
LEGGE REGIONALE 14 giugno 1983, n. 59
G.U.R.S. 18 giugno 1983, n. 26
Aggiunte e modificazioni alla legge regionale 1 agosto 1977, n. 73, riguardante provvedimenti in materia di assistenza tecnica e di attività promozionale in agricoltura. (1)
TESTO COORDINATO (alla L.R. 26/2012)
Vedi l'art. 53, comma 1, della L.R. 41/85: "Passaggio del personale nei nuovi ruoli".
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Il ruolo istituito con l'art. 10 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 73, salvo restando quanto previsto dall'art. 24 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 74, assume la denominazione di "Ruolo tecnico per l'assistenza tecnica e la divulgazione agricola" ed è strutturato in conformità alla tabella "A" annessa alla presente legge. (1)
Il personale del ruolo di cui al precedente comma è destinato esclusivamente ad assicurare le dotazioni delle sezioni specializzate ed operative di cui all'art. 2, lettere a e b della legge regionale 1 agosto 1977, n. 73 e successive modificazioni.
Resta fermo il disposto dell'art. 20 della legge regionale 2 marzo 1981, n. 16, modificato dall'art. 11 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 88.
La tabella è stata modificata da varie norme succedutesi nel tempo ed in particolare nell'ordine: dall'art. 17 della L.R. 41/85 con la tabella E prevista dalla stessa legge, dall'art. 1 della L.R. 26/94 e dall'art.1 della L.R. 76/95.
Alle qualifiche del ruolo di cui alla presente legge si accede mediante pubblico concorso per esami al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso, per la qualifica di dirigente tecnico, del diploma di laurea in scienze agrarie o forestali, abilitati all'esercizio professionale, e per le qualifiche di assistente tecnico di diploma di perito agrario o agrotecnico.
Per la copertura dei posti del ruolo di cui al precedente articolo non si applica la riserva prevista dal primo comma dell'art. 10 della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125.
Al personale del ruolo di cui alla presente legge si applica lo stato giuridico ed economico previsto per il personale del ruolo tecnico dell'agricoltura di cui all'art. 32 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7 e successive modifiche, nonchè le disposizioni relative al personale del ruolo per l'assistenza tecnica e la promozione agricola, in quanto compatibili con la presente legge.
Al perfezionamento ed all'aggiornamento dello stesso personale si provvede ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 73 e successive modifiche.
Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'anno finanziario 1983, la spesa di lire 860 milioni.
Al ruolo di cui alla presente legge non si applicano le disposizioni dell'art. 10 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145.
Nella prima applicazione della presente legge sono collocati nel ruolo di cui all'art. 1, entro il limite dei posti disponibili e sulla base di domanda degli interessati da presentare entro trenta giorni dalla entrata in vigore della stessa legge, i partecipanti ai corsi già banditi ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 73, che hanno superato gli esami finali e conseguito l'attestato di cui al sesto comma dello stesso art. 13, purchè in possesso dei requisiti generali per l'accesso all'impiego presso l'Amministrazione regionale.
L'immissione in ruolo avverrà, in relazione al titolo di studio valutato per l'ammissione ai corsi, sulla base di distinte graduatorie, comprendenti rispettivamente, per l'accesso alla qualifica di dirigente tecnico, i laureati in scienze agrarie o forestali, e, per l'accesso alla qualifica di assistente tecnico, i periti agrari e gli agrotecnici.
Le graduatorie sono redatte in relazione al punteggio complessivo conseguito da ciascun partecipante alla fine del corso. A parità di punteggio si applicano le preferenze previste dalle disposizioni vigenti per l'accesso all'impiego regionale.
E' autorizzato per l'anno 1984 l'espletamento del secondo corso per la formazione e la specializzazione di n. 100 giovani in possesso di diploma di laurea in scienze agrarie o in scienze forestali, abilitati all'esercizio professionale o di perito agrario o di agrotecnico già previsto per l'anno 1979 dall'art. 13, quarto comma, della legge regionale 1 agosto 1977, n. 73 e successive aggiunte e modificazioni.
L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a svolgere, successivamente all'entrata in vigore della presente legge, gli adempimenti all'uopo occorrenti.
La spesa occorrente per le finalità del presente articolo sarà prevista nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1984.
(modificato dall'art. 2 della L.R. 26/94) (1)
Sono collocati nel ruolo di cui al precedente articolo i partecipanti ai corsi di base previsti dal Piano Quadro della divulgazione agricola in attuazione del Regolamento CEE 270/79 del Consiglio e di cui all'articolo 2, lettera a), della legge regionale 5 agosto 1982, n. 88.
Sono altresì collocati nel ruolo di cui al precedente comma i partecipanti ai corsi svolti ai sensi del Regolamento CEE 2052/88 relativo al Quadro comunitario di sostegno per l'Italia - obiettivo 1 - misura 1, ed organizzati dal C.I.F.D.A. Sicilia-Sardegna in collaborazione con il FORMEZ, purché all'atto della selezione abbiano assunto l'impegno ad esercitare la propria attività nei servizi di sviluppo agricolo della Regione Siciliana.
L'immissione in ruolo avverrà sulla base della domanda degli interessati in possesso dell'attestato di divulgatore agricolo e dei requisiti generali per l'ammissione all'impiego presso l'Amministrazione regionale.
L'immissione in ruolo ha luogo sulla base di apposite graduatorie comprendenti rispettivamente, per l'accesso alla qualifica di dirigente tecnico, i partecipanti ai corsi in possesso di diploma di laurea e, per l'accesso alla qualifica di assistente tecnico, i partecipanti ai corsi in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore in materia agraria.
Tali graduatorie sono redatte sulla base dei punteggi conseguiti alla conclusione del corso di base. A parità di punteggio si applicano le preferenze previste dalle disposizioni vigenti per l'accesso all'impiego regionale.
Ad integrazione dell'art. 2 della L.R. 26/94 vedi l'art. 1, comma 2, della L.R. 76/95.
(modificato dall'art. 21 della L.R. 7/85 e abrogato dall'art. 11, comma 25, della L.R. 26/2012)
Le disposizioni dell'art. 16 della legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, sono estese all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.
Gli incarichi relativi sono conferiti, con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, ad esperti nelle materie attribuite alla competenza dell'Assessorato.
Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'anno finanziario 1983, la spesa di lire 100 milioni.
L'indennità mensile prevista dal secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 88, viene corrisposta nella misura indicata dal comma medesimo a partire dall'effettiva data di inizio dei corsi, anche se precedente all'entrata in vigore della suddetta legge.
Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1983, la spesa di lire 150 milioni.
Sono abrogati l'art. 10 ed il primo ed il secondo comma dell'art. 19 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 73, e ogni altra disposizione non compatibile con la presente legge.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio 1983, codice pluriennale 06.78 "Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi".
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 14 giugno 1983.
LO GIUDICE
Tabella A
Ruolo tecnico per l'assistenza tecnica e la divulgazione agricola
(sostituita dalla tabella E di cui all'art. 17 della L.R. 41/85, dalla tabella di cui all'art. 1 della L.R. 26/94 e all'art. 1 della L.R. 76/95)
- Dirigente superiore 30 - Dirigente tecnico 350 - Assistente tecnico 320 700