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N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 79, comma 1, lett. b), del D.L.vo 3 febbraio 2011, n. 71.

LEGGE 2 maggio 1983, n. 185

G.U.R.I. 18 maggio 1983, n. 134

Modifica della tabella dei diritti da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla legge 15 maggio 1997, n. 127)

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 79, comma 1, lett. b), del D.L.vo 3 febbraio 2011, n. 71.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 79, comma 1, lett. b), del D.L.vo 3 febbraio 2011, n. 71.

Art. 1

La tabella dei diritti da riscuotere dagli uffici diplomatici e consolari di cui all'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, relativo alle disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari, è sostituita da quella annessa alla presente legge.

Detta tabella dovrà essere munita del visto dei Ministri degli affari esteri, del tesoro e delle finanze.

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 79, comma 1, lett. b), del D.L.vo 3 febbraio 2011, n. 71.

Art. 2

Per il diritto d'urgenza previsto dall'articolo 77 dell'annessa tabella non si applica l'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 79, comma 1, lett. b), del D.L.vo 3 febbraio 2011, n. 71.

Art. 3

La tabella di cui all'articolo 1 sarà adeguata, ogni due anni, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle finanze.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1983

PERTINI

FANFANI-COLOMBO

DARIDA-GORIA

FORTE

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 79, comma 1, lett. b), del D.L.vo 3 febbraio 2011, n. 71.

TABELLA DEI DIRITTI DA RISCUOTERSI DAGLI UFFICI DIPLOMATICI E CONSOLARI (1)

                                     Sezione I
 Atti di stato civile (2)
Art. 1. - Estratti per copia integrale di
atti di stato civile - Copie di atti e
documenti inseriti nel volume degli allegati:
per ogni foglio ...................................          L. 6.000

Art. 2. - Estratti per riassunto di atti
di stato civile - Certificati e dichiarazioni
d'ufficio concernenti lo stato civile (3):
per ogni foglio ...................................          L. 4.000

Art. 3. - Affissione dell'atto di pubblicazione
di matrimonio:
diritto fisso .....................................          L. 4.000

Art. 4. - Certificato di avvenuta pubblicazione:
diritto fisso .....................................          L. 4.000

Art. 5. - Certificato di cittadinanza:
diritto fisso .....................................          L. 8.000

Art. 6. - Atti non enunciati negli articoli
precedenti (4):
per ogni atto .....................................          L. 8.000

                                     Sezione II
                              Atti notarili 
Art. 7. - Vendita all'asta pubblica o in altra forma
di beni immobili e beni mobili in genere - Permuta,
cessione di diritti o di ragione qualunque,
donazione fra vivi - Costituzione di rendita, di
usufrutto,  uso o servitù, di enfiteusi:
ad valorem (5) (6) ................................          L.   5‰

Art. 8. - Vendita all'asta pubblica od in altra
forma di aeromobile, nave o galleggiante carati
di essi:
ad valorem ........................................          L.   5‰

Art. 9. - Vendita all'asta pubblica di nave sommersa
ed altri relitti della navigazione; provviste, attrezzi
o arredi della nave, nel caso previsto dall'articolo
307 del codice della navigazione, o altri oggetti
descritti nell'inventario della nave.......                  gratuito 
Art. 10. - Locazione, cessione, proroga,
modificazione o risoluzione di locazione -
Contratti di società - Proroga, modificazione o
scioglimento di società con liquidazione - Associazione
in partecipazione - Atti di divisione o
liquidazione di comunione - Convenzione 
di matrimonio a carattere patrimoniale -
Transazione - Ricognizione di diritti - Mutuo
- Apertura di credito - Cessione di credito -
Fidejussione, pegno, ipoteca, costituiti
con atto separato (7) (8):
ad valorem .......................................           L.   5‰

Art. 11. - Atto di quietanza e di liberazione:
ad valorem..........................................         L.   5‰

Art. 12. - Contratti di utilizzazione di nave,
previsti dal libro III, titolo I, del codice
della navigazione - Concessione di ipoteca su nave
- Pegno su provviste, attrezzi o arredi della nave
o sulle cose caricate, nelle ipotesi previste dal
codice della navigazione - Contratto di
assicurazione marittima - Risoluzione totale o
parziale dei  contratti  di  utilizzazione di nave o di 
assicurazione marittima (9):
ad valorem .........................................         L.   5‰

Art. 13. - Scioglimento di società senza liquidazione -
Compromesso (articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile):
diritto fisso ......................................         L.  8.000

Art. 14. - Atto di ricevimento o di revoca
di testamento pubblico:
per ogni atto ......................................         L. 32.000

Art. 15. - Processo verbale di presentazione,
ritiro o apertura e pubblicazione di testamento
segreto. Processo verbale di deposito, ritiro
o pubblicazione di testamento olografo:
per ogni processo verbale, a foglio ................         L.  4.800

Art. 16. - Procura o mandato generale -
Procura generale alle liti - Conferma, modificazione
o revoca:
per ogni atto ......................................         L. 24.000

Art. 17. - Procura speciale - Mandato speciale con
o senza rappresentanza (10) - Modificazione, revoca,
rinunzia, ratifica o conferma:
per ogni atto ......................................         L. 16.000

Art. 18. - Atto di assenso o autorizzazione dei
genitori o ascendenti a favore dei discendenti,
o di un coniuge in favore dell'altro:
per ogni atto o autorizzazione .....................         L.  8.000

Art. 19. - Protesto di cambiale o di altro
titolo di credito:
fino a lire 1.000.000 ..............................         L.  8.000
oltre a lire 1.000.000 .............................         L. 14.000

Art. 20. - Consenso a cancellazione di ipoteca o
a riduzione della somma per la quale
è iscritta ipoteca - Consenso a liberazione
parziale di beni da ipoteca o a frazionamento
di ipoteca - Consenso a separazione
di quote ipotecarie - Consenso a liberazione di cosa
sottoposta a sequestro convenzionale - Ratifica o
convalida di atto:
per ogni atto ............................................   L.  8.000

Art. 21. - Inventario:
per la prima ora o frazione di ora di vacazione ....         L. 32.000
per ogni ora o frazione di ora successiva ..........         L. 16.000
per ogni foglio (11) ...............................         L.  6.000

Art. 22. - Processo verbale di deposito di scrittura
privata o di qualsiasi altro atto o documento:
per ogni foglio .....................................        L.  4.000

Art. 23. - Autenticazione di sottoscrizione apposta
a scrittura privata (12) - Atto notorio (13):
diritto fisso ......................................         L.  4.000

Art. 24. - Atti non enunciati nei precedenti
articoli della presente sezione (14):
per ogni foglio ....................................         L. 12.000

