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DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1982, n. 337

SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.I. 10 giugno 1982, n. 158

Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica. (1)

TESTO COORDINATO (alla legge 4 aprile 2025, n. 42 e con annotazioni alla data 31 maggio 2005)

(1)

Per l'indennità di cui al presente decreto, si rimanda all'art. 2, comma 2, del D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito dalla legge 20 novembre 1987, n. 472.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 36 della legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, con il quale viene conferita delega al Governo per provvedere, tra l'altro, alla determinazione dell'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica;

Sentiti i pareri delle commissioni parlamentari di cui all'art. 109 della stessa legge;

Viste le deliberazioni del consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 5 e del 23 aprile 1982;

Sulla proposta del Presidente del consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

TITOLO I

ISTITUZIONE DEI RUOLI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETA ATTIVITA' TECNICO-SCIENTIFICA O TECNICA

Capo I

Art. 1

Istituzione di ruoli e carriera

(modificato dall'art. 5, commi 2 e 3, del D.L.vo 12 maggio 1995, n. 197, modificato e integrato dall'art. 68, comma 6 e 7, del D.L.vo 5 ottobre 2000, n. 334, sostituito dall'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95, integrato dall'art. 3, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 ottobre 2018, n. 126 e modificato e integrato dall'art. 4, comma 1, lett. a), del D.L.vo 27 dicembre 2019, n. 172)

1. Per le esigenze operative di polizia e, in generale, di supporto del Ministero dell'interno nonché, fatte salve le predette esigenze, della Presidenza del Consiglio dei ministri, in relazione all'ultimo comma dell' articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono istituiti i seguenti ruoli e la seguente carriera del personale della Polizia di Stato che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica:

a) ruolo degli agenti e assistenti tecnici;

b) ruolo dei sovrintendenti tecnici;

c) ruolo degli ispettori tecnici;

d) carriera dei funzionari tecnici.

2. Le relative dotazioni organiche sono fissate nella allegata tabella A.

3. I ruoli di cui al comma 1, lettere a) e b) sono articolati nell'unico settore di supporto logistico; quello di cui alla lettera c) e la carriera di cui alla lettera d) possono essere articolati nei settori di polizia scientifica, telematica, motorizzazione, equipaggiamento, accasermamento, psicologia, servizio sanitario, sicurezza cibernetica e supporto logistico-amministrativo.

4. Le dotazioni organiche dei settori di impiego e dei profili professionali, ove previsti, dei ruoli e carriera di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Ministro dell'interno.

4-bis. Le mansioni e le funzioni del personale di cui al comma 1 sono individuate con decreto del Ministro dell'interno. Le mansioni e le funzioni di cui al comma 1 includono, comunque, anche le attività accessorie necessarie al pieno svolgimento dei compiti di istituto.

Art. 2

Norme applicabili

(modificato dall'art. 5, comma 3-bis, del D.L.vo 12 maggio 1995, n. 197, nel testo modificato dall'art. 4, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 febbraio 2001, n. 53 e integrato dall'art. 1, comma 2, lett. b), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95)

Al personale appartenente ai ruoli e alla carriera di cui al precedente articolo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nonché al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, limitatamente al trasferimento in altre amministrazioni dello Stato, salvo quanto diversamente stabilito dal presente decreto legislativo.

L'equiparazione del personale dei ruoli e della carriera suddetti con quello che espleta funzioni di polizia, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, è fissata nella allegata tabella B.

Capo II

Art. 3

Ruolo degli agenti e assistenti tecnici

(sostituito dall'art. 5, comma 4, del D.L.vo 12 maggio 1995, n. 197 e dall'art. 1, comma 2, lett. c), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95)

1. Il ruolo degli agenti e assistenti tecnici è articolato in quattro qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

agente tecnico;

agente scelto tecnico;

assistente tecnico;

assistente capo tecnico.

Art. 4

Mansioni del personale appartenente al ruolo degli agenti e assistenti tecnici

(sostituito dall'art. 5, comma 5, del D.L.vo 12 maggio 1995, n. 197, modificato e integrato dall'art. 1, comma 2, lett. d), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95 e modificato dall'art. 4, comma 1, lett. b), del D.L.vo 27 dicembre 2019, n. 172)

1. Il personale appartenente al ruolo degli agenti e assistenti tecnici svolge mansioni esecutive di natura tecnica e tecnico-manuale, con capacità di utilizzazione di mezzi e strumenti e di dati nell'ambito di procedure predeterminate.

2. Le prestazioni lavorative sono caratterizzate da margini valutativi nella esecuzione, anche con eventuale esposizione a rischi specifici.

3. Al personale delle qualifiche di assistente tecnico e assistente capo tecnico possono essere attribuite responsabilità di guida e di controllo tecnico-pratico di personale sottordinato.

4. Gli appartenenti alle qualifiche di assistente tecnico e assistente capo tecnico possono altresì svolgere, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di addestramento del personale.

4-bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, agli assistenti capo tecnici, che maturano cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità, tra le mansioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di «coordinatore», che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità. I soggetti di cui al primo periodo svolgono altresì mansioni di coordinamento del personale del medesimo ruolo, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare la funzionalità degli uffici e lo svolgimento delle attività istituzionali.

4-ter. E' escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 4-bis, il personale:

a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «distinto» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria;

b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 5

Nomina ad agente tecnico

(sostituito dall'art. 5, comma 6, del D.L.vo 12 maggio 1995, n. 197, nel testo modificato dall'art. 4, comma 1, lett. b), del D.L.vo 28 febbraio 2001, n. 53, integrato dall'art. 37, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dall'art. 2-quater, comma 2, lett. a), del D.L. 20 giugno 2012, n. 79, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, modificato e integrato dall'art. 1, comma 2, lett. e), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95, dall'art. 4, comma 1, lett. c), del D.L.vo 27 dicembre 2019, n. 172 e integrato dall'art. 2, comma 2, della legge 4 aprile 2025, n. 42)

1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli agenti e assistenti tecnici avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esame, al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) età non superiore a ventisei anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento;

c) diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario, ovvero di titolo di abilitazione professionale conseguito dopo l'acquisizione del diploma di istruzione secondaria di primo grado;

d) qualità di condotta di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.

2. L'idoneità fisica, psichica e attitudinale servizio dei candidati è accertata secondo quanto stabilito con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2-bis. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneità psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresì, ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi.

3. I vincitori del concorso sono nominati allievi agenti tecnici e sono destinati a frequentare un corso di formazione a carattere teorico-pratico della durata di sei mesi [, finalizzato all'inserimento dei candidati in ciascuno dei settori tecnici di cui all'articolo 1, secondo le esigenze dell'Amministrazione] (parole soppresse) (1).

4. Possono essere inoltre nominati allievi agenti tecnici, nell'ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile il coniuge ed i figli superstiti, nonché i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico i quali ne facciano richiesta, purché siano in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, salvo quello relativo ai limiti di età.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano, altresì, al coniuge ed ai figli superstiti, nonché ai fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace.

5-bis. Per la nomina ad allievi agenti tecnici dei soggetti individuati nei commi 4 e 5 l'accertamento dei requisiti di idoneità fisica ha ad oggetto l'assenza delle cause di non idoneità al servizio previste per gli appartenenti ai ruoli del personale che espleta funzioni di polizia, contenute nel regolamento di cui al comma 2, da verificare mediante utilizzo da parte dei candidati della divisa operativa di base invernale di cui al decreto del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza del 10 luglio 2019. Resta fermo l'accertamento dei requisiti psichici e attitudinali previsti per l'accesso ai ruoli tecnico-scientifici o tecnici previsti dal regolamento di cui al periodo precedente.

6. Gli allievi agenti tecnici che abbiano superato gli esami di fine corso e abbiano ottenuto il giudizio di idoneità ai servizi di polizia prestano giuramento e sono nominati agenti tecnici in prova, secondo l'ordine di graduatoria. Superato il periodo di prova, vengono nominati agenti tecnici e sono confermati nel ruolo secondo la graduatoria finale degli esami.

7. Si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 59 della legge 1 aprile 1981, n. 121.

8. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso e delle altre procedure di reclutamento, la composizione della commissione esaminatrice e le modalità di formazione della graduatoria finale. Con il medesimo decreto sono, altresì, stabilite le modalità di svolgimento del relativo corso di formazione.

(1)

Parole soppresse dall'art. 1, comma 2, lett. e), n. 3), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95.

Art. 5

Dimissioni dal corso per la nomina ad agente tecnico

(introdotto dall'art. 4, comma 1, lett. d), del D.L.vo 27 dicembre 2019, n. 172)

1. Sono dimessi dal corso:

a) gli allievi che non superano gli esami di fine corso di cui all'articolo 5, comma 6;

b) gli allievi che non siano riconosciuti idonei al servizio di polizia;

c) gli allievi che dichiarino di rinunciare al corso;

d) gli allievi che siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di trenta giorni, anche non consecutivi, ovvero quarantacinque giorni se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso; in quest'ultimo caso gli allievi, dopo la riacquistata idoneità fisico-psichica, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo.

Nel caso in cui l'assenza è dovuta a gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere, o ad altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, il personale, a domanda, è ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure per l'accesso alla qualifica. Gli allievi di sesso femminile, la cui assenza oltre trenta giorni sia stata determinata da maternità, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al periodo di assenza dal lavoro previsto dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

2. Sono espulsi dal corso gli allievi responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore della scuola.

4. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione.

Art. 6

Promozione ad agente scelto tecnico

(modificato dall'art. 1, comma 2, lett. f), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95)

La promozione ad agente scelto tecnico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi gli agenti tecnici che alla data dello scrutinio stesso abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio, ivi compreso il periodo di frequenza del corso di formazione di cui al precedente articolo.

[Capo III]

(soppresso dall'art. 5, comma 7, del D.L.vo 12 maggio 1995, n. 197)

Art. 7

Ruolo dei collaboratori tecnici

(abrogato dall'art. 5, comma 7, del D.L.vo 12 maggio 1995, n. 197)

[Il ruolo dei collaboratori tecnici è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

collaboratore tecnico;

collaboratore tecnico principale;

collaboratore tecnico capo.]

Art. 8

Mansioni del personale appartenente al ruolo dei collaboratori tecnici

(abrogato dall'art. 5, comma 7, del D.L.vo 12 maggio 1995, n. 197)

[Il personale appartenente al ruolo dei collaboratori tecnici svolge le stesse mansioni del personale del ruolo degli operatori tecnici, la cui esecuzione richieda conoscenze tecniche più approfondite e particolare perizia.

Le suddette mansioni possono, altresì, comportare responsabilità di guida e di controllo tecnico-pratico di altre persone.

Il personale del ruolo dei collaboratori tecnici può svolgere, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di addestramento del personale.]

Art. 9

Promozione ad assistente tecnico

(sostituito dall'art. 5, comma 8, del D.L.vo 12 maggio 1995, n. 197 e modificato dall'art. 1, comma 2, lett. g), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95)

1. La promozione alla qualifica di assistente tecnico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto dopo cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di agente scelto tecnico.

Art. 10

Promozione a collaboratore tecnico principale

(abrogato dall'art. 5, comma 9, del D.L.vo 12 maggio 1995, n. 197)

[La promozione alla qualifica di collaboratore tecnico principale si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale è ammesso il personale con la qualifica di collaboratore tecnico che alla data dello scrutinio abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.]

Art. 11

Promozione ad assistente capo tecnico

(sostituito dall'art. 3, comma 7, del D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, dall'art. 19, comma 4, della legge 1° febbraio 1989, n. 53, dall'art. 5, comma 10, del D.L.vo 12 maggio 1995, n. 197 e dall'art. 1, comma 2, lett. h), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95)

1. La promozione alla qualifica di assistente capo tecnico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale è ammesso il personale che abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica di assistente tecnico.

Art. 11

Attribuzione di uno scatto aggiuntivo ai collaboratori tecnici capo

(introdotto dall'art. 5, comma 10-bis, del D.L.vo 12 maggio 1995, n. 197, nel testo modificato dall'art. 4, comma 1, lett. c), del D.L.vo 28 febbraio 2001, n. 53 e abrogato dall'art. 18, comma 1, lett. c), del D.L.vo 30 maggio 2003, n. 193, a decorrere dal 1° gennaio 2005)

[1. Ai collaboratori tecnici capo che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica è attribuito uno scatto aggiuntivo, fermo restando quanto previsto dal comma 2.

2. Lo scatto aggiuntivo non è attribuito al personale che nel biennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a "buono" o che nell'ultimo biennio abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della deplorazione.

3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della deplorazione, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.]

Art. 12

Corso di aggiornamento

(abrogato dall'art. 3, comma 8, del D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito dalla legge 20 novembre 1987, n. 472)

[L'ammissione al corso di cui al precedente articolo, nei limiti dei posti che si renderanno disponibili al 31 dicembre dell'anno in cui si svolge il corso stesso, avviene mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale che abbia compiuto almeno 10 anni di effettivo servizio nella qualifica di collaboratore tecnico principale alla data d'inizio del corso.]

Art. 13

Decorrenza della promozione

(abrogato dall'art. 3, comma 8, del D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito dalla legge 20 novembre 1987, n. 472)

[La promozione alla qualifica di collaboratore tecnico capo viene conferita agli idonei a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è concluso il corso.

Il personale ammesso a ripetere il corso per infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso.]

Capo III

(sostituito dall'art. 6, comma 2, del D.L.vo 12 maggio 1995, n. 197)

Art. 14

Ruolo dei revisori tecnici

(abrogato dall'art. 6, comma 3, del D.L.vo 12 maggio 1995, n. 197)

[Il ruolo dei revisori tecnici si articola in quattro qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

vice revisore tecnico;

revisore tecnico;

revisore tecnico principale;

revisore tecnico capo.]

Art. 15

Mansioni del personale appartenente al ruolo dei revisori tecnici

(abrogato dall'art. 6, comma 3, del D.L.vo 12 maggio 1995, n. 197)

[Il personale appartenente al ruolo dei revisori tecnici svolge mansioni esecutive richiedenti conoscenza specialistica nel settore tecnico al quale è adibito, con capacità di utilizzazione di mezzi e strumenti complessi e di interpretazione di disegni, grafici e dati nell'ambito di direttive di massima ricevute.

Lo stesso personale esercita, inoltre, nel settore tecnico di impiego, attività di guida e controllo di unità operative sottordinate, con responsabilità per il risultato conseguito. Collabora coi propri superiori gerarchici e può sostituirli in caso di impedimento o assenza.

Al suddetto personale possono essere attribuiti compiti di istruzione del personale subordinato.]

Art. 16

Nomina a vice revisore tecnico

(abrogato dall'art. 6, comma 3, del D.L.vo 12 maggio 1995, n. 197)

[La nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori tecnici si consegue:

a) nel limite del 60% dei posti disponibili nella qualifica stessa alla data del bando, mediante concorso interno per esame teorico-pratico e superamento di un successivo corso di formazione tecnico-professionale, della durata di sei mesi, presso uno degli istituti di istruzione di cui al n. 5 dell'art. 60 della legge 1 aprile 1981, n. 121. Al concorso sono ammessi gli appartenenti ai ruoli degli operatori tecnici e dei collaboratori tecnici che abbiano compiuto almeno 4 anni di complessivo servizio effettivo. La qualifica di vice revisore tecnico viene conferita secondo l'ordine di graduatoria del concorso, ai candidati giudicati idonei al termine del corso.

Il personale ammesso a ripetere il corso per infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso, e nella stessa graduatoria si colloca nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso;

b) nel limite del restante 40% dei posti disponibili nella qualifica stessa alla data del bando, mediante concorso pubblico per esame teorico-pratico, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi e di un Diploma di istruzione professionale almeno triennale conseguito presso un istituto statale, o, comunque, riconosciuto dallo Stato. Il bando di concorso deve contenere la ripartizione dei posti disponibili secondo le mansioni indicate nel decreto ministeriale previsto dall'art. 1, e la correlativa indicazione degli specifici titoli di studio richiesti per la partecipazione al concorso.]

Art. 17

Concorso pubblico

(abrogato dall'art. 6, comma 3, del D.L.vo 12 maggio 1995, n. 197)

[Il 50% dei posti disponibili di cui alla lettera b) dell'articolo precedente è riservato al personale dei ruoli degli operatori tecnici e dei collaboratori tecnici in possesso del prescritto titolo di studio e degli altri requisiti richiesti per la partecipazione ai pubblici concorsi. Per l'ammissione al concorso di detto personale, si prescinde dal limite di età.

La commissione giudicatrice del concorso, costituita con le modalità previste dall'art. 59 della legge 1 aprile 1981, n. 121, viene integrata da esperti delle materie attinenti alle mansioni tecniche che il personale dovrà svolgere.

Al termine delle prove d'esame sono compilate tante graduatorie quante sono le mansioni tecniche individuate nel bando di concorso. I candidati che coprono i posti disponibili in ciascuna delle suddette mansioni sono considerati vincitori del concorso e vengono inseriti in un'unica graduatoria finale secondo il punteggio riportato.

I vincitori del concorso sono nominati allievi vice revisori tecnici e destinati a frequentare un corso di formazione a carattere teorico-pratico della durata di sei mesi, in relazione alle mansioni per le quali sono stati assunti. Al termine del corso, gli allievi che abbiano ottenuto il giudizio globale di idoneità sulla base dei risultati conseguiti nelle materie di insegnamento e nelle prove pratiche, sono nominati vice revisori tecnici in prova ed ammessi a frequentare un corso di applicazione pratica della durata di sei mesi. Gli allievi dichiarati non idonei sono dimessi dal corso, ed ogni rapporto con l'Amministrazione è risolto, salvo che non si tratti di personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, il quale viene restituito al ruolo di provenienza, nella qualifica posseduta al momento della partecipazione al concorso.

I vice revisori tecnici in prova giudicati idonei alle prove teorico-pratiche conclusive del corso di applicazione sono nominati vice revisori tecnici. I vice revisori tecnici in prova, dichiarati non idonei in seguito al corso di applicazione, sono ammessi a ripetere il corso per non più di una volta, ed al termine sono ammessi nuovamente alle prove finali. Se l'esito è negativo sono dimessi dal corso ed il rapporto d'impiego è risolto, salvo che non si tratti di personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, che viene restituito al ruolo di provenienza nella qualifica posseduta al momento della partecipazione al concorso.

Le modalità dei corsi di cui ai precedenti commi sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.]

Art. 18

Promozione alla qualifica di revisore tecnico

(abrogato dall'art. 6, comma 3, del D.L.vo 12 maggio 1995, n. 197)

[La promozione alla qualifica di revisore tecnico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi i vice revisori tecnici che, alla data dello scrutinio stesso, abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.]

Art. 19

Promozione alla qualifica di revisore tecnico principale

(abrogato dall'art. 6, comma 3, del D.L.vo 12 maggio 1995, n. 197)

[La promozione alla qualifica di revisore tecnico principale si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i revisori tecnici che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.]

Art. 20

Promozione alla qualifica di revisore tecnico capo

(abrogato dall'art. 6, comma 3, del D.L.vo 12 maggio 1995, n. 197)

[La promozione alla qualifica di revisore tecnico capo si consegue:

1) mediante scrutinio per merito comparativo, nel limite della metà dei posti disponibili, al quale sono ammessi i revisori tecnici principali che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto almeno tre anni di effettivo servizio nella qualifica;

2) mediante scrutinio per merito assoluto, nel limite dei restanti posti disponibili, al quale sono ammessi i revisori tecnici principali che, alla data in cui si effettua lo scrutinio, abbiano compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

Le promozioni hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le vacanze.

I promossi per merito comparativo precedono nel ruolo i promossi per merito assoluto.

La frazione di posto, eventualmente risultante dalla ripartizione prevista dal primo comma, è arrotondata all'unità, per eccesso, in favore dell'aliquota di cui al precedente punto 2); ove non sia possibile assegnare almeno un posto allo scrutinio per merito comparativo, tutti i posti disponibili sono conferiti con lo scrutinio per merito assoluto.]

Art. 20

Ruolo dei sovrintendenti tecnici

(introdotto dall'art. 6, comma 4, del D.L.vo 12 maggio 1995, n. 197 e sostituito dall'art. 1, comma 2, lett. i), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95)

1. Il ruolo dei sovrintendenti tecnici è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

vice sovrintendente tecnico;

sovrintendente tecnico;

sovrintendente capo tecnico.

