personale svolge, altresì, compiti di istruzione del personale della Polizia di Stato, in relazione alla professionalità posseduta. Le predette funzioni sono individuate con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.
3. Il personale appartenente alla carriera dei funzionari tecnici, a partire dalla qualifica di direttore tecnico capo, svolge le funzioni indicate a fianco di ciascuna qualifica nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, con le attribuzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Gli uffici periferici cui può essere preposto il suddetto personale sono individuati con decreto del Ministro dell'interno.
Accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia
(modificato dall'art. 8, comma 1, lett. j), del D.L.vo 3 maggio 2001, n. 201, sostituito dall'art. 6, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 dicembre 2001, n. 477, integrato dall'art. 2-quater, comma 3, lett. b), del D.L. 20 giugno 2012, n. 79, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, sostituito dall'art. 1, comma 5, lett. t), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95, modificato e integrato dall'art. 6, comma 1, lett. n), del D.L.vo 5 ottobre 2018, n. 126, dall'art. 7, comma 1, lett. o), del D.L.vo 27 dicembre 2019, n. 172 e modificato dall'art. 9-bis, comma 1, del D.L. 5 ottobre 2023, n. 133, convertito dalla legge 1 dicembre 2023, n. 176)
1. L'accesso alla qualifica iniziale della carriera dei funzionari tecnici di Polizia avviene mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti civili e politici e che sono in possesso dei requisiti previsti dai commi 2 e 3. Il limite di età per la partecipazione al concorso, non superiore a trentadue anni, è stabilito dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ferme restando le deroghe di cui al predetto regolamento. Le qualità [morali e] (parole soppresse) (1) di condotta sono previste dalle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (2)
2. Con decreto del Ministro dell'interno, sono indicate le lauree magistrali o specialistiche per la partecipazione al concorso, individuate secondo le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, e le abilitazioni professionali ove previste dalla legge.
3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale e le relative modalità di accertamento, le tipologie e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle relative prove e fasi concorsuali, le tipologie e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle relative prove e fasi concorsuali, tra cui le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le prove di esame sulle materie attinenti ai profili professionali, scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, [le modalità di svolgimento dei concorsi,] (parole soppresse) (3) di composizione delle commissioni esaminatrici e di formazione delle graduatorie, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse.
4. Il venti per cento dei posti disponibili [, determinati con le modalità stabilite dal decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza di cui al comma 3,] (parole soppresse) (4) per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera dei funzionari tecnici, è riservato al personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea e con un'età non superiore a quaranta anni, di cui la metà al personale del ruolo degli ispettori tecnici e l'altra metà al restante personale di tutti i ruoli della Polizia di Stato con un'anzianità di servizio effettivo non inferiore a cinque anni, in possesso, in entrambi i casi, dei requisiti attitudinali richiesti, il quale non abbia riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione più grave ed abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a «ottimo».
5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneità psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresì, ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi.
Parole soppresse dall'art. 7, comma 1, lett. o), n. 1), del D.L.vo 27 dicembre 2019, n. 172.
La Corte Costituzionale con sentenza n. 262 del 19 - 22 dicembre 2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma annotato, nella parte in cui prevede che il limite di età «non superiore a trenta anni» si applica al concorso per l’accesso al ruolo dei funzionari tecnici psicologi della Polizia di Stato.
Parole soppresse dall'art. 6, comma 1, lett. n), n. 1.2), del D.L.vo 5 ottobre 2018, n. 126.
Parole soppresse dall'art. 7, comma 1, lett. o), n. 4), del D.L.vo 27 dicembre 2019, n. 172.
Corso di formazione iniziale per l'immissione nella carriera dei funzionari tecnici di Polizia
(modificato dall'art. 8, comma 1, lett. k), del D.L.vo 3 maggio 2001, n. 201, modificato e integrato dall'art. 6, comma 1, lett. b) e c), del D.L.vo 28 dicembre 2001, n. 477, dall'art. 1, comma 5, lett. u), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95, modificato dall'art. 6, comma 1, lett. o), del D.L.vo 5 ottobre 2018, n. 126 e modificato e integrato dall'art. 7, comma 1, lett. p), del D.L.vo 27 dicembre 2019, n. 172)
1. I vincitori dei concorsi di cui all'articolo 31 sono ammessi a frequentare un corso di formazione iniziale teorico-pratico della durata di un anno presso la scuola superiore di polizia, finalizzato anche al conseguimento del master universitario di secondo livello, sulla base di programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. L'insegnamento è impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa, secondo i principi stabiliti dall'articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Durante la frequenza del corso i commissari tecnici rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per la carriera di appartenenza. Durante il corso i frequentatori, al di fuori del periodo applicativo, non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza, di parata o d'onore. (1)
2. Le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale sono determinate con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 6.
3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, ma i periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera e), e al comma 2, sono ridotti della metà.
4. I commissari tecnici che hanno superato l'esame finale del corso di formazione iniziale e che sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia, prestano giuramento ed accedono, con la qualifica di commissario capo tecnico e secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, al periodo di tirocinio operativo della durata di due anni [, con verifica finale,] (parole soppresse) (2) finalizzato anche all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 30, comma 3. Il giudizio di idoneità al servizio di polizia è espresso dal direttore della scuola superiore di polizia. Al termine del periodo di tirocinio, la conferma nella qualifica di commissario capo tecnico è effettuata previa verifica finale del dirigente dell'ufficio, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 6, del cui esito si tiene conto in sede di redazione del rapporto informativo annuale ai sensi dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. Gli stessi sono assegnati ai servizi d'istituto secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 8, ferma restando la permanenza nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.
[4-bis. Ai fini della determinazione del posto in ruolo e della progressione in carriera, il personale proveniente dal ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici, di cui all'articolo 40, conserva l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza e, qualora rivestiva la qualifica di direttore tecnico capo del suddetto ruolo speciale ad esaurimento, è confermato nella qualifica di direttore tecnico capo. Restano fermi i requisiti di effettivo servizio nelle qualifiche dei ruoli dei direttori tecnici previsti dall'articolo 34 per l'accesso alla qualifica di primo dirigente tecnico.] (comma abrogato) (3)
5. Ai frequentatori del corso di formazione iniziale, provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.
In deroga a quanto previsto dal comma annotato, si rimanda all'art. 2-bis, comma 6-ter, del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14.
Parole soppresse dall'art. 7, comma 1, lett. p), n. 3), del D.L.vo 27 dicembre 2019, n. 172.
Comma abrogato dall'art. 1, comma 5, lett. u), n. 5), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95.
Promozione a direttore tecnico capo
(sostituito dall'art. 1, comma 5, lett. z), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95, modificato dall'art. 6, comma 1, lett. p), del D.L.vo 5 ottobre 2018, n. 126 e integrato e modificato dall'art. 7, comma 1, lett. q), del D.L.vo 27 dicembre 2019, n. 172)
1. La promozione a direttore tecnico capo si consegue, nel limite dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, in ciascun ruolo, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento del corso di formazione dirigenziale, della durata non superiore a tre mesi, con esame finale, ferma restando, per coloro che superano il corso, la collocazione in ruolo secondo gli esiti dello scrutinio. Allo scrutinio per merito comparativo è ammesso il personale della carriera dei funzionari tecnici che abbia compiuto almeno sette anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario capo tecnico, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre.
2. Le promozioni a direttore tecnico capo decorrono a tutti gli effetti, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi e sono conferite secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. I commissari capo tecnici che non frequentano il corso per un periodo superiore a cinque giorni, anche non consecutivi, non conseguono la promozione, salvo che l'assenza sia determinata da maternità, da gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere, o da altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, o da infermità dipendente da causa di servizio o contratta durante il corso. In tali ultimi casi, i commissari capo tecnici, dopo la riacquistata idoneità fisico-psichica, sono ammessi a frequentare il primo corso dirigenziale successivo.
3. Il corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1 del presente articolo, che si svolge presso la scuola superiore di polizia, ha un indirizzo prevalentemente scientifico professionale ed è finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere tecnico e gestionale necessarie per l'esercizio delle funzioni dirigenziali.
4. Le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonchè i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso, sono determinati con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Promozione a direttore tecnico superiore
(introdotto dall'art. 1, comma 5, lett. aa), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95)
1. La promozione a direttore tecnico superiore si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore tecnico capo che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.
Promozione a primo dirigente tecnico
(integrato dall'art. 8, comma 1, lett. l), del D.L.vo 3 maggio 2001, n. 201, sostituito dall'art. 1, comma 5, lett. bb), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95 e modificato e integrato dall'art. 7, comma 1, lett. r), del D.L.vo 27 dicembre 2019, n. 172)
1. La promozione alla qualifica di primo dirigente tecnico si consegue, nel limite dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore tecnico superiore che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre.
2. Le promozioni hanno effetto, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi.
Concorso per la nomina a primo dirigente tecnico
(modificato dall'art. 8, comma 1, lett. m), del D.L.vo 3 maggio 2001, n. 201 e abrogato dall'art. 1, comma 5, lett. cc), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95)
[1. Il concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), è indetto annualmente con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del personale.
2. L'esame consiste in:
a) due prove scritte, di cui una di carattere professionale;
b) un colloquio rivolto ad accertare il grado di preparazione professionale del candidato, con particolare riferimento alle funzioni dirigenziali che sarà chiamato a svolgere.
3. L'esame non si intende superato se il candidato non abbia riportato la votazione di almeno trentacinque cinquantesimi nel colloquio e in ciascuna prova scritta.
4. Le modalità del concorso, le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio da attribuire a ciascuna categoria di titoli sono determinati con il regolamento ministeriale di cui all'articolo 8, comma 6.
5. Le cause di esclusione dal concorso sono quelle previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 8.
6. La commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami, nominata con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, è presieduta dal vice direttore generale con funzioni vicarie ed è composta da:
a) due dirigenti dei ruoli tecnici con qualifica di dirigente superiore;
b) un consigliere di Stato o della Corte dei conti;
c) un docente universitario esperto nelle materie su cui vertono le prove d'esame.
7. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario direttivo della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
8. Con il decreto di nomina sono designati altrettanti componenti supplenti prescelti, ai fini della sostituzione dei componenti interni, tra i dirigenti dei ruoli tecnici con qualifica di dirigente superiore.]
Promozione a dirigente superiore tecnico
(modificato dall'art. 1, comma 5, lett. dd), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95 e modificato e integrato dall'art. 7, comma 1, lett. s), del D.L.vo 27 dicembre 2019, n. 172)
1. La promozione a dirigente superiore tecnico si consegue, nei limiti dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente tecnico che [, alla stessa data,] (parole soppresse) (1) abbia compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre.
2. Nello scrutinio per merito comparativo si tiene conto, in modo particolare, delle eventuali specializzazioni professionali che hanno maggiore attinenza con i compiti di istituto dei tecnici della Polizia di Stato.
3. Le promozioni hanno effetto, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi.
Parole soppresse dall'art. 7, comma 1, lett. s), n. 2), del D.L.vo 27 dicembre 2019, n. 172.
Nomina a dirigente generale tecnico
(introdotto dall'art. 1, comma 5, lett. ee), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95 e integrato dall'art. 7, comma 1, lett. t), del D.L.vo 27 dicembre 2019, n. 172)
1. La nomina a dirigente generale tecnico, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è disposta con le modalità di cui all'articolo 11 del presente decreto legislativo. [La nomina nella predetta qualifica rende indisponibile un posto nella dotazione organica di dirigente superiore tecnico in uno dei ruoli di cui alla medesima tabella A.] (periodo soppresso) (1)
Periodo soppresso dall'art. 7, comma 1, lett. t), del D.L.vo 27 dicembre 2019, n. 172.