                                     Sezione III
                                Passaporti, altre tasse
di concessione governativa e
imposta di bollo
(15) (modificato dall'art. 15 comma 1,
lett. a) della legge 15 maggio 1997. n. 127)
Art. 25. - Passaporto. La tassa da applicarsi è uguale a quella stabilita nel territorio nazionale (15-bis). Art. 26. - Visto su passaporti ordinari o collettivi (16): a) soggiorno ....................................... L. 12.000 b) transito ........................................ L. 4.000 Sezione IV Atti in materia di controversie, di assistenza
giudiziaria e di giurisdizione volontaria
Art. 27. - Processo verbale di conciliazione - Lodo arbitrale: ad valorem (17) .................................... L. 1% Art. 28. - Istanze all'autorità consolare e provvedimenti da questa adottati nell'esercizio dei poteri spettanti ai giudici tutelari, ai pretori e ai presidenti di tribunale (18): per ogni istanza o provvedimento ................... L. 4.000 Art. 29. - Approvazione del conto finale relativo alla tutela: sino a lire 4.000.000 ............................. gratuito
oltre a lire 4.000.000 ............................. L. 4‰ Art. 30. - Nomina di perito, consulente tecnico, interprete: per ogni atto di nomina ............................ L. 12.000 Art. 31. - Deposito di relazione di perizia, di consulenza tecnica o di dichiarazione di interprete (19): ad valorem (20)..................................... L. 1% Art. 32. - Assistenza alle udienze, interrogatori, inchieste, ispezioni, esami eseguiti fuori ufficio, apposizione o rimozione di sigilli, sequestri, incanti od altri simili atti che si compiono davanti o con l'intervento dell'autorità giudiziaria locale ovvero di altre autorità estere, su richiesta degli interessati: per la prima ora o frazione di ora di vacazione .... L. 32.000 per ogni ora o frazione di ora successiva .......... L. 16.000 Art. 33. - Atti non enunciati nei precedenti articoli della presente sezione: per ogni atto ...................................... L. 20.000 Sezione V Atti relativi ad amministrazione
di interessi privati
Art. 34. - Realizzo di attivo ereditario, recupero riscossione di crediti, di somme di danaro o valori qualsiasi mediante l'opera esclusiva o il diretto appoggio dell'autorità diplomatica o consolare: sino a lire 500.000 ................................ L. 4.000 da lire 500.001 a lire 5.000.000 ................... L. 2% oltre lire 5.000.000 ............................... L. 4% Art. 35. - Deposito o custodia di somme di danaro o di ogni altra cosa, compreso l'atto di ritiro (21) (22): per somme di danaro ............................... L. 1% all'anno per ogni altra cosa ad valorem (23) ............... L. 1% all'anno Sezione VI Atti relativi alla navigazione
marittima ed aerea
Art. 36. - Spedizione di navi (24) (25) (26): sino a 50 tonnellate di stazza netta ................... gratuito
da 51 tonnellate a 350 tonnellate di stazza netta ........................................... L. 12 per tonn. da 351 tonnellate a 3.000 tonnellate di stazza netta ........................................... L. 16 per tonn. da 3.001 tonnellate di stazza netta .................... L. 20 per tonn. Art. 37. - Vidimazione del manifesto di carico o di altri documenti di bordo, di aeromobili immatricolati in Italia: per ogni vidimazione .............................. L. 2.400 Art. 38. - Vidimazione del giornale di rotta di aeromobili italiani, ai soli fini della liquidazione di sovvenzioni statali .................................... gratuito Art. 39. - Vidimazione dei documenti di bordo di aeromobili immatricolati all'estero e che devono fare scalo in Italia: per ogni vidimazione ........................... L. 24.000 Art. 40. - Deposito e relativo processo verbale di atti di stato civile compilati a bordo di navi o riguardanti la scomparsa in mare - Deposito di inventario fatto a bordo di nave e degli oggetti ivi descritti .................... gratuito Art. 41. - Ricezione delle dichiarazioni fatte e dei documenti consegnati dai comandanti di aeromobili italiani relativi ad atti di stato civile formati durante la navigazione o ad eventi che possono importare conseguenze civili o penali avvenuti durante la navigazione (articoli 834 e seguenti del codice della navigazione).............. gratuito Art. 42. - Autorizzazione a caricare armi, munizioni da guerra, gas tossici e altre merci pericolose in genere, salvo che per uso della nave (articolo 193 del codice della navigazione): per tonnellata metrica ...................... L. 4.000 Art. 43. - Consegna all'autorità consolare di cose imbarcate il cui trasporto sia vietato da norme di polizia: diritto fisso ......................................... L. 4.000 Art. 44. - Autorizzazione al comandante della nave a contrarre obbligazioni per urgenti necessità della nave o del viaggio (articoli 307 e 315 del codice della navigazione): diritto fisso ............................... L. 4.800 Art. 45. - Autorizzazione a vendere la nave in caso di assoluta innavigabilità della stessa (articoli 311 e 315 del codice della navigazione) sino a 50 tonnellate di stazza netta ............................................. gratuito
da 51 tonnellate a 350 tonnellate di stazza netta .... L. 1.200 da 351 tonnellate a 3.000 tonnellate di stazza netta L. 2.400 da 3.001 tonnellate di stazza netta in su ............ L. 4.000 Art. 46. - Dichiarazione di armamento, riarmamento o disarmo di nave, dichiarazione di armatore e di elezione del rappresentante (articoli 426 e 435 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 e articoli 265 e 267 del codice della navigazione): sino a 50 tonnellate di stazza netta .................. gratuito
da 51 tonnellate a 350 tonnellate di stazza netta...... L. 4.000 da 351 tonnellate a 3.000 tonnellate di stazza netta... L. 12.000 da 3.001 tonnellate di stazza netta in su ............. L. 40.000 Art. 47. - Verbale di deposito della relazione del comandante (articoli 304 e 315 del codice della navigazione) con o senza assunzione di prove. Dichiarazione supposta avaria: sino a 50 tonnellate di stazza netta .................. gratuito
da 51 tonnellate di stazza netta in su................. L. 4 per tonn. Art. 48. - Verbale di assunzione di prove: per ogni foglio ....................................... L. 4.000 Art. 49. - Iscrizione nelle matricole o nei registri compreso il rilascio dell'atto di nazionalità della licenza di navi o galleggianti. Rinnovo dell'atto di nazionalità e della licenza (articoli 148, 150, 151, 153 del codice della navigazione): fino a 350 tonnellate di stazza netta ................. L. 24.000 da 351 tonnellate di stazza netta in su ............... L. 100.000 Art. 50. - Annotazione della dichiarazione di esercente sul certificato di immatricolazione dell'aeromobile (articolo 875 del codice della navigazione): diritto fisso ......................................... L. 24.000 Art. 51. - Trascrizione ed annotazione di atti relativi a diritti su navi o galleggianti iscritti nei registri o matricole dell'ufficio consolare: ad valorem ............................................ L. 1% Art. 52. - Ricezione delle richieste di pubblicità relative a navi o galleggianti, nonchè ad aeromobili ....... gratuito Art. 53. - Pubblicazione di avvisi ed ogni altro certificato o dichiarazione di ufficio relativi alla dismissione della bandiera nazionale e alla demolizione volontaria della nave: fino a 350 tonnellate di stazza netta ................. L. 1.200 da 351 tonnellate a 3.000 tonnellate di stazza netta ... L. 2.400 da 3.001 tonnellate di stazza netta in su ............. L. 4.000 Art. 54. - Atti relativi ad assunzione di comandante straniero (articoli 294 e 886 del codice della navigazione): per ogni atto ......................................... L. 40.000 Art. 55. - Atti relativi ad assunzioni di personale marittimo o di volo (articoli 319, 742 e 898 del codice della navigazione): per ogni persona assunta .............................. L. 4.000 Art. 56. - Atti non enunciati nei precedenti articoli della presente sezione: per ogni atto ......................................... L. 6.000 Sezione VII Atti amministrativi Art. 57. - Vidimazione contratti di lavoro: per ogni contratto .................................... L. 6.000 Art. 58. - Vidimazione di atto di chiamata ed atti similari: per ogni vidimazione .................................. L. 4.000 Art. 59. - Certificato di esistenza in vita - o sua traduzione e legalizzazione quando rilasciato da autorità estere - per riscossione di pensioni a carico dello Stato o di enti pubblici o di beneficienza............................. gratuito Art. 60. - Certificato di esistenza in vita - o sua traduzione e legalizzazione quando rilasciato da autorità estere - per riscossione di rendite o di somme (27): sino a lire 400.000 ................................... gratuito
da lire 400.001 a lire 1.000.000 ...................... L. 4.000 da lire 1.000.001 a lire 1.500.000 .................... L. 8.000 oltre lire 1.500.001 .................................. L. 12.000 Art. 61. - Rilascio o vidimazione di patente di sanità, vidimazione di manifesto o di qualsiasi altro documento di nave estera o di aeromobile estero: per ogni rilascio o vidimazione ....................... L. 40.000 Art. 62. - Certificato di sanità per passeggeri: per ogni certificato .................................. L. 12.000 Art. 63. - Rilascio o vidimazione di certificato di sanità per merci: per ogni rilascio o vidimazione ....................... L. 40.000 Art. 64. - Rilascio o vidimazione di certificato di origine, di destinazione o di sbarco: fino a lire 1.500.000 ................................. L. 8.000 da lire 1.500.001 a lire 3.000.000 .................... L. 20.000 superiori a lire 3.000.000 .............................. L. 40.000 Art. 65. - Vidimazione di documenti doganali (28) (29): per ogni vidimazione .................................. L. 40.000 Art. 66. - Attestazioni concernenti leggi e consuetudini vigenti in Italia o nello Stato di residenza: per ogni attestazione ................................. L. 32.000 Art. 67. - Certificati, dichiarazioni, vidimazioni, pubblicazione per affissione, ed ogni altro atto non enunciato nei precedenti articoli della presente sezione (30) (31) per ogni atto .......................... L. 20.000 Sezione VIII Atti non contemplati nelle sezioni precedenti Art. 68. - Processi verbali (32): per ogni foglio ..................................... L. 10.000 Art. 69. - Decreti, ordinanze, certificati, notificazioni, affissioni ed autorizzazioni (33): per ogni atto ....................................... L. 12.000 Art. 70. - Legalizzazione di atti (34): per ogni legalizzazione ............................. L. 12.000 Art. 71. - Traduzione atti stato civile (35): a) in lingua italiana per ogni foglio ............... L. 6.000 b) in lingua non italiana per ogni foglio ........... L. 12.000 Art. 72. - Traduzione di atti diversi dallo stato civile: a) in lingua italiana per ogni foglio ............... L. 12.000 b) in lingua non italiana per ogni foglio ........... L. 20.000 Art. 73. - Copia di traduzione di atto di stato civile: per ogni foglio ..................................... L. 2.000 Art. 74. - Copia integrale o per estratto di qualsiasi atto notarile: per ogni foglio ..................................... L. 10.000 Art. 75. - Copia integrale o per estratto di qualunque altro atto (36): per ogni foglio ..................................... L. 4.000 Art. 76. - Certificazione che la traduzione, non eseguita dall'autorità consolare, corrisponde al suo originale (37): a) in lingua italiana per ogni foglio ............... L. 8.000 b) in lingua non italiana per ogni foglio ........... L. 12.000 Art. 77. - Diritti di urgenza (38) ................. L. 10.000 Note: (1) Per gli atti consolari tassati a foglio, questo è calcolato in ragione di 25 linee per facciata. Il foglio è di due facciate. Per ogni foglio cominciato è dovuto l'intero diritto. (2) Gli originali degli atti di stato civile non danno luogo a percezioni di tassa. (3) Certificato di stato libero. (4) Situazione di famiglia, eccetera. (5) La tassa ad valorem del 5 per mille si calcola: per la permuta, sulla cosa permutata di maggiore valore; per la rendita sul cumulo di 20 annualità, se è perpetua; sul cumulo di 10 annualità, se è vitalizia, od eccedente agli anni 10; sopra un capitale uguale alla rendita accumulata, se essa è costituita per 10 anni o meno; per l'enfiteusi, sul cumulo di 20 annualità, se è perpetua; sul cumulo delle annualità sino a un massimo di 10, se è temporanea. (6) Atto di donazione. (7) La tassa ad valorem del 5 per mille va calcolata: per la locazione, sul valore delle pigioni dovute per la intera durata della locazione; per i contratti di società, sul valore delle cose conferite in società, qualora si tratti di costituzione di società; sull'attivo lordo, qualora si tratti di trasformazione di società; sull'ammontare complessivo del capitale sociale e delle riserve delle società che si fondono, qualora si tratti di fusione; sull'ammontare del capitale sociale e delle riserve della società che viene incorporata, qualora la fusione avvenga mediante incorporazione; per l'associazione in partecipazione, sul valore dell'apporto; per la divisione, sull'importo lordo della massa da dividere e delle quote da separare; per la divisione sull'importo lordo della massa da dividere o delle quote da separare; per la liquidazione della comunione dei beni, sul valore delle cose in comunione; per le transazioni, sul valore concordato dalle parti. (8) Quando l'atto contiene convenzioni distinte, la tassa del 4 per cento è dovuta per ogni singola convenzione; se però trattasi di convenzioni che debbono considerarsi accessorie, la tassa è dovuta sulla convenzione che importa la tassazione più elevata. (9) La tassa ad valorem va calcolata sul valore del contratto non ancora eseguito e la cui esecuzione non ha più luogo per effetto della risoluzione. (10) Quando il mandato sia relativo ad atti di stato civile il diritto è ridotto alla metà. (11) In caso di vacazione, non si applica la tassazione a foglio. (12) Qualora la scrittura privata contenga un contratto di natura patrimoniale, i diritti per esso previsti nella presente tariffa si esigeranno ridotti di un quarto. (13) Autenticazione firma. (14) Atto rinuncia eredità, dichiarazione giurata, accettazione donazione. (15) Non sono soggetti alle disposizioni della presente sezione i passaporti speciali nazionali e a titolo di reciprocità, quelli diplomatici o di servizio stranieri. I documenti di viaggio di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sono rilasciati gratuitamente. (15-bis) In caso di variazione dell'ammontare della tassa di concessione governativa il nuovo importo del corrispondente diritto consolare è applicabile dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del provvedimento che stabilisce la suddetta variazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, salvo che il provvedimento stesso stabilisca un termine più ampio per la sua entrata in vigore. (16) La tassa è riscossa una sola volta nel periodo di un anno solare. (17) Qualora non si abbia un contenuto economicamente valutabile, si applica la seguente tassa: per ogni foglio lire 5.000. (18) Decreto consolare di emancipazione, istanza modifica cognome, verbale di affidamento minore. (19) Qualora non si abbia un contenuto economicamente