
LEGGE REGIONALE 1 agosto 1977, n. 73
G.U.R.S. 3 agosto 1977, n. 36
Provvedimenti in materia di assistenza tecnica e di attività promozionali in agricoltura.
TESTO COORDINATO (alla L.R. 4/2003 e con annotazioni alla data 18 ottobre 2012)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Nelle more del provvedimento legislativo di riforma amministrativa e nel quadro delle scelte programmatiche e di politica agraria della Regione, al fine di sviluppare e qualificare la base produttiva agricola nonchè di migliorare la condizione professionale ed il reddito dei lavoratori e dei produttori agricoli, le disposizioni della presente legge:
- intendono assicurare agli stessi, specie se associati, l'assistenza tecnica necessaria per promuovere un rapido rinnovamento tecnologico dell'agricoltura siciliana, atto anche a conferire la massima efficacia ai provvedimenti disposti dalla Regione, dallo Stato e dalla Comunità economica europea;
- regolano altresì l'attuazione degli interventi previsti dagli articoli 29 e 30 e dal titolo V della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive aggiunte e modificazioni, concernenti, tra l'altro, la contabilità aziendale, l'informazione socio-economica e la qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura.
Per le finalità di cui all'art. 1, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad attuare e coordinare le iniziative e gli interventi per l'assistenza tecnica e le attività promozionali, previsti dalla presente legge, quelli attinenti alla sperimentazione ed alla ricerca applicata in agricoltura nonchè quelli riguardanti materie connesse ai predetti settori di attività, avvalendosi all'uopo:
a) di non più di tre "sezioni specializzate", che hanno sede presso le Università, aderenti all'unità polivalente di sperimentazione e ricerca applicata prevista dall'art. 16 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24, e successive aggiunte e modificazioni;
b) delle "sezioni operative per l'assistenza tecnica e le attività promozionali", che hanno sede periferica ed operano su larghe basi territoriali.
L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito il "Sottocomitato regionale per l'assistenza tecnica e le attività promozionali" di cui all'art. 5 della presente legge, e previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, determina con propri decreti per ciascuna delle anzidette sezioni operative le aree territoriali di competenza che coincidono di norma con quelle delle comunità montane o delle condotte agrarie, nonchè il numero e le qualifiche del personale di cui al successivo art. 10 che può essere destinato alle sezioni medesime. Analoghi criteri si applicano per le sezioni specializzate di cui alla precedente lett. a, nonchè per le sezioni di cui al successivo art. 3.
Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della L.R. 88/82 le sezioni operative periferiche dell'assistenza tecnica, di cui all'articolo annotato, possono essere autorizzate dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, su richiesta delle Università degli studi di Catania e di Palermo, a prestare la loro collaborazione per lo svolgimento di specifiche attività inerenti la realizzazione delle carte regionali.
Per le finalità previste dalla presente legge l'Ente di sviluppo agricolo è autorizzato a svolgere attività di assistenza tecnica mediante l'istituzione e la gestione di apposite sezioni periferiche.
Il coordinamento operativo dei programmi delle attività di assistenza tecnica delle sezioni medesime è attribuito all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste presso il quale possono essere comandati a prestare servizio, fermi restando in ogni caso i rapporti giuridici, economici e di qualsiasi altra natura intercorrenti con l'Ente di sviluppo agricolo, non più di cinque dirigenti tecnici agrari dei ruoli del personale dell'Ente medesimo e da questo riconosciuti competenti nell'assistenza tecnica e nelle attività promozionali.
Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della L.R. 88/82 le sezioni operative periferiche dell'assistenza tecnica, di cui all'articolo annotato, possono essere autorizzate dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, su richiesta delle Università degli studi di Catania e di Palermo, a prestare la loro collaborazione per lo svolgimento di specifiche attività inerenti la realizzazione delle carte regionali.
Rientrano nelle iniziative e negli interventi di cui al precedente art. 2 i seguenti compiti:
a) fare acquisire in via prioritaria alle aziende agricole piccole e medie, singole o associate, le innovazioni colturali, tecnologiche, economiche ed organizzative nonchè i risultati applicativi conseguiti dalla ricerca e dalla sperimentazione in materia di coltivazioni, allevamenti, lavorazione e commercializzazione dei prodotti, gestione ed organizzazione aziendale;
b) orientare le scelte produttive ed operative a livello aziendale secondo criteri di economica gestione compatibili con gli obiettivi della programmazione ed in conformità all'esigenza di combinare a livello ottimale i fattori della produzione e le innovazioni tecniche onde elevare le possibilità di occupazione ed i redditi da lavoro;
c) realizzare programmi dimostrativi in campo, nonchè organizzare incontri e conferenze a livello territoriale con organizzazioni professionali, cooperative ed organismi associativi delle categorie agricole, al fine di elevare il grado di conoscenza degli operatori e di conseguire la più rapida diffusione di quelle innovazioni tecnico-scientifiche connesse alla realizzazione di specifici obiettivi di sviluppo;
d) curare e coordinare le attività dell'unità polivalente di sperimentazione e ricerca applicata di cui all'art. 16 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24, e successive aggiunte e modificazioni, provvedendo nel contempo a stabilire e sviluppare con la stessa rapporti operativi e di consulenza tecnico-scientifica al fine sia di recepire e diffondere nel modo più tempestivo le innovazioni ed i risultati conseguiti sia di trasmettere e proporre notizie, informazioni e problemi della realtà agricola siciliana utili alla soluzione di interventi specifici nonchè all'impostazione ed alla realizzazione di nuovi temi e programmi di ricerca applicata;
e) diffondere la conoscenza degli interventi pubblici e delle relative procedure destinati allo sviluppo agricolo specie per quanto attiene all'ulteriore promozione dell'associazionismo con particolare riferimento a quello cooperativistico;
f) assistere gli agricoltori nell'attuazione delle azioni di miglioramento e potenziamento economico e produttivo dagli stessi intraprese nonchè nell'elaborazione e nella tenuta della contabilità aziendale;
g) curare il coordinamento operativo delle attività di assistenza tecnica attuate dall'Ente di sviluppo agricolo ai sensi dell'art. 3 della presente legge;
h) trattare la materia attinente agli articoli 29 e 30 ed al titolo V della legge 9 maggio 1975, n. 153;
i) attuare direttamente e con programmazioni annuali opportunamente distinte le attività di informazione socio-economica e di qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura da svolgere nel quadro delle finalità previste dal titolo V della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive aggiunte e modificazioni;
l) curare: la pubblicazione e la relativa diffusione gratuita, specialmente presso gli organismi associativi, cooperativistici e di categoria degli agricoltori, di un bollettino periodico concernente sia le notizie di carattere generale di cui alle precedenti lettere, che quelle afferenti ai particolari settori dell'assistenza tecnica, della contabilità aziendale, della statistica, dell'informazione socio-economica e della qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura; la diffusione di materiale audiovisivo; la realizzazione di iniziative relative a programmi radio-televisivi.
In ordine all'approvazione della rete PSARI "Piano per i servizi avanzati, la ricerca e l'innovazione" vedi il Decr. Ass. Risorse Agricole e Alimentari 18 ottobre 2012.
Per le finalità perseguite dalla presente legge, in seno al Consiglio regionale dell'agricoltura è istituito, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Presidente della Regione 22 ottobre 1947, n. 87, e successive aggiunte e modificazioni, il "Sottocomitato regionale per l'assistenza tecnica e le attività promozionali" che è composto, oltre che dai membri indicati alle lettere a, b, e, f, g ed h dell'art. 29 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24, da cinque docenti delle facoltà di agraria delle Università di Catania e di Palermo, e della facoltà di veterinaria dell'Università di Messina, nominati dal Presidente della Regione, sentita la Commissione per l'agricoltura e le foreste dell'Assemblea regionale siciliana.
Per l'esame di specifici problemi, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a far partecipare alle riunioni del Sottocomitato rappresentanti di istituti e di organismi pubblici operanti in agricoltura e persone di particolare competenza nell'argomento in esame.
Per la costituzione ed il funzionamento del predetto Sottocomitato si applicano le norme e le disposizioni previste dai commi quarto, quinto e settimo dell'art. 50 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36.
Il sottocomitato di cui all'articolo annotato è stato soppresso dall'art. 41, comma 1, della L.R. 13/86.
Il Sottocomitato regionale di cui al precedente art. 5, oltre ai compiti attribuitigli dall'art. 2 della presente legge, è chiamato ad esprimere il proprio parere in merito alle determinazioni dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste concernenti:
a) gli indirizzi generali, ed i relativi aggiornamenti, cui debbono aderire gli interventi e le attività per l'assistenza tecnica, la sperimentazione e la ricerca applicata, l'informazione socio-economica e la qualificazione professionale;
b) le iniziative e le direttive volte ad assicurare l'efficienza operativa della struttura e dell'organizzazione per l'assistenza tecnica e le attività promozionali;
c) i programmi annuali delle sezioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3;
d) le metodologie ed i modelli di contabilità aziendale nonchè i sistemi ed i metodi per l'utilizzazione, anche sotto il profilo previsionale, dei relativi dati ed elementi economici;
e) il coordinamento delle attività che possono essere attribuite all'Ente di sviluppo agricolo e ad altri enti, associazioni, istituti ed organismi ai sensi e per gli effetti del titolo V della legge 9 maggio 1975, n. 153;
f) il numero, il tipo e l'ubicazione dei corsi:
- di aggiornamento e di perfezionamento nonchè di formazione professionale per l'assistenza tecnica, definendo i requisiti degli attestati da rilasciare ai rispettivi partecipanti;
- di qualificazione professionale previsti dall'art. 58 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e disciplinati dall'art. 15 della presente legge;
g) i requisiti e le condizioni necessarie perchè le associazioni, le istituzioni, gli istituti e gli enti, che ne fanno richiesta, possano ottenere il riconoscimento prescritto dagli articoli 49 e 56 della legge 9 maggio 1975, n. 153;
h) la concessione ai richiedenti, che ne hanno titolo, del riconoscimento di cui alla precedente lett. g. (1)
Le sezioni specializzate di cui alla lett. a del precedente art. 2 provvedono, direttamente od operando in collaborazione con le facoltà universitarie presso le quali hanno sede, all'esame degli specifici problemi di carattere applicativo loro evidenziati dalle sezioni operative e periferiche previste dai precedenti articoli 2 e 3, nonchè dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, proponendo e, ove necessario, attuando le iniziative e gli interventi all'uopo occorrenti.
Le sezioni medesime, inoltre, assicurano all'Assessorato anzidetto:
- la segnalazione dei risultati comunque conseguiti dall'unità polivalente di sperimentazione e di ricerca applicata, indicando le più opportune azioni dimostrative e divulgative utili alla relativa verifica e diffusione;
- la comunicazione di notizie e di indicazioni concernenti peculiari tematiche attinenti allo sviluppo generale e specifico dei diversi comparti produttivi e socio-economici del settore agricolo, da diffondere con i mezzi di comunicazione previsti dalla presente legge.
Per il conseguimento degli scopi anzidetti nell'ambito delle più ampie finalità perseguite dalla presente legge, l'unità polivalente di ricerca e di sperimentazione applicata assicura all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, anche mediante opportune integrazioni delle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24, e successive aggiunte e modificazioni, gli adeguati apporti scientifici, tecnologici e metodologici, nonchè ogni azione ed assistenza per la proiezione delle proprie acquisizioni e conoscenze in favore del settore agricolo. (1)
L'art. 2 della L.R. 33/79 ha previsto che per le convenzioni ed i relativi programmi, stipulati o da stipulare, si applicano le norme di cui all'art. 17 della L.R. 23/78.
Le sezioni operative previste dalla lett. b dell'art. 2 della presente legge, svolgono le attività e le iniziative che rientrano fra i compiti indicati dal precedente art. 4 e che risultano particolarmente e direttamente connesse alle esigenze promozionali e di assistenza tecnica delle aziende agricole ricadenti nelle aree territoriali di competenza.
Le sezioni medesime segnalano altresì all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste eventuali proposte riguardanti ricerche ed indagini attinenti ai propri compiti istituzionali, al fine di consentirne l'inserimento nei programmi dell'unità polivalente di sperimentazione e di ricerca applicata.
Le sezioni di cui alle lettere a e b del precedente art. 2 svolgono le loro attività in conformità ai programmi preventivi annuali, ed alle relative varianti autorizzate, che saranno redatti dalle stesse in base alle indicazioni ed alle direttive determinate con le modalità previste dall'art. 6 della presente legge. Negli stessi programmi verranno opportunamente distinte eventuali azioni ed interventi concernenti l'informazione socio-economica e la qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura.
L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste approva e rende esecutivi i programmi anzidetti entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, provvedendo contestualmente all'emissione di ordini di accreditamento, per l'intero importo dei singoli programmi approvati a favore dei funzionari preposti alle sezioni stesse, i quali sono considerati funzionari delegati ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme in materia di contabilità generale e sono obbligati alla rendicontazione annuale delle somme accreditate.
Al coordinamento operativo ed amministrativo delle sezioni specializzate ed operative provvede l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste che esercita altresì i controlli ritenuti necessari.
L'Assessore regionale per le finanze è autorizzato ad assicurare, d'intesa con l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste e nei limiti delle disponibilità recate da un apposito capitolo istituito nella rubrica destinata al "Provveditorato ed autoparco della Regione", le dotazioni finanziarie, nonchè quelle mobili ed immobili necessarie per consentire all'Assessorato regionale della agricoltura e delle foreste l'espletamento dei compiti attribuitigli dalla presente legge.
La norma aveva previsto l'istituzione del "Ruolo per l'assistenza tecnica e la promozione agricola" e la sua strutturazione. Con l'art. 1 della L.R. 59/83 è stata però cambiata la denominazione in "Ruolo tecnico per l'assistenza tecnica e la divulgazione agricola" ed è stata mutata la strutturazione in conformità alla nuova tabella prevista dalla norma.
La tabella è stata nuovamente modificata da varie norme succedutesi nel tempo ed in particolare nell'ordine: dall'art. 17 della L.R. 41/85 con la tabella E prevista dalla stessa legge, dall'art. 1 della L.R. 26/94 e dall'art.1 della L.R. 76/95.
Con la L.R. 26/94 sono stati adottati provvedimenti per l'inserimento di personale nel predetto ruolo.
Per il perfezionamento e l'aggiornamento professionale del personale del ruolo di cui al precedente art. 10, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad istituire per ciascuno dei diversi settori operativi connessi alle attività di assistenza tecnica, provvedendo al relativo finanziamento, appositi corsi modulari, che saranno svolti, mediante la stipula di apposite convenzioni, dagli organismi universitari. Alle predette convenzioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 16 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24, e successive aggiunte e modificazioni. Ad ogni partecipante ai corsi anzidetti viene rilasciato dagli organismi universitari un attestato comprovante il giudizio del corpo insegnante circa il profitto conseguito.
Coloro che sulla base degli attestati anzidetti hanno conseguito il maggiore profitto in almeno tre corsi afferenti a diversi settori operativi, fermo restando il disposto dell'ultimo comma del precedente art. 10, possono essere destinati alle sezioni specializzate di cui alla lett. a dell'art. 2 della presente legge.
L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è altresì autorizzato a far partecipare alle iniziative previste dal presente articolo il personale appartenente al ruolo tecnico dell'agricoltura nonchè, fermi restando i relativi oneri a carico degli enti e degli organismi di appartenenza, quello appartenente agli analoghi ruoli dell'Ente di sviluppo agricolo che svolge le attività di assistenza tecnica nell'ambito delle sezioni operative istituite dall'Ente medesimo ai sensi dell'art. 3 della presente legge, nonchè gli addetti all'assistenza tecnica delle organizzazioni che hanno stipulato le convenzioni previste dal successivo art. 14. (1)
L'art. 2 della L.R. 33/79 ha previsto che per le convenzioni ed i relativi programmi, stipulati o da stipulare, si applicano le norme di cui all'art. 17 della L.R. 23/78.
(integrato dall'art. 1, comma 1, della L.R. 88/82)
Allo scopo di consentire un'adeguata spinta promozionale dei diversi comparti produttivi dell'agricoltura siciliana mediante il valido inserimento di nuovi addetti alle attività promozionali, di assistenza tecnica e di informazione socio-economica, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a sostenere le spese occorrenti:
a) per l'istituzione dei corsi di cui al successivo art. 13;
b) per la concessione degli aiuti di avviamento e dei contributi per le diverse finalità rispettivamente previste dagli articoli 30 e 60 della legge 9 maggio 1975, n. 153;
c) per l'erogazione, con le modalità di cui all'art. 18 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14, e successive aggiunte e modificazioni, di contributi fino alla misura massima del 75 per cento della spesa ammissibile che sarà determinata dal Sottocomitato regionale istituito dal precedente art. 5, da concedere in favore delle cooperative di agricoltori che affidano la consulenza tecnica delle loro aziende a laureati in scienze agrarie o in veterinaria o a periti agrari iscritti ai relativi albi o collegi professionali.
L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a promuovere, di intesa con altre Regioni, la costituzione del "Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli", che assume i compiti e le funzioni di centro interregionale di formazione in attuazione del regolamento C.E.E. n. 270 del 6 febbraio 1979. (1)
Per quanto riguarda la disciplina dello statuto del Consorzio di cui all'articolo annotato, vedi l'art. 1, commi 2, 3 e 4, della L.R. 88/82.
I corsi previsti dalla lett. a del precedente art. 12 mirano alla formazione ed alla specializzazione di 200 giovani che abbiano un'età non superiore ad anni trenta, risultino in possesso del diploma di laurea in scienze agrarie o di perito agrario, ed intendano dedicarsi alle attività di assistenza tecnica e di promozione previste dalla presente legge.
I corsi anzidetti hanno una durata non inferiore a mesi 12 e non superiore a mesi 24, e debbono prevedere la partecipazione obbligatoria ed operativa, per un periodo corrispondente ad un terzo dell'intera durata del corso medesimo alle attività svolte dalle sezioni operative di cui alla lett. b del precedente art. 2, dalle analoghe sezioni istituite dall'Ente di sviluppo agricolo, dalle cooperative agricole e dalle associazioni di produttori giuridicamente riconosciute e rispettivi consorzi, nonchè dall'unità polivalente di sperimentazione e ricerca applicata.
Per l'anzidetta partecipazione, gli organismi di cui al precedente comma sono tenuti a rilasciare appositi attestati.
I corsi medesimi sono banditi rispettivamente per ciascuno degli anni 1978 e 1979 in misura pari al 50 per cento del totale delle unità previste dal primo comma del presente articolo e con l'osservanza del disposto del precedente art. 6.
Per l'ammissione a ciascuno dei corsi previsti dal presente articolo si terrà conto della votazione conseguita da ciascun candidato in base al titolo di studio posseduto ed a parità di votazione si procederà a norma delle vigenti disposizioni di legge che regolano la materia dei concorsi per il pubblico impiego.
Allo svolgimento dei corsi provvedono, previa stipula di apposite convenzioni con l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, cui si applicano le disposizioni dell'art. 16 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24, e successive aggiunte e modificazioni, gli organismi universitari che sono, altresì, tenuti a rilasciare a ciascun partecipante un apposito attestato concernente il punteggio complessivo afferente al giudizio generale del corpo insegnante, nonchè all'esito degli appositi esami all'uopo svolti a fine corso.
Ai partecipanti ai corsi previsti dal presente articolo può essere concessa, per il tramite degli organismi universitari interessati, un'indennità mensile di lire 100 mila, che è raddoppiabile in favore dei partecipanti con residenza in comuni distanti non meno di 50 chilometri dal luogo ove gli organismi universitari svolgono, ai sensi del precedente comma, i corsi medesimi.
Il punteggio conseguito a fine corso in base al disposto del terzo e sesto comma del presente articolo costituisce elemento di merito per la valutazione dei titoli relativi alla graduatoria finale dei partecipanti ai pubblici concorsi previsti dall'art. 10 della presente legge.
Costituisce altresì motivo di preferenza per la concessione degli aiuti e delle agevolazioni rispettivamente previsti dalle lettere b e c del precedente art. 12 e dal successivo art. 14, l'instaurazione di rapporti stabili di consulenza o di assistenza con tecnici agricoli che abbiano avuto rilasciato gli attestati previsti dal presente articolo. (2)
Per l'immissione in ruolo dei partecipanti ai corsi di formazione di cui all'articolo annotato si rimanda all'art. 8 della L.R. 13/90.
L'art. 2 della L.R. 33/79 ha previsto che per le convenzioni ed i relativi programmi, stipulati o da stipulare, si applicano le norme di cui all'art. 17 della L.R. 23/78.
(sostituito dall'art. 54 della L.R. 97/81 e abrogato dall'art. 51, comma 2, della L.R. 4/2003)
L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, per l'espletamento di attività dirette concernenti il settore della qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura oltre che avvalersi degli organi centrali e periferici dell'Assessorato e delle sezioni operative istituite con la presente legge, può stipulare, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, apposite convenzioni con istituti universitari, con istituti tecnici agrari e con istituti sperimentali operanti in Sicilia.
Alle predette convenzioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 16 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24, e successive aggiunte e modificazioni.
L'Ente di sviluppo agricolo, nonchè le associazioni e le istituzioni riconosciute idonee ai sensi e per gli effetti della lett. h del precedente art. 6 entro il 31 ottobre di ogni anno possono presentare all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste i programmi delle attività che intendono realizzare per il medesimo settore nel corso dell'anno successivo, specificando il tipo e l'ubicazione dei corsi, la loro rispondenza alle norme degli articoli 57 e 58 della legge 9 maggio 1975, n. 153, nonchè i relativi preventivi di spesa.
L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previo parere del Sottocomitato regionale di cui al precedente art. 5, autorizza entro il successivo 15 dicembre l'esecuzione dei programmi indicati dal precedente comma e provvede nel contempo alla concessione nonchè, previ opportuni controlli sullo svolgimento e la funzionalità dei corsi in questione, alla liquidazione ed al pagamento dei contributi previsti dall'art. 61 della legge 9 maggio 1975, n. 153. (1)
L'art. 2 della L.R. 33/79 ha previsto che per le convenzioni ed i relativi programmi, stipulati o da stipulare, si applicano le norme di cui all'art. 17 della L.R. 23/78.
L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere agli imprenditori agricoli a titolo principale, che hanno i requisiti previsti dall'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e dall'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 352, che ne facciano richiesta e che si impegnino a tenere una contabilità aziendale in conformità di quanto disposto dall'art. 11 della direttiva CEE n. 159 del 1972, e dalle determinazioni previste dalla lett. d del precedente art. 6, i contributi annuali nella misura prevista dall'art. 29 della citata legge n. 153 e successive aggiunte e modificazioni.
Allo scopo di utilizzare i dati della rete di informazione contabile in agricoltura, di cui al regolamento CEE n. 79 del 1965 e successive aggiunte e modificazioni, ai fini di una più approfondita conoscenza della realtà agricola e della programmazione degli interventi in agricoltura, nonchè di consentire agli imprenditori agricoli di cui al precedente comma la migliore utilizzazione degli elementi e dei dati contabili che possono essere integrati anche da quelli dell'analisi di gestione aziendale, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad avvalersi della collaborazione di organismi universitari e dell'Istituto nazionale di economia agraria con sede in Roma, mediante la stipula di apposite convenzioni cui si applicano le disposizioni previste dall'art. 16 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24, e successive aggiunte e modificazioni. (1)
L'art. 2 della L.R. 33/79 ha previsto che per le convenzioni ed i relativi programmi, stipulati o da stipulare, si applicano le norme di cui all'art. 17 della L.R. 23/78.
L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato, per quanto non specificatamente previsto dai precedenti articoli, ad attuare le iniziative e gli interventi attribuiti alla competenza della Regione dal titolo V della legge 9 maggio 1975, n. 153, con particolare riferimento agli articoli 48, 49, 54, 55 e 56 della citata legge, nonchè a coordinare le attività che in base alle norme del medesimo titolo possono essere attribuite all'Ente di sviluppo agricolo e ad altri enti, associazioni, istituti ed organismi.
L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a stipulare le convenzioni previste dall'art. 16 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24, e dall'art. 3 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36, e successive aggiunte e modificazioni, con istituti tecnici agrari statali e, per le finalità previste dall'art. 34 della sopracitata legge n. 36, con istituti, organismi ed enti già partecipanti all'unità polivalente di sperimentazione e ricerca applicata. (1)
L'art. 2 della L.R. 33/79 ha previsto che per le convenzioni ed i relativi programmi, stipulati o da stipulare, si applicano le norme di cui all'art. 17 della L.R. 23/78.
(modificato dall'art. 11 della L.R. 59/83)
Per la partecipazione ai pubblici concorsi di cui al precedente art. 10 di candidati che fruiscono, con l'adempimento ai relativi obblighi e fatte salve le sospensioni previste dalla vigente legislazione, di borse di studio istituite presso organismi universitari siciliani dalla pubblica amministrazione o da propri enti ed organi, si prescinde dall'acquisizione dell'attestato di cui al penultimo comma del medesimo articolo, nonchè dai limiti di età previsti dalle norme che regolano la materia.
-------------------- (comma abrogato ) (1)
Per le finalità previste dall'art. 5 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive aggiunte e modificazioni, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a sostenere le spese occorrenti nei limiti che saranno annualmente stabiliti con legge di bilancio. (2)
Le borse di studio per la preparazione e la specializzazione professionale di tecnici agricoli, assegnate dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sono prorogate di un anno in favore dei medesimi laureati in agraria e periti agrari che in atto ne fruiscono nel rispetto degli adempimenti previsti dai relativi concorsi. (3)
Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 59/83.
Le modalità ed i criteri per l'acquisizione di spazi all'interno di diversi mezzi di comunicazione per la predisposizione del piano di divulgazione sono stati individuati con le seguenti circolari Ass. Agricoltura: 8 ottobre 2004, 26 maggio 2005, n. 12, 16 ottobre 2006, n. 8, 31 ottobre 2007, n. 15 e 19 settembre 2008, n. 7.
Le borse di studio di cui al presente comma sono state più volte prorogate, dall'art. 1 della L.R. 33/79, dall'art. 25 della L.R. 83/80, dagli artt. 1 e l'art. 2 della L.R. 78/82 e dall'art. 1 della L.R. 60/83.
Le comunità montane, d'intesa con le organizzazioni sindacali, professionali e cooperative delle categorie agricole, promuovono a livello comunale ed intercomunale conferenze ed assemblee di produttori per la più larga informazione e diffusione dei programmi di attività delle sezioni operative nonchè formulano proposte ed osservazioni ai fini dell'elaborazione dei programmi anzidetti.
Per le altre aree territoriali le iniziative anzidette sono assunte dalla competente amministrazione provinciale d'intesa con le organizzazioni previste al precedente comma.
Le sezioni operative di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge offrono agli enti previsti dal presente articolo la più utile collaborazione per il raggiungimento delle anzidette finalità.
L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste informa annualmente con apposita relazione la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana sulle attività svolte dal servizio regionale per l'assistenza tecnica.
Nella prima applicazione della presente legge, i programmi di cui al precedente art. 9 e riguardanti l'anno 1978 sono globalmente formulati, previo parere del Sottocomitato regionale istituito dall'art. 5 della presente legge, dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste che, per il corrente esercizio 1977, è altresì autorizzato a correlare alle esigenze operative previste dalla presente legge gli interventi disposti ai sensi della legge regionale 29 dicembre 1973, n. 54, e dell'art. 4 della legge regionale 31 dicembre 1974, n. 60, e successive aggiunte e modificazioni.
Le attività e le dotazioni finanziarie relative ai programmi di cui al precedente comma possono essere modificate ed integrate, previo parere dell'anzidetto Sottocomitato regionale, sulla base di programmi suppletivi che le sezioni di cui al precedente art. 2 possono formulare entro il 30 aprile 1978.
Agli oneri occorrenti per le finalità previste dagli articoli 12, lett. b, 15 e 16, primo comma, e 17 della presente legge si fa fronte utilizzando i finanziamenti disposti dallo Stato per l'attuazione delle iniziative e degli interventi di cui agli articoli 29 e 30 ed al titolo V della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive aggiunte e modificazioni.
Per le finalità previste dalla presente legge sono autorizzate, per il 1977, le seguenti spese:
- art. 5 lire 10 milioni - art. 9, primo, secondo e terzo comma lire 600 milioni - art. 9, ultimo comma lire 150 milioni - art. 11 lire 50 milioni - art. 12, lett. c lire 30 milioni - art. 13 lire 30 milioni - art. 14 lire 400 milioni - art. 16, secondo comma lire 30 milioni - art. 18 lire 129 milioni - art. 19, terzo e quarto comma lire 80 milioni Totale lire 1.509 milioni
All'onere di lire 1.509 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede:
- quanto a lire 1.325 milioni con parte delle disponibilità del cap. 51603 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1977;
- quanto a lire 44 milioni con parte delle disponibilità del cap. 51602 del bilancio medesimo;
- quanto a lire 140 milioni con la riduzione di pari importo dello stanziamento del cap. 12010 del bilancio medesimo.
Agli oneri a carico degli esercizi successivi a quello in corso, che saranno iscritti a norma dell'art. 7, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, si provvede con parte delle assegnazioni dello Stato di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.