Art. 20

Mansioni del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti tecnici

(introdotto dall'art. 6, comma 4, del D.L.vo 12 maggio 1995, n. 197, modificato e integrato dall'art. 1, comma 2, lett. l), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95 e dall'art. 4, comma 1, lett. e), del D.L.vo 27 dicembre 2019, n. 172)

1. Il personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti tecnici svolge mansioni esecutive, anche qualificate e complesse, richiedenti conoscenza specialistica nel settore tecnico al quale è adibito, con capacità di utilizzazione di mezzi e strumenti complessi e di interpretazione di disegni, grafici e dati nell'ambito delle direttive di massima ricevute.

2. Lo stesso personale esercita, inoltre, nel settore tecnico di impiego, attività di guida e controllo di unità operative sottordinate, con responsabilità per il risultato conseguito. Collabora con i propri superiori gerarchici e può sostituirli in caso di temporaneo impedimento o assenza.

3. Al personale della qualifica sovrintendente capo tecnico, oltre a quanto già specificato, possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti particolari conoscenze tecniche ed attitudini. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai sovrintendenti capo tecnici, che maturano sei anni di effettivo servizio nella qualifica, possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità, tra le mansioni previste dai commi 1 e 2, ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di «coordinatore», che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità. I soggetti di cui al secondo periodo svolgono altresì mansioni di coordinamento del personale dipendente, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare la funzionalità degli uffici e lo svolgimento delle attività istituzionali.

3-bis. E' escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 3, il personale:

a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «distinto» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria;

b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

4. Al suddetto personale possono essere attribuiti compiti di istruzione del personale sottordinato.

Art. 20

Nomina a vice sovrintendente tecnico

(introdotto dall'art. 6, comma 4, del D.L.vo 12 maggio 1995, n. 197, nel testo modificato dall'art. 5, comma 1, lett. a) e b), del D.L.vo 28 febbraio 2001, n. 53, modificato dall'art. 29, comma 1, lett. a), della legge 4 novembre 2010, n. 183, integrato dall'art. 2-quater, comma 2, lett. b), del D.L. 20 giugno 2012, n. 79, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, sostituito dall'art. 1, comma 2, lett. m), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95, integrato dall'art. 3, comma 1, lett. b), del D.L.vo 5 ottobre 2018, n. 126 e integrato e modificato dall'art. 4, comma 1, lett. f), del D.L.vo 27 dicembre 2019, n. 172)

1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato avviene, a domanda:

a) nel limite del settanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo e superamento di un successivo corso di formazione tecnico-professionale, della durata non superiore a tre mesi, espletato anche con modalità telematiche, riservato agli assistenti capo tecnici [che abbiano compiuto almeno quattro anni di servizio effettivo nella qualifica] (parole soppresse) (1), assicurando la permanenza nella sede di servizio al personale interessato, ove esistano uffici che ne consentano l'impiego;

b) nel limite del restante trenta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso, espletato in via prioritaria con modalità telematiche, per titoli ed esame, consistente in risposte ad un questionario tendente ad accertare prevalentemente il grado di preparazione tecnico-professionale, soprattutto a livello pratico ed operativo, e successivo corso di formazione tecnico-professionale, della durata non superiore a tre mesi, espletato anche con modalità telematiche, riservato al personale del ruolo degli agenti e assistenti tecnici che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio.

2. Alle procedure di cui al comma 1 è ammesso il personale, in possesso dei requisiti ivi previsti, che:

a) abbia riportato, nell'ultimo biennio, un giudizio complessivo non inferiore a buono;

b) non abbia riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

2-bis. Resta ferma la facoltà, per il personale che ha conseguito la qualifica di vice sovrintendente tecnico per merito straordinario, di presentare istanza di partecipazione alle procedure di cui al comma 1 quando ne consentano l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente tecnico con una decorrenza più favorevole. L'esito positivo delle procedure di cui al primo periodo rientra nell'ambito delle risorse ad esse destinate. Ai soggetti interessati è assicurata la conseguente ricostruzione di carriera.

3. Per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui al comma 1, lettera a), a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica e l'anzianità anagrafica. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e l'anzianità anagrafica.

4. Gli assistenti capo tecnici ammessi al corso di formazione, a seguito della procedura di cui al comma 1, lettera a), e vincitori anche del concorso di cui alla lettera b) del medesimo comma, previsti per lo stesso anno, sono esclusi dalla graduatoria di quest'ultimo concorso.

5. Fino alla data di comunicazione della sede di successiva assegnazione, che avviene prima dell'inizio del relativo corso di formazione professionale, i posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti ai partecipanti alla procedura di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. Quelli non coperti per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui all'articolo 1, lettera a), sono devoluti agli idonei del concorso di cui alla successiva lettera b).

6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità attuative del concorso di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione d'esame, nonché le modalità di svolgimento dei corsi di cui al comma 1 del presente articolo e i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso [e le altre modalità attuative delle procedure di cui al medesimo comma 1] (parole soppresse) (2).

7. I frequentatori che al termine dei corsi di cui al comma 1, lettere a) e b), abbiano superato l'esame finale, conseguono la nomina a vice sovrintendente tecnico nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. Gli assistenti capo tecnici ammessi al corso di formazione, a seguito della procedura di cui al comma 1, lettera a), precedono in ruolo i vincitori del concorso di cui alla successiva lettera b). Agli assistenti capo tecnici, di cui al comma 1, lettera a), è assicurato il mantenimento della sede di servizio.

7-bis. La facoltà di rinunciare all'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici può essere esercitata entro il termine di sette giorni dalla comunicazione della sede di successiva assegnazione, che deve essere effettuata prima dell'avvio al corso di formazione. L'esercizio, per due volte, della facoltà di rinuncia all'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici, da parte di soggetti a cui sia stata comunicata, in entrambi i casi, l'assegnazione con mantenimento della sede di servizio, è causa di esclusione dalle procedure scrutinali e concorsuali di cui al comma 1 relative all'annualità immediatamente successiva.

7-ter. I posti non assegnati ai sensi del comma 7-bis sono attribuiti ai soggetti partecipanti alla medesima procedura del soggetto che ha formulato la rinuncia utilmente collocati nella relativa graduatoria. In tale caso, si applicano le disposizioni di cui al comma 7-bis, primo periodo, sino al giorno precedente l'inizio del corso di formazione.

(1)

Parole soppresse dall'art. 3, comma 1, lett. b), n. 1), del D.L.vo 5 ottobre 2018, n. 126.

Art. 20

Dimissione dal corso

(introdotto dall'art. 6, comma 4, del D.L.vo 12 maggio 1995, n. 197, nel testo modificato dall'art. 5, comma 1, lett. c) e d), del D.L.vo 28 febbraio 2001, n. 53, sostituito dall'art. 1, comma 2, lett. m), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95 e integrato dall'art. 4, comma 1, lett. g), del D.L.vo 27 dicembre 2019, n. 172)

1. E' dimesso dal corso di cui all'articolo 20-quater, il personale che:

a) dichiara di rinunciare al corso;

b) non supera gli esami di fine corso;

c) è stato per qualsiasi motivo assente dal corso per un periodo superiore ad un quarto delle giornate di studio, anche se non continuative. Nell'ipotesi di assenza dovuta ad infermità contratta durante il corso ovvero ad infermità dipendente da causa di servizio, il personale è ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure di cui all'articolo 20-quater. Nel caso in cui l'assenza è dovuta a gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere, o ad altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, il personale, a domanda, è ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure di cui all'articolo 20-quater.

2. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i limiti di cui al comma 1 è stata determinata da maternità, è ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

3. E' espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'istituto.

5. Il personale ammesso a ripetere il corso per infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche o per malattia contratta per motivi di servizio viene promosso, con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato qualora avesse portato a compimento il predetto corso.

5-bis. Il personale che non supera gli esami di fine corso è restituito al servizio d'istituto ed ammesso di diritto, per una sola volta, a partecipare al primo corso successivo.

6. Il personale che non supera il corso permane nella qualifica rivestita senza detrazioni d'anzianità ed è restituito al servizio d'istituto.

Art. 20

.1 Emolumento pensionabile

(introdotto dall'art. 6, comma 4, del D.L.vo 12 maggio 1995, n. 197, nel testo modificato dall'art. 5, comma 1, lett. e), del D.L.vo 28 febbraio 2001, n. 53 e abrogato dall'art. 18, comma 1, lett. c), del D.L.vo 30 maggio 2003, n. 193, a decorrere dal 1° gennaio 2005)

[1. Ai vice revisori che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che, nei due anni precedenti, abbiano riportato un giudizio non inferiore a "buono" e non abbiano riportato una sanzione più grave della deplorazione, è attribuito un emolumento pensionabile di lire 370.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita, riassorbibile con lo scatto gerarchico attribuito nello stesso livello retributivo ovvero all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.

2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della deplorazione, l'attribuzione dell'emolumento pensionabile avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.]

Art. 20

Promozione a sovrintendente tecnico

(introdotto dall'art. 6, comma 4, del D.L.vo 12 maggio 1995, n. 197, nel testo modificato dall'art. 5, comma 1, lett. f), del D.L.vo 28 febbraio 2001, n. 53, sostituito dall'art. 1, comma 2, lett. n), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95 e modificato dall'art. 4, comma 1, lett. h), del D.L.vo 27 dicembre 2019, n. 172)

1. La promozione alla qualifica di sovrintendente tecnico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i vice sovrintendenti tecnici che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 20

Promozione a sovrintendente capo tecnico

(introdotto dall'art. 6, comma 4, del D.L.vo 12 maggio 1995, n. 197 e sostituito dall'art. 1, comma 2, lett. o), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95)

1. La promozione alla qualifica di sovrintendente capo tecnico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i sovrintendenti tecnici che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 20

Attribuzione di uno scatto aggiuntivo ai revisori tecnici capo

(introdotto dall'art. 6, comma 4, del D.L.vo 12 maggio 1995, n. 197, nel testo modificato dall'art. 5, comma 1, lett. g), del D.L.vo 28 febbraio 2001, n. 53 e abrogato dall'art. 18, comma 1, lett. c), del D.L.vo 30 maggio 2003, n. 193, a decorrere dal 1° gennaio 2005)

[1. Ai revisori tecnici capo che abbiano murato otto anni di effettivo servizio nella qualifica è attribuito uno scatto aggiuntivo, fermo restando quanto previsto dal comma 2.

2. Lo scatto aggiuntivo non è attribuito al personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a "buono" o che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della deplorazione.

3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della deplorazione, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

4. Lo scatto aggiuntivo di cui al presente articolo è attribuito come assegno ad personam riassorbibile e non cumulabile con lo scatto gerarchico previsto nello stesso livello retributivo, in caso di accesso ai ruoli superiori.]

Art. 21

Mobilità nell'ambito della qualifica del personale dei ruoli degli operatori e collaboratori tecnici e dei revisori tecnici

(sostituito dall'art. 6, comma 5, del D.L.vo 12 maggio 1995, n. 197 e abrogato dall'art. 1, comma 2, lett. p), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95)

[1. E' in facoltà dell'amministrazione disporre, in relazione alle esigenze di servizio, che il personale appartenente ai ruoli degli operatori e collaboratori tecnici e dei revisori tecnici frequenti anche dopo la nomina, corsi di qualificazione per l'esercizio delle mansioni di altri profili professionali previsti per il ruolo di appartenenza.]

Capo IV

(sostituito dall'art. 7, comma 2, del D.L.vo 12 maggio 1995, n. 197)

Art. 22

Ruolo degli ispettori tecnici

(sostituito dall'art. 7, comma 3, del D.L.vo 12 maggio 1995, n. 197, dall'art. 1, comma 2, lett. q), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95 e modificato dall'art. 3, comma 1, lett. c), del D.L.vo 5 ottobre 2018, n. 126)

1. Il ruolo degli ispettori tecnici, con carriera a sviluppo direttivo, è articolato in cinque qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

vice ispettore tecnico;

ispettore tecnico;

ispettore capo tecnico;

ispettore superiore tecnico;

sostituto commissario tecnico.

Art. 23

Mobilità nell'ambito della qualifica del personale appartenente al ruolo degli ispettori tecnici

(modificato e integrato dall'art. 1, comma 2, lett. r), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95)

E in facoltà dell'Amministrazione, nell'ipotesi di determinazione di un nuovo profilo o settore professionale nell'ambito del ruolo degli ispettori tecnici, disporre, per esigenze di servizio, che il personale frequenti, anche in relazione al titolo di studio posseduto, corsi di qualificazione per l'esercizio delle nuove mansioni.

La stessa facoltà può essere esercitata per disporre il passaggio di personale da un profilo o settore all'altro di detto ruolo, ove le esigenze di servizio abbiano determinato la modifica della ripartizione delle dotazioni organiche delle qualifiche, nei diversi profili o settori professionali.

Art. 24

Funzioni del personale appartenente al ruolo degli ispettori tecnici

(sostituito dall'art. 7, comma 4, del D.L.vo 12 maggio 1995, n. 197, modificato e integrato dall'art. 1, comma 2, lett. s), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95 e modificato dall'art. 3, comma 1, lett. d), del D.L.vo 5 ottobre 2018, n. 126)

1. Il personale appartenente al ruolo degli ispettori tecnici svolge funzioni che richiedono preparazione professionale specialistica nel settore tecnico al quale è adibito.

2. L'attività è caratterizzata da particolare apporto di competenza in operazioni su apparati ed attrezzature, che presuppongono conoscenze approfondite delle relative tecnologie.

3. In relazione alla professionalità e alle attitudini possedute, gli appartenenti al ruolo degli ispettori tecnici possono essere preposti alla direzione di unità operative, con le connesse responsabilità per le direttive impartite ed i risultati conseguiti e possono svolgere compiti di addestramento o istruzione del personale. Tenuto conto dei rapporti di gerarchia, allo stesso personale possono essere attribuite le funzioni di indirizzo e coordinamento di più unità operative, nell'ambito delle direttive superiori, con piena responsabilità per l'attività svolta.

4. In caso di assenza o impedimento il personale del ruolo degli ispettori tecnici può sostituire il superiore gerarchico.

5. Il personale appartenente alla qualifiche di ispettore superiore tecnico e di sostituto commissario tecnico svolge, oltre ai compiti di cui ai commi precedenti funzioni che richiedono una qualificata preparazione professionale nel settore tecnico al quale è adibito, con conoscenze di elevato valore specialistico e collabora con i superiori gerarchici in studi, esperimenti e altre attività richiedenti qualificata preparazione professionale, sostituendoli nella direzione di uffici in caso di assenza o impedimento. Svolge, altresì, in relazione alla formazione accademica e professionale acquisita, funzioni di indirizzo e di coordinamento, con piena responsabilità, sul personale dipendente, anche appartenente al ruolo degli ispettori tecnici.

5-bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai sostituti commissari tecnici, che maturano quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità, secondo la graduazione e i criteri fissati con provvedimento del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, tra le funzioni di cui ai commi 3 e 5, ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di «coordinatore», che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità.

5-ter. E' escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 5-bis, il personale:

a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «ottimo» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria;

b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 25

Nomina a vice ispettore tecnico

(sostituito dall'art. 7, comma 5, del D.L.vo 12 maggio 1995, n. 197, modificato e integrato dall'art. 1, comma 2, lett. t), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95 e dall'art. 4, comma 1, lett. i), del D.L.vo 27 dicembre 2019, n. 172)

1. La nomina alla qualifica di vice ispettore tecnico si consegue:

a) in misura non superiore al sessanta per cento e non inferiore al cinquanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante pubblico concorso per titoli ed esami;

b) in misura non superiore al cinquanta per cento e non inferiore al quaranta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli ed esami.

1-bis. I posti disponibili di cui al comma 1, messi a concorso e non coperti, sono portati in aumento alla vacanza di organico complessivo per l'anno successivo.

1-ter. Al fine di garantire l'organico sviluppo della progressione del personale del ruolo degli ispettori tecnici, il numero dei posti annualmente messi a concorso ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 è determinato considerando la complessiva carenza nella dotazione organica del medesimo ruolo. Sulla base degli esiti del concorso pubblico, il concorso interno è bandito in modo che il numero complessivo degli ispettori tecnici che accedono al ruolo attraverso il concorso interno e attraverso la riserva nel concorso pubblico di cui al comma 1, lettera a), secondo periodo, non superi il cinquanta per cento dei posti complessivamente messi a concorso in ciascun anno.

Art. 25

Concorso pubblico per la nomina a vice ispettore tecnico

(introdotto dall'art. 7, comma 6, del D.L.vo 12 maggio 1995, n. 197, nel testo modificato dall'art. 6, comma 1, lett. a), b) e c), del D.L.vo 28 febbraio 2001, n. 53, integrato dall'art. 2-quater, comma 2, lett. c), del D.L. 20 giugno 2012, n. 79, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, modificato e integrato dall'art. 1, comma 2, lett. u), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95 e dall'art. 4, comma 1, lett. l), del D.L.vo 27 dicembre 2019, n. 172)

1. Al concorso pubblico di cui all'articolo 25, comma 1, lettera a), possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) età non superiore a ventotto anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento;

c) specifico titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario, nonchè, ove sia previsto dalla legge, del diploma o attestato di abilitazione ovvero laurea triennale, tutti attinenti all'esercizio dell'attività inerente al profilo professionale per il quale si concorre;

d) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

e) qualità di condotta di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.

1-bis. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneità psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresì, ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi.

2. Gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti tecnici, possono partecipare al concorso, con riserva di un sesto dei posti purché in possesso del titolo di studio e dell'eventuale diploma o attestato di abilitazione professionale di cui al comma 1.

3. A parità di merito, l'appartenenza alla Polizia di Stato costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dalle leggi vigenti.

4. Il concorso è articolato in una prova scritta ed un colloquio, che vertono sulle materie attinenti ai tipi di specializzazione richiesti dal bando di concorso e tendenti ad accertare il possesso delle capacità professionali per assolvere le funzioni previste dall'art. 24.

5. Gli specifici titoli di studio di istruzione secondaria di secondo grado, nonché i diplomi o attestati di abilitazione all'esercizio di attività inerenti al profilo professionale che devono possedere i candidati, le materie oggetto delle prove di esame e il numero dei posti da mettere a concorso per ciascun profilo professionale sono stabiliti dal bando di concorso.

6. Al termine delle prove d'esame, sono compilate tante graduatorie quanti sono i profili professionali previsti dal bando di concorso.

7. I candidati collocatisi utilmente nella graduatoria di ciascun profilo sono dichiarati vincitori del concorso e vengono inseriti in un'unica graduatoria finale del concorso secondo il punteggio riportato.

8. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice ispettori tecnici con il trattamento economico di cui all'articolo 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e sono destinati a frequentare un corso della durata non inferiore a due anni, preordinato anche all'acquisizione di crediti formativi universitari per il conseguimento della specifica laurea triennale individuata, per il medesimo corso, con decreto del Ministro dell'interno [di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca] (parole soppresse) (1), ai fini della formazione tecnico-professionale per l'assolvimento delle specifiche funzioni inerenti ai profili professionali per i quali è stato indetto il concorso. Gli allievi vice ispettori tecnici possono frequentare le lezioni e sostenere gli esami anche presso le istituzioni universitarie, con vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione, anche in strutture diverse dagli istituti di istruzione o da altre strutture dell'Amministrazione. I frequentatori già appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato conservano la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione al corso. Gli allievi vice ispettori tecnici durante i primi due anni di corso non possono essere impiegati in servizi di istituto, salvo i servizi di rappresentanza, di parata e d'onore.

8-bis. I vincitori del concorso per l'accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico, per il quale è richiesto, quale requisito di partecipazione, il possesso della laurea triennale, frequentano un corso di formazione non superiore a sei mesi quali allievi vice ispettori tecnici. Al termine del corso di formazione, ottenuto il giudizio di idoneità al servizio di polizia quali vice ispettori tecnici e superati gli esami previsti e le prove pratiche, prestano giuramento e accedono alla qualifica di vice ispettore tecnico.

9. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso e dei corsi, in relazione alle mansioni tecniche previste e quelle degli esami di fine corso.