valutabile, si applica la seguente tassa: per ogni foglio lire 10.000. (20) La tassa ad valorem dell'1 per cento deve essere riscossa una sola volta per gli atti che si riferiscono alla medesima procedura. (21) Qualora si tratti di deposito o custodia di somme di denaro o di altra cosa che abbia formato oggetto dell'attività dell'autorità diplomatica o consolare, prevista nell'articolo 34 della presente tabella, non si fa luogo alla percentuale della tassa stabilita nel presente articolo. (22) Non dà luogo a percezione di tassa il deposito o la custodia di somme, valori o documenti, che avvenga in occasione di sinistro terrestre, marittimo od aereo. (23) In caso di mancata dichiarazione del valore della cosa, l'autorità consolare determina il valore stesso in base agli elementi in suo possesso. Nel caso di impossibilità di fissazione del valore, questo è stabilito in lire 1.000.000. (24) Sotto questa denominazione sono compresi tutti o parte degli atti e delle operazioni che possono essere richiesti agli uffici consolari in occasione dell'arrivo o della partenza di una nave. Tali atti ed operazioni a titolo esemplificativo sono i seguenti: denuncia del comandante all'arrivo, prevista dall'articolo 182 del codice della navigazione; certificato di arrivo o di partenza; rapporto sullo stato sanitario; vidimazione del giornale nautico e degli altri libri di bordo prescritti; visto sul ruolo di equipaggio e sulla licenza con menzione dell'imbarco, sbarco o diserzione di marinai e di altre persone addette al servizio della nave e della sostituzione del comandante; aggiunta di fogli al ruolo ed ai registri di bordo; rilascio o surrogazione del giornale nautico, del ruolo e del passavanti provvisorio; convalida dei libri provvisori formati dal comandante della nave; vidimazione e legalizzazione di manifesti di entrata o di uscita; deposito e relativo processo verbale di ogni atto compilato dal comandante per causa di diserzione o di altri reati; dichiarazione e certificato di semplice approdo, di approdo forzato, anche solo per scontare contumacia, e della loro durata; rilascio di patente di sanità; eventuale vidimazione o rettificazione o sostituzione di quella o di altro analogo documento; atto di deposito e di cauzione di somme destinate alle spese di rimpatrio, di malattia, di sepoltura di marinai lasciati a terra, e delle loro paghe; visto su certificati e vidimazione di atti relativi all'equipaggio; copia od estratto del ruolo o di altre carte di bordo, certificati richiesti dall'autorità locale, per conoscere il caricamento, lo scaricamento o il permesso d'uscita della nave; compilazione del manifesto di entrata o di uscita, quando richiesto, o di polizza di carico; convenzione di arruolamento dell'equipaggio; sostituzione del comandante o padrone marittimo ed atti occorrenti per tale sostituzione; processo verbale di visita ed ispezione nei casi contemplati dall'articolo 165 del codice della navigazione e dall'articolo 347 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; menzione dell'imbarco e sbarco di passeggeri; visita sanitaria di una nave nei casi previsti dalle leggi e dal regolamento sul trasporto dei passeggeri, compresa la redazione dei relativi processi verbali; indagini a seguito di denunzia, da parte del comandante, di avvenimenti straordinari (articolo 182 del codice della navigazione. (25) La tassa è dovuta una sola volta qualunque sia il numero degli atti compiuti. Nessuna tassa è dovuta per la spedizione di navi addette esclusivamente alla pesca mediterranea entro gli stretti di Gibilterra, Suez e Dardanelli, anche se superiori a 50 tonnellate di stazza netta. (26) le frazioni di tonnellate sono computate per intero se superano metà tonnellata; diversamente non se ne tiene conto. (27) Per le rendite, il diritto viene percepito in base all'ammontare annuo della rendita; per la riscossione di altre somme, in base all'ammontare delle medesime. (28) Qualora il documento doganale sostituisca, agli effetti amministrativi, il certificato di origine, di destinazione o di sbarco, si applica la tariffa di cui all'articolo 64. (29) Qualora i documenti siano richiesti per l'introduzione in Italia di beni godenti franchigia, la vidimazione è gratuita. (30) Attestato doganale. (31) Autenticazione di fotografia, temporanea importazione arma da fuoco, atto di rinuncia di cittadinanza italiana, atto di riacquisto cittadinanza italiana, atto di adozione, attestato venatorio, passaporto mortuario, dichiarazione acquisto autovettura in Italia (EE = Escursioni Esteri). (32) Apposizione sigilli trasporto salme. (33) Certificato di residenza, certificato di domicilio, certificato di buona condotta, atto di riconoscimento. (34) Per la legalizzazione degli atti di stato civile i diritti sono ridotti della metà. (35) La traduzione o la certificazione di conformità, se fatta per uso trascrizione nei registri dello stato civile italiano, è gratuita. (36) Atti compresi nelle sezioni IV, VI e VII. (37) La traduzione o la certificazione di conformità, se fatta per uso trascrizione nei registri dello stato civile italiano, è gratuita. (38) Per atti da rilasciare nelle 24 ore.