
LEGGE REGIONALE 21 agosto 1984, n. 51
G.U.R.S. 22 agosto 1984, n. 36
Nuove norme sulle anticipazioni per il conferimento di uva alle cooperative cantine sociali ed altri interventi nel settore del credito agrario.
TESTO COORDINATO (alla L.R. 104/1984 e con annotazioni alla data 3 dicembre 2003)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
L'art. 2 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198 e successive modifiche, è sostituito con il seguente: (1)
"La Regione, attraverso l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC), concede annualmente un concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti agrari contratti, nella forma dell'apertura di credito in conto corrente agrario prevista dall'art. 11 della legge 1 luglio 1977, n. 403, dalle cantine sociali aventi sede ed operanti in Sicilia, per i seguenti scopi:
a) corresponsione di anticipazioni ai soci conferenti uva ai sensi dell'art. 2, n. 4, lett. b, della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modifiche ed integrazioni;
b) copertura delle spese di gestione connesse alla lavorazione, trasformazione e vendita collettiva del prodotto ammassato, ai sensi dell'art. 2, n. 1, della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modifiche ed integrazioni.
Le anticipazioni di cui alla lett. a del comma precedente verranno corrisposte ai soci conferenti per ogni quintale di uva conferita, in misura non superiore al 60 per cento del prezzo di orientamento stabilito annualmente dalla CEE per i corrispondenti tipi di vino.
Il Presidente della Regione, entro il 10 agosto di ogni anno, su proposta dell'Assessore regionale per la agricoltura e le foreste, determina, con proprio decreto, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione, la misura delle anticipazioni da corrispondersi per ogni quintale di uva conferita in conformità dei criteri di cui al secondo comma del presente articolo. Con lo stesso decreto sarà determinato per ogni quintale di uva conferita l'ammontare dei prestiti previsti dalla lett. b del primo comma.
I prestiti agrari di cui al presente articolo sono concessi, per l'intero quantitativo del prodotto conferito, per la durata di 12 mesi.
In deroga agli articoli 14 e 24 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 87 e successive modifiche, il concorso negli interessi a carico della Regione sui prestiti di cui al presente articolo sarà determinato in misura tale che l'onere a carico delle cooperative prestatarie sia del 4 per cento.
La liquidazione del concorso regionale sugli interessi relativi ai prestiti di cui al presente articolo sarà effettuata dall'IRCAC direttamente agli istituti di credito finanziatori, con le seguenti modalità:
- per un importo pari al 60 per cento dell'onere calcolato a carico della Regione sull'ammontare dei prestiti consentiti entro il termine di scadenza degli stessi;
- a saldo, dietro rendicontazione, alla scadenza definitiva delle operazioni.
Ai fini della determinazione della misura delle anticipazioni da operare a termini del terzo comma, per quintale d'uva base a 20 gradi Babo, il prezzo di orientamento di ciascun tipo di vino dev'essere moltiplicato per dieci. Il prezzo di orientamento, nonchè il tasso di cambio della lira verde da assumere a base del predetto calcolo, dovranno essere quelli in vigore per la medesima campagna viticola cui si riferisce il prodotto in causa.
Sono abrogate le norme della legge regionale 30 luglio 1973, n. 28 e successive modificazioni, che risultino in contrasto con le disposizioni di cui ai commi precedenti.
La Regione concede fidejussione per la differenza fra la misura delle anticipazioni previste dalle norme sul credito agrario e la misura delle anticipazioni previste dal presente articolo.
Tale differenza e la conseguente garanzia fidejussoria sono determinate con il decreto del Presidente della Regione previsto dal presente articolo.
La fidejussione è valida per l'intera differenza come sopra determinata fino all'estinzione dei prestiti e diviene operante previa escussione dei debitori principali entro un anno dalla scadenza dei prestiti stessi.
Per la vendemmia 1984, il termine indicato dal terzo comma è fissato al 31 agosto.
Per far fronte agli eventuali oneri derivanti dalla concessione della fidejussione prevista dal presente articolo, è autorizzata, per l'anno finanziario 1984, la spesa di lire 30 milioni".
Vedi l'art. 2 della L.R. 198/79 come oggi riformulato a seguito delle successive modifiche.
A favore degli organismi cooperativi e consortili del settore vitivinicolo che vantino crediti nei confronti dell'AIMA, l'IRCAC è autorizzato a concedere il concorso negli interessi su anticipazioni che possono essere erogate dagli istituti bancari dai quali gli organismi stessi hanno assunto i finanziamenti di cui all'art. 1.
