
LEGGE REGIONALE 30 maggio 1983, n. 31
G.U.R.S. 1 giugno 1983, n. 23
Finanziamento delle spese di cui alle leggi regionali 2 dicembre 1980, n. 124 e 18 dicembre 1980, n. 135, concernenti "Solidarietà della Regione in favore delle popolazioni delle Regioni meridionali colpite dagli eventi sismici dell'autunno 1980" e "Integrazioni e modifiche alla legge regionale 2 dicembre 1980, n. 124".
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
L'ultimo comma dell'art. 6 della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 124, modificato dall'art. 4 della legge regionale 18 dicembre 1980, n. 135, è ulteriormente modificato come segue:
"Ai fini dell'acquisizione delle strutture prefabbricate e del loro trasporto si provvede mediante appalto concorso da esperirsi secondo le norme vigenti.
La commissione giudicatrice dell'appalto concorso è nominata con decreto dell'Assessore delegato alla Presidenza della Regione, e costituita con i componenti previsti dall'art. 8 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35, ai quali è estesa l'applicazione dell'art. 10 della legge regionale 4 dicembre 1978, n. 57 e successive integrazioni e modificazioni.
Lo stesso trattamento è applicato ai componenti della commissione prevista dall'art. 4 della presente legge".
Per le finalità di cui alle lettere a, b e c dell'art. 3 della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 124, sono autorizzate, rispettivamente, le spese di lire 200 milioni, 110 milioni e 480 milioni.
Per la finalità di cui alla lett. d dell'art. 3 e dell'art. 6 bis della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 124, così come integrato dalla legge regionale 18 dicembre 1980, n. 135, rispettivamente con l'art. 1, ultimo capoverso, e con l'art. 5, è autorizzata la spesa di lire 5.700 milioni.
Le somme di cui ai commi precedenti possono essere diversamente ripartite tra loro, in relazione alle effettive esigenze, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale.
All'onere di lire 6.490 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo, codice pluriennale 06.78 "Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi".