
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 3950/92.
REGOLAMENTO (CEE) N. 857/84 DEL CONSIGLIO, 31 marzo 1984
G.U.C.E. 1° aprile 1984, n. L 90
RETTIFICA G.U.C.E. 9 maggio 1984, n. L 123
Norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 3950/92.
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE
Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
Visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 856/84 (1), in particolare l'articolo 5 quater,
Vista la proposta della Commissione,
Considerando che l 'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 ha istituito un prelievo che i produttori o gli acquirenti di latte o di altri prodotti lattiero-caseari devono versare per i quantitativi che superano un quantitativo annuo di riferimento; che in linea di principio, l'importo di detto prelievo deve coprire i costi di smaltimento del latte che supera il quantitativo di riferimento; che, tuttavia, quando il prelievo è riscosso a livello dell'acquirente, la sua applicazione non incide necessariamente su tutti i quantitativi di latte consegnati da ciascun produttore ed eccedenti un quantitativo pari a quello considerato per fissare il quantitativo di riferimento dell'acquirente; che per ottenere una equivalenza di risultati è opportuno fissare un importo del prelievo più elevato, quando esso è dovuto dall'acquirente;
Considerando che è opportuno fissare il quantitativo di riferimento prendendo come base il quantitativo corrispondente all'anno civile 1981, già considerato per la determinazione del limite di garanzia di cui all'articolo 5 ter del regolamento (CEE) n. 804/68, aumentata dell'1%; che è tuttavia opportuno consentire agli Stati membri, per motivi attinenti alle loro condizioni di produzione o di raccolta, di prendere come base il quantitativo corrispondente all'anno civile 1982 o 1983, con applicazione di una percentuale che consenta di raggiungere lo stesso risultato;
Considerando che è opportuno consentire agli Stati membri di adattare i quantitativi di riferimento per tener conto della situazione particolare di alcuni produttori e di costituire a tal fine, se del caso, una riserva nell'ambito del suddetto quantitativo garantito;
Considerando che per facilitare l'applicazione del prelievo supplementare in Grecia, tenuto conto del fatto che la sua produzione lattiera totale è inferiore all'1% della produzione comunitaria e che il numero totale degli acquirenti vi è molto elevato, conviene considerate l'insieme degli acquirenti di questo Stato membro come un solo acquirente;
Considerando che, per quanto riguarda le vendite dirette al consumo effettuate dai produttori, si deve tener conto della tendenza al ribasso di tali vendite e prendere come quantitativo di riferimento il quantitativo corrispondente all'anno civile 1981, con un aumento dell'1%.
Considerando che è assolutamente di pubblico interesse che il regime entri in vigore dal 2 aprile 1984; che a tal fine devono essere adottate misure transitorie affinché il prelievo dovuto dal 2 aprile possa essere riscosso entro un termine ragionevole,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
G.U. 1° aprile 1984, n. L 90.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 3950/92.
1. Il prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 è fissato al:
- 75% del prezzo indicativo del latte, in caso di applicazione della formula A,
- 100% del prezzo indicativo del latte, in caso di applicazione della formula B,
- 75% del prezzo indicativo del latte, in caso di vendita diretta al consumo.
2. Per regione, ai sensi dell'articolo 5 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68, s'intende tutto o parte del territorio di uno Stato membro che presenta un'unità geografica e le cui condizioni naturali, le strutture di produzione e il rendimento medio delle mandrie sono comparabili.
L'applicazione in ciascuna regione della formula A o della formula B deve rispondere ad uno o più dei seguenti criteri:
- praticabilità amministrativa,
- necessità di facilitare l'evoluzione e gli adattamenti strutturali,
- esigenze dello sviluppo regionale, soprattutto al fine di evitare la desertificazione di talune zone.
Gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione, prima del 1° gennaio e per la prima volta prima del 1° maggio 1984, l'elenco delle regioni con l'indicazione della formula prescelta per ciascuna di esse.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 3950/92.
1. Il quantitativo di riferimento di cui all'articolo 5 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 è pari al quantitativo di latte o di equivalente latte consegnato dal produttore nell'anno civile 1981 (formula A) oppure al quantitativo di latte o di equivalente latte acquistato da un acquirente nell'anno civile 1981 (formula B), aumentati dell'1%.
2. Tuttavia, gli Stati membri possono prevedere che sul proprio territorio il quantitativo di riferimento di cui al paragrafo 1 è pari al quantitativo di latte o di equivalente latte consegnato o acquistato nell'anno civile 1982 o 1983, con applicazione di una percentuale fissata in modo da non superare il quantitativo garantito di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68. Questa percentuale può essere modulata in funzione del livello delle consegne da parte di certe categorie di soggetti passivi del prelievo, dell'evoluzione delle consegne in talune regioni tra il 1981 e il 1983 o dell'evoluzione delle consegne di certe categorie di soggetti passivi del prelievo durante lo stesso periodo, alle condizioni da stabilirsi secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68.
