
LEGGE REGIONALE 21 agosto 1984, n. 66
G.U.R.S. 22 agosto 1984, n. 36
Norme modificative della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e cessazione dei consorzi dei comprensori urbanistici di cui alla legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1 e successive modifiche.
TESTO COORDINATO (alla L.R. 17/2004)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
L'art. 8 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, è sostituito con il seguente:
"I consorzi costituiti ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1 e successive modifiche, cessano di esistere.
Le assemblee consortili sono sciolte.
I comuni partecipanti ai consorzi dotati di piani urbanistici comprensoriali possono adottare strumenti urbanistici generali a termini della presente legge.
I piani comprensoriali già in vigore restano operanti per la parte riguardante il territorio di ciascuno dei comuni di cui al precedente comma fino all'eventuale adozione, da parte degli stessi, di strumenti urbanistici generali nei confronti dei quali i piani comprensoriali già in vigore assolvono alla funzione di orientamento specie ai fini delle infrastrutture consortili e dei servizi di interesse generale.
I comuni di cui al terzo comma possono adottare varianti ai piani urbanistici comprensoriali nel rispetto delle procedure previste dagli articoli 2 e 3.
Dette varianti sono approvate con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previo parere del Consiglio regionale dell'urbanistica e nel rispetto delle norme di cui all'art. 4.
Le varianti ai piani urbanistici comprensoriali non approvate con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente non hanno più corso, tranne quelle di esclusivo interesse comunale.
Le competenze tecniche per la redazione delle varianti ai piani comprensoriali sono corrisposte ai professionisti incaricati nell'intero ammontare, salvo i casi di rielaborazione totale per le varianti richieste per le quali nessun ulteriore compenso, oltre a quello corrisposto, è dovuto.
Gli elaborati tecnici delle varianti ai piani comprensoriali redatti dai professionisti di cui al comma precedente sono acquisiti dai comuni interessati per una loro eventuale utilizzazione".
L'art. 27 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, è sostituito con il seguente:
"Quando gli organi dell'amministrazione dei comuni omettano, sebbene previamente diffidati, o non siano in grado di compiere atti obbligatori in virtù della presente legge e di altre leggi attinenti alla materia urbanistica, vi provvede l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente a mezzo di un commissario ad acta la cui durata in carica non può eccedere il termine di tre mesi, salvo proroga fino a dodici mesi per giustificati motivi in rapporto alla complessità degli atti da compiere.
Non si fa luogo alla diffida di cui al primo comma qualora si tratti di scadenza di termini previsti espressamente dalla presente legge o da altre leggi attinenti alla materia urbanistica.
Alle spese per il commissario provvede il comune per il quale è stato nominato, salvo rivalsa a carico degli amministratori eventualmente responsabili.
I commissari nominati ai sensi del primo comma decadono dall'incarico nel caso di rinnovazione del consiglio comunale e comunque possono essere sempre revocati, con provvedimenti motivati, dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente".
(integrato dall'art. 2 della L.R. 14/85)
I commissari ad acta, in atto nominati dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente ai sensi della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modificazioni, decadono dall'incarico trascorsi tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, salvo proroga di tre mesi per giustificati motivi in rapporto alla fase di avanzata redazione degli atti per il cui compimento sono stati originariamente nominati.
I commissari di cui al primo comma decadono dall'incarico alla data di pubblicazione della presente legge qualora siano stati nominati in comuni che hanno rinnovato i consigli comunali nelle tornate elettorali del 1983 e 1984 e la loro nomina sia avvenuta antecedentemente alla data delle elezioni stesse.
I commissari di cui al precedente comma, qualora anteriormente all'entrata in vigore della presente legge abbiano adottato gli strumenti urbanistici per i quali hanno avuto nomina assessoriale ad acta, continuano a svolgere le proprie funzioni con la normativa vigente all'atto della nomina, fino alla definitiva approvazione dei predetti strumenti urbanistici.
L'ultimo comma dell'art. 4 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, è sostituito con i seguenti:
"Le deliberazioni assunte dai commissari ad acta in sostituzione dei consigli comunali, allorquando debbono essere successivamente trasmesse all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente per i provvedimenti di competenza, non sono soggette al visto della commissione provinciale di controllo e non sono revocabili dai consigli comunali.
Le deliberazioni di cui al comma precedente sono assunte dai commissari, sentito il consiglio comunale convocato dallo stesso commissario ad acta".
Il settimo e l'ottavo comma dell'art. 3 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86, sono sostituiti con il seguente:
"I comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, salvo l'obbligo per quelli inclusi negli elenchi di cui al secondo comma dell'art. 16 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, possono adottare piani di zona per l'edilizia economica e popolare o procedere al loro aggiornamento".
Sono abrogati: l'ultimo comma dell'art. 4, il penultimo comma dell'art. 5, il penultimo comma dell'art. 6, il sesto e l'ottavo comma dell'art. 13, il secondo comma dell'art. 24, il secondo comma dell'art. 54 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71; l'ultimo comma dell'art. 5 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65.