Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1983, n. 42

G.U.R.S. 1 giugno 1983, n. 23

Norme per l'adeguamento delle rette per il ricovero di minori, di vecchi e di adulti inabili e per la disciplina delle giornate di assenza temporanea.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Con decorrenza 1° ottobre 1982 le rette da corrispondere agli enti assistenziali per il ricovero di minori, di vecchi e di adulti inabili di cui all'art. 32 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, sono determinati nella seguente misura:

a) lire 12.000 giornaliere per il ricovero di minori con pernottamento;

b) lire 8.000 giornaliere per l'assistenza ai minori in semiconvitto;

c) lire 15.000 giornaliere per il ricovero di vecchi e di adulti inabili.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 87.

Art. 2

Fermi restando i divieti e gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge regionale 8 gennaio 1960, n. 2, le giornate di assenza dipendenti da festività non sono soggette a deduzione dalle contabilità trimestrali.

Art. 3

Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1983, l'ulteriore spesa di lire 4.000 milioni cui si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo, codice pluriennale 06.78 "Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi".

Art. 4

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siliciana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 30 maggio 1983.

LO GIUDICE