
LEGGE REGIONALE 21 agosto 1984, n. 53
G.U.R.S. 22 agosto 1984, n. 36
Integrazioni alle leggi regionali 26 luglio 1982, n. 68 e 26 luglio 1982, n. 69.
TESTO COORDINATO (alla L.R. 6/2000 e con annotazioni alla data 24 febbraio 2000)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
(modificato dall'art. 17 della L.R. 15/90)
1. Le supplenze previste dall'art. 1 della legge regionale 26 luglio 1982, n. 69, sono quelle annuali o prestate per una durata non inferiore a 180 giorni in uno degli anni scolastici compresi nel periodo 1977/78 - 1983/84 presso le sezioni di scuola materna regionale, comprese quelle passata in gestione ai comuni. (1)
2. -------------------- (comma abrogato) (2)
3. -------------------- (comma abrogato) (2)
4. -------------------- (comma abrogato) (2)
Vedi l'art. 10 della L.R. 15/90: "Ulteriore inquadramento di personale nei ruoli della scuola materna regionale".
Vedi art. 11 della L.R. 34/90.
Comma abrogato dall'art. 17 della L.R. 15/90.
L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato, anche in eventuale deroga alla normativa vigente in materia, a disciplinare e disporre con proprio provvedimento l'utilizzazione del personale di cui agli articoli precedenti, che non trovi possibilità di impiego nelle rispettive sedi scolastiche, in attività amministrative anche in uffici ed enti centrali e periferici, comunque vigilati e controllati, o che siano delegati alla trattazione di affari del settore della pubblica istruzione dall'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.
Vedi le disposizioni contenute nell'art. 9, comma 2, della L.R. 67/75, nel testo modificato dall'art. 18, comma 1, della L.R. 6/2000.
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione, con effetto dall'inizio dell'anno scolastico 1982/83.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.
Catania, 21 agosto 1984.
SARDO