10. Gli allievi vice ispettori tecnici che al termine del corso di cui al comma 8 abbiano ottenuto un giudizio di idoneità al servizio di polizia quali vice ispettori tecnici e abbiano superato gli esami previsti e le prove pratiche, prestano giuramento, sono nominati vice ispettori tecnici in prova e sono avviati alla frequenza di un periodo di tirocinio operativo di prova della durata non superiore ad un anno. I vice ispettori tecnici in prova, al termine del periodo di tirocinio operativo di prova, sono confermati nel ruolo con la qualifica di vice ispettore tecnico, secondo l'ordine della graduatoria finale. Dell'esito del tirocinio operativo di prova si tiene conto in sede di redazione del rapporto informativo annuale ai sensi dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

Art. 25

Concorso interno per la nomina a vice ispettore tecnico

(introdotto dall'art. 7, comma 6, del D.L.vo 12 maggio 1995, n. 197, nel testo modificato dall'art. 6, comma 1, lett. d), del D.L.vo 28 febbraio 2001, n. 53, modificato e integrato dall'art. 1, comma 2, lett. v), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95 e modificato dall'art. 4, comma 1, lett. m), del D.L.vo 27 dicembre 2019, n. 172)

1. Il concorso interno per titoli di servizio ed esami di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b), consiste in una prova scritta teorico-pratica e in un colloquio tendenti ad accertare il grado di preparazione tecnico-professionale ed è riservato al personale della Polizia di Stato in possesso, alla data del bando che indice il concorso, di un'anzianità di servizio non inferiore a cinque anni, nonché dello specifico titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero di laurea triennale, e che nell'ultimo biennio non abbia riportato la deplorazione o sanzione disciplinare più grave e non abbia conseguito un giudizio complessivo inferiore a «buono». Il trenta per cento dei posti è riservato agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti tecnici.

2. Il bando di concorso deve contenere la ripartizione dei posti messi a concorso in relazione alle disponibilità esistenti nei contingenti di ciascun profilo o settore professionale [, nonché la definizione, anche per categorie omogenee, delle corrispondenze fra i profili professionali del ruolo dei revisori tecnici e quelli relativi ai posti messi a concorso] (parole soppresse) (1).

3. Al termine del concorso sono compilate tante graduatorie quanti sono i profili o settori professionali previsti dal bando di concorso. I candidati collocatisi utilmente nella graduatoria di ciascun profilo o settore sono dichiarati vincitori del concorso e vengono inseriti in un'unica graduatoria finale del concorso secondo il punteggio riportato.

4. I vincitori del concorso devono frequentare un corso di formazione tecnico-professionale di durata non inferiore a sei mesi, conservando la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione al corso.

5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso, la composizione della commissione esaminatrice e le modalità di svolgimento dei corsi di cui al comma 4 del presente articolo, in relazione alle mansioni tecniche previste e quelle di svolgimento degli esami di fine corso, tenendo conto della specificità delle funzioni inerenti ai vari profili professionali o settori per i quali è indetto il concorso.

6. Coloro che abbiano superato gli esami finali del corso sono nominati vice ispettori tecnici secondo l'ordine di graduatorie dell'esame finale, formata con le modalità previste per la graduatoria del concorso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione.

Art. 25

Dimissioni dal corso

(introdotto dall'art. 7, comma 6, del D.L.vo 12 maggio 1995, n. 197, nel testo modificato dall'art. 6, comma 1, lett. e), del D.L.vo 28 febbraio 2001, n. 53, modificato dall'art. 1, comma 2, lett. z), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95 e dall'art. 4, comma 1, lett. n), del D.L.vo 27 dicembre 2019, n. 172)

1. Sono dimessi dai corsi di formazione tecnico-professionale di cui agli articoli 25-bis, commi 8 e 8-bis, e 25-ter, comma 4, gli allievi che:

a) dichiarano di rinunciare al corso;

b) non superano gli esami di fine corso;

c) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di sessanta o novanta giorni, anche non consecutivi, rispettivamente per i frequentatori dei corsi di durata semestrale e per quelli di durata biennale, elevati, per questi ultimi, a centoventi giorni nell'ipotesi di assenza determinata da infermità contratta durante il corso ovvero da infermità dipendente da causa di servizio. In caso di dimissioni per assenze causate da tali infermità, il personale è ammesso a partecipare di diritto al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica. Nel caso in cui l'assenza è dovuta a gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere, o ad altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, il personale, a domanda, è ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure per l'accesso alla qualifica. I frequentatori provenienti dai ruoli del personale della Polizia di Stato, dimessi dal corso per infermità o altra causa indipendente dalla propria volontà sono ammessi di diritto, per una sola volta, a partecipare al primo corso successivo al cessare della causa impeditiva.

2. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i limiti di cui al comma 1 è stata determinata da maternità, è ammesso a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

3. E' espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'istituto.

5. Il personale ammesso a ripetere il corso per infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso e nella stessa graduatoria si colloca nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso.

6. I frequentatori provenienti dai ruoli del personale della Polizia di Stato [che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica] (parole soppresse) (1) che non superano il corso permangono nella qualifica rivestita nei suddetti ruoli senza detrazione dell'anzianità, sono restituiti al servizio e sono ammessi [, a domanda] (parole soppresse) (2), per una sola volta, alla frequenza del corso successivo, purché continuino a possedere i requisiti previsti.

(1)

Parole soppresse dall'art. 1, comma 2, lett. z), n. 3), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95.

(2)

Parole soppresse dall'art. 3, comma 1, lett. e), del D.L.vo 5 ottobre 2018, n. 126.

Art. 25

Emolumento pensionabile

(introdotto dall'art. 7, comma 6, del D.L.vo 12 maggio 1995, n. 197, nel testo modificato dall'art. 6, comma 1, lett. f), del D.L.vo 28 febbraio 2001, n. 53 e abrogato dall'art. 18, comma 1, lett. c), del D.L.vo 30 maggio 2003, n. 193, a decorrere dal 1° gennaio 2005)

[1. Ai vice periti tecnici che abbiano compiuto un anno di effettivo servizio nella qualifica e che, nell'anno precedente, abbiano riportato un giudizio non inferiore a "buono" e non abbiano riportato una sanzione più grave della deplorazione, è attribuito un emolumento pensionabile di lire 500.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita, riassorbibile con lo scatto gerarchico attribuito dello stesso livello retributivo ovvero all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.

2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo l990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della deplorazione, l'attribuzione dell'emolumento pensionabile avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1. Si applicano le disposizioni contenute degli artigli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.]

Art. 26

Corso di formazione

(abrogato dall'art. 7, comma 7, del D.L.vo 12 maggio 1995, n. 197)

[I vincitori del concorso di cui all'articolo precedente sono nominati allievi vice periti tecnici e sono destinati a frequentare, presso uno degli istituti di cui al n. 5 dell'art. 60 della legge 1 aprile 1981, n. 121, un corso della durata di almeno sei mesi, preordinato alla formazione tecnico-professionale per l'assolvimento delle specifiche funzioni inerenti ai profili professionali per i quali è indetto il concorso.

Gli allievi vice periti tecnici che abbiano ottenuto il giudizio d'idoneità negli esami teorico-pratici di fine corso, sono nominati vice periti tecnici in prova.

Gli allievi vice periti tecnici non idonei al termine del corso sono dimessi, ed il rapporto con l'amministrazione è risolto, salvo che non si tratti di personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, che viene restituito al ruolo di provenienza nella qualifica posseduta all'atto della partecipazione al concorso.]

Art. 27

Progressione in carriera degli appartenenti al ruolo dei periti tecnici

(abrogato dall'art. 7, comma 7, del D.L.vo 12 maggio 1995, n. 197)

[Le promozioni alle qualifiche del ruolo dei periti tecnici vengono conferite, nel limite dei posti disponibili alla data degli scrutini, nei contingenti di ciascun profilo professionale.

Agli scrutini sono ammessi gli appartenenti al profilo professionale nel quale si sono verificate le vacanze.]

Art. 28

Promozione a ispettore tecnico

(sostituito dall'art. 7, comma 8, del D.L.vo 12 maggio 1995, n. 197, modificato dall'art. 1, comma 2, lett. aa), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95 e dall'art. 4, comma 1, lett. o), del D.L.vo 27 dicembre 2019, n. 172)

1. La promozione alla qualifica di ispettore tecnico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi i vice ispettori tecnici che abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica, oltre al periodo di corso di cui all'articolo 25-bis, comma 8, ovvero ai sei mesi di corso di cui all'articolo 25-bis, comma 8-bis.

Art. 28

Emolumento pensionabile

(introdotto dall'art. 7, comma 8-bis, del D.L.vo 12 maggio 1995, n. 197, nel testo modificato dall'art. 6, comma 1, lett. g), del D.L.vo 28 febbraio 2001, n. 53 e abrogato dall'art. 18, comma 1, lett. c), del D.L.vo 30 maggio 2003, n. 193, a decorrere dal 1° gennaio 2005)

[1. Ai periti tecnici che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che, nei due anni precedenti, abbiano riportato un Giudizio non inferiore a "buono" e non abbiano riportato una sanzione più grave delle deplorazione, è attribuito un emolumento pensionabile di lire 500.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita, riassorbibile con lo scatto gerarchico attribuito nello stesso livello retributivo ovvero all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.

2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della deplorazione, l'attribuzione dell'emolumento pensionabile avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.]

Art. 29

Promozione a perito tecnico principale

(abrogato dall'art. 7, comma 9, del D.L.vo 12 maggio 1995, n. 197)

[La promozione alla qualifica di perito tecnico principale si consegue mediante concorso per titoli di servizio ed esame colloquio, al quale è ammesso il personale con qualifica di perito tecnico che abbia compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.]

Art. 30

Concorso per titoli di servizio ed esame colloquio

(abrogato dall'art. 7, comma 9, del D.L.vo 12 maggio 1995, n. 197)

[Il concorso per titoli di servizio ed esame colloquio, di cui al precedente art. 29, è indetto annualmente con decreto del Ministro dell'interno, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale.

Il bando deve contenere l'indicazione del numero dei posti, il termine di presentazione delle domande e le modalità di partecipazione.

Le modalità del concorso, l'individuazione delle categorie dei titoli di servizio da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria, le materie oggetto dell'esame colloquio e la composizione della commissione esaminatrice sono stabiliti con le procedure di cui al terzo comma dell'art. 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121.]

Art. 31

Promozione a ispettore capo tecnico

(sostituito dall'art. 7, comma 10, del D.L.vo 12 maggio 1995, n. 197, nel testo modificato dall'art. 6, comma 1, lett. h), del D.L.vo 28 febbraio 2001, n. 53, modificato dall'art. 1, comma 2, lett. bb), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95 e dall'art. 4, comma 1, lett. p), del D.L.vo 27 dicembre 2019, n. 172)

1. La promozione alla qualifica di ispettore capo tecnico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale con la qualifica di ispettore tecnico che abbia compiuto almeno sei anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.

Art. 31

1. Clausola di salvaguardia economica per i periti tecnici capo

(introdotto dall'art. 7, comma 10, del D.L.vo 12 maggio 1995, n. 197, nel testo modificato dall'art. 6, comma 1, lett. h), del D.L.vo 28 febbraio 2001, n. 53 e abrogato dall'art. 18, comma 1, lett. c), del D.L.vo 30 maggio 2003, n. 193, a decorrere dal 1° gennaio 2005)

[1. Ai periti capo che abbiano maturato almeno dieci anni di permanenza nella qualifica, esclusi i periodi di ritardo nella progressione in carriera derivanti dall'applicazione di una delle cause di esclusione dagli scrutini previste dall'ordinamento vigente, che abbiano riportato, nel triennio precedente, un giudizio non inferiore a "buono" e che non abbiano riportato, nel biennio precedente, una sanzione disciplinare più grave della deplorazione, è attribuito, con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione del requisito temporale, il trattamento economico previsto per il personale della qualifica di perito tecnico superiore.

2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della deplorazione, il trattamento economico è attribuito, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

3. Il trattamento di cui al comma 1 è riassorbito all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.]

Art. 31

Promozione alla qualifica di ispettore superiore tecnico

(introdotto dall'art. 7, comma 11, del D.L.vo 12 maggio 1995, n. 197, nel testo modificato dall'art. 6, comma 1, lett. i), n. 1), del D.L.vo 28 febbraio 2001, n. 53, sostituito dall'art. 1, comma 2, lett. cc), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95 e modificato dall'art. 4, comma 1, lett. q), del D.L.vo 27 dicembre 2019, n. 172)

1. L'accesso alla qualifica di ispettore superiore tecnico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale avente una anzianità di otto anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo tecnico. Per l'ammissione allo scrutinio è richiesto il possesso di una delle lauree triennali o delle lauree magistrali o specialistiche da indicarsi con decreto del Ministro dell'interno, nell'ambito di quelle individuate con decreti ministeriali, adottati in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del regolamento approvato con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.

Art. 31

(introdotto dall'art. 7, comma 11, del D.L.vo 12 maggio 1995, n. 197, nel testo modificato dall'art. 6, comma 1, lett. i), n. 1), del D.L.vo 28 febbraio 2001, n. 53)

1. Nei confronti degli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato vincitori dei concorsi pubblici previsti dal presente decreto si applica, quando compatibile, per il periodo di frequenza dei corrispondenti corsi di formazione, l'art. 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.

Art. 31

Attribuzione di uno scatto aggiuntivo ai periti tecnici superiori

(introdotto dall'art. 7, comma 11, del D.L.vo 12 maggio 1995, n. 197, nel testo modificato dall'art. 6, comma 1, lett. i), n. 2), del D.L.vo 28 febbraio 2001, n. 53 e abrogato dall'art. 18, comma 1, lett. c), del D.L.vo 30 maggio 2003, n. 193, a decorrere dal 1° gennaio 2005)

[1. Ai periti tecnici superiori che abbiano maturato sette anni di effettivo servizio nella qualifica è attribuito un ulteriore scatto aggiuntivo, fermo restando quanto previsto dal comma 2.

2. Lo scatto aggiuntivo non è attribuito al personale che nel triennio procedente abbia riportato un giudizio inferiore a "buono" o che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della deplorazione.

3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della deplorazione, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, topo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.]

Art. 31

Promozione a sostituto commissario tecnico

(introdotto dall'art. 7, comma 11, del D.L.vo 12 maggio 1995, n. 197, nel testo modificato dall'art. 6, comma 1, lett. i), n. 2), del D.L.vo 28 febbraio 2001, n. 53, modificato dagli artt. 8, comma 7, lett. b), e 18, comma 1, lett. c), del D.L.vo 30 maggio 2003, n. 193, a decorrere dal 1° gennaio 2005, sostituito dall'art. 1, comma 2, lett. dd), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95 e modificato dall'art. 3, comma 1, lett. f), del D.L.vo 5 ottobre 2018, n. 126)

1. La promozione alla qualifica di sostituto commissario tecnico si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di ispettore superiore tecnico, che abbia compiuto almeno otto anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.

2. Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.

Art. 31

Riassorbimento degli scatti aggiuntivi

(introdotto dall'art. 7, comma 11, del D.L.vo 12 maggio 1995, n. 197, nel testo modificato dall'art. 6, comma 1, lett. i), n. 2), del D.L.vo 28 febbraio 2001, n. 53)

1. Gli scatti aggiuntivi di cui agli articoli 31-quater e 31-quinquies sono riassorbiti all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.

Capo VI

Art. 32

Ruoli dei direttori tecnici

(abrogato dall'art. 69, comma 1, lett. d), del D.L.vo 5 ottobre 2000, n. 334)

[I ruoli dei direttori tecnici si distinguono come segue:

1) ruolo degli ingegneri;

2) ruolo dei fisici;

3) ruolo dei chimici-biologi;

4) ruolo dei selettori del centro psicotecnico;

5) ruolo dei medici legali.

Ciascuno dei ruoli suddetti è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

direttore tecnico;

direttore tecnico principale;

direttore tecnico capo.]

Art. 33

Funzioni del personale appartenente ai ruoli dei direttori tecnici

(abrogato dall'art. 69, comma 1, lett. d), del D.L.vo 5 ottobre 2000, n. 334)

[Il personale appartenente ai ruoli dei direttori tecnici svolge attività richiedente preparazione professionale di livello universitario, con conseguente apporto di competenza specialistica in studi, ricerche ed elaborazione di piani e programmi tecnologici.

L'attività comporta preposizione ad uffici, laboratori scientifici o didattici, non riservati al personale del ruolo dei dirigenti, con facoltà di decisione sull'uso di sistemi e procedimenti tecnologici nell'ambito del settore di competenza, e facoltà di proposte sull'adozione di nuove tecniche scientifiche.

Il personale di cui al primo comma assume la responsabilità derivante dall'attività delle unità organiche sottordinate, dal lavoro direttamente svolto e dall'attività di collaborazione col personale dirigente.

Ai direttori tecnici principali e ai direttori tecnici capo, oltre alle suddette funzioni, sono attribuite quelle di indirizzo e coordinamento di più unità organiche, con piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti.

Essi sostituiscono il personale dirigente nella direzione di uffici, laboratori scientifici o didattici, in caso di assenza o di impedimento.

Il personale appartenente ai ruoli dei direttori tecnici svolge, altresì, compiti di istruzione del personale dipendente, in relazione alla professionalità posseduta.]

Art. 34

Nomina a direttore tecnico

(abrogato dall'art. 69, comma 1-bis, lett. b), del D.L.vo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo modificato dall'art. 8, comma 1, lett. y), D.L.vo 3 maggio 2001, n. 201, con decorrenza 15 marzo 2001)

[L'assunzione dei direttori tecnici avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi, nonchè del diploma di laurea richiesto dal bando di concorso.

Il concorso è articolato in due prove scritte ed un colloquio, che vertono sulle materie attinenti ai tipi di specializzazione professionale indicati nello stesso bando di concorso.

Al concorso sono ammessi a partecipare per non più di due volte, con riserva di un sesto dei posti disponibili, gli appartenenti al ruolo dei periti, in possesso dei requisiti di cui al primo comma e che non abbiano superato il trentottesimo anno di età. Se i posti riservati non vengono coperti, la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria.

Le modalità di espletamento del concorso di cui al primo comma saranno fissate con decreto ministeriale.]

Art. 35

Corso per la nomina a direttore tecnico

(abrogato dall'art. 69, comma 1-bis, lett. b), del D.L.vo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo modificato dall'art. 8, comma 1, lett. y), D.L.vo 3 maggio 2001, n. 201, con decorrenza 15 marzo 2001)

[I vincitori del concorso di cui al precedente articolo sono nominati direttori tecnici in prova, e destinati a frequentare un corso di formazione teorico-pratico della durata di almeno sei mesi, presso un istituto dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Per le modalità del corso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 56, 57,59 e 60 della legge 1 aprile 1981, n. 121.

I direttori tecnici in prova, che abbiano superato gli esami di fine corso, sono nominati direttori tecnici, ed immessi in ruolo secondo l'ordine di graduatoria degli esami finali.]

Art. 36

Promozione a direttore tecnico principale

(abrogato dall'art. 69, comma 1-bis, lett. b), del D.L.vo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo modificato dall'art. 8, comma 1, lett. y), D.L.vo 3 maggio 2001, n. 201, con decorrenza 15 marzo 2001)

[La promozione alla qualifica di direttore tecnico principale si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i direttori tecnici che abbiano compiuto due anni e sei mesi di servizio nella qualifica, ivi compreso il periodo di frequenza del corso di cui al precedente articolo.]

Art. 37

Promozione a direttore tecnico capo

(abrogato dall'art. 69, comma 1-bis, lett. b), del D.L.vo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo modificato dall'art. 8, comma 1, lett. y), D.L.vo 3 maggio 2001, n. 201, con decorrenza 15 marzo 2001)

[La promozione alla qualifica di direttore tecnico capo si consegue, nel limite dei posti disponibili in ciascun ruolo, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i direttori tecnici principali che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio nella qualifica.]

Capo VII

Art. 38

Ruoli dei dirigenti tecnici

(abrogato dall'art. 69, comma 1, lett. d), del D.L.vo 5 ottobre 2000, n. 334)

[I ruoli dei dirigenti tecnici si distinguono come segue:

1) ruolo dei dirigenti ingegneri;

2) ruolo dei dirigenti fisici;

3) ruolo dei dirigenti chimici-biologi;

4) ruolo dei dirigenti selettori del centro psicotecnico;

5) ruolo dei dirigenti medico legali.

I ruoli dei dirigenti tecnici si articolano nelle seguenti qualifiche:

primo dirigente;

dirigente superiore.

La dotazione organica di ciascun ruolo è fissata dalla tabella A, con le funzioni a fianco di ciascuna qualifica specificate e con le attribuzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748(1)]

(1)

Comma modificato da Avviso di Rettifica pubblicato nella G.U.R.I. 25 giugno 1982, n. 173.

Art. 39

Nomina a primo dirigente

(abrogato dall'art. 69, comma 1, lett. d), del D.L.vo 5 ottobre 2000, n. 334)

[La nomina alla qualifica di primo dirigente di ciascun ruolo si consegue mediante corso di formazione dirigenziale con esame finale, al quale è ammesso il personale del corrispondente ruolo dei direttori tecnici, in possesso della qualifica di direttore tecnico capo, oppure con nove anni e sei mesi di complessivo servizio effettivo nel ruolo.

L'ammissione al corso, nel limite dei posti che si prevede si renderanno disponibili alla data della sua conclusione, aumentati del 50% con arrotondamento all'unità per eccesso, si consegue mediante concorso interno per titoli di servizio ed esami.

Al concorso per titoli di servizio ed esami sarà ammesso, secondo l'ordine di ruolo, a cominciare dalla qualifica più elevata, nel limite di otto volte i posti da conferire il personale di cui al primo comma che nell'ultimo quinquennio abbia riportato il giudizio complessivo di "ottimo" di cui all'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

Il concorso per titoli ed esami è indetto annualmente con decreto del Ministro dell'interno da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale.

Gli aspiranti indicano nella domanda i titoli di servizio di cui al punto c) del successivo comma settimo, allegando la documentazione di cui l'Amministrazione non sia in possesso.

Il direttore della direzione centrale del personale presso il Dipartimento della pubblica sicurezza invia alla commissione esaminatrice del concorso l'elenco dei titoli posseduti da ciascun aspirante, il fascicolo personale, copia dello stato matricolare, le domande ed i titoli prodotti dagli interessati.

Le categorie di titoli di servizio ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:

a) rapporti informativi e giudizi complessivi del quinquennio anteriore - punti 25;

b) qualità delle funzioni svolte con particolare riferimento alla specifica competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilità assunta anche in relazione alla sede di servizio - punti 10;

c) incarichi e servizi speciali conferiti con specifico provvedimento dall'Amministrazione, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongono una particolare competenza professionale - punti 6;

d) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale del candidato, con particolare riguardo al profitto tratto dai corsi professionali - punti 7;

e) speciali riconoscimenti - punti 2;

L'esame consiste in:

1) una prova scritta teorico-pratica di carattere professionale;

2) un colloquio rivolto ad accertare il grado di preparazione professionale del candidato, con particolare riferimento alle funzioni dirigenziali che sarà chiamato a svolgere.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato nella prova scritta un punteggio non inferiore a 30 cinquantesimi.

Il punteggio per il colloquio è espresso in cinquantesimi e l'esito delle prove è considerato favorevole quando la votazione non sia inferiore a trenta cinquantesimi.

La votazione complessiva è data dalla somma del voto riportato nella valutazione dei titoli e della media del voto riportato nella prova scritta e del voto ottenuto nel colloquio.

A parità di punteggio, ha la preferenza il candidato con la qualifica più elevata e, a parità di qualifica, il candidato collocato prima nel ruolo di anzianità.

Il personale, che per due volte non consegue l'idoneità nelle prove d'esame, non potrà più essere ammesso al concorso di cui al presente articolo.]

Art. 40

Commissioni esaminatrici

(abrogato dall'art. 69, comma 1, lett. d), del D.L.vo 5 ottobre 2000, n. 334)

[Le commissioni esaminatrici dei concorsi per titoli ed esami previsti per l'accesso alla qualifica di primo dirigente dei ruoli tecnici, nominate con decreto del Ministro dell'interno, sono composte da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi con qualifica non inferiore a Consigliere di Stato, o tra i dirigenti generali delle amministrazioni dello Stato e da quattro membri, di cui uno scelto tra i dirigenti generali in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, uno scelto tra i dirigenti del ruolo tecnico per il quale è indetto il concorso, con la qualifica non inferiore a dirigente superiore, e due docenti universitari nelle materie su cui vertono le prove d'esame.

Ove non via sia un dirigente del ruolo tecnico per il quale è indetto il concorso, il numero dei docenti universitari di cui al comma precedente è elevato a tre.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.]

Art. 41

Attribuzione della qualifica di dirigente superiore

(abrogato dall'art. 69, comma 1, lett. d), del D.L.vo 5 ottobre 2000, n. 334)

[La qualifica di dirigente superiore, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, viene conferita mediante scrutinio per merito comparativo, di cui all'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ai primi dirigenti che abbiano compiuto, alla stessa data, tre anni di effettivo servizio nelle qualifica.

Nello scrutinio per merito comparativo si dovrà anche tener conto, in modo particolare, delle eventuali specializzazioni professionali che abbiano maggiore attinenza con i compiti d'istituto dei tecnici della Polizia di Stato.

Le promozioni hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate vacanze. (1)]

(1)

Comma modificato da Avviso di Rettifica pubblicato nella G.U.R.I. 25 giugno 1982, n. 173.

TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 42

Qualifica di ufficiale e agente di pubblica sicurezza e di ufficiale e agente di polizia giudiziaria

(modificato dall'art. 6, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 232, sostituito dall'art. 8, comma 1, del D.L.vo 12 maggio 1995, n. 197 e modificato dall'art. 1, comma 2, lett. ee), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95)

[1. Il Ministro dell'interno, per esigenze di servizio, può attribuire, con proprio decreto, la qualifica di agente di pubblica sicurezza al personale appartenente ai ruoli degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici, limitatamente alle funzioni esercitate e la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza al personale appartenente ai ruoli dei direttori tecnici e dei dirigenti tecnici limitatamente alle funzioni esercitate.] (comma abrogato) (1)

2. Agli appartenenti ai ruoli degli agenti e assistenti tecnici, dei sovrintendenti tecnici e degli ispettori tecnici è attribuita, limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di agente di pubblica sicurezza. Agli appartenenti alla carriera dei funzionari tecnici ed al ruolo direttivo tecnico ad esaurimento è attribuita, limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza. Agli appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti tecnici, limitatamente alle funzioni esercitate, è attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria. Agli appartenenti ai ruoli dei sovrintendenti tecnici, degli ispettori tecnici, del ruolo direttivo tecnico ad esaurimento e alla carriera dei funzionari tecnici fino alla qualifica di primo dirigente tecnico è attribuita, limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

(1)

Comma abrogato dall'art. 1, comma 2, lett. ee), n. 1), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95.

Art. 43

Impiego in operazioni di polizia e di soccorso

Il personale dei ruoli tecnici può essere impiegato, in relazione alle esigenze di servizio e limitatamente alle proprie mansioni tecniche, in operazioni di polizia ed in operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità ed infortuni.

Art. 44

Commissioni per il personale appartenente ai ruoli tecnici

(modificato dall'art. 3, comma 1, lett. g), del D.L.vo 5 ottobre 2018, n. 126)

Sulle questioni attinenti allo stato giuridico del personale non direttivo dei ruoli tecnici della Polizia di Stato si esprimono specifiche commissioni rispettivamente per il personale del ruolo degli ispettori tecnici, per quello del ruolo dei sovrintendenti tecnici e per quello del ruolo degli agenti e assistenti tecnici, presiedute da un vice capo della Polizia o da un dirigente generale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e composte da quattro membri scelti tra i dirigenti in servizio presso lo stesso Dipartimento, dei quali almeno uno in servizio presso la direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale e contabile.

Delle predette commissioni fanno parte quattro rappresentanti del personale eletti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da funzionari della Polizia di Stato con qualifica fino a vice questore o da funzionari della carriera direttiva amministrativa.

La nomina dei componenti e dei segretari delle commissioni viene conferita con provvedimento del capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.

All'inizio di ogni anno le commissioni propongono al consiglio di amministrazione di cui all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, per l'approvazione, i criteri di massima che verranno seguiti negli scrutini per merito comparativo e per merito assoluto.

Art. 45

Trattamento economico

Fino a quando non interverranno gli accordi sindacali previsti dal primo comma dell'art. 43 della legge 1 aprile 1981, n. 121, il trattamento economico del personale appartenente ai ruoli istituiti con l'art. 1, è quello spettante al personale di pari qualifica che espleta funzioni di polizia, secondo la tabella di equiparazione allegata al presente decreto legislativo.

L'indennità mensile pensionabile è di importo pari al 60% di quella corrisposta al personale che espleta funzioni di polizia, secondo le qualifiche.

TITOLO III

INQUADRAMENTO

Art. 46

Inquadramento

(sostituito dall'art. 12, comma 1, della legge 10 ottobre 1986, n. 668)

Il personale inquadrato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, nelle qualifiche dei ruoli dei dirigenti, dei commissari, degli ispettori, dei sovrintendenti, degli assistenti e degli agenti della Polizia di Stato, che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo svolge attività tecnico-scientifiche o tecniche in uno dei settori tecnici individuati nell'articolo 1, può accedere, rispettivamente, a domanda, e previo superamento di una prova pratica se svolge la suddetta attività da meno di due anni, ai corrispondenti ruoli dei dirigenti, dei direttori, dei periti, dei revisori, dei collaboratori e degli operatori tecnici del settore tecnico nel quale svolge le proprie mansioni, a prescindere dal possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso a detti ruoli, nel limite del 75 per cento della dotazione organica complessiva e secondo le modalità previste nei successivi articoli.

Nel caso in cui il numero del personale avente diritto all'inquadramento ai sensi del comma precedente sia superiore al numero dei posti disponibili, l'inquadramento in detti posti avverrà secondo l'anzianità di servizio complessiva ed in soprannumero, riassorbibile con la cessazione dal servizio del personale inquadrato ai sensi del precedente comma.

Art. 47

Modalità di inquadramento

L'inquadramento nelle singole qualifiche di ciascuno dei ruoli tecnici indicati nel precedente articolo, viene disposto, a partire da quella più elevata, secondo le corrispondenze fra le qualifiche dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia e quelle dei ruoli tecnici fissate nell'allegata tabella, seguendo l'ordine di ruolo e conservando l'anzianità riconosciuta in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336.

L'inquadramento nelle singole qualifiche dei ruoli tecnici può essere disposto anche in soprannumero con corrispondente accantonamento di altrettanti posti nella qualifica iniziale di ciascun ruolo e, ove occorra, nelle qualifiche intermedie.

Art. 48

Inquadramento in un ruolo superiore

(sostituito dall'art. 60, comma 1, della legge 10 ottobre 1986, n. 668)

Il personale che in base ad atti formali dell'Amministrazione risulta aver svolto per almeno due anni, alla data di entrata in vigore della presente legge, mansioni proprie di un profilo immediatamente superiore a quello nel quale potrebbe essere inquadrato ai sensi dell'articolo 46, può chiedere di sostenere la prova pratica per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo suddetto.

Il personale che in base ad atti formali dell'Amministrazione risulta aver svolto per almeno due anni, alla data di entrata in vigore della presente legge, mansioni proprie di un profilo superiore a quello in cui potrebbe essere inquadrato ai sensi dell'articolo 46, può chiedere di sostenere la prova pratica prevista per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo superiore, purché in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso a detto ruolo.

L'accertamento sulla corrispondenza delle mansioni è effettuato dalla commissione esaminatrice del concorso, in base agli atti del fascicolo dei candidati.

La stessa commissione, qualora il personale di cui ai precedenti commi 1 e 2 non superi la prova pratica che ha chiesto di sostenere, individua, in relazione al livello di preparazione dimostrato, il ruolo tecnico nel quale il personale suddetto può essere inquadrato, purché l'inquadramento non comporti attribuzioni di qualifica funzionale inferiore a quella rivestita nel ruolo di provenienza.

E' data facoltà ai candidati, dopo aver preso atto dell'esito della prova stessa e comunque prima che abbiano inizio le procedure per l'inquadramento, di rinunziare al passaggio nei ruoli tecnici.

Art. 49

Accesso ai ruoli tecnici della Polizia di Stato del personale appartenente ad altre amministrazioni dello Stato (1)

Effettuato il trasferimento nei ruoli tecnici di cui all'art. 1 del personale già inquadrato nei ruoli della Polizia di Stato che svolge funzioni di polizia, i posti disponibili nella dotazione organica di ciascuna qualifica dei ruoli dei dirigenti tecnici, dei direttori tecnici, dei periti tecnici, dei revisori tecnici, dei collaboratori tecnici e degli operatori tecnici, sono attribuiti, nel limite del 50%, mediante concorso riservato al personale appartenente ad altre amministrazioni dello Stato, che svolge attività tecniche proprie dei ruoli stessi.

Nell'ipotesi in cui il trasferimento comporti un trattamento economico inferiore a quello goduto nell'amministrazione di provenienza, al personale trasferito viene mantenuto il trattamento più favorevole, convertendosi in scatti di anzianità, riassorbibili, la parte del precedente trattamento economico in eccedenza a quello previsto per la qualifica di inquadramento.

(1)

Ai sensi dell'art. 15, comma 8, del D.L.vo 28 febbraio 2001, n. 53, le disposizioni di cui all'articolo annotato, sono abrogate.

Art. 50

Prove pratiche

Le prove pratiche sono preordinate all'accertamento dell'idoneità allo svolgimento delle mansioni proprie di ciascuno dei ruoli tecnici, avuto riguardo al settore di impiego nel quale il personale interessato presta servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Le modalità di svolgimento delle prove pratiche per l'inquadramento del personale proveniente dai ruoli della Polizia di Stato che svolgono funzioni di polizia e per il trasferimento di personale proveniente da altre amministrazioni, la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici sono stabilite ai sensi del terzo comma dell'art. 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Il termine per la presentazione della domanda per l'accesso ai ruoli tecnici previsti dagli articoli 46 e 48, i posti disponibili in ciascuno dei ruoli stessi e l'oggetto delle prove pratiche saranno indicati nel bando di concorso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale.

Art. 51

Norma transitoria per il conferimento della qualifica di primo dirigente

I posti disponibili nelle qualifiche di primo dirigente, fino a diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono conferiti mediante scrutinio per merito comparativo, secondo i criteri e le modalità di cui alla legge 30 settembre 1978, n. 583, al personale dei corrispondenti ruoli dei direttori tecnici provenienti dai ruoli di commissari della Polizia di Stato in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 39.

I promossi devono frequentare un corso di aggiornamento professionale.

Le modalità di attuazione e i programmi del corso sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.

Art. 52

Utilizzazione temporanea del personale che espleta funzioni di polizia

Fino a quando le esigenze di servizio di carattere tecnico-scientifico non saranno soddisfatte con il personale appartenente ai ruoli di cui all'art. 1, il personale dei ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo è impiegato nelle suddette attività continuerà, salvo diverse esigenze di servizio, a svolgere i compiti cui è adibito.

Il Ministro dell'interno per cinque anni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, in relazione a quanto previsto dal primo comma, può disporre, a domanda e nel limite delle vacanze esistenti nelle varie qualifiche dei ruoli di cui all'art. 1, di concerto col Ministro del tesoro, il richiamo in servizio dei dipendenti già inquadrati nei ruoli ad esaurimento del personale che espleta funzioni di polizia e che erano impiegati ai sensi del precedente comma nelle mansioni proprie dei ruoli tecnici stessi. (1)

Il richiamo ha durata annuale e, in relazione alle esigenze di servizio, può essere prorogato fino al compimento del sessantaduesimo anno di età.

(1)

Comma modificato da Avviso di Rettifica pubblicato nella G.U.R.I. 25 giugno 1982, n. 173.

Art. 53

Congedi e aspettative

Fino a quando non interverranno gli accordi di cui al primo e secondo comma dell'art. 95 della legge 1 aprile 1981, n. 121, i congedi e le aspettative per il personale di cui al presente decreto legislativo sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche.

Il diritto al congedo ordinario matura dalla data di nomina in prova.

Nei confronti del personale inquadrato ai sensi degli articoli 46 e 48 si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, concernenti i congedi e le aspettative.

Art. 53

Collocamento a riposo

(introdotto dall'art. 2, comma 1, della legge 10 ottobre 1986, n. 668 e abrogato dall'art. 69, comma 1, lett. d), del D.L.vo 5 ottobre 2000, n. 334)

[Il personale inquadrato, ai sensi dell'articolo 46 del presente decreto, nei ruoli dei direttori tecnici è collocato a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età.]

Art. 54

Disposizione transitoria sul trattamento economico

(sostituito dall'art. 50, comma 1, della legge 10 ottobre 1986, n. 668)

Fino a quando non interverranno gli accordi sindacali previsti dal primo comma dell'articolo 43 della legge 1 aprile 1981, n. 121, con specifiche previsioni per il personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, il trattamento economico del personale proveniente dal soppresso ruolo dei funzionari civili di pubblica sicurezza e dai disciolti Corpi della polizia femminile e delle guardie di pubblica sicurezza, inquadrato nei ruoli istituiti con l'articolo 1, è quello spettante al personale di pari qualifica che espleta funzioni di polizia, secondo la tabella di equiparazione allegata al presente decreto legislativo.

Art. 55

Disposizione finale

Il Ministro dell'interno, effettuati gli inquadramenti di cui agli articoli 46 e 48, ha la facoltà di bandire, fino a cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, pubblici concorsi per la copertura annuale di almeno un quinto dei, posti disponibili nella qualifica iniziale dei ruoli istituiti dall'art. 1, fino a quello dei periti tecnici.

Art. 56

Clausola finanziaria

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede, ai sensi dell'art. 115, della legge 1 aprile 1981, n. 121, con i fondi stanziati sul capitolo 2510 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1982 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1982

PERTINI

SPADOLINI - ROGNONI - ANDREATTA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1982

Atti di Governo, registro n. 39, foglio n. 23

(1)

La presente tabella è sostituita dall'art. 29, comma 1, della legge 10 ottobre 1986, n. 668, nel testo modificato dall'art. 3, comma 9, del D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, modificata dall'art. 9, comma 1, del D.L.vo 12 maggio 1995, n. 197, nel testo modificato dall'art. 7, comma 1, del D.L.vo 28 febbraio 2001, n. 53, sostituita dalla tabella 4 del D.L.vo 5 ottobre 2000, n. 334, modificata dall'art. 5, comma 4-bis, del D.L. 16 gennaio 2014, n. 2, convertito dalla legge 14 marzo 2014, n. 28, sostituita dall'art. 3, comma 1, del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95, dall'art. 3, comma 2, del D.L.vo 5 ottobre 2018, n. 126, modificata dall'art. 4, comma 1, lett. r), del D.L.vo 27 dicembre 2019, n. 172, dall'art. 37-bis, comma 2, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sostituita dall'art. 1, comma 961-bis, lett. b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nel testo modificato dall'art. 17-bis, comma 2, lett. b) e comma 3, del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 e dall'art. 15, comma 1, lett. b), del D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.

(2)

Ai sensi dell'art. 1-bis, comma 4, del D.L. 31 marzo 2005, n. 45, convertito dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, nei limiti delle autorizzazioni ad assumere e della relativa spesa definiti, per la Polizia di Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a compensazione degli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 1, 2 e 3, la dotazione organica delle qualifiche di vice perito tecnico, di perito tecnico e perito tecnico capo della Polizia di Stato, di cui alla tabella annotata, è rideterminata in 1.087 unità.

TABELLA B

(sostituita dall'art. 9, comma 2, del D.L.vo 12 maggio 1995, n. 197 e dall'art. 3, comma 2, del D.L.vo 5 ottobre 2018, n. 126)

Equiparazione tra le qualifiche del personale che espleta funzioni di polizia e quelle del personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica

Qualifiche del personale che espleta funzioni di polizia Qualifiche del personale che espleta attività tecnico-scientifiche o tecniche
Agente Agente tecnico
Agente scelto Agente scelto tecnico
Assistente Assistente tecnico
Assistente capo Assistente capo tecnico
Vice sovrintendente Vice sovrintendente tecnico
Sovrintendente Sovrintendente tecnico
Sovrintendente capo Sovrintendente capo tecnico
Vice ispettore Vice ispettore tecnico
Ispettore Ispettore tecnico
Ispettore capo Ispettore capo tecnico
Ispettore superiore Ispettore superiore tecnico
Sostituto commissario Sostituto commissario tecnico
Vice commissario -
Commissario Commissario tecnico
Commissario capo Commissario capo tecnico
Vice questore aggiunto Direttore tecnico capo
Vice questore Direttore tecnico superiore
Primo dirigente Primo dirigente tecnico
Dirigente superiore Dirigente superiore tecnico
Dirigente generale Dirigente generale tecnico

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