3. Le percentuali di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere adattate dagli Stati membri per garantire l'applicazione degli articoli 3 e 4.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 3950/92.
Ai fini della determinazione dei quantitativi di riferimento di cui all ' articolo 2 e nel quadro dell'applicazione delle formule A e B, sono prese in considerazione alcune situazioni particolari alle seguenti condizioni:
1. I produttori che anno sottoscritto un piano di sviluppo della produzione lattiera ai sensi della direttiva 72/159/CEE (1), depositato anteriormente al 1° marzo 1984, possono ottenere, secondo la decisione dello Stato membro,
- se il piano è in corso di esecuzione, un quantitativo specifico di riferimento che tenga conto dei quantitativi di latte e di prodotti lattiero-caseari previsti dal piano di sviluppo;
- se il piano è stato eseguito dopo il 1° gennaio 1981, un quantitativo specifico di riferimento che tenga conto dei quantitativi di latte e di prodotti lattiero-caseari consegnati durante l'anno in cui è stato ultimato il piano.
Qualora lo Stato membro disponga di sufficienti informazioni, possono inoltre essere presi in considerazione gli investimenti effettuati senza piano di sviluppo.
2. Gli Stati membri possono accordare ai giovani agricoltori insediati dopo il 31 dicembre 1980 un quantitativo di riferimento specifico.
3. I produttori la cui produzione lattiera ha risentito sensibilmente, durante l'anno di riferimento considerato in applicazione dell'articolo 2, di eventi eccezionali verificatisi prima o durante tale anno, ottengono, su loro richiesta, la presa in considerazione di un altro anno civile di riferimento compreso nel periodo 1981 - 1983.
L'applicazione del primo comma può essere giustificata dai seguenti eventi:
- una catastrofe naturale grave che colpisce in maniera notevole l'azienda del produttore;
- la distruzione fortuita delle risorse foraggere o dei fabbricati destinati all'allevamento della mandria lattiera;
- una epizoozia che colpisce tutta o parte della mandria lattiera.
Gli Stati membri informano la Commissione dei casi di applicazione del primo comma. L'elenco degli eventi di cui al secondo comma può essere completato secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68.
G.U. 23 aprile 1972, n. L 96.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 3950/92.
1. Per realizzare la ristrutturazione della produzione lattiera a livello nazionale, regionale, o delle zone di raccolta, gli Stati membri possono, nel quadro dell'applicazione delle formule A e B:
a) concedere ai produttori che s'impegnano ad abbandonare definitivamente la produzione lattiera, un'indennità versata in una o più annualità.
b) concedere un quantitativo di riferimento supplementare ai produttori che realizzano un piano di sviluppo della produzione lattiera approvato dopo l ' entrata in vigore del presente regolamento a titolo della direttiva 72/159/CEE, a condizione che questo piano corrisponda ai criteri di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1946/81 (1);
c) concedere ai produttori che esercitano l'attività agricola a titolo principale, un quantitativo di riferimento supplementare, sia che la loro mandria lattiera soddisfi sia che non soddisfi le condizioni di cui alla lettera b).
2. I quantitativi di riferimento resi disponibili vengono aggiunti, se necessario, alla riserva di cui all'articolo 5.
G.U. 20 luglio 1981, n. L 197.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 3950/92.
Ai fini dell'applicazione degli articoli 3 e 4 possono essere concessi quantitativi supplementari di riferimento solo nei limiti del quantitativo garantito di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68. Detti quantitativi supplementari sono prelevati su una riserva costituita dallo Stato membro nell'ambito del suddetto quantitativo garantito.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 3950/92.
1. A ciascuno produttore di latte e di prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 5 quater, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 804/68 è attribuito un quantitativo di riferimento corrispondente alle vendite dirette da lui effettuate durante l'anno civile 1981, con un aumento dell'1%.
2. Le disposizioni degli articoli 3 e 7 si applicano ai produttori di cui al presente articolo.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 3950/92.
1. In caso di vendita, locazione o trasmissione per via ereditaria di un ' azienda, il corrispondente quantitativo di riferimento è trasferito totalmente o in parte all'acquirente, al locatario o all'erede, secondo modalità da stabilire.
2. Nell'ambito della formula B, se un acquirente sostituisce, totalmente o in parte, uno o più acquirenti, il suo quantitativo annuo di referimento viene fissato:
- per la parte rimanente del corrente periodo di dodici mesi, prendendo in considerazione totalmente o in parte i quantitativi di riferimento, proporzionalmente al periodo restante,
- per il successivo periodo di dodici mesi, prendendo in considerazione totalmente o in parte i quantitativi di riferimento degli acquirenti che sostituisce.
3. Gli Stati membri possono disporre che una parte dei quantitativi sia aggiunta alla riserva di cui all'articolo 5.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 3950/92.
Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 1:
1. allorché si applica la formula B, gli Stati membri possono adottare i provvedimenti necessari per consentire agli acquirenti di latte e prodotti lattiero-caseari di gestire i quantitativi di riferimento loro accordati, comprese l'assegnazione e riassegnazione dei quantitativi di cui all'articolo 10;
2. il sistema può includere l'istituzione di organismi interprofessionali per esaminare i casi controversi.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 3950/92.
1. Per l'applicazione delle formule A e B prelievo è riscosso:
a) mediante acconti trimestrali provvisori stabiliti sulla base dei quantitativi di latte o di equivalente latte che, per ciascun debitore del prelievo, superano per il trimestre in causa il quantitativo di riferimento cumulato, calcolato alla fine del corrispondente trimestre dell'anno civile di riferimento preso in considerazione dallo Stato membro;
b) procedendo, per ciascun debitore del prelievo, ad un computo finale dopo il termine del periodo di dodici mesi in causa, sulla base del superamento effettivo, durante lo stesso periodo, del suo quantitativo annuo di riferimento.
2. In caso di applicazione della formula A il prelievo è riscosso dall'acquirente presso ciascun produttore.
3. I produttori di latte e/o di prodotti lattiero-caseari che vendono direttamente al consumatore versano l'importo del prelievo all'organismo designato dallo Stato membro, secondo modalità da stabilire.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 3950/92.
(come rettificato dalla G.U.C.E. 9 maggio 1984, n. L 123)
In caso di applicazione della formula B:
1. l'acquirente debitore del prelievo ripercuote quest'ultimo sul prezzo pagato ai produttori per trimestre in causa, in funzione del quantitativo di latte o di equivalente latte di cui ciascuno di essi ha superato, nello stesso trimestre, un quantitativo trimestrale corrispondente a quello preso in considerazione ai fini della fissazione del quantitativo di riferimento dell'acquirente;
2. dopo la fine del periodo di 12 mesi in causa, sulla base del computo finale di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), l'acquirente procede, se del caso agli adeguamenti necessari, in funzione del quantitativo di latte o di equivalente latte di cui ciascuno dei produttori ha superato, nello stesso periodo, un quantitativo annuo corrispondente a quello preso in considerazione ai fini della fissazione del quantitativo di riferimento dell'acquirente.
Per l'applicazione del presente articolo in Grecia l'insieme degli acquirenti è considerato come un solo acquirente.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 3950/92.
Ai fini dell'applicazione degli articoli 9 e 10 la Commissione:
a) stabilisce l'importo del prelievo in conformità dell'articolo 1,
b) stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68, le equivalenze da utilizzare ai fini dell'attuazione del presente regolamento, in particolare per il calcolo del prelievo applicabile ai prodotti lattiero-caseari diversi dal latte,
c) stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 50 del regolamento (CEE) n. 804/68, le caratteristiche del latte, in particolare il tenore di materia grassa, considerate rappresentative per fissare i quantitativi di latte consegnati o acquistati.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 3950/92.
Ai sensi del presente regolamento, si intende per:
a) latte: il prodotto proveniente dalla mungitura di una o più vacche;
b) altri prodotti lattiero-caseari: la crema di latte, il burro e i formaggi;
c) produttore: l'imprenditore agricolo, persona fisica o giuridica o associazione di persone fisiche o giuridiche, la cui azienda è situata nel territorio geografico della Comunità,
- che vende latte o altri prodotti lattiero-caseari direttamente al consumatore
- e/o effettua consegne all'acquirente;
d) azienda: il complesso delle unità di produzione gestite dal produttore e situate nel territorio geografico della Comunità;
e) acquirente: un'impresa o un'associazione che acquista latte o altri prodotti lattiero-caesari
- per procede al loro trattamento o alla loro trasformazione,
- per cederli a una o più imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari;
f) impresa dedita al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari: un'impresa o un'associazione che limita la sua attività lattiera a operazioni di raccolta, di imballaggio, di magazzinaggio e di raffreddamento o ad una di tali operazioni;
g) consegna: ogni consegna di latte o di altri prodotti lattiero-caseari, indipendentemente dal fatto che al trasporto provveda il produttore, l ' acquirente, l'impresa dedita al trattamento o alla trasformazione di tali prodotti o un terzo;
h) latte o equivalente latte venduto direttamente al consumo: il latte o i prodotti lattiero-caseari convertiti in equivalente latte, venduti senza passare attraverso un'impresa dedita al trattamento o alla trasformazione del latte.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 3950/92.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Tuttavia, per l'applicazione degli articoli 9 e 10 sono adottate disposizioni transitorie secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 31 marzo 1984.
Per il Consiglio
Il Presidente
M. ROCARD
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 3950/92.