Norma di rinvio
(modificato e integrato dall'art. 8, comma 1, lett. n), del D.L.vo 3 maggio 2001, n. 201, modificato dall'art. 10, comma 1, lett. e), del D.L.vo 28 dicembre 2001, n. 477, modificato dall'art. 1, comma 5, lett. ff), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95 e integrato dall'art. 3, comma 1, della legge 4 aprile 2025, n. 42)
1. Al personale appartenente alla carriera dei funzionari tecnici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), ultimo periodo, e quelle di cui agli articoli 13, 27 e 28-bis.
1-bis. L'articolo 27 si applica anche al personale appartenente alla carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato, già in servizio presso altre Amministrazioni dello Stato alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successivamente immessi nei predetti ruoli.
1-ter. Al personale appartenente al ruolo degli psicologi della carriera dei funzionari tecnici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 52-bis.
Inquadramenti del personale dei ruoli dei direttori tecnici
(introdotto dall'art. 3, comma 1, del D.L.vo 3 maggio 2001, n. 201)
1. Il personale dei ruoli dei direttori tecnici in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è inquadrato, con decorrenza 15 marzo 2001, nelle sottoelencate qualifiche del medesimo ruolo:
a) nella qualifica di direttore tecnico capo, i direttori tecnici e i direttori tecnici principali con un'anzianità di effettivo servizio nel ruolo dei direttori tecnici non inferiore a sette anni e sei mesi, nonchè i direttori tecnici capo;
b) nella qualifica di direttore tecnico principale, i direttori tecnici con un'anzianità di effettivo servizio nel ruolo dei direttori tecnici inferiore a sette anni e sei mesi.
2. Gli inquadramenti nelle qualifiche di cui al comma 1 sono effettuati secondo l'ordine delle qualifiche di provenienza e, nell'ambito di queste, secondo l'ordine di ruolo. Il personale di cui al comma 1, lettera a), conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento. Il personale di cui al comma 1, lettera b) conserva, ai medesimi fini, l'anzianità maturata nel ruolo. Si applica la disposizione di cui all'articolo 22-bis, comma 4. (1)
3. Dall'anzianità richiesta per gli inquadramenti di cui al comma 1 sono detratti i periodi di ritardo nella progressione in carriera derivanti dall'applicazione di una delle cause di esclusione dagli scrutini previste dall'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.L.vo 28 dicembre 2001, n. 477, la disposizione del comma annotato, è correttamente interpretata ed applicata nel senso che al personale avente la qualifica di vice questore aggiunto anteriormente alla data degli inquadramenti disposti dal presente articolo è riconosciuta a tutti gli effetti, anche ai fini di quanto previsto dal comma annotato, l'anzianità maturata nella medesima qualifica.
Disposizioni conseguenti agli inquadramenti
(introdotto dall'art. 3, comma 1, del D.L.vo 3 maggio 2001, n. 201 e integrato dall'art. 10, comma 1, lett. f), del D.L.vo 28 dicembre 2001, n. 477)
1. Il personale inquadrato nella qualifica di direttore tecnico principale consegue la promozione alla qualifica di direttore tecnico capo, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al compimento di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei direttori tecnici.
2. Il personale inquadrato nella qualifica di direttore tecnico capo e i direttori tecnici principali promossi direttori tecnici capo ai sensi del comma 1, partecipano allo scrutinio per merito comparativo di ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente tecnico, al compimento di due anni di anzianità nella qualifica. Al medesimo scrutinio partecipa anche il personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto riveste la qualifica di direttore tecnico capo, ovvero quelle di direttore tecnico principale e di direttore tecnico, sempre che, alla stessa data, sia in possesso di un'anzianità complessiva nel ruolo non inferiore a nove anni e sei mesi.
3. Il personale inquadrato nella qualifica di direttore tecnico principale può partecipare al concorso per l'accesso alla qualifica di primo dirigente, di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), al compimento di sette anni di effettivo servizio nel ruolo dei direttori tecnici.
Disposizioni transitorie in materia di progressione in carriera del personale dei ruoli dei direttori tecnici
(modificato dall'art. 8, comma 1, lett. o), del D.L.vo 3 maggio 2001, n. 201)
1. Per le promozioni da conferire con riferimento alle vacanze disponibili fino al 31 dicembre 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, comprese quelle relative alle dotazioni organiche dei ruoli dei direttori tecnici e dei dirigenti tecnici. Le medesime disposizioni si applicano anche alle altre promozioni da conferire con decorrenza anteriore al 15 marzo 2001.
2. Il primo concorso per l'accesso alla qualifica di primo dirigente è indetto con riferimento all'aliquota dei posti disponibili al 31 dicembre 2001.
3. Fino all'emanazione del regolamento ministeriale indicato nell'articolo 7, comma 4, il corso di formazione dirigenziale continua ad essere disciplinato dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Disposizioni transitorie per l'accesso al ruolo dei direttori tecnici
(integrato dall'art. 8, comma 1, lett. p), del D.L.vo 3 maggio 2001, n. 201)
1. Fino all'emanazione dei regolamenti previsti dagli articoli 31 e 32, ai concorsi per l'accesso al ruolo dei direttori tecnici, compresi quelli straordinari per titoli ed esami, di cui all'articolo 7 della legge 28 marzo 1997, n. 85, così come modificato dall'art. 68, comma 11, ed ai relativi corsi di formazione continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
1-bis. Durante la frequenza del corso di cui al comma 1, i vincitori del concorso rivestono la qualifica di direttore tecnico. Superato l'esame finale del corso gli stessi sono confermati nel ruolo dei direttori tecnici con la qualifica di direttore tecnico principale.
1-ter. Nell'ambito del contingente complessivo di personale della Polizia di Stato da assumere in relazione alle autorizzazioni per l'anno 2001, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, la graduatoria di merito degli idonei del primo concorso straordinario per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli dei direttori tecnici, indetto ai sensi dell'articolo 7 della legge 28 marzo 1997, n. 85, rimane efficace per la copertura dei posti disponibili in ciascun ruolo, riferiti alle dotazioni organiche indicate nella tabella 4 allegata al presente decreto, fino al raggiungimento del limite del cinquanta per cento delle vacanze complessive alla data di entrata in vigore del medesimo decreto.
Istituzione del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici
(abrogato dall'art. 1, comma 5, lett. gg), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95)
[1. Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, tra i ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modifiche ed integrazioni, è istituito il ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici, riservato al personale del ruolo dei periti tecnici, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia superato il concorso di cui all'articolo 41.
2. Il ruolo di cui al comma 1 si articola nelle seguenti qualifiche:
vice direttore tecnico del ruolo speciale ad esaurimento, limitatamente alla frequenza del corso di formazione;
direttore tecnico del ruolo speciale ad esaurimento;
direttore tecnico principale del ruolo speciale ad esaurimento;
direttore tecnico capo del ruolo speciale ad esaurimento.
3. La dotazione del ruolo è fissata in centoventi unità, di cui ottanta riservate alle qualifiche di vice direttore tecnico e di direttore tecnico del ruolo speciale ad esaurimento e quaranta a quelle di direttore tecnico principale e di direttore tecnico capo del ruolo speciale ad esaurimento.
4. La ripartizione della dotazione di cui al comma 3, tra i settori di attività previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, così come modificato dal presente decreto, nonchè l'individuazione dei profili professionali e relativi contingenti, sono effettuate con decreto del Ministro dell'interno.
5. Il personale del ruolo speciale ad esaurimento di cui al comma 1, salvo quanto previsto dal comma 6 per quello impiegato nel settore sanitario, espleta le stesse funzioni demandate agli appartenenti ai ruoli dei direttori tecnici, con esclusione dei compiti che presuppongono necessariamente il possesso dei titoli di studio universitari prescritti per l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici medesimi e, ove richiesto, le specifiche abilitazioni professionali.
6. II personale del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici impiegato nel settore sanitario, nell'ambito delle relative strutture della Polizia di Stato, svolge compiti di coordinamento e di supporto amministrativo, gestionale e tecnico-organizzativo che non richiedono la qualificazione della professione medica, ed è preposto ad unità organizzative presso uffici sanitari di livello dirigenziale.
7. Salvo quanto previsto dal presente articolo e dagli articoli 41 e 42, al personale del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici si applicano le disposizioni relative al personale dei ruoli dei direttori tecnici.
8. Fino alla cessazione dal servizio del personale immesso nel ruolo di cui al comma 1 e di quello avente titolo a partecipare ai concorsi di cui all'articolo successivo, sono rese indisponibili centosessantasette unità nella dotazione organica del ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici della Polizia di Stato.]
Accesso al ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici
(modificato dall'art. 8, comma 1, lett. q), del D.L.vo 3 maggio 2001, n. 201 e abrogato dall'art. 1, comma 5, lett. gg), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95)
[1. Alla qualifica iniziale del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici accedono, mediante concorso per titoli ed esame, consistente in una prova scritta ed un colloquio, gli appartenenti al ruolo dei periti tecnici in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, in possesso del titolo di studio di scuola media superiore o equivalente, che rivestono la qualifica di perito tecnico superiore.
2. I concorsi sono indetti, a partire dal 2001, nei contingenti fissati per ciascun profilo professionale con il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 4 dell'articolo 40.
3. Non è ammesso al concorso il personale che alla data del relativo bando abbia riportato:
a) nei tre anni precedenti, un giudizio complessivo inferiore a "distinto";
b) nell'anno precedente, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria;
c) nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione;
d) nei cinque anni precedenti, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio.
4. A coloro che partecipano al concorso di cui al comma l si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.
5. I vincitori del concorso di cui al comma 1 sono nominati vice direttori tecnici del ruolo speciale ad esaurimento e frequentano un corso di formazione di nove mesi, comprensivo di un tirocinio operativo della durata di tre mesi presso strutture della Polizia di Stato, in uno degli istituti di istruzione di cui all'articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Durante tale periodo, gli stessi sono collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.
6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18, salvo che per i periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera e), del medesimo articolo e quelli di cui all'articolo 5, comma 2, che sono ridotti della metà.
7. I vice direttori tecnici del ruolo speciale ad esaurimento che hanno concluso con profitto il corso di formazione sono confermati nel ruolo con la qualifica di direttore tecnico del ruolo speciale ad esaurimento, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Ai predetti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 6, 7 e 8.
8. Le modalità di espletamento dei concorsi, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, nonchè le modalità di svolgimento del corso di formazione, del tirocinio operativo, di valutazione finale del profitto ed i criteri per la formazione della graduatoria finale, sono stabiliti, rispettivamente, con il regolamento di cui all'articolo 16, comma 3 e con quello di cui all'articolo 17, comma 4.]
Progressione in carriera del personale appartenente al ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici
(integrato dall'art. 8, comma 1, lett. r), del D.L.vo 3 maggio 2001, n. 201 e abrogato dall'art. 1, comma 5, lett. gg), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95)
[1. La promozione a direttore tecnico principale del ruolo speciale ad esaurimento si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore tecnico del ruolo speciale ad esaurimento che abbia compiuto sei anni di effettivo servizio nella qualifica.
2. La promozione a direttore tecnico capo del ruolo speciale ad esaurimento si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore tecnico principale del ruolo speciale ad esaurimento con almeno cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che abbia frequentato con profitto il corso di cui all'articolo 57, comma 1, lettera a).
2-bis. Per le promozioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59.
3. Ricorrendo i presupposti per il conferimento della promozione per merito straordinario, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, al personale che riveste la qualifica di direttore tecnico capo del ruolo speciale ad esaurimento possono essere attribuiti i benefici economici di cui all'articolo 75, ultimo comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982.]
