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LEGGE REGIONALE 6 dicembre 1984, n. 105

G.U.R.S. 7 dicembre 1984, n. 53

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Per le cave di materiali lapidei di pregio di cui all'art. 39, secondo comma, della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, in esercizio alla data del 31 ottobre 1984 e non autorizzate in conformità a quanto disposto dalla predetta legge, i titolari che intendano proseguire l'esercizio devono farne richiesta al distretto minerario competente nel termine di giorni trenta dalla data di entrata in vigore della presente legge, con riserva di presentare i documenti prescritti entro il termine fissato dall'art. 1 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 28.

Nelle more, i titolari medesimi sono autorizzati a proseguire l'esercizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di polizia mineraria.

I provvedimenti sanzionatori adottati dall'amministrazione nei confronti degli esercenti che adempiano agli obblighi di cui al primo comma sono sospesi e successivamente decadono qualora, a seguito della regolarizzazione dell'esercizio, venga rilasciata l'autorizzazione definitiva.

Art. 2

All'art. 35 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, sono aggiunti i seguenti commi:

"Non costituisce atto di intermediazione nel regime di coltivazione l'affidamento, da parte del concessionario o del titolare dell'autorizzazione, ad imprese specializzate di servizi, legalmente costituite e registrate, di determinate attività connesse alla gestione della cava o preliminari a tale attività, quando tale affidamento non incida sulla titolarità dell'esercizio nè tenda a ridurre o modificare gli oneri propri del titolare dell'autorizzazione o concessione.

In ogni caso la responsabilità sulla condotta generale dei lavori ai fini dell'applicazione delle norme di polizia mineraria compete al titolare dell'autorizzazione o della concessione".

Art. 3

Il primo comma dell'art. 56 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, è sostituito con il seguente:

"Allo scopo di favorire il collocamento all'estero dei materiali lapidei di pregio della Sicilia, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere, per gli anni finanziari dal 1983 al 1989, alle imprese singole o associate, premi di esportazione dei predetti materiali nei mercati esteri in misura del 6 per cento del valore delle esportazioni da accertarsi attraverso i documenti di esportazione".

Alla spesa relativa si fa fronte con gli stanziamenti già disposti a tal fine dall'art. 68 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127.

Art. 4

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 6 dicembre 1984.

SARDO