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LEGGE REGIONALE 30 maggio 1983, n. 45

G.U.R.S. 1 giugno 1983, n. 23

Norme integrative della legislazione regionale in materia di riforma sanitaria.

Testo con annotazioni alla data 21 agosto 1984

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'art. 10 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 87, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

"Sono organi dell'unità sanitaria locale:

1) l'assemblea generale;

2) il comitato di gestione e il suo presidente;

3) il collegio dei revisori dei conti".

Art. 2

L'art. 38 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 69, è modificato come segue: (1)

- al secondo comma, dopo la lett. d, è aggiunta la seguente:

"e) un rappresentante del Ministero del tesoro, componente";

- dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

"Il rappresentante di cui alla lett. e è designato dal Ministro del tesoro".

(1)

Vedi l'art. 38 della L.R. 69/81 come oggi riformulato a seguito delle successive modifiche.

Art. 3

Il collegio dei revisori dell'unità sanitaria locale effettua la vigilanza sulla gestione amministrativo-contabile dell'unità, in particolare accertando la regolare tenuta delle scritture contabili ed effettuando verifiche di cassa; esamina altresì i progetti dei bilanci di previsione e delle relative variazioni, dei piani e programmi e del rendiconto generale annuale predisposti dal comitato di gestione, formulando le proprie osservazioni; esamina e sottoscrive i rendiconti trimestrali di cui all'art. 43 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 69, e redige una relazione trimestrale sulla gestione amministrativo-contabile dell'unità, da sottoporre agli Assessori regionali per il bilancio e le finanze, per gli enti locali e per la sanità ed ai Ministri della sanità e del tesoro.

I revisori possono assistere alle sedute dell'assemblea generale e del comitato di gestione, alle quali debbono essere invitati, e prendere visione delle delibere adottate.

I revisori esercitano il loro mandato anche individualmente.

Art. 4

I compensi da corrispondere a tutti i componenti del collegio dei revisori sono determinati, su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze, dalla Giunta regionale.

Art. 5

Gli incarichi conferiti dagli enti, le cui funzioni sono state trasferite alle unità sanitarie locali, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, o delle norme vigenti presso gli enti stessi ed in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati fino al 31 dicembre 1983 (1) salvo la cessazione degli incarichi per espletamento dei pubblici concorsi per i quali alla data del 31 dicembre 1982 sono stati ammessi i candidati e costituite le commissioni di esame.

Le unità sanitarie locali sono autorizzate a confermare gli incarichi già conferiti ai sensi delle disposizioni indicate nel precedente comma, e scaduti successivamente alla data del 31 dicembre 1982, semprechè i posti relativi siano vacanti o disponibili.

Le proroghe di cui al primo comma sono estese anche agli incarichi conferiti dalle unità sanitarie locali ai sensi dell'art. 78, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Le unità sanitarie locali sono autorizzate a prorogare fino al 31 ottobre 1983 (1) le funzioni superiori di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, ove permanga la disponibilità del posto.

Per il periodo relativo all'incarico prorogato o confermato ai sensi dei precedenti comma è conservato il posto ricoperto nell'unità sanitaria locale di provenienza.

Restano ferme le disposizioni di cui al quinto comma dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

(1)

Il termine annotato è prorogato al 30 giugno 1984 con l'art. 3 della L.R. 121/83 e al 31 dicembre 1984 con l'art. 1 della L.R. 63/84.

Art. 6

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 30 maggio 1983.

LO GIUDICE