Le anticipazioni di cui al precedente comma possono essere concesse previa cessione dei crediti, per la durata massima di mesi sei, al tasso previsto dal quinto comma dell'art. 2 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198, così come sostituito dal precedente articolo.
Nel caso di riscontrata esposizione debitoria a carico degli organismi cooperativi e consortili, le anticipazioni riscosse vengono portate a deconto dell'esposizione medesima.
(modificato dall'art. 1 della L.R. 104/84)
Il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198, è sostituito con i seguenti:
"I pagamenti delle anticipazioni ai soci produttori di cantine sociali sono effettuati direttamente dagli istituti bancari, a tal fine autorizzati dall'IRCAC, a mezzo di assegno non trasferibile sulla base di appositi bollettini di conferimento disposti dalle cantine sociali medesime e contenenti l'indicazione degli estremi personali del socio conferente, i dati catastali relativi al fondo vitato, la quantità e la gradazione media delle uve conferite.
A decorrere dalla campagna di vendemmia 1985 è fatto divieto agli organismi cooperativi per lo stesso fondo vitato di redigere più di un solo bollettino di conferimento".
Per la vendemmia 1984, ai fini della concessione delle agevolazioni previste dalla legge regionale 13 agosto 1979, n. 198 e successive modifiche, le cooperative cantine sociali interessate sono tenute a redigere e ad aggiornare i catastini di cui all'art. 10 della medesima legge entro il 30 settembre 1984 ed a presentarli, in deroga al disposto degli ultimi due commi dello stesso articolo, direttamente all'Assessorato regionale della agricoltura e delle foreste, all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca ed all'IRCAC.
I catastini anzidetti debbono essere corredati dell'apposita delibera del consiglio di amministrazione della cooperativa, che li approva, e debbono riportare gli estremi della stessa.
E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 18 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26.
L'art. 10 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198, è sostituito con il seguente:
"Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza per un'efficace programmazione nel settore vitivinicolo e predisporre mezzi e strumenti più idonei per salvaguardare e valorizzare la produzione, nonchè tutelare i redditi di lavoro dei viticoltori, è istituito il catasto viticolo delle cantine sociali.
Per l'attuazione delle sopradette finalità le cooperative cantine sociali, che intendono usufruire delle agevolazioni previste dalla presente legge nonchè dalle altre norme della vigente legislazione regionale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge regionale 21 agosto 1984, n. 51, provvedono alla redazione del proprio "catastino", accertando i seguenti elementi per ciascuno dei fondi vitati posseduti dai soci aderenti e rispetto ai quali i medesimi sono impegnati al conferimento del prodotto: tutti gli elementi utili ad individuare i proprietari e/o conduttori a qualsiasi titolo interessati; il titolo di possesso del fondo; gli estremi catastali; la superficie, il tipo e l'età dell'impianto; l'eventuale sistema di irrigazione di soccorso adottato; l'estensione della superficie irrigata, ed ogni altro elemento ritenuto utile ed opportuno.
Il catastino è elaborato e sottoscritto da un tecnico agricolo munito di laurea in scienze agrarie o di diploma in materie agrarie, iscritto al rispettivo albo o collegio professionale, ed è trasmesso entro il 31 luglio di ogni anno direttamente all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca ed all'IRCAC.(1)
I catastini anzidetti debbono risultare corredati di apposita delibera di approvazione degli stessi ad opera del consiglio di amministrazione delle cooperative e devono riportare gli estremi della medesima.
Lo schema di catastino e l'indicazione degli elementi che devono essere contenuti dallo stesso è approvato, sentito il Comitato regionale per la lotta contro la sofisticazione dei vini, con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste d'intesa con l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana".
Il disposto del presente articolo si applica a decorrere dall'anno 1985. (2)
Il comma 3 dell'art. 10 della L.R. 198/79 è stato abrogato dall'art. 21, comma 1, della L.R. 20/2003.
Vedi Decr. Ass. Agricoltura 05/07/2002: " Nuovo schema di catastino dei soci delle cantine sociali e disposizioni per le cooperative cantine sociali."
La richiesta di anticipazione di cui alla legge regionale 13 agosto 1979, n. 198 e successive modifiche, avanzata dalla cantina sociale, dovrà essere corredata anche di apposita delibera del consiglio di amministrazione, controfirmata dall'enologo della cantina e vistata dal collegio sindacale, nella quale sono indicate le previsioni riguardanti le quantità di uva bianca e/o di uva nera da ricevere in conferimento e le relative gradazioni medie zuccherine. Sulla base della predetta delibera l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) rilascia specifico nulla osta per il finanziamento da parte degli istituti di credito.