Titolo III
CARRIERE DEI MEDICI E DEI MEDICI VETERINARI DELLA POLIZIA DI STATO
(sostituito dall'art. 1, comma 5, lett. hh), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95 e modificato dall'art. 6, comma 1, lett. q), del D.L.vo 5 ottobre 2018, n. 126)
Capo I
Carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia
(sostituito dall'art. 1, comma 5, lett. ii), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95)
Carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia
(sostituito dall'art. 1, comma 5, lett. ll), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95)
1. Le carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia, con sviluppo dirigenziale, si distinguono come segue:
a) carriera dei medici di Polizia, articolata nelle seguenti qualifiche:
medico, limitatamente al periodo di frequenza del corso di formazione;
medico principale;
medico capo;
medico superiore;
primo dirigente medico;
dirigente superiore medico;
dirigente generale medico;
b) carriera dei medici veterinari di Polizia, articolata nelle seguenti qualifiche:
medico veterinario, limitatamente al periodo di frequenza del corso di formazione;
medico veterinario principale;
medico veterinario capo;
medico veterinario superiore;
primo dirigente medico veterinario.
Attribuzioni dei medici di Polizia
(sostituito dall'art. 1, comma 5, lett. mm), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95 e integrato dall'art. 7, comma 1, lett. u), del D.L.vo 27 dicembre 2019, n. 172)
1. I medici di Polizia, fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, indipendentemente dal diploma di specializzazione di cui sono in possesso, hanno le seguenti attribuzioni:
a) provvedono all'accertamento dell'idoneità psicofisica dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato ed alla verifica, anche collegiale, della persistenza dei requisiti psicofisici per il personale in servizio;
b) provvedono all'assistenza sanitaria e di medicina preventiva del personale della Polizia di Stato;
c) in relazione alle esigenze di servizio, e limitatamente alle proprie attribuzioni, possono essere impiegati in operazioni di polizia ed in operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità ed eventi critici;
d) svolgono attività di medico competente ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ed attività di vigilanza nell'ambito delle strutture della Polizia di Stato e di quelle di cui al terzo comma dell'articolo 13 del medesimo decreto;
e) svolgono attività di vigilanza in materia di manipolazione, preparazione e distribuzione di alimenti e bevande nelle mense e negli spacci dell'Amministrazione, ferme restando le attribuzioni riservate in materia ad altri soggetti dalla legislazione vigente;
f) rilasciano certificazioni di idoneità psicofisica anche con le stesse attribuzioni degli ufficiali medici delle Forze armate e del settore medico-legale delle aziende sanitarie locali, ferme restando le attribuzioni riservate in materia ad altri soggetti dalla legislazione vigente;
f-bis. Ai direttori degli Uffici sanitari provinciali con qualifica di primo dirigente medico, o ai funzionari medici da essi incaricati, spettano, per il personale della Polizia di Stato e limitatamente alle attribuzioni di cui all'articolo 1880 decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, i compiti previsti per le infermerie presidiarie di cui al precedente articolo 199;
g) provvedono all'accertamento dell'idoneità all'esercizio fisico con finalità addestrativa all'interno delle strutture sportive dell'Amministrazione, anche con le stesse modalità previste dal decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013;
h) provvedono all'istruttoria delle pratiche medico-legali del personale della Polizia di Stato e fanno parte delle Commissioni medico-legali della pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera a), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
i) partecipano, con voto deliberativo, alle commissioni di cui agli articoli 193 e 194 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, allorchè vengono prese in esame pratiche relative a personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato;
l) provvedono, anche quali componenti delle Commissioni mediche ospedaliere della sanità e militare, alle valutazioni collegiali medico-legali inerenti il riconoscimento del diritto ai benefici previsti dalla legge 13 agosto 1980, n. 466, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e dalla legge 23 febbraio 1990, n. 44, in materia di vittime del dovere, della criminalità organizzata, del terrorismo, delle richieste estorsive e dell'usura;
m) partecipano al collegio medico-legale di cui all'articolo 189 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
n) svolgono, presso gli istituti di istruzione, gli enti e reparti della Polizia di Stato, attività didattica nel settore di competenza;
o) fanno parte delle commissioni mediche locali di cui all'articolo 330 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 68;
p) svolgono accertamenti e attività peritale e medico-legale per conto dell'Amministrazione;
q) svolgono le funzioni già previste per i soppressi ruoli dei direttori e dei dirigenti tecnici medico legali.
2. Ai fini dell'espletamento delle attività previste dal comma 1, il Dipartimento della pubblica sicurezza può stipulare convenzioni con enti e strutture sanitarie pubbliche e private e con singoli professionisti in possesso di particolari competenze.
3. L'attività dei medici della Polizia di Stato di cui al comma 1 può essere svolta nei riguardi del personale di altri enti e pubbliche amministrazioni, tramite stipula di accordi e convenzioni con il Dipartimento della pubblica sicurezza.
Attribuzioni particolari dei medici di Polizia
(integrato e modificato dall'art. 10, comma 1, lett. g), del D.L.vo 28 dicembre 2001, n. 477, sostituito dall'art. 1, comma 5, lett. nn), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95 e integrato dall'art. 6, comma 1, lett. r), del D.L.vo 5 ottobre 2018, n. 126)
1. I medici principali collaborano con i medici di qualifica superiore e sono preposti agli uffici, determinati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, non riservati alle qualifiche superiori. Gli stessi possono essere altresì componenti delle commissioni medico legali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 e all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89.
2. I medici capo e i medici superiori, quali delegati, possono presiedere commissioni medico legali.
3. Il personale a partire dalla qualifica di medico capo è preposto agli uffici sanitari presso le articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza nelle quali si ritenga necessaria la presenza di un medico, in relazione alla qualifica rivestita e alle funzioni rispettivamente indicate nella Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e a quelle determinate con decreto del Ministro dell'interno, di cui alla struttura organizzativa delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, previste in attuazione dell'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, con le connesse responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti.
Attribuzioni dei medici veterinari di Polizia
(introdotto dall'art. 1, comma 5, lett. oo), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95)
1. I medici veterinari di Polizia hanno le seguenti attribuzioni:
a) garantiscono il funzionamento delle infermerie specializzate medico-veterinarie per i cavalli e i cani della Polizia di Stato;
b) provvedono alla tutela della salute dei quadrupedi della Polizia di Stato attraverso le azioni di zooprofilassi, finalizzate alla prevenzione delle malattie infettive;
c) provvedono all'accertamento dell'idoneità dei quadrupedi per l'accettazione all'atto dell'acquisto o per l'individuazione di eventuali difetti e vizi che ne determinano la riforma;
d) sono responsabili della vigilanza igienico-sanitaria sugli alimenti ad essi destinati in somministrazione;
e) svolgono funzioni peritali nelle commissioni di collaudo dei generi alimentari e di consulenza tecnica-legale sulla determinazione delle cause di perdita dei quadrupedi;
f) collaborano all'ispezione, alla vigilanza ed al controllo degli alimenti di origine animale e misti nelle mense e nelle strutture di ristorazione collettiva dell'amministrazione;
g) verificano la corretta gestione degli impianti di ricovero degli animali, nonchè dei mezzi destinati al loro trasporto;
h) rilasciano i nulla osta necessari per le attività di cui al presente articolo;
i) svolgono, presso gli istituti di istruzione, gli enti e reparti della Polizia di Stato, attività didattica nel settore di competenza;
l) possono essere impiegati, in relazione alle esigenze di servizio, e limitatamente alle proprie attribuzioni, in operazioni di polizia ed in operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità ed eventi critici.
2. Per le modalità di individuazione delle funzioni dei medici principali veterinari e delle qualifiche superiori, si applica quanto previsto dall'articolo 45, rispettivamente, per i medici principali e per i medici a partire dai medici capo.
Accesso alle carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia
(modificato dall'art. 8, comma 1, lett. s), del D.L.vo 3 maggio 2001, n. 201, modificato e integrato dall'art. 10, comma 1, lett. h), del D.L.vo 28 dicembre 2001, n. 477, integrato dall'art. 2-quater, comma 3, lett. c), del D.L. 20 giugno 2012, n. 79, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, sostituito dall'art. 1, comma 5, lett. pp), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95, modificato e integrato dall'art. 6, comma 1, lett. s), del D.L.vo 5 ottobre 2018, n. 126 e dall'art. 7, comma 1, lett. v), del D.L.vo 27 dicembre 2019, n. 172)
1. L'accesso alla qualifica iniziale delle carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia avviene mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti civili e politici, in possesso, per la carriera dei medici, della laurea in medicina e chirurgia e del diploma di specializzazione nelle discipline individuate nei bandi di concorso e dell'abilitazione all'esercizio professionale ed iscrizione al relativo albo, e, per la carriera dei medici veterinari, della laurea in medicina veterinaria e dell'abilitazione all'esercizio professionale ed iscrizione al relativo albo nonchè, per entrambe le carriere, dei requisiti previsti dal regolamento di cui al comma 2. Il limite di età per la partecipazione al concorso, non superiore a trentacinque anni, è stabilito dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ferme restando le deroghe di cui al predetto regolamento. Le qualità [morali e] (parole soppresse) (1) di condotta sono previste dalle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'espletamento delle mansioni professionali per i medici e i medici veterinari di Polizia e le relative modalità di accertamento, le tipologie e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle relative prove e fasi concorsuali, [tra cui] (parole soppresse) (2) le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso, le prove di esame scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, [le modalità di svolgimento del concorso,] (parole soppresse) (3) di composizione della commissione esaminatrice e di formazione della graduatoria, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse.
2-bis. Il venti per cento dei posti disponibili per l'accesso alla qualifica di medico e di medico veterinario è riservato al personale della Polizia di Stato in possesso dei prescritti diploma di laurea e specializzazione e dell'iscrizione all'albo professionale e con un'età non superiore a quaranta anni, in possesso dei requisiti attitudinali richiesti. Il predetto personale non deve aver riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione più grave e deve aver riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a "ottimo". Per il concorso per l'accesso alla qualifica di medico, le riserve di cui al primo periodo sono destinate, per la metà, al personale appartenente al ruolo degli ispettori tecnici-settore sanitario, e per l'altra metà al restante personale con un'anzianità di servizio effettivo non inferiore a cinque anni. Per il concorso per l'accesso alla qualifica di medico veterinario, la riserva di cui al primo periodo è destinata al personale con un'anzianità di servizio effettivo non inferiore a cinque anni.
3. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneità psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresì, ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi.
Parole soppresse dall'art. 7, comma 1, lett. v), n. 1), del D.L.vo 27 dicembre 2019, n. 172.
Parole soppresse dall'art. 7, comma 1, lett. v), n. 2), del D.L.vo 27 dicembre 2019, n. 172.
Parole soppresse dall'art. 6, comma 1, lett. s), n. 2), del D.L.vo 5 ottobre 2018, n. 126.
Corso di formazione iniziale per l'immissione nelle carriere dei medici e medici veterinari di Polizia
(modificato dall'art. 8, comma 1, lett. t), del D.L.vo 3 maggio 2001, n. 201, modificato e integrato dall'art. 1, comma 5, lett. qq), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95, modificato dall'art. 6, comma 1, lett. t), del D.L.vo 5 ottobre 2018, n. 126 e dall'art. 7, comma 1, lett. z), del D.L.vo 27 dicembre 2019, n. 172)
1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 46 sono ammessi a frequentare un corso di formazione iniziale teorico-pratico della durata di sei mesi, presso la scuola superiore di polizia [, finalizzato anche al conseguimento del master universitario di secondo livello, sulla base di programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei] (parole soppresse) (1). L'insegnamento è impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa, secondo i principi stabiliti dall'articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Durante la frequenza del corso i medici e i medici veterinari di Polizia rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di Polizia giudiziaria limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza. Durante il corso i frequentatori, al di fuori del periodo applicativo, non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza, di parata o d'onore.
2. Le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale sono determinate con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 6.
3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, ma i periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera e), e al comma 2, sono ridotti a un quarto.
4. I medici e i medici veterinari che hanno superato l'esame finale del corso di formazione iniziale e che sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia, prestano giuramento ed accedono alla qualifica di medico principale e di medico veterinario principale, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Il giudizio di idoneità al servizio di polizia è espresso dal direttore della scuola superiore di polizia. Gli stessi sono assegnati ai servizi d'istituto secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 8, ferma restando la permanenza nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.
5. Ai frequentatori del corso di formazione iniziale, provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.
Parole soppresse dall'art. 6, comma 1, lett. t), del D.L.vo 5 ottobre 2018, n. 126.
Promozione a medico capo e a medico veterinario capo
(sostituito dall'art. 1, comma 5, lett. rr), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95, modificato dall'art. 6, comma 1, lett. u), del D.L.vo 5 ottobre 2018, n. 126 e integrato e modificato dall'art. 7, comma 1, lett. aa), del D.L.vo 27 dicembre 2019, n. 172)
1. L'accesso alla qualifica di medico capo e di medico veterinario capo avviene, nel limite dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento del corso di formazione dirigenziale, della durata non superiore a tre mesi, con esame finale, ferma restando, per coloro che superano il corso, la collocazione in ruolo secondo gli esiti dello scrutinio. Allo scrutinio per merito comparativo è ammesso il personale delle carriere dei medici e dei medici veterinari che abbia compiuto, rispettivamente entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre, almeno due anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica di medico principale e sette anni e sei mesi nella qualifica di medico veterinario principale.
2. Le promozioni a medico capo e a medico veterinario capo decorrono a tutti gli effetti, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi e sono conferite secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. I medici principali e i medici veterinari principali che non frequentano il corso per un periodo superiore a cinque giorni, anche non consecutivi, non conseguono la promozione, salvo che l'assenza sia determinata da maternità, da gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere, o da altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, o da infermità dipendente da causa di servizio o contratta durante il corso. In tali ultimi casi, i medici principali e i medici veterinari principali, dopo la riacquistata idoneità fisico-psichica, sono ammessi a frequentare il primo corso dirigenziale successivo.
3. Il corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, che si svolge presso la scuola superiore di polizia, ha un indirizzo prevalentemente professionale ed è finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere sanitario, gestionale e giuridico necessarie per l'esercizio delle funzioni dirigenziali.
4. Le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1 del presente articolo, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonchè i criteri per la formazione della graduatoria di inizio e di fine corso, sono determinati con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 6.
Promozione a medico superiore e a medico veterinario superiore
(introdotto dall'art. 1, comma 5, lett. ss), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95)
1. La promozione a medico superiore e a medico veterinario superiore si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di medico capo e di medico veterinario capo che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.
Promozione a primo dirigente medico e a primo dirigente medico veterinario
(integrato dall'art. 8, comma 1, lett. u), del D.L.vo 3 maggio 2001, n. 201, sostituito dall'art. 1, comma 5, lett. tt), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95 e modificato e integrato dall'art. 7, comma 1, lett. bb), del D.L.vo 27 dicembre 2019, n. 172)
1. La promozione alla qualifica di primo dirigente medico e di primo dirigente medico veterinario si consegue, nel limite dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di medico superiore e di medico veterinario superiore che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre.
2. Le promozioni hanno effetto, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi.
Concorso per la nomina a primo dirigente medico
(abrogato dall'art. 1, comma 5, lett. uu), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95)
[1. Il concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 49 è indetto annualmente con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del personale.
2. L'esame consiste in:
a) due prove scritte, di cui una di carattere professionale;
b) un colloquio rivolto ad accertare il grado di preparazione professionale del candidato, con particolare riferimento alle funzioni dirigenziali che sarà chiamato a svolgere.
3. L'esame non si intende superato se il candidato non abbia riportato la votazione di almeno trentacinque cinquantesimi nel colloquio e in ciascuna prova scritta.
4. Le modalità del concorso, le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio da attribuire a ciascuna categoria di titoli sono determinati con il regolamento di cui all'articolo 8, comma 6.
5. Le cause di esclusione dal concorso sono quelle previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 8.
6. La commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 49, nominata con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, è presieduta dal vice direttore generale con funzioni vicarie ed è composta da:
a) il direttore centrale di sanità e un dirigente superiore medico;
b) un consigliere di Stato o della Corte dei conti;
c) un docente universitario esperto nelle materie su cui vertono le prove d'esame.
7. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario direttivo della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
8. Con il decreto di nomina sono designati altrettanti componenti supplenti prescelti, ai fini della sostituzione dei componenti interni, tra i dirigenti dei ruoli sanitari con qualifica di dirigente superiore.]
Promozione a dirigente superiore medico
(modificato dall'art. 1, comma 5, lett. vv), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95 e modificato e integrato dall'art. 7, comma 1, lett. cc), del D.L.vo 27 dicembre 2019, n. 172)
1. La promozione alla qualifica di dirigente superiore medico si consegue, nei limiti dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente medico che, alla stessa data, abbia compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre.
2. Nello scrutinio per merito comparativo si tiene conto, in modo particolare, delle eventuali specializzazioni professionali che hanno maggiore attinenza con i compiti di istituto dei medici della Polizia di Stato.
3. Le promozioni hanno effetto, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi.
Aggiornamento professionale e formazione specialistica
(sostituito dall'art. 1, comma 5, lett. zz), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95 e integrato dall'art. 6, comma 1, lett. v), del D.L.vo 5 ottobre 2018, n. 126)
1. Con riferimento alle attribuzioni di cui all'articolo 44 del presente decreto, all'aggiornamento professionale dei medici della Polizia di Stato provvede anche l'Amministrazione attraverso specifici ed obbligatori percorsi formativi. Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza è istituito ed aggiornato un apposito elenco dei medici della Polizia di Stato che svolgono le funzioni di medico competente nell'ambito delle attività e dei luoghi di lavoro dell'Amministrazione. Tale elenco viene trasmesso entro il 31 dicembre di ogni anno al Ministero della salute.
2. Per le esigenze di formazione specialistica dei medici della Polizia di Stato, nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è stabilita, d'intesa con l'Amministrazione, una riserva di posti complessivamente non superiore al cinque per cento.
Attività libero-professionale dei medici e dei medici veterinari di Polizia
(introdotto dall'art. 1, comma 5, lett. aaa), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95 e modificato dall'art. 7, comma 1, lett. ee), del D.L.vo 27 dicembre 2019, n. 172)
1. Ai medici e ai medici veterinari della Polizia di Stato non sono applicabili le norme relative alle incompatibilità inerenti all'esercizio delle attività libero-professionali, fermo restando il divieto, per i medici, di svolgere attività libero-professionale, a titolo oneroso, nei confronti degli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza e nei procedimenti medico-legali nei quali è coinvolta, quale controparte, la stessa Amministrazione.
Norma di rinvio
(modificato dall'art. 8, comma 1, lett. v), del D.L.vo 3 maggio 2001, n. 201, dall'art. 10, comma 1, lett. i), del D.L.vo 28 dicembre 2001, n. 477, dall'art. 1, comma 5, lett. bbb), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95 e modificato e integrato dall'art. 7, comma 1, lett. dd), del D.L.vo 27 dicembre 2019, n. 172)
1. Al personale appartenente alle carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), ultimo periodo, [e 10,] (parole soppresse) (1) e quelle di cui agli articoli 13, 27, 28 e 28-bis [, nonchè, con esclusione dei funzionari medici veterinari, quelle di cui all'articolo 10] (parole soppresse) (2).
Parole soppresse dall'art. 7, comma 1, lett. dd), del D.L.vo 27 dicembre 2019, n. 172.
Parole soppresse dall'art. 21, comma 5-ter, lett. d), del D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15.
Inquadramenti del personale del ruolo dei direttivi medici
(introdotto dall'art. 4, comma 1, del D.L.vo 3 maggio 2001, n. 201)
1. Il personale del ruolo dei direttivi medici in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è inquadrato, con decorrenza 15 marzo 2001, nelle sottoelencate qualifiche del medesimo ruolo:
a) nella qualifica di medico capo, i medici e i medici principali con un'anzianità di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi medici non inferiore a sette anni e sei mesi, nonchè i medici capo;
b) nella qualifica di medico principale, i medici con un'anzianità di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi medici inferiore a sette anni e sei mesi.
2. Gli inquadramenti nelle qualifiche di cui al comma 1 sono effettuati secondo l'ordine delle qualifiche di provenienza e, nell'ambito di queste, secondo l'ordine di ruolo. Il personale di cui al comma 1, lettera a), conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento. Il personale di cui al comma 1, lettera b), conserva, ai medesimi fini, l'anzianità maturata nel ruolo. Si applica la disposizione di cui all'articolo 22-bis, comma 4. (1)
3. Dall'anzianità richiesta per gli inquadramenti di cui al comma 1 sono detratti i periodi di ritardo nella progressione in carriera derivanti dall'applicazione di una delle cause di esclusione dagli scrutini previste dall'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.L.vo 28 dicembre 2001, n. 477, la disposizione del comma annotato, è correttamente interpretata ed applicata nel senso che al personale avente la qualifica di vice questore aggiunto anteriormente alla data degli inquadramenti disposti dal presente articolo è riconosciuta a tutti gli effetti, anche ai fini di quanto previsto dal comma annotato, l'anzianità maturata nella medesima qualifica.
Disposizioni conseguenti agli inquadramenti
(introdotto dall'art. 4, comma 1, del D.L.vo 3 maggio 2001, n. 201)
1. Il personale inquadrato nella qualifica di medico principale consegue la promozione alla qualifica di medico capo, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al compimento di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi medici.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, il personale inquadrato nella qualifica di medico capo e i medici principali promossi medici capo ai sensi del comma 1, partecipano allo scrutinio per merito comparativo di ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente medico al compimento di due anni di anzianità nella qualifica; il personale inquadrato nella qualifica di medico principale può partecipare al concorso per l'accesso alla qualifica di primo dirigente medico, di cui all'articolo 49, comma 1, lettera b), al compimento di sette anni di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi medici.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 54, agli scrutini e ai concorsi di cui all'articolo 49, comma 1, per il conferimento dei posti che si renderanno disponibili nella qualifica di primo dirigente medico fino al 31 dicembre 2002, è ammesso esclusivamente il personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto riveste la qualifica di medico capo, ovvero quelle di medico principale e di medico, sempre che, alla stessa data, sia in possesso di un'anzianità complessiva nel ruolo non inferiore a nove anni e sei mesi.
Disposizioni transitorie in materia di progressione in carriera del personale appartenente ai ruoli professionali dei sanitari
(modificato dall'art. 8, comma 1, lett. w), del D.L.vo 3 maggio 2001, n. 201)
1. Per le promozioni da conferire con riferimento alle vacanze disponibili fino al 31 dicembre 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, comprese quelle relative alle dotazioni organiche del ruolo dei direttivi medici e dei dirigenti medici. Le medesime disposizioni si applicano anche alle altre promozioni da conferire con decorrenza anteriore al 15 marzo 2001.
2. Il primo concorso per l'accesso alla qualifica di primo dirigente è indetto con riferimento all'aliquota dei posti disponibili al 31 dicembre 2001.
3. Fino all'emanazione del regolamento ministeriale indicato nell'articolo 7, comma 4, il corso di formazione dirigenziale continua ad essere disciplinato dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Disposizioni transitorie per l'accesso al ruolo dei direttivi medici
(introdotto dall'art. 5, comma 1, del D.L.vo 3 maggio 2001, n. 201)
1. Fino all'emanazione dei regolamenti previsti dagli articoli 46 e 47, ai concorsi per l'accesso al ruolo dei direttivi medici ed al relativo corso di formazione continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Durante la frequenza del corso di cui al comma 1, i vincitori del concorso rivestono la qualifica di medico. Superato l'esame finale del corso gli stessi sono confermati nel ruolo dei direttivi medici con la qualifica di medico principale.
Transito dei dirigenti e dei direttori tecnici medico legali nei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato
(integrato dall'art. 10, comma 1, lett. l), del D.L.vo 28 dicembre 2001, n. 477)
1. Nei confronti del personale del ruolo dei dirigenti tecnici medico legali, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è disposto il transito nelle corrispondenti qualifiche del ruolo professionale dei dirigenti medici della Polizia di Stato, conservando, ai fini della progressione in carriera, l'anzianità maturata.
2. Nei confronti del personale del ruolo dei direttori tecnici medico legali, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è disposto il transito nelle corrispondenti qualifiche del ruolo professionale dei direttivi medici della Polizia di Stato, secondo l'ordine di ruolo, conservando, ai fini della progressione in carriera, l'anzianità maturata.
3. Su presentazione di domanda revocabile entro il 30 giugno 2002, da prodursi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuto al personale di cui ai commi precedenti il diritto di continuare ad esercitare le funzioni corrispondenti al ruolo ed alla qualifica di provenienza.
(introdotto dall'art. 6, comma 1, del D.L.vo 3 maggio 2001, n. 201 e abrogato dall'art. 7, comma 1, lett. ff), del D.L.vo 27 dicembre 2019, n. 172)
[1. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio nei ruoli del personale di cui al presente decreto.
2. Fino all'emanazione del regolamento di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.]
Riconoscimento dei crediti formativi
1. Per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Amministrazione, il capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, può attivare corsi di formazione di livello universitario e corsi di formazione. A coloro che abbiano frequentato i predetti corsi, i crediti formativi acquisiti sono riconosciuti ai fini del conseguimento dei titoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), ovvero di quelli di cui al successivo comma 8, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7, dello stesso decreto ministeriale.
Aggiornamento professionale
(sostituito dall'art. 1, comma 5, lett. bbb), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95 e modificato e integrato dall'art. 7, comma 1, lett. gg), del D.L.vo 27 dicembre 2019, n. 172)
1. Al fine di assicurare periodici percorsi formativi per il personale appartenente alle carriere dei funzionari di Polizia, di cui ai titoli I, II e III, il Dipartimento della pubblica sicurezza, oltre ai corsi per la formazione iniziale, per quella specialistica e per quella dirigenziale, organizza corsi di aggiornamento per gli appartenenti alle medesime carriere.
2. Con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 6, sono stabiliti la durata, i contenuti, le modalità di svolgimento, anche telematiche, nonchè i criteri per la individuazione dei frequentatori dei corsi di cui al comma 1 del presente articolo, che possono essere effettuati anche attraverso apposite convenzioni, presso strutture formative pubbliche o private.
Conferimento dei posti di funzione di livello dirigenziale
(integrato dall'art. 1, comma 5, lett. ccc), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95 e dall'art. 1, comma 2, lett. b), della legge 4 aprile 2025, n. 42)
1. Tutti gli incarichi di funzione sono conferiti ai dirigenti della Polizia di Stato tenendo conto della natura e delle caratteristiche degli obiettivi e dei programmi da realizzare, nonchè delle attitudini e delle capacità professionali dei funzionari.
2. Con decreto del Ministro dell'interno possono essere individuate, in rapporto alla medesima qualifica dirigenziale, più posizioni graduate secondo la diversa rilevanza degli incarichi.
3. Gli incarichi di livello dirigenziale generale sono conferiti ai dirigenti generali [e ai dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B] (parole soppresse) (1) con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Presidente del Consiglio dei Ministri.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale, nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, sono conferiti ai vice questori aggiunti, ai vice questori, ai primi dirigenti e ai dirigenti superiori e qualifiche corrispondenti dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.
4-bis. Per corrispondere alle preminenti esigenze di funzionalità delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, connesse in particolare alla necessità di garantire la continuità e l'efficacia delle attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nonchè di contrasto e prevenzione della criminalità e della minaccia terroristica, anche con riferimento alle attività strumentali e di supporto, con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, per i funzionari della Polizia di Stato che conseguono la promozione alla qualifica di vice questore aggiunto e alle qualifiche equiparate delle carriere dei funzionari tecnici, dei medici e dei medici veterinari possono essere individuati, ai fini del successivo conferimento ai sensi del comma 4, per non oltre un quinquennio e nel limite del 20 per cento delle relative dotazioni organiche, posti di funzione in deroga a quelli stabiliti dal decreto del Ministro dell'interno, adottato ai sensi degli articoli 2, comma 3, lettera a), 30, comma 3, e 45, comma 3, del presente decreto e dell'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, rendendo contestualmente indisponibili altrettanti posti di funzione tra quelli previsti con il medesimo decreto e, comunque, nel rispetto delle tipologie di funzioni e delle dotazioni organiche di cui alle tabelle A allegate ai decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, n. 337 e n. 338.
5. Restano ferme le disposizioni concernenti il collocamento in disponibilità, il comando e il collocamento fuori ruolo.
Parole soppresse dall'art. 2, comma 95, lett. e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Commissione per la progressione in carriera
(modificato dall'art. 2, comma 95, lett. f), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, modificato e integrato dall'art. 1, comma 5, lett. ddd), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95 e modificato dall'art. 6, comma 1, lett. z), del D.L.vo 5 ottobre 2018, n. 126)
1. Con regolamento del Ministro dell'interno da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, è istituita la commissione per la progressione in carriera del personale appartenente alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato, presieduta dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza e composta dai vice direttori generali della pubblica sicurezza e dai prefetti e dai dirigenti generali di pubblica sicurezza direttori di direzioni e uffici di pari livello nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, di cui all'articolo 4, comma 2, primo periodo, con esclusione delle lettere i) ed n), del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, nonchè della direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato, della direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere e dell'ufficio centrale interforze per la sicurezza personale. Il capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza può delegare le funzioni di presidente al vice direttore generale con funzioni vicarie. Il suddetto regolamento determina le norme di organizzazione e funzionamento della commissione.
2. Ai fini della progressione in carriera del personale delle carriere dei medici, dei medici veterinari e dei funzionari tecnici, la commissione di cui al comma 1 è integrata, rispettivamente, dal direttore centrale di sanità e dal dirigente generale tecnico, ovvero, in sostituzione, rispettivamente, da uno dei direttori di servizio della medesima direzione centrale e da un dirigente superiore tecnico.
3. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto o qualifica equiparata della carriera dei funzionari tecnici, in servizio presso la direzione centrale del personale del dipartimento della pubblica sicurezza.
4. Ai lavori della commissione partecipa, in qualità di relatore e senza voto, il direttore centrale del personale o, in caso di impedimento, su sua delega, il direttore di un servizio della medesima direzione.
5. Per l'espletamento delle funzioni di cui ai commi precedenti la direzione centrale del personale trasmette alla commissione tutti gli elementi valutativi e informativi in suo possesso.
6. La commissione formula al consiglio di amministrazione la proposta di graduatoria di merito relativa ai funzionari ammessi a valutazione per la promozione alle qualifiche di commissario, di commissario capo, di vice questore, di primo dirigente e di dirigente superiore e qualifiche equiparate e per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di vice questore aggiunto e qualifiche equiparate, sulla base dei criteri di valutazione, determinati dal consiglio di amministrazione secondo le disposizioni di cui agli articoli 61 e 62, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, su proposta della medesima commissione.
7. Il consiglio di amministrazione approva la graduatoria motivando le decisioni adottate in difformità alla proposta formulata dalla commissione.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle nomine e alle promozioni successive al 31 dicembre 2001.
Criteri di valutazione per gli scrutini
(introdotto dall'art. 7, comma 1, lett. hh), del D.L.vo 27 dicembre 2019, n. 172)
1. Ai fini degli scrutini di cui al presente decreto legislativo, il coefficiente complessivo minimo di idoneità di cui all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, è determinato dalla commissione per la progressione in carriera di cui all'articolo 59 del presente decreto legislativo.
2. I criteri di valutazione di cui all'articolo 62, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, applicati negli scrutini le cui promozioni hanno decorrenza dal 1° gennaio, trovano applicazione anche per gli scrutini le cui promozioni hanno decorrenza dal 1° luglio del medesimo anno.
3. Ai fini degli scrutini di cui al presente decreto legislativo, i titoli risultanti dallo stato matricolare sono valutabili con riferimento al quinquennio precedente l'anno solare in corso alla data del 31 dicembre precedente alla decorrenza delle promozioni.
4. In deroga alle disposizioni di cui al comma 3, i titoli di studio e le abilitazioni professionali sono valutabili senza limiti di tempo, purchè conseguiti non oltre il giorno precedente alla decorrenza delle promozioni.
5. Il coefficiente di anzianità di cui all'articolo 169, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3, è pari a due centesimi del coefficiente massimo complessivo stabilito per la valutazione dei titoli, e si attribuisce già dalla prima ammissione allo scrutinio e per non più di tre anni.
6. Per le promozioni a primo dirigente e qualifiche equiparate, ai vice questori e qualifiche equiparate ammessi a scrutinio il coefficiente di anzianità di cui al comma 5 è assegnato nella misura di punti due, di punti quattro e di punti sei per i funzionari ammessi a scrutinio, rispettivamente, con quattro anni, cinque anni o almeno sei anni di effettivo servizio nella qualifica precedente.
7. Per le promozioni a dirigente superiore e qualifiche equiparate, ai primi dirigenti e qualifiche equiparate ammessi a scrutinio il coefficiente di anzianità di cui al comma 5 è assegnato nella misura di punti due, di punti quattro e di punti sei per i funzionari ammessi a scrutinio, rispettivamente, con cinque anni, sei anni o almeno sette anni di effettivo servizio nella qualifica precedente.
Cause di esclusione dagli scrutini
(modificato dall'art. 1, comma 5, lett. eee), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95)
1. Non è ammesso a scrutinio il personale appartenente alle carriere di cui al presente decreto che:
a) nei tre anni precedenti lo scrutinio abbia riportato un giudizio complessivo inferiore a "distinto";
b) nell'anno precedente lo scrutinio abbia riportato la sanzione disciplinare della pena pecuniaria;
c) nei tre anni precedenti lo scrutinio abbia riportato la sanzione disciplinare della deplorazione;
d) nei cinque anni precedenti lo scrutinio abbia riportato la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, non trovano applicazione con riferimento ai giudizi complessivi espressi ed alle sanzioni disciplinari irrogate fino all'entrata in vigore del presente decreto.
Sospensione dalla partecipazione agli scrutini
(modificato dall'art. 10, comma 1, lett. m), del D.L.vo 28 dicembre 2001, n. 477, dall'art. 1, comma 5, lett. fff), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95 e dall'art. 15, comma 23, del D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito dalla legge 21 giugno 2023, n. 74)
1. E' sospeso dagli scrutini di promozione il personale delle carriere di cui al presente decreto rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.
2. Nei confronti del personale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3.
3. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano agli scrutini per le promozioni successive al 31 dicembre 2001.
Valutazione annuale dei dirigenti
(modificato dall'art. 13-octies, comma 2, del D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, integrato dall'art. 5-bis, comma 1, del D.L. 10 settembre 2004, n. 238, convertito dalla legge 5 novembre 2004, n. 263, modificato dall'art. 2, comma 95, lett. g), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e modificato e integrato dall'art. 1, comma 5, lett. ggg), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95)
1. L'Amministrazione della pubblica sicurezza, sulla base anche dei risultati del controllo di gestione, valuta le prestazioni dei dirigenti superiori, dei primi dirigenti, dei vice questori e dei vice questori aggiunti e qualifiche equiparate della Polizia di Stato, nonchè i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate.
2. Ai fini di cui al comma 1, i dirigenti superiori i primi dirigenti, i vice questori e i vice questori aggiunti e qualifiche equiparate presentano, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.
3. Entro il successivo 30 aprile, un comitato composto da almeno tre prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, costituito con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, redige, sulla base della relazione presentata da ciascun dirigente, una scheda di valutazione.
4. Il giudizio valutativo finale è espresso dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, entro il successivo 30 giugno.
5. La scheda di valutazione comprensiva del giudizio valutativo finale è notificata a ciascun interessato entro trenta giorni dalla formulazione del giudizio valutativo finale.
6. La scheda di valutazione per il personale con qualifica di primo dirigente, di vice questore e di vice questore aggiunto sostituisce il rapporto informativo di cui all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, anche ai fini degli scrutini di promozione.
7. I contenuti della relazione di cui al comma 2, le modalità della relativa compilazione e presentazione, i parametri della procedura di valutazione e i criteri per la formulazione del giudizio valutativo finale sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, sentito il consiglio di amministrazione, su proposta del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.
8. L'esito negativo della valutazione comporta la revoca dell'incarico ricoperto ed è tenuto in considerazione ai fini della progressione in carriera e dell'attribuzione di nuove funzioni.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'anno 2004, in relazione all'attività svolta nell'anno 2003.
Promozioni per merito straordinario alle qualifiche dirigenziali
(integrato dall'art. 1, comma 5, lett. hhh), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95 e modificato e integrato dall'art. 6, comma 1, lett. aa), del D.L.vo 5 ottobre 2018, n. 126)
1. Per il conferimento delle promozioni per merito straordinario alle qualifiche di vice questore aggiunto, di vice questore, di primo dirigente e di dirigente superiore, e qualifiche corrispondenti, la commissione per la progressione in carriera formula una proposta al consiglio di amministrazione. [Per il conferimento delle promozioni per merito straordinario alle qualifiche di primo dirigente e di dirigente superiore,] (parole soppresse) (1) La commissione per la progressione in carriera, ai fini della proposta al consiglio di amministrazione, valuta, oltre alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, anche la piena idoneità del funzionario a svolgere le funzioni della qualifica superiore, sulla base dei criteri di massima relativi agli scrutini di promozione per merito comparativo alle qualifiche anzidette. Non può conseguire la promozione per merito straordinario alle qualifiche di primo dirigente o dirigente superiore il funzionario che riporti un punteggio inferiore al settanta per cento del coefficiente totale massimo attribuibile al personale scrutinato ai sensi dei sopracitati criteri di massima. Non può conseguire la promozione per merito straordinario alle qualifiche di vice questore aggiunto e vice questore e qualifiche equiparate il funzionario che riporti un punteggio inferiore al sessanta per cento del coefficiente totale massimo attribuibile al personale scrutinato ai sensi dei vigenti criteri di massima.
2. Non possono essere attribuite promozioni per merito straordinario alle qualifiche dirigenziali per più di una volta nel corso della carriera; ricorrendo i presupposti di un'ulteriore promozione, al funzionario interessato sono attribuiti i benefici economici di cui all'ultimo comma dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.
Parole soppresse dall'art. 6, comma 1, lett. aa), n. 1), del D.L.vo 5 ottobre 2018, n. 126.
Collocamento in disponibilità
1. I dirigenti della Polizia di Stato possono essere collocati in posizione di disponibilità, entro il limite non eccedente il cinque per cento della dotazione organica e per particolari esigenze di servizio, anche per lo svolgimento di incarichi particolari o a tempo determinato.
2. I dirigenti generali di pubblica sicurezza [di livello B] (parole soppresse) (1) e gli altri dirigenti generali dei ruoli della Polizia di Stato sono collocati in posizione di disponibilità, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.
3. I dirigenti superiori e i primi dirigenti sono collocati in posizione di disponibilità con decreto del Ministro dell'interno su proposta del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.
4. I dirigenti possono permanere nella posizione di disponibilità per un periodo non superiore al triennio. Con provvedimento motivato può esserne disposta la proroga per un periodo non superiore a un anno.
5. I dirigenti collocati in posizione di disponibilità non occupano posto nella qualifica del ruolo cui appartengono. Nella qualifica iniziale dei rispettivi ruoli direttivi è reso indisponibile un posto per ciascun dirigente collocato in disponibilità.
Parole soppresse dall'art. 2, comma 95, lett. h), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Rideterminazione delle funzioni e delle dotazioni organiche
(modificato dall'art. 1, comma 5, lett. iii), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95)
1. Per le esigenze conseguenti alla determinazione della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, prevista dall'articolo 6, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, le funzioni del personale delle carriere di cui al presente decreto possono essere modificate con il regolamento previsto dal medesimo articolo 6.
[2. Le dotazioni organiche, per esigenze operative e funzionali sopravvenute, potranno essere modificate, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e ferma restando la dotazione organica complessiva di ciascuna carriera, con regolamento del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.] (comma abrogato) (1)
Comma abrogato dall'art. 1, comma 2, lett. c), della legge 4 aprile 2025, n. 42.
Riconoscimento dell'anzianità pregressa
(introdotto dall'art. 7, comma 1, del D.L.vo 3 maggio 2001, n. 201)
1. Nei confronti dei funzionari del ruolo dei commissari ed equiparati provenienti da ruoli diversi, nominati vice commissari e qualifica corrispondente a partire dal 1981, ai fini dell'attribuzione dell'incremento della retribuzione individuale di anzianità in godimento, ai sensi dell'articolo 3 della legge 30 novembre 2000, n. 356, il valore di riferimento delle classi e scatti stipendiali del livello di inquadramento e del corrispondente VII livello retributivo è quello in vigore il 31 dicembre 1986, maggiorato dell'importo, ove non attribuito, previsto per tale livello dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147.
2. L'adeguamento economico di cui al comma 1 decorre dal 1° gennaio 1999 ovvero, se successiva, dalla data della nomina e non ha effetto sulle disposizioni di cui alla legge 1° aprile 1981, n. 121, in materia di attribuzione del trattamento economico spettante al primo dirigente e al dirigente superiore e qualifiche corrispondenti.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, altresì, ai funzionari delle corrispondenti qualifiche delle Forze di Polizia ad ordinamento civile.
Ruolo d'onore dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza
(introdotto dall'art. 7, comma 1, del D.L.vo 28 dicembre 2001, n. 477 e modificato dall'art. 1, comma 5, lett. lll), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95)
1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, il personale delle carriere della Polizia di Stato, giudicato assolutamente inidoneo all'assolvimento dei compiti d'istituto per mutilazioni o invalidità riportati in servizio e per causa di servizio che abbiano dato luogo a pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie, è iscritto nel ruolo d'onore dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, previa dispensa dal servizio per inidoneità assoluta nel ruolo di appartenenza, ovvero, nelle ipotesi di cui al comma 3, previo giudizio medico-legale di inidoneità assoluta al servizio.
2. Il personale di cui al comma 1, iscritto nel ruolo d'onore, può essere richiamato in servizio, con il suo consenso, in casi particolari, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per essere impiegato in incarichi compatibili con l'infermità riportata e diversi dalla direzione di reparti operativi, sentita la commissione consultiva di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738.
3. Il personale di cui al comma 1, decorato al valor civile o militare, che non abbia superato i limiti di età previsti per il collocamento a riposo d'ufficio può chiedere di permanere o essere richiamato in servizio per essere impiegato in incarichi compatibili con la condizione fisica, individuati con decreto del Ministro dell'interno, sentita la commissione consultiva di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738. Il trattenimento o il richiamo in servizio sono disposti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
4. Per la progressione in carriera del personale di cui al presente articolo iscritto nel ruolo d'onore, la disciplina prevista per il conferimento delle promozioni nel ruolo di provenienza si applica con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto delle particolari condizioni degli interessati. Per le promozioni da conferire nel limite dei posti disponibili, il numero dei posti riservati agli appartenenti al ruolo d'onore è determinato, di volta in volta, in proporzione pari al rapporto tra il numero dei posti disponibili nelle corrispondenti qualifiche del ruolo di provenienza e il numero dei funzionari valutabili per l'accesso alle stesse. Qualora il rapporto sia inferiore a uno, la frazione di posto è arrotondata per eccesso all'unità.
5. Al personale di cui ai commi 2 e 3 si applica il trattamento più favorevole tra la pensione privilegiata in godimento e il trattamento economico previsto per la qualifica di appartenenza, riconoscendo, ai fini della progressione economica, l'anzianità maturata al momento della cessazione dal servizio, nonchè il diritto agli assegni di superinvalidità, di assistenza, di accompagnamento e di cumulo, ove spettanti. All'atto della definitiva cessazione dal servizio, ove il richiamo o la permanenza in servizio ai sensi del presente articolo siano superiori ad un anno e siano stati retribuiti con trattamento economico in attività, sono assicurati la riliquidazione del trattamento di quiescenza e il trattamento di buonuscita sulla base dell'ultimo stipendio spettante in attività di servizio.
6. Il richiamo o la permanenza in servizio del personale iscritto nel ruolo d'onore rende indisponibili, fino alla cessazione dal servizio del personale medesimo, un numero di posti nella qualifica iniziale delle carriere di provenienza, tale da assicurare l'invarianza degli oneri per il bilancio dello Stato.
7. Fermo restando quanto stabilito dal presente articolo, al personale delle carriere della Polizia di Stato iscritto nel ruolo d'onore si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per gli ufficiali delle forze di polizia ad ordinamento militare iscritti nel ruolo d'onore che prestano servizio ai sensi dell'articolo 116 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e dell'articolo 1 della legge 27 febbraio 1989, n. 79.
Titolo V
DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL CAPO DELLA POLIZIA - DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Posizione gerarchica e funzionale del capo della polizia direttore generale della pubblica sicurezza
1. In attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 31 marzo 2000, n. 78, al prefetto avente funzioni di capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza è attribuito, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, un trattamento tale da assicurare la sovraordinazione gerarchica di cui all'articolo 65 della legge 1° aprile 1981, n. 121 e, nel sistema stabilito dalla medesima legge, la posizione funzionale e le responsabilità connesse alla direzione del dipartimento della pubblica sicurezza per l'attuazione delle direttive del Ministro dell'interno.
Riorganizzazione della Scuola superiore di polizia
(sostituito dall'art. 8, comma 1, del D.L.vo 28 dicembre 2001, n. 477 e modificato e integrato dall'art. 1, comma 2, lett. d), della legge 4 aprile 2025, n. 42)
1. All'adeguamento dell'assetto organizzativo e funzionale della Scuola superiore di polizia, istituita nell'ambito dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza per la formazione, l'aggiornamento professionale e la specializzazione del personale appartenente ai ruoli dei dirigenti e direttivi della Polizia di Stato, si provvede con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, disciplinandone il raccordo con le competenti articolazioni dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, con il Centro Alti Studi del Ministero dell'interno (CASMI) e con gli altri istituti di alta formazione del Ministero dell'interno e delle altre Amministrazioni pubbliche, assicurando livelli di autonomia istituzionale, gestionale, finanziaria e contabile, coerenti con i compiti previsti dal presente decreto. Alla direzione della Scuola superiore di polizia può essere preposto un prefetto o un dirigente generale di pubblica sicurezza nell'ambito della dotazione organica di cui, rispettivamente, alla tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 69 comma 1, lettera f), dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341, è abrogato.
Modifiche alla normativa vigente
(modificato dall'art. 8, comma 1, lett. x), del D.L.vo 3 maggio 2001, n. 201 e integrato e modificato dagli artt. 9, comma 1 e 10, comma 1, lett. n), del D.L.vo 28 dicembre 2001, n. 477)
1. Il quinto comma dell'articolo 5 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è sostituito dal seguente: "Il vice direttore generale della pubblica sicurezza con funzioni vicarie è prescelto tra i prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato".
2. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituito dal seguente:
"1. Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono istituiti i seguenti ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia:
a) ruolo degli agenti e assistenti;
b) ruolo dei sovrintendenti;
c) ruolo degli ispettori;
d) ruolo direttivo speciale;
e) ruolo dei commissari;
f) ruolo dei dirigenti.
2. Salvo quanto specificato nei successivi articoli, il personale appartenente ai predetti ruoli, nello svolgimento dei compiti istituzionali sanciti dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, svolge anche le attività accessorie necessarie al pieno assolvimento dei compiti di istituto.".
3. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituito dal seguente:
"1. La gerarchia fra gli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia è determinata come segue: dirigenti, commissari e appartenenti al ruolo direttivo speciale, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti.
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, nell'ambito dello stesso ruolo la gerarchia è determinata dalla qualifica e, nella stessa qualifica, dall'anzianità.
3. Per gli appartenenti al ruolo dei commissari e al ruolo direttivo speciale la gerarchia è determinata dalla qualifica in relazione alla tabella 6 di equiparazione allegata al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e, nella stessa qualifica, dall'anzianità. Negli uffici che comportano l'esercizio delle attribuzioni di autorità di pubblica sicurezza, l'appartenente al ruolo dei commissari preposto all'ufficio è sempre sovraordinato al personale del ruolo direttivo speciale di pari qualifica.
4. L'anzianità è determinata dalla data del decreto di nomina o di promozione; a parità di tale data, da quella del decreto di promozione o di nomina alla qualifica precedente e, a parità delle predette condizioni, dall'età, salvi, in ogni caso, i diritti risultanti dalle classificazioni ottenute negli esami di concorso, negli scrutini per merito comparativo e nelle graduatorie di merito.".
4. All'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, dopo l'ultimo comma sono aggiunti i seguenti:
"Per il personale dei ruoli direttivi in servizio presso uffici a composizione interforze diretti da ufficiali o fuzionari delle altre Forze di polizia indicate nell'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n 121, competenti alla compilazione sono i dirigenti della Polizia di Stato, individuati con il regolamento di semplificazione previsto dall'articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50, previa acquisizione degli elementi di valutazione da parte del competente capo dell'ufficio.
Le disposizioni di cui al terzo comma, con le modalità ivi previste, si applicano anche al personale non direttivo della Polizia di Stato. In mancanza di dirigenti della Polizia di Stato, organi competenti alla compilazione dei rapporti informativi sono gli appartenenti ai ruoli sottordinati individuati con il regolamento di cui al comma precedente.
Fino all'emanazione del suddetto regolamento di semplificazione, le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi terzo e quarto sono individuate con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.
Le disposizioni di cui al terzo, quarto e quinto comma si applicano a decorrere dall'anno 2002, in relazione all'attività svolta nell'anno 2001.".
4-bis. L'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituito dal seguente:
"Art. 66 (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso uffici e reparti periferici dipendenti dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza). - 1. Gli organi competenti per la compilazione del rapporto informativo per il personale del presente decreto, in servizio presso gli uffici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), n. 4, 5, 6 e 7, e lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, sono individuati con il regolamento di semplificazione previsto dall'articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50. Fino all'emanazione del suddetto regolamento di semplificazione, gli organi competenti sono individuati con decreto del capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica Sicurezza.
5. Al quarto comma dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, dopo le parole "previo parere degli organi di cui agli articoli 68 e 69" sono inserite le seguenti: "e della commissione per la progressione in carriera".
6. Al primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, le parole "di telecomunicazioni, di informatica" sono sostituite dalle seguenti: "di telematica", e, dopo la parola "arruolamento" vengono aggiunte quelle di: "e psicologia".
7. Il terzo, il quarto e il quinto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono soppressi. Dopo il secondo comma del medesimo articolo è aggiunto il seguente: "I profili professionali degli appartenenti ai ruoli degli operatori e collaboratori, dei revisori, dei periti e dei direttori tecnici sono individuati con decreto del Ministro dell'interno".
8. All'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, sono soppresse le parole: "o tra i dirigenti superiori medico legali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337".
9. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) per il personale del ruolo direttivo, dal primo dirigente medico dal quale direttamente dipende. Nel caso in cui il personale stesso non dipenda da un primo dirigente medico, il rapporto informativo è compilato dal dirigente dell'ufficio o reparto presso il quale presta servizio, previa acquisizione degli elementi di valutazione professionale forniti dal competente dirigente medico, individuato con il regolamento di semplificazione previsto dall'articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50. Il rapporto informativo viene vistato dal direttore della direzione o ufficio centrale da cui dipende che, per il tramite della Direzione centrale per le risorse umane, lo trasmette con le proprie osservazioni al consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo. Fino all'emanazione del suddetto regolamento, le modalità di attuazione di cui alla presente lettera sono individuate con decreto del capo della Polizia-direttore generale della Pubblica Sicurezza. Le suddette disposizioni si applicano a decorrere dall'anno 2002, in relazione all'attività svolta nell'anno 2001.".
10. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, è aggiunto il seguente:
"Art. 3-bis (Cause di sospensione dagli scrutini). 1. Le disposizioni relative alla sospensione dalla partecipazione agli scrutini del personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti della Polizia di Stato si applicano anche al personale non direttivo.".
11. All'articolo 7, comma 2, della legge 28 marzo 1997, n. 85, le parole "appartenente rispettivamente ad uno dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia o ad uno dei ruoli del personale che espleta funzioni tecnico-scientifiche o tecniche" sono sostituite dalle seguenti: "appartenente ad uno dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia o ad uno dei ruoli del personale che espleta funzioni tecnico-scientifiche o tecniche.".
Disposizioni transitorie per il conferimento dei posti di funzione di livello dirigenziale
(introdotto dall'art. 16, comma 3-bis, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55)
1. Per l'anno 2019 le promozioni previste dagli articoli 6, 7, 9, 34, 36, 49 e 51 si conseguono, nel limite dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre del medesimo anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale che possieda l'anzianità di effettivo servizio nella qualifica prevista dalla legislazione vigente, maturata rispettivamente entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre. Le citate promozioni hanno effetto, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi. I posti disponibili al 30 giugno 2019 sono individuati con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza in relazione alle vacanze di organico alla medesima data.
2. Alle promozioni aventi decorrenza dal 1° luglio 2019 si applicano i medesimi criteri di valutazione dei titoli di cui all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, applicati agli scrutini aventi decorrenza dal 1° gennaio 2019. Al relativo onere, nel limite massimo di 500.000 euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
Abrogazioni
(integrato dall'art. 8, comma 1, lett. y), del D.L.vo 3 maggio 2001, n. 201)
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
a) gli articoli 55, 56 e 57 della legge 1° aprile 1981, n. 121;
b) gli articoli 32, 33, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335;
c) l'articolo 45, commi primo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336;
d) gli articoli 32, 33, 38, 39, 40, 41 e 53-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337;
e) gli articoli 1, 3, 4, 11, 14, 15, 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338;
f) gli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17-bis e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341;
g) l'articolo 1-bis del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858, convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio 1985, n. 19;
h) l'articolo 51 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.
1-bis. Con decorrenza 15 marzo 2001 sono, altresì, abrogate le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 34, 35, 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335;
b) gli articoli 34, 35, 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337;
c) gli articoli 9, 10, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338.
Rinvio alle disposizioni vigenti
1. Per quanto non previsto dal presente decreto, al personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti della Polizia di Stato continuano ad applicarsi i decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, numeri 335, 337 e 338 e successive modificazioni e integrazioni, nonchè, in quanto compatibili, le altre disposizioni vigenti.
Inquadramenti
1. Con successivo provvedimento legislativo sono determinate le modalità applicative di inquadramento del personale in servizio negli attuali ruoli direttivi della Polizia di Stato nei nuovi ruoli dei commissari, dei direttori tecnici e dei direttivi medici, previsti dal presente decreto, con decorrenza dal 15 marzo 2001.
Determinazione dei posti indisponibili nel ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici
1. La determinazione dei posti indisponibili nella dotazione organica del ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici ai fini dell'attuazione dell'articolo 40, sarà attuata mediante apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in proporzione all'effettivo incremento della consistenza dei ruoli, in modo tale da assicurare che l'onere netto annuo determinato dall'applicazione del presente decreto non ecceda le risorse finanziarie di cui all'articolo 73.
Clausola finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse finanziarie previste dall'articolo 8 della legge 31 marzo 2000, n. 78.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 ottobre 2000
CIAMPI
AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
BIANCO, Ministro dell'interno
VISCO, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica
MATTARELLA, Ministro della difesa
DEL TURCO, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: FASSINO
TABELLA 1
(richiamata dagli artt. 1 e 14)
(integrata e modificata dall'art. 10, comma 1, lett. o), del D.L.vo 28 dicembre 2001, n. 477)
La Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituita dalla seguente:
Livello di funzione | Qualifica | Posti di qualifica e di funzione | FUNZIONE |
B | Dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B | 9 | Direttore dell'ufficio centrale ispettivo; consigliere ministeriale; direttore di ufficio interregionale della Polizia di Stato. |
C | Dirigente generale di pubblica sicurezza | 15 | Direttore di direzione centrale; ispettore generale capo; consigliere ministeriale; questore di sede di particolare rilevanza; direttore dell'Istituto superiore di polizia; dirigente di ispettorato o ufficio speciale di pubblica sicurezza. |
D | Dirigente superiore | 198 | Questore; ispettore generale; consigliere ministeriale aggiunto; dirigente di servizio nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; dirigente di ispettorato o ufficio speciale di pubblica sicurezza; dirigente di ufficio periferico a livello regionale o interregionale per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera; direttore di istituto di istruzione di particolare rilievo; vice direttore dell'Istituto superiore di polizia e della Scuola di perfezionamento per le forze di polizia; direttore di sezione dell'Istituto superiore di polizia. |
E | Primo dirigente | 710 | Vicario del questore; direttore di divisione; vice consigliere ministeriale dirigente di commissariato di particolare rilevanza; dirigente di ufficio periferico a livello almeno provinciale per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera o postale; dirigente di reparto mobile; direttore di istituto di istruzione; vice direttore di istituto di istruzione di particolare rilevanza; dirigente di gabinetto di polizia scientifica a livello regionale; dirigente di reparto di volo; dirigente di centro di coordinamento operativo. |
.
Ruolo dei commissari: | n. 1.980* |
Commissario, limitatamente alla frequenza del corso di formazione iniziale | |
Commissario capo | |
Vice questore aggiunto |
.
Ruolo direttivo speciale: | n. 1.300** |
Vice commissario del ruolo direttivo speciale limitatamente alla frequenza del corso di formazione | n. 850 |
Commissario del ruolo direttivo speciale | |
Commissario capo del ruolo direttivo speciale | |
Vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale | n. 450 |
.
