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LEGGE REGIONALE 16 novembre 1984, n. 97

G.U.R.S. 24 novembre 1984, n. 51

Estensione degli interventi previsti dalla legge regionale 18 agosto 1978, n. 48, agli organismi regionali di rappresentanza degli artigiani ed alle organizzazioni dei commercianti rappresentative a livello regionale.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Gli interventi previsti dall'art. 1 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 48, sono estesi agli organismi regionali delle maggiori organizzazioni degli artigiani, rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ed alle quattro organizzazioni dei commercianti maggiormente rappresentative a livello regionale.

Art. 2

Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1984, la spesa di lire 800 milioni cui si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo, codice pluriennale 06.78 "Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi".

Gli oneri ricadenti negli esercizi finanziari successivi saranno determinati a norma dell'art. 7, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche.

Art. 3

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 16 novembre 1984.

SARDO