Entro i sessanta giorni successivi alla chiusura delle operazioni di conferimento, gli organismi medesimi sono tenuti a trasmettere all'IRCAC, nonchè all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste ed all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, una dichiarazione corredata di apposita delibera del consiglio di amministrazione, controfirmata dall'enologo della cantina e vistata dal collegio sindacale, nella quale siano indicati i dati consuntivi delle operazioni di vendemmia con la specificazione delle quantità e tipi di uva ricevuti in conferimento nonchè le relative gradazioni medie zuccherine, e la rispondenza dei dati anzidetti a quelli riportati nel registro di carico e scarico vidimato dal competente Servizio per la repressione delle frodi.
La predetta dichiarazione deve, inoltre, attestare che le uve ricevute in conferimento sono state prodotte dai soci di cui al catastino delle cooperative cantine sociali, presentato ed aggiornato ai sensi del precedente art. 4.
Al settimo comma dell'art. 4 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198, le parole: "entro il 15 giugno", sono sostituite con le seguenti: "entro il 15 agosto".
Le anticipazioni di cui all'art. 2 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198, in deroga al sesto comma dell'art. 4 della legge regionale medesima e limitatamente alla vendemmia 1984, possono essere concesse anche per i quantitativi di uva conferiti eccedenti la capacità ricettiva delle cooperative cantine sociali interessate, ancorchè tali eccedenze superino il terzo della predetta capacità ricettiva.
La concessione dei benefici prevista dalla lett. a dell'art. 2 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198 è estesa anche alla vendemmia 1984 in favore delle cooperative vitivinicole previste dall'art. 5 della medesima legge regionale 13 agosto 1979, n. 198 e successive aggiunte e modificazioni.
Le suddette cooperative sono tenute agli adempimenti disposti dagli articoli 4 e 6 della presente legge, nonchè dall'art. 2, settimo comma, della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198.
Per le finalità di cui all'art. 22 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 87, è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni.
Per le finalità di cui alla legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12 e successive modifiche, il fondo di rotazione dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) è incrementato di lire 5.000 milioni per l'anno finanziario 1984.
Ai fini dell'utilizzazione degli stanziamenti recati dagli articoli 18, 24 e 25 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 86 e dall'art. 42 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 105, destinati alla realizzazione di impianti collettivi per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, gli aiuti previsti dagli articoli 1 e 2, terzo comma, e dall'art. 3 della legge regionale 2, luglio 1978, n. 23, nonchè dall'art. 9 della legge regionale 2 marzo 1981, n. 16, non possono superare complessivamente, in qualunque forma erogati, la misura massima fissata dal regolamento CEE n. 355/1977 del Consiglio del 15 febbraio 1977 e successive aggiunte e modifiche.
A richiesta del beneficiario l'aiuto regionale può essere concesso alternativamente secondo una delle seguenti forme:
a) contributo in conto capitale sino al 65 per cento della spesa ammessa a favore delle associazioni di produttori agricoli e zootecnici, elevato sino al 75 per cento per le cooperative agricole e zootecniche e loro consorzi, nonchè per le associazioni di produttori riconosciute ai sensi delle leggi 27 luglio 1967, n. 622 e 8 luglio 1975, n. 306;
b) le medesime aliquote contributive e i mutui a tasso agevolato sino alla concorrenza della spesa ammessa, previsti dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 28 luglio 1978, n. 23, determinando il concorso regionale negli interessi nella misura necessaria per assicurare il rispetto del limite di intervento fissato dal primo comma;
c) in favore dei medesimi soggetti di cui alla lett. a, un contributo in conto capitale pari al 50 per cento della spesa ammessa ed il concorso nel pagamento degli interessi di cui all'art. 2 della legge regionale 28 luglio 1978, n. 23, su mutui di importo pari alla differenza tra la spesa ammessa ed il contributo in conto capitale concesso, nel rispetto del disposto del precedente primo comma. Nei confronti delle sole associazioni di produttori agricoli e zootecnici, il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui anzidetti è ridotto di un punto percentuale.
Per la concessione del concorso sugli interessi tramite l'IRCAC sui prestiti agrari contratti dalle cantine sociali, in attuazione degli articoli da 1 a 9 della presente legge, la spesa di cui all'art. 2 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198 e successive modifiche ed integrazioni, è incrementata per l'anno finanziario 1984 di lire 10.000 milioni.
All'onere di lire 15.530 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede quanto a lire 30 milioni con parte delle disponibilità del cap. 21257 e quanto a lire 15.500 milioni con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo, codice pluriennale 06.78 "Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi".