
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 53, comma 1, lett. l), della L.R. 35/90, con effetto dalla data di inizio della prima concessione del servizio regionale di riscossione delle entrate.
LEGGE REGIONALE 15 maggio 1986, n. 25
G.U.R.S. 17 maggio 1986, n. 25
Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 21 agosto 1984, n. 55, 3 gennaio 1985, n. 2 ed all'art. 3 della legge regionale 13 giugno 1984, n. 39, in materia di riscossione delle imposte dirette in Sicilia, e provvedimenti per la promozione di una conferenza generale per il credito in Sicilia.
TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 35/1990)
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 53, comma 1, lett. l), della L.R. 35/90, con effetto dalla data di inizio della prima concessione del servizio regionale di riscossione delle entrate.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 53, comma 1, lett. l), della L.R. 35/90, con effetto dalla data di inizio della prima concessione del servizio regionale di riscossione delle entrate.
All'art. 7 della legge regionale 3 gennaio 1985, n. 2, è aggiunto il seguente comma:
"L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze può autorizzare la società esattrice, di cui all'art. 1 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 55, a mantenere aperti gli sportelli delle esattorie di piccoli comuni, con carico di modesta dimensione, soltanto negli ultimi giorni di scadenza per i contribuenti".
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 53, comma 1, lett. l), della L.R. 35/90, con effetto dalla data di inizio della prima concessione del servizio regionale di riscossione delle entrate.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 53, comma 1, lett. l), della L.R. 35/90, con effetto dalla data di inizio della prima concessione del servizio regionale di riscossione delle entrate.
Per gli esercizi 1985 e 1986 è concesso alla società SOGESI un contributo annuo di lire 8.500 milioni, quale concorso della Regione nelle spese derivanti dalla estensione a tutto il personale esattoriale della disposizione di cui all'art. 12 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 55, nonché dall'applicazione dell'art. 5 della legge medesima.
Il contributo di cui al comma precedente è erogato con provvedimento dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze a carico del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1986 ed ha carattere aggiuntivo rispetto alle provvidenze spettanti all'esattore ai sensi degli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954.
L'art. 5 della legge regionale 3 gennaio 1985, n. 2 è abrogato.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 53, comma 1, lett. l), della L.R. 35/90, con effetto dalla data di inizio della prima concessione del servizio regionale di riscossione delle entrate.
L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad erogare, per l'esercizio 1986, a favore della società SOGESI, anticipazioni finanziarie fino all'importo massimo di 10 mila milioni di lire, all'interesse del 5 per cento su base annua.
La SOGESI, a fronte delle anticipazioni ricevute, rilascia idonee garanzie fidejussorie ed effettua la restituzione, mediante versamento in entrata al bilancio della Regione, delle somme alla stessa anticipate entro il 31 dicembre dello stesso anno.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 53, comma 1, lett. l), della L.R. 35/90, con effetto dalla data di inizio della prima concessione del servizio regionale di riscossione delle entrate.
L'art. 9 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 55 è sostituito dal seguente:
"La riscossione dei residui di gestione dei cessati esattori, relativi a partite iscritte in ruoli posti in riscossione negli anni dal 1980 al 1984, è affidata, su richiesta degli stessi e sulla base di apposita convenzione da stipularsi fra le parti, all'esattore subentrante, previa elencazione effettuata da parte del precedente gestore, il quale deve dichiararne, sotto la propria responsabilità, la regolarità e la conformità alle risultanze delle scritture contabili della gestione.
Gli importi dei residui, risultanti dai predetti elenchi, riscossi dal subentrante esattore e relativi a partite comprese in domande di rimborso a titolo di inesigibilità già liquidate, sono versati all'erario ed agli altri enti impositori destinatari dell'entrata.
Per i residui di gestione dei cessati esattori, relativi a partite per cui, alla data del 31 dicembre 1984, non è scaduto il termine per la presentazione delle domande di rimborso a titolo di inesigibilità, sono formati separati elenchi, che vengono dati in carico al subentrante esattore per la riscossione in unica soluzione, con l'obbligo del non riscosso come riscosso.
Gli elenchi dei residui di cui al comma precedente sono consegnati al nuovo esattore a cura della competente intendenza di finanza, che provvede a redigere apposito processo verbale di consegna.
In coincidenza con la consegna al subentrante esattore degli elenchi dei residui di cui al terzo comma, le intendenze di finanza provvedono a discaricare i cessati esattori delle partite incluse nei predetti elenchi, con conseguente revoca delle tolleranze vigenti nei confronti dei medesimi e concessione, allo stesso titolo, di altrettante tolleranze, di pari importo, nei confronti del subentrante esattore.
Il subentrante esattore è tenuto a versare al cessato esattore, in due rate eguali decorrenti dalla scadenza di rata successiva al trentesimo giorno dalla consegna dei relativi elenchi, l'importo dei residui di cui al terzo comma che risulti effettivamente anticipato dal cessato esattore, sulla base di dichiarazione resa dal medesimo e vistata dalla competente intendenza di finanza. Gli importi dei predetti residui, non anticipati dal cessato esattore in dipendenza di tolleranze allo stesso concesse, sono versati all'erario od agli altri enti impositori destinatari della entrata.
In relazione ai versamenti da effettuare al cessato esattore, ai sensi del precedente comma, sono concesse al subentrante esattore, sulla base di dichiarazione resa dal medesimo sotto la propria responsabilità, tolleranze di importo pari alla differenza tra le riscossioni conseguite sui residui di cui al terzo comma del presente articolo e l'ammontare dei versamenti da effettuare alle previste scadenze.
Le tolleranze di cui ai precedenti quinto e settimo comma concesse al subentrante esattore sono revocate in occasione della concessione dello sgravio provvisorio di cui al terzo comma dell'art. 11, salvo anticipata revoca o riduzione in dipendenza di conseguite riscossioni.
I termini per l'espletamento delle procedure e per la presentazione delle domande di rimborso di quote inesigibili relative a partite incluse negli elenchi di residui di cui al terzo comma decorrono nei confronti del subentrante esattore a far tempo dal trentesimo giorno successivo alla data di consegna degli elenchi predetti. Resta ferma la responsabilità dei cessati esattori per gli atti di riscossione dagli stessi compiuti durante la loro gestione.
Per i residui di gestione relativi a partite incluse in ruoli senza l'obbligo del non riscosso come riscosso sono formati appositi elenchi che sono consegnati per la riscossione al subentrante esattore, con le modalità previste dal quarto comma, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso. Ai predetti residui si applicano le disposizioni contenute nei commi quinto e nono del presente articolo, in materia di discarico, di decorrenza dei termini e di responsabilità dei cessati esattori.
Per la riscossione dei residui di cui al presente articolo competono al subentrante esattore gli aggi nella misura tariffata sui ruoli e le altre entrate di pertinenza esattoriale con esclusione dell'indennità di mora relativa alle quote anticipate dai cessati esattori, che resta di competenza di questi ultimi.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai cessati esattori che abbiano richiesto ed ottenuto la speciale patente prefettizia, a condizione che gli stessi preventivamente provvedano a restituire detta patente alla competente prefettura. Ai predetti esattori che si avvalgono della facoltà di cui al primo comma si applica, altresì, la disposizione dell'art. 8 della legge regionale 3 gennaio 1985, n. 2, con effetto dall'1 gennaio 1985".
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 53, comma 1, lett. l), della L.R. 35/90, con effetto dalla data di inizio della prima concessione del servizio regionale di riscossione delle entrate.
Alla riscossione dei residui di gestione del delegato governativo, di cui alla legge regionale 1 ottobre 1982, n. 123, si applicano le disposizioni dell'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.
Alle scadenze di rata relative ai residui di cui al precedente comma sono concesse all'esattore, sulla base di dichiarazione resa dal medesimo sotto la propria responsabilità, tolleranze di importo pari alla differenza tra le riscossioni a tale titolo conseguite e l'ammontare di rata da versare alla scadenza.
Le tolleranze previste dal comma precedente sono revocate in occasione della concessione dello sgravio provvisorio di cui al terzo comma dell'art. 11 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 55 e successive modifiche salvo anticipata revoca o riduzione in dipendenza di conseguite riscossioni.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 53, comma 1, lett. l), della L.R. 35/90, con effetto dalla data di inizio della prima concessione del servizio regionale di riscossione delle entrate.
L'articolo 11 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 55 è sostituito dal seguente:
"Le domande di rimborso a titolo di inesigibilità di partite erariali, presentate entro il 31 dicembre 1984 non ancora liquidate, nei modi normali od ai sensi della legge 28 febbraio 1980, n. 46, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono liquidate, su istanza degli esattori interessati da prodursi ai competenti uffici finanziari entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, nella misura del 98 per cento, previ gli accertamenti previsti dal primo comma dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, per la concessione dei relativi sgravi provvisori.
Nel caso in cui per le domande di rimborso indicate nel precedente comma sia stato concesso lo sgravio provvisorio previsto dal citato art. 93, l'ufficio prescinde dagli accertamenti sopra prescritti, provvedendo direttamente alla liquidazione delle domande medesime.
Gli sgravi provvisori, da concedersi ai sensi dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, sulle domande di rimborso a titolo di inesigibilità relative a partite erariali iscritte in ruoli posti in riscossione sino a tutto l'anno 1984, sono concessi direttamente dagli uffici finanziari competenti nella misura del 98 per cento.
Gli sgravi provvisori di cui al comma precedente, da concedersi in favore dei cessati esattori nelle more della liquidazione delle domande di rimborso ai sensi del primo comma del presente articolo, sono concessi con imputazione al carico erariale del ricevitore provinciale, nei limiti della capienza del versamento da effettuarsi a ciascuna scadenza.
Ai fini dell'applicazione della presente norma, sono fatte salve le istanze prodotte dagli esattori entro il 31 marzo 1985, ai sensi del primo comma dell'art. 11 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 55".
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 53, comma 1, lett. l), della L.R. 35/90, con effetto dalla data di inizio della prima concessione del servizio regionale di riscossione delle entrate.
Le tolleranze previste dagli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, a fronte dell'integrazione di aggio o dell'indennità sostitutiva spettanti ai cessati esattori per l'anno 1984, ai sensi degli articoli 1 e 3 del medesimo provvedimento legislativo, sono concesse con imputazione al carico erariale del ricevitore provinciale, nei limiti della capienza del versamento da effettuare alle relative scadenze.
In caso di incapienza nel carico ricevitoriale, è data precedenza alle tolleranze per integrazione di aggio e per indennità annuale spettanti al nuovo esattore per l'anno 1985, ai sensi degli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, e per l'anno 1986 ai sensi dell'art. 3, comma secondo bis, del decreto-legge 18 ottobre 1983, n. 568, convertito nella legge 9 dicembre 1983, n. 681.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 53, comma 1, lett. l), della L.R. 35/90, con effetto dalla data di inizio della prima concessione del servizio regionale di riscossione delle entrate.
L'art. 3 della legge regionale 13 giugno 1984, n. 39 è sostituito dal seguente:
"Sino all'attivazione del sistema informativo regionale, per la gestione automatizzata dei dati relativi all'accertamento, alla riscossione ed al versamento delle entrate regionali, nonché dei dati relativi alla finanza pubblica d'interesse regionale, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a stipulare apposita convenzione con uno degli istituti di credito tesorieri della Regione, promuovendo le opportune intese con le competenti amministrazioni centrali dello Stato ai fini degli occorrenti collegamenti con i rispettivi sistemi informativi ovvero con gli uffici periferici dalle stesse dipendenti".
Ai fini della stipula della convenzione di cui al comma precedente si applica la disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 13 giugno 1984, n. 39.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 53, comma 1, lett. l), della L.R. 35/90, con effetto dalla data di inizio della prima concessione del servizio regionale di riscossione delle entrate.
L'art. 7 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 94 è sostituito dal seguente:
"L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sentita la Giunta regionale, al fine di promuovere una conferenza generale sul credito in Sicilia, può affidare indagini e studi, per tesi previamente individuate in base ad apposito progetto, a cattedre od istituti universitari, con il compito di predisporre anche le relazioni di base per la conferenza.
I risultati delle indagini e degli studi nonché le relazioni di cui al precedente comma, previamente sottoposti alla valutazione della Commissione legislativa Finanza, bilancio e programmazione dell'Assemblea regionale siciliana, formano oggetto della conferenza generale sul credito, le cui conclusioni sono comunicate al Comitato regionale per il credito ed il risparmio per le eventuali determinazioni di competenza in ordine agli indirizzi programmatori dell'amministrazione nel settore.
Per la organizzazione della conferenza, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze può avvalersi di organismi ed istituzioni pubbliche.
I compensi da attribuire alle istituzioni universitarie per i valori di cui al primo comma del presente articolo, sono determinati con decreti del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.
Alle spese per l'organizzazione della conferenza generale sul credito l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze provvede mediante apertura di credito in favore dell'organismo pubblico prescelto, sentita la Giunta regionale.
Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1986, la spesa di lire 500 milioni".
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 53, comma 1, lett. l), della L.R. 35/90, con effetto dalla data di inizio della prima concessione del servizio regionale di riscossione delle entrate.
All'onere di lire 27.500 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, si fa fronte, quanto a lire 8.000 milioni, con lo stanziamento del cap. 21655 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso, e, quanto a lire 19.500 milioni con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio medesimo - codice 07.09 "Attività ed interventi vari conformi agli indirizzi di piano o collegati all'emergenza".
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 53, comma 1, lett. l), della L.R. 35/90, con effetto dalla data di inizio della prima concessione del servizio regionale di riscossione delle entrate.