
LEGGE REGIONALE 13 giugno 1984, n. 39
G.U.R.S. 16 giugno 1984, n. 26
Norme per la gestione automatizzata provvisoria dei bilanci della Regione e dei servizi contabili dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze.
TESTO COORDINATO (alla L.R. 25/1986 e con annotazioni alla data 5 settembre 1990)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, fino all'attivazione del servizio informativo regionale istituito con l'art. 2 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145, è autorizzato ad affidare al Banco di Sicilia, nel quadro della collaborazione prevista dall'art. 1 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 45 e successive modifiche, la predisposizione e la gestione automatizzata delle attività concernenti i bilanci della Regione ed i servizi di competenza dell'Assessorato.
Per le finalità di cui all'articolo precedente l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a stipulare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposita convenzione della durata di un anno, rinnovabile per eguali periodi.
Limitatamente alla stipula della convenzione di cui al presente articolo, i limiti di somma indicati nell'art. 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni, sono elevati a lire 1.300 milioni.
(sostituito dall'art. 9, comma 1, della L.R. 25/86) (1)
Sino all'attivazione del sistema informativo regionale, per la gestione automatizzata dei dati relativi all'accertamento, alla riscossione ed al versamento delle entrate regionali, nonché dei dati relativi alla finanza pubblica d'interesse regionale, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a stipulare apposita convenzione con uno degli istituti di credito tesorieri della Regione, promuovendo le opportune intese con le competenti amministrazioni centrali dello Stato ai fini degli occorrenti collegamenti con i rispettivi sistemi informativi ovvero con gli uffici periferici dalle stesse dipendenti. (2)
La L.R. 25/86 è stata abrogata dall'art. 53, comma 1, lett. l), della L.R. 35/90.
Per effetto dell'art. 9, comma 2, della L.R. 25/86, per la stipula della convenzione prevista dall'articolo annotato, si applica la disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 2 della L.R. 39/84.
L'art. 9 della legge regionale 28 dicembre 1979, n. 256 e successive modifiche, è abrogato.
L'attuazione della convenzione stipulata ai sensi della disposizione suindicata continua fino all'attivazione del servizio previsto dalla presente legge, comunque non oltre il 14 ottobre 1984.
Per le finalità della presente legge, lo stanziamento del cap. 20211 del bilancio della Regione è incrementato, per l'esercizio finanziario in corso, di lire 700 milioni.
Al relativo onere si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso, codice pluriennale 06.78 - "Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi".
Gli oneri ricadenti negli esercizi successivi saranno determinati a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.