
LEGGE REGIONALE 17 maggio 1984, n. 29
G.U.R.S. 19 maggio 1984, n. 21
Istituzione di corsi professionali per i lavoratori occupati nelle ditte, singole o associate, operanti nel settore della lavorazione, commercializzazione ed esportazione di agrumi, ed ulteriori interventi per le finalità della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 120, sui cantieri di lavoro.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
L'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad istituire corsi di qualificazione professionale e di perfezionamento riservati ai lavoratori, occupati entro il 29 febbraio 1984, dipendenti da ditte, sia singole che associate, operanti in Sicilia nel settore della lavorazione, commercializzazione ed esportazione di agrumi.
I corsi di cui all'articolo precedente avranno la durata di 51 giorni effettivi e la loro gestione sarà affidata all'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale alle ditte di cui al precedente articolo che ne facciano richiesta o ai comuni interessati o agli enti di formazione professionale di emanazione sindacale.
Le ditte, ai fini addestrativi, possono utilizzare anche nel ciclo produttivo i lavoratori ammessi alla frequenza dei corsi, avendo sempre riguardo alle prevalenti finalità dell'addestramento professionale ed impegnandosi a garantire le 40 ore di lavoro settimanali contrattuali.
Ai lavoratori che frequentano i corsi è corrisposto un assegno giornaliero pari all'80 per cento della paga contrattuale.
Per avvalersi della facoltà prevista dal secondo comma ciascuna ditta deve utilizzare nel ciclo produttivo tutti i lavoratori dipendenti e corrispondere una integrazione per assicurare ai lavoratori stessi il 100 per cento della retribuzione. La spesa relativa agli oneri sociali per la retribuzione complessiva resta a carico delle singole ditte.
Per le finalità di cui all'art. 2 della presente legge è autorizzata la spesa di L. 5.000 milioni, ricadente nell'esercizio finanziario in corso.
Le somme stanziate saranno accreditate ai direttori degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione della Sicilia, i quali ne disporranno l'erogazione alla ditta o ente gestore con i seguenti criteri:
- 50 per cento a comunicazione di avvenuto inizio dei corsi;
- 40 per cento su dichiarazione della ditta o ente, debitamente sottoscritta, attestante le spese sostenute a carico della prima erogazione;
- 10 per cento all'approvazione del rendiconto definitivo.
Il rendiconto definitivo, comprensivo delle spese di gestione previste dalla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, dovrà essere presentato dalle singole ditte o dagli enti ai rispettivi uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, entro 45 giorni dalla chiusura dei corsi.
Per le finalità degli articoli 1, 2 e 4 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 120, è autorizzata, per l'anno finanziario 1984, l'ulteriore spesa di L. 85.000 milioni.
Per gli anni successivi, le relative spese saranno iscritte nel bilancio della Regione in relazione al disposto dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.
Le somme di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge saranno versate al Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto legislativo del Presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.
Agli oneri derivanti dall'art. 3 della presente legge si provvede: quanto a L. 2.900 milioni, con le disponibilità esistenti nel bilancio dell'anno 1984 del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto legislativo del Presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25, e quanto a L. 2.100 milioni, con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso, codice pluriennale 06.78 "Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi".
All'onere di L. 85.000 milioni, derivante dall'art. 4 della presente legge, ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo, codice pluriennale 06.78 "Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi".