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LEGGE REGIONALE 30 maggio 1983, n. 32

G.U.R.S. 1 giugno 1983, n. 23

Norme finanziarie per l'occupazione giovanile e modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125.

TESTO COORDINATO (alla L.R. 3/1989 e con annotazioni alla data 8 marzo 1995)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 171, e dall'art. 1 della legge regionale 13 marzo 1982, n. 6, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1983, la spesa di L. 120.000 milioni.

Art. 2

Per le finalità previste dagli articoli 8, ultimo comma, e 13, punto 5, della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1983, la spesa di lire 50 milioni.

Art. 3

Per le finalità previste dagli articoli 17 e 21 della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125 e dagli articoli 14 e 15 della legge regionale 30 gennaio 1981, n. 8, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1983, la spesa di lire 25.000 milioni.

Art. 4

(1)

Per le finalità previste dall'ultimo comma dell'art. 32 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni, il fondo di rotazione di cui all'art. 3, n. 2, della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12 e successive aggiunte e modifiche, è integrato di lire 25.000 milioni.

(1)

L'art. 30 del Decr. Pres. n. 50/95 ha precisato che con l'entrata in vigore della L.R. 25/93 il presente articolo si intende abrogato.

Art. 5

(1)

(modificato dall'art. 9, comma 1, della L.R. 3/89)

Entro il 31 marzo di ogni anno il Presidente della Regione predispone il programma complessivo degli interventi di cui agli articoli 11 e 14 della legge regionale 18 agosto 1978,n. 37, tenendo conto delle richieste presentate dalle cooperative ed inviate entro il 31 gennaio (2). Detto programma sarà inviato per il parere alla Commissione legislativa "Pubblica istruzione, beni culturali, ecologia, lavoro e cooperazione" dell'Assemblea regionale siciliana.

La suddetta Commissione legislativa esprime, altresì, parere sui criteri generali per la concessione di ogni beneficio previsto dalla legge regionale 18 agosto 1978, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni.

Per il corrente anno i termini previsti dal primo comma del presente articolo vengono differiti rispettivamente al 30 settembre ed al 31 luglio.

(1)

L'art. 30 del Decr. Pres. n. 50/95 ha precisato che con l'entrata in vigore della L.R. 25/93 il presente articolo si intende abrogato.

(2)

Per effetto dell'art. 9, comma 2, della L.R. 3/89, la modifica apportata al comma annotato, si applica anche alle istanze trasmesse dalle cooperative nell'anno 1988.

Art. 6

Per la validità delle adunanze delle commissioni esaminatrici previste dall'art. 5 della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125, è necessario l'intervento di almeno 2/3 dei componenti purchè sia presente, in ogni caso, il presidente.

Il punteggio complessivo a disposizone della commissione per la valutazione delle prove è frazionabile in relazione al numero dei commissari presenti.

I componenti delle commissioni esaminatrici che si assentino, per qualsiasi motivo, per tre sedute anche non consecutive, decadono dall'incarico ed il Presidente della Regione, entro cinque giorni dall'ultima assenza, nel rispetto della rappresentatività del membro decaduto, nomina i nuovi componenti. Restano validi a tutti gli effetti i lavori già espletati.

I componenti delle predette commissioni sono autorizzati all'uso del mezzo proprio, con esonero di ogni responsabilità civile e penale dell'Amministrazione regionale derivante dall'uso del mezzo. Agli stessi compete il trattamento di missione pari a quello previsto per i dirigenti regionali ed il rimborso delle spese in conformità alla normativa vigente per i dipendenti regionali.

Per le operazioni di esame successive alla prova scritta, le commissioni esaminatrici di cui al primo comma del presente articolo, qualora i candidati superino il numero di 200, sono articolate dai rispettivi presidenti in sottocommissioni formate da almeno tre componenti, uno dei quali docente o pubblico funzionario.

Tali sottocommissioni opereranno contemporaneamente alla presenza del presidente.

Art. 7

Tutti i soggetti di cui alla legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125, che non hanno potuto sostenere gli esami per documentata causa di forza maggiore, sono ammessi a partecipare ad una sessione suppletiva di esami di idoneità, sia per la prova scritta o pratica che per il colloquio orale.

Detta prova si svolgerà con le stesse modalità e con le medesime commissioni previste dalla legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125.

Art. 8

A tutti i soggetti utilizzati entro il 20 marzo 1982 per l'espletamento delle convenzioni in sostituzione di soggetti assenti per l'adempimento di obblighi militari o in virtù della normativa vigente a tutela delle lavoratrici madri ovvero che non abbiano continuato a prestare servizio per volontario abbandono, si applica quanto previsto dal precedente art. 7.

Art. 9

Il Presidente della Regione è autorizzato a utilizzare presso le unità sanitarie locali, su richiesta delle stesse, il personale in atto in servizio in virtù delle leggi sull'occupazione giovanile.

Art. 10

All'onere di lire 120.050 milioni dirivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

All'onere di lire 50.000 milioni derivante dall'applicazione degli articoli 3 e 4 della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

Le spese autorizzate dalla presente legge trovano riscontro, altresì, nel bilancio pluriennale della Regione, codice 06.78 "Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi".

Art. 11

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 30 maggio 1983.

LO GIUDICE