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LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1974, n. 42

G.U.R.S. 31 dicembre 1974, n. 62

Modifiche alla composizione del Consiglio regionale per l'agricoltura istituito con decreto legislativo del Presidente della Regione 22 ottobre 1947, n. 87.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

A modifica di quanto previsto ai nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 3 del decreto legislativo del Presidente della Regione 22 ottobre 1947, n. 87, emendato dalla legge di ratifica 19 giugno 1948, n. 19, e dalla legge regionale 30 ottobre 1950, n. 78, fanno parte del Consiglio regionale per l'agricoltura:

- il direttore regionale dell'agricoltura;

- il direttore regionale delle foreste;

- il ragioniere generale della Regione;

- due dirigenti amministrativi e due dirigenti tecnici particolarmente esperti nelle materie di competenza dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, "nominati fra i funzionari dell'Assessorato stesso.

L'ultimo comma dell'art. 3 del sopracitato decreto legislativo del Presidente della Regione è così modificato:

"Assiste il Consiglio, quale segretario, un funzionario dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste".

Art. 2

L'art. 8 del decreto legislativo del Presidente della Regione di cui all'articolo precedente è sostituito dal seguente:

"L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, di concerto con l'Assessore regionale preposto al bilancio, stabilisce con decreto la misura dei compensi spettanti ai componenti che ne hanno titolo.

La relativa spesa graverà sugli appositi capitoli del bilancio della Regione - Assessorato dell'agricoltura e delle foreste".

Art. 3

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 28 dicembre 1974.

BONFIGLIO