
DIRETTIVA (CEE) 84/167 DEL CONSIGLIO, 28 febbraio 1984
G.U.C.E. 26 marzo 1984, n. L 82
Modifica alla direttiva 75/273/CEE relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi direttiva 75/268/CEE (Italia).
N.d.R. Vedi Decr. Ass. Agricoltura 24 dicembre 2003 - Zone agricole svantaggiate situate nel territorio della Regione Siciliana.
Note sul recepimento
Adottata il: 28 febbraio 1984
Entrata in vigore il: 28 febbraio 1984
Termine per il recepimento: 28 febbraio 1984
Recepita il: (vedi nota)
Provvedimenti nazionali di recepimento
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Nota
Alla data di entrata in vigore della presente direttiva era già in vigore in Italia la legge 10 maggio 1976 n. 352, che aveva recepito nel nostro ordinamento la Dir. 75/273/CEE qui modificata.
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IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE
Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
Vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate (1), modificata da ultimo dalla direttiva 82/786/CEE (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,
Vista la proposta della Commissione (2),
Visto il parere del Parlamento europeo (3),
Considerando che nella direttiva 75/273/CEE (1) sono indicate le zone dell'Italia che figurano nell'elenco comunitario delle zone svantaggiate ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 75/268/CEE;
Considerando che il governo italiano ha chiesto, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 75/268/CEE che l'elenco comunitario delle zone enumerate nell'allegato della direttiva 75/273/CEE sia modificato conformemente all'allegato della presente direttiva;
Considerando che il trasferimento di talune zone dall'elenco delle zone svantaggiate ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 4 e 5, della direttiva 75/268/CEE all'elenco delle zone ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, della stessa direttiva rispetta gli indici e i valori considerati per la determinazione delle zone di montagna nella direttiva 75/273/CEE;
Considerando che le nuove zone che figurano nell'elenco corrispondono ai criteri e ai dati applicati a norma della direttiva 75/273/CEE per determinare le zone svantaggiate ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 75/268/CEE;
Considerando che la superficie totale delle zone classificate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 75/268/CEE non supera il 2,5% della superficie totale dell'Italia,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
G.U. 19 maggio 1975, n. L 128.
G.U. 22 agosto 1983, n. C 224.
G.U. 14 novembre 1983, n. C 307.
L'elenco delle zone svantaggiate in Italia quale figura nell'allegato della direttiva 75/273/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.