* La previgente dotazione organica del ruolo dei commissari è così rideterminata, ai sensi dell'articolo 1, comma 3.
** La dotazione organica del ruolo direttivo speciale è così determinata, ai sensi dell'articolo 14, comma 2.
Ruolo degli ispettori: | |
Vice ispettore | |
Ispettore | n. 17.664* |
Ispettore capo | |
Ispettore superiore - sostituto ufficiale di P.S | n. 6.000 |
.
* La dotazione organica del ruolo degli ispettori è ridotta di 336 unità, per le finalità dell'articolo 14, comma 2.
Ruolo degli agenti e assistenti: | |
Agente | n. 57.336 |
Agente scelto | |
Assistente | |
Assistente capo |
.
TABELLA 2
(richiamata dall'art. 13)
LIMITI DI ETA' PER IL COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETA FUNZIONI DI POLIZIA
Ruolo degli agenti e assistenti: | al compimento degli anni 60 |
Ruolo dei sovrintendenti: | al compimento degli anni 60 |
Ruolo degli ispettori: | al compimento degli anni 60 |
Ruolo dei commissari e ruolo direttivo speciale: | al compimento degli anni 60 |
Ruolo dei dirigenti: | |
- primo dirigente | al compimento degli anni 60 |
- dirigente superiore | al compimento degli anni 63 |
- dirigente generale di pubblica sicurezza e dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B | al compimento degli anni 65 |
.
TABELLA 3
(richiamata dall'art. 27)
(modificata dall'art. 10, comma 1, lett. c), del D.L.vo 28 dicembre 2001, n. 477)
DIRIGENTI SUPERIORI
Anno di collocamento a riposo per il raggiungimento del 65° anno di età | Mese di collocamento a riposo per avvenuto raggiungimento del 65° anno di età | Anticipazione del collocamento a riposo |
2002 | da gennaio ad aprile | 6 mesi |
da maggio ad agosto | 7 mesi | |
da settembre a dicembre | 8 mesi | |
2003 | da gennaio ad aprile | 9 mesi |
da maggio ad agosto | 10 mesi | |
da settembre a dicembre | 11 mesi | |
2004 | da gennaio ad aprile | 12 mesi |
da maggio ad agosto | 13 mesi | |
da settembre a dicembre | 14 mesi | |
2005 | da gennaio ad aprile | 15 mesi |
da maggio ad agosto | 16 mesi | |
da settembre a dicembre | 17 mesi | |
2006 | da gennaio ad aprile | 18 mesi |
da maggio ad agosto | 19 mesi | |
da settembre a dicembre | 20 mesi | |
2007 | da gennaio ad aprile | 21 mesi |
da maggio ad agosto | 23 mesi | |
da settembre a dicembre | 24 mesi |
.
ALTRE QUALIFICHE
Anno di raggiungimento del 65° anno di età | Mese di collocamento a riposo per avvenuto raggiungimento del 65° anno di età | Anticipazione del collocamento a riposo |
2002 | da gennaio a giugno | 8 mesi |
da luglio a dicembre | 9 mesi | |
2003 | da gennaio a marzo | 10 mesi |
da aprile a giugno | 11 mesi | |
da luglio a settembre | 12 mesi | |
da ottobre a dicembre | 13 mesi | |
2004 | da gennaio a marzo | 15 mesi |
da aprile a giugno | 17 mesi | |
da luglio a settembre | 18 mesi | |
da ottobre a dicembre | 19 mesi | |
2005 | da gennaio a febbraio | 20 mesi |
da marzo ad aprile | 22 mesi | |
da maggio a giugno | 24 mesi | |
da luglio ad agosto | 25 mesi | |
da settembre ad ottobre | 26 mesi | |
da novembre a dicembre | 27 mesi | |
2006 | da gennaio a febbraio | 28 mesi |
da marzo ad aprile | 29 mesi | |
da maggio a giugno | 30 mesi | |
da luglio ad agosto | 32 mesi | |
da settembre ad ottobre | 33 mesi | |
da novembre a dicembre | 34 mesi | |
2007 | da gennaio a febbraio | 35 mesi |
da marzo ad aprile | 36 mesi | |
da maggio a giugno | 37 mesi | |
da luglio ad agosto | 38 mesi | |
da settembre ad ottobre | 40 mesi | |
da novembre a dicembre | 41 mesi | |
2008 | da gennaio a febbraio | 42 mesi |
da marzo ad aprile | 43 mesi | |
da maggio a giugno | 44 mesi | |
da luglio ad agosto | 45 mesi | |
da settembre ad ottobre | 46 mesi | |
da novembre a dicembre | 47 mesi | |
2009 | da gennaio a febbraio | 48 mesi |
da marzo ad aprile | 49 mesi | |
da maggio a giugno | 50 mesi | |
da luglio ad agosto | 51 mesi | |
da settembre ad ottobre | 52 mesi | |
da novembre a dicembre | 53 mesi | |
2010 | da gennaio a febbraio | 54 mesi |
da marzo ad aprile | 56 mesi | |
da maggio a giugno | 57 mesi | |
da luglio ad agosto | 58 mesi | |
da settembre ad ottobre | 59 mesi | |
da novembre a dicembre | 60 mesi |
.
TABELLA 4
(richiamata dall'art. 29)
RUOLO DEGLI OPERATORI E DEI COLLABORATORI TECNICI
Operatore tecnico | |
Operatore tecnico scelto | |
Collaboratore tecnico | n. 6.308 (a) |
Collaboratore tecnico capo |
.
RUOLO DEI REVISORI TECNICI
Vice revisore tecnico | |
Revisore tecnico | n. 2.400 |
Revisore tecnico capo |
.
RUOLO DEI PERITI TECNICI
Vice perito tecnico | |
Perito tecnico | n. 380 |
Perito tecnico capo | |
Perito tecnico superiore | n. 120 |
.
(a) La dotazione organica del ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici è ridotta di 21 unità rispetto alle originarie 6.600 unità.
La medesima è ulteriormente ridotta di 271 unità per compensare l'aumento di 195 unità delle dotazioni organiche dei seguenti ruoli, secondo la ripartizione a fianco indicata:
131 unità nel ruolo dei direttori tecnici;
64 unità nel ruolo dei direttivi medici.
Della predetta dotazione organica, 167 unità sono rese indisponibili per l'istituzione del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici.
RUOLI DEI DIRETTORI TECNICI
Qualifiche | Ingegneri | Fisici | Chimici | Biologi | Psicologi |
Direttore tecnico, limitatamente alla frequenza del corso di formazione iniziale | 196(a) | 161(b) | 30(c) | 16(d) | 40(e) |
Direttore tecnico principale | |||||
Direttore tecnico capo |
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(a) Aumento di 55 unità rispetto alla originaria dotazione organica di 141 unità.
(b) Aumento di 41 unità rispetto alla originaria dotazione organica di 120 unità.
(c) Aumento di 7 unità rispetto alla originaria dotazione organica di 23 unità.
(d) Aumento di 7 unità rispetto alla originaria dotazione organica di 9 unità.
(e) Aumento di 21 unità rispetto alla originaria dotazione organica, di 19 unità, del ruolo dei selettori del centro psicotecnico di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.
RUOLO DEI DIRIGENTI TECNICI INGEGNERI
Qualifica | Posti in organico | Funzioni |
Dirigente superiore tecnico | 13 | Ispettore generale, consigliere ministeriale aggiunto, direttore di servizio e dirigente di ufficio periferico. |
Primo dirigente tecnico | 25 | Vice consigliere ministeriale, direttore di divisione e dirigente di ufficio periferico. |
.
RUOLO DEI DIRIGENTI TECNICI FISICI
Qualifica | Posti di funzione | Funzioni |
Dirigente superiore tecnico | 12 | Ispettore generale, consigliere ministeriale aggiunto, direttore di servizio e dirigente di ufficio periferico. |
Primo dirigente tecnico | 20 | Vice consigliere ministeriale, direttore di divisione e dirigente di ufficio periferico. |
.
RUOLO DEI DIRIGENTI TECNICI CHIMICI
Qualifica | Posti di funzione | Funzioni |
Dirigente superiore tecnico | 1 | Ispettore generale, consigliere ministeriale aggiunto, direttore di servizio e dirigente di ufficio periferico. |
Primo dirigente tecnico | 2 | Vice consigliere ministeriale, direttore di divisione e dirigente di ufficio periferico. |
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RUOLO DEI DIRIGENTI TECNICI BIOLOGI
Qualifica | Posti di funzione | Funzioni |
Dirigente superiore tecnico | 1 | Ispettore generale, consigliere ministeriale aggiunto, direttore di servizio e dirigente di ufficio periferico. |
Primo dirigente tecnico | 1 | Vice consigliere ministeriale, direttore di divisione e dirigente di ufficio periferico. |
.
RUOLO DEI DIRIGENTI TECNICI PSICOLOGI
Qualifica | Posti di funzione | Funzioni |
Dirigente superiore tecnico | 1 | Ispettore generale, consigliere ministeriale aggiunto, direttore di servizio e dirigente di ufficio periferico. |
Primo dirigente tecnico | 1 | Vice consigliere ministeriale, direttore di divisione e dirigente di ufficio periferico. |
.
TABELLA 5
(richiamata dall'art. 43)
(modificata dall'art. 8, comma 1, lett. z), del D.L.vo 3 maggio 2001, n. 201 e dall'art. 10, comma 1, lett. p), del D.L.vo 28 dicembre 2001, n. 477)
RUOLO DEI DIRETTIVI MEDICI
Medico, limitatamente alla frequenza del corso di formazione iniziale | |
Medico principale | |
Medico capo | 355 (a) |
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RUOLO DEI DIRIGENTI MEDICI
Livello di funzione | Qualifica | Posti di qualifica | Funzione |
C | Dirigente generale medico | 1 | Direttore centrale di sanità. |
D | Dirigente superiore medico | 8 (b) | Ispettore generale; consigliere ministeriale aggiunto, anche per le funzioni di coordinamento degli studi e ricerche in materia sanitaria; direttore di servizio della Direzione centrale di sanità e di ufficio di vigilanza a livello centrale. |
E | Primo dirigente medico | 30 (c) | Direttore di divisione nella Direzione centrale di sanità; dirigente di ufficio sanitario periferico e di ufficio di vigilanza periferico; vice consigliere ministeriale; dirigente con funzioni ispettive; presidente di commisioni mediche o medico-legali. |
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(a) Aumento di 86 unità rispetto all'originaria dotazione organica di 269 unità, di cui 22 unità relative alla dotazione organica del soppresso ruolo dei direttori tecnici medico legali.
(b) Aumento di una unità relativa alla dotazione organica della soppressa qualifica di dirigente superiore tecnico medico legale.
(c) Aumento di due unità relative alla dotazione organica della soppressa qualifica di primo dirigente tecnico medico legale.
TABELLA 6
(richiamata dall'art. 68)
(soppressa dall'art. 7, comma 1, lett. hh), del D.L.vo 27 dicembre 2019, n. 172)
[EQUIPARAZIONE TRA LE QUALIFICHE DEL PERSONALE DEL RUOLO DEI COMMISSARI E QUELLE DEL RUOLO DIRETTIVO SPECIALE
Qualifiche del personale del ruolo dei commissari | Qualifiche del personale del ruolo direttivo speciale |
Vice commissario del ruolo direttivo speciale (1) | |
Commissario (1) | Commissario del ruolo direttivo speciale |
Commissario capo | Commissario capo del ruolo direttivo speciale |
Vice questore aggiunto | Vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale |
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(1) Qualifica attribuita durante la frequenza del corso di formazione.]