
LEGGE REGIONALE 28 luglio 1983, n. 87
G.U.R.S. 13 agosto 1983, n. 35
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88, in ordine all'adeguamento delle strutture operative forestali.
TESTO COORDINATO (alla L.R. 117/1983 e con annotazioni alla data 21 agosto 1984)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Il Comitato tecnico consultivo di cui all'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88 assume la denominazione di Comitato tecnico-amministrativo dell'Azienda delle foreste demaniali. (1)
In merito alle attribuzioni del Comitato tecnico-amministrativo vedi l'art. 8 della L.R. 52/84.
L'art. 9 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88 è sostituito dal seguente:
"il consiglio di amministrazione è composto:
a) dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste;
b) dal direttore regionale del Corpo forestale della Regione;
c) dal vice direttore dell'Azienda foreste demaniali;
d) dall'avvocato distretturale dello Stato di Palermo o da un suo delegato;
e) da quindici membri, scelti fra i cittadini italiani di provata capacità amministrativa o tecnica, in possesso dei diritti politici e residenti in Sicilia, eletti dall'Assemblea regionale.
Per l'elezione dei componenti di cui alla lett. e ogni deputato vota per un consigliere da eleggere.
Il consiglio di amministrazione è presieduto dall'Assessore regionale per l'agricoltura e foreste o, per delega dello stesso, dal direttore regionale del Corpo forestale della Regione.
Le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente del ruolo amministrativo dell'Amministrazione regionale.
I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Regione e durano in carica cinque anni.
Ai componenti del consiglio di amministrazione spetta un compenso di determinare con le modalità di cui all'art. 2 della legge regionale 28 dicembre 1974, n. 42, oltre all'indennità di missione, se dovuta, nella misura stabilita per il direttore regionale".
Nella prima applicazione della presente legge l'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione dell'Azienda di cui all'art. 9, primo comma, lett. e della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88, dovrà avere luogo non oltre il 120° giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Gli attuali componenti restano in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione.
Il primo comma dell'art. 13 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88 è sostituito dal seguente: (1)
"Il Comitato tecnico-amministrativo, nominato con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, è così composto:
a) dal direttore regionale del Corpo forestale che lo presiede;
b) dal vice direttore dell'Azienda foreste demaniali della Regione;
c) dall'avvocato distrettuale dello Stato di Palermo o da un suo delegato;
d) da un dirigente del ruolo amministrativo della Regione, in servizio presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste;
e) da un dirigente del ruolo tecnico, in servizio presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;
f) da tre ispettori ripartimentali delle foreste;
g) da tre esperti in materia idraulico-forestale, scelti fra i docenti universitari.
Ai membri esterni del Comitato tecnico amministrativo spetta un compenso in misura pari a quello corrisposto ai componenti del consiglio di amministrazione a norma dell'ultimo comma del precedente art. 9".
Vedi l'art. 13 della L.R. 88/75 come oggi riformulato a seguito delle successive modifiche.
Sono abrogati gli articoli 10 e 15 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88, le leggi regionali 6 marzo 1976, n. 21 e 30 dicembre 1976, n. 91, e qualsiasi altra disposizione incompatibile con la presente legge.
(modificato dall'art. 1 della L.R. 117/83)
Fino a quando non si sarà provveduto all'automazione dei servizi contabili, gli Ispettorati ripartimentali delle foreste sono autorizzati a stipulare apposita convenzione con ditte specializzate per provvedere alle operazioni relative alla paga degli operai forestali.
Nelle perizie dei lavori forestali saranno previste, fra le somme a disposizione dell'Amministrazione, quelle per far fronte agli oneri di cui al primo comma